Art. 11.
Il contributo complessivo di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 e' comprensivo:
a) di una quota destinata alla copertura degli oneri per l'erogazione dell'indennita' integrativa speciale di cui all' articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , ed alla legge 31 luglio 1975, n. 364 ;
b) della quota residua, destinata a copertura degli altri oneri per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa.
Ai fini della rideterminazione del contributo, di cui al secondo comma dell'articolo 10:
1) la quota di cui alla precedente lettera a) viene adeguata moltiplicandone l'ammontare annuo riferito al 1 gennaio per il rapporto tra il corrispondente valore dell'indennita' integrativa speciale e l'analogo valore al 1 gennaio dell'anno precedente;
2) la quota di cui alla precedente lettera b) viene adeguata applicando al relativo ammontare riferito al 1 gennaio la variazione percentuale dell'indice stabilito dall' articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177 ;
3) i nuovi importi delle quote predette vengono arrotondati a mille lire, trascurando la frazione non superiore a cinquecento lire e computando per mille lire la frazione superiore.
Per l'anno 1980, le quote di cui alle precedenti lettere a) e b) sono stabilite, rispettivamente, in L. 400.000 e L. 900.000.
Il contributo complessivo di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 e' comprensivo:
a) di una quota destinata alla copertura degli oneri per l'erogazione dell'indennita' integrativa speciale di cui all' articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , ed alla legge 31 luglio 1975, n. 364 ;
b) della quota residua, destinata a copertura degli altri oneri per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa.
Ai fini della rideterminazione del contributo, di cui al secondo comma dell'articolo 10:
1) la quota di cui alla precedente lettera a) viene adeguata moltiplicandone l'ammontare annuo riferito al 1 gennaio per il rapporto tra il corrispondente valore dell'indennita' integrativa speciale e l'analogo valore al 1 gennaio dell'anno precedente;
2) la quota di cui alla precedente lettera b) viene adeguata applicando al relativo ammontare riferito al 1 gennaio la variazione percentuale dell'indice stabilito dall' articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177 ;
3) i nuovi importi delle quote predette vengono arrotondati a mille lire, trascurando la frazione non superiore a cinquecento lire e computando per mille lire la frazione superiore.
Per l'anno 1980, le quote di cui alle precedenti lettere a) e b) sono stabilite, rispettivamente, in L. 400.000 e L. 900.000.