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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30733/2024 promossa da:
KM DIGITAL SOLUTIONS S.R.L. (C.F. 08071161007), con il patrocinio dell'avv. DI GRAVIO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA PIEDILUCO, 9 ROMA presso il difensore avv. DI
GRAVIO PAOLO
ATTORE/I contro
TADI S.R.L. (C.F. 01442240931), con il patrocinio dell'avv. CASTELLI LUCIANO DUCCIO e dell'avv. ANASTASIA ALESSANDRO ([...]) VIA DELLA MOSCOVA 18 MILANO;
SIMONETTO GALATEA ([...]) VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121
MILANO; elettivamente domiciliato in Via della Moscova 20121 MILANO presso il difensore avv.
CASTELLI LUCIANO DUCCIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. L'esame delle questioni seguirà il principio della ragione più liquida (ex multis: Cass. s.u. 08.05.2014 n. 9936; Cass. 28.05.2014 n. 12002; Cass. 19.08.2016 n. 17214), il quale, in un'ottica costituzionalmente orientata di economia processuale e di celerità del giudizio (art. 111 Cost.), consente di sostituire l'ordine di trattazione delle questioni indicato nell'art. 276 c.p.c. con quello ritenuto dal giudicante di più agevole ed evidente soluzione, anche se la questione (di merito o di ordine processuale) ritenuta in concreto assorbente si ponga in posizione logicamente subordinata rispetto alle altre, le quali non necessitano preliminarmente di essere esaminate e decise.
*** 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto di ingiunzione di pagamento, la società “KM DI IO s.r.l.”, in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio la società “DI s.r.l.” in quanto parte ricorrente nel procedimento conclusosi con l'emissione, in data 07.07.2024, pagina 1 di 4 del decreto n. 9690/2024 del Tribunale di Milano, chiedendo la revoca del suddetto decreto ingiuntivo per inesistenza del credito azionato dalla società opposta nonché per incompetenza territoriale del Tribunale adito con il ricorso monitorio, con vittoria di spese e onorari di difesa.
1.1 A sostegno delle domande e delle eccezioni formulate, parte attrice affermava nei propri scritti difensivi che la somma ingiunta pari a complessivi euro 34.844,73, come risultante dalle fatture prodotte in sede di ricorso monitorio dalla società opposta, non era dovuta, attesa l'inidoneità dei documenti contabili - comunque inesatti o inesistenti con riferimento alla corretta indicazione delle prestazioni eseguite e dei relativi corrispettivi - a dimostrare l'effettiva esistenza del credito da essa vantato. La società opponente riconosceva, tuttavia, l'esistenza di pregressi rapporti contrattuali di carattere commerciale intrattenuti con la società opposta, eccependo, altresì, con l'atto di opposizione notificato alla controparte, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, e, pertanto, l'inammissibilità della domanda d'ingiunzione di pagamento in precedenza proposta e accolta, dovendosi, per contro, ritenere territorialmente competente per la controversia instaurata il Tribunale di Roma, per l'applicazione delle regole che, a seconda dei casi, individuano i fori generali, speciali derogabili o esclusivi per le persone fisiche o giuridiche.
2. DI s.r.l., ritualmente costituita, prendeva posizione sui fatti allegati dall'attore contestando preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente: in particolare ritenendo sussistere l'onere in capo alla stessa società attrice di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento della competenza territoriale eventualmente concorrenti nel caso di specie, così come previsto dal legislatore e indicato dalla giurisprudenza di legittimità; affermando, in ogni caso, essere corretta la competenza territoriale del Tribunale di Milano così come risultante dall'accordo stipulato fra le parti in data 23.01.2024 e prodotto nel ricorso monitorio. Nel merito chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo n. 9690/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 07.07.2024, oltre alla dichiarazione della provvisoria esecutorietà del provvedimento opposto in quanto fondato su documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere. Con vittoria di spese e di compensi professionali.
2.1 In particolare, nel merito, parte convenuta sosteneva che il credito da essa pretesto risultava provato non solo dal contenuto della scrittura privata del 23.01.2024 con la quale KM DI IO s.r.l. (d'ora in avanti anche solo “KM”) aveva inteso riconoscere espressamente l'esistenza del debito nei confronti di DI s.r.l. (anche solo “DI”), ma anche dai diversi contratti commerciali conclusi fra le parti e dai successivi documenti di trasporto dei beni consegnati a KM in esecuzione dei relativi ordini di acquisito da essa effettuati, per cui tutte le fatture esibite e fatte valere in sede di ricorso monitorio potevano trovare adeguata corrispondenza in fatti costitutivi della pretesa documentalmente provati dal soggetto a ciò onerato.
*** A seguito di udienza di prima comparizione delle parti, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in una successiva udienza appositamente stabilita. All'udienza fissata, al termine della discussione, il giudice provvedeva al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
Il Tribunale osserva
3. Come si evince dalle visure camerali prodotte (docc. n. 1 e 2 di parte opposta) e dai fatti allegati dalle parti, KM DI IO s.r.l. e DI s.r.l. sono due società operanti nel settore del pagina 2 di 4 commercio all'ingrosso e della distribuzione di apparecchiature per ufficio e di materiale informatico.
3.1. Attraverso le prove poste a disposizione del Giudice è stato dimostrato il fatto, allegato da parte opposta, per cui le merci (prodotti per l'informatica e per l'ufficio) oggetto delle forniture di cui è causa sono state effettivamente consegnate in adempimento degli obblighi stabiliti dai contratti stipulati fra le parti: il diritto di credito al pagamento del corrispettivo è di conseguenza sorto in favore della società fornitrice odierna opposta.
3.2 Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano formulata dalla società opponente con l'atto di opposizione. La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare il principio stante il quale nel caso in cui sussistano più criteri concorrenti, e si verta in tema di competenza territoriale derogabile, è onere del convenuto sostanziale (trattandosi di eccezione in senso proprio) contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti e fornire la prova delle circostanze di fatto che sorreggono tali affermazioni, per cui, in difetto di tali deduzioni e prove, l'eccezione deve essere rigettata, restando fermo il foro individuato dall'attore e con esso la competenza del giudice adìto. Trasferendo tali princìpi al caso di specie, la società opponente ha sì contestato nel termine di decadenza stabilito dall'art. 38, co. 1, c.p.c., la competenza territoriale del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, ma, oltre ad indicare genericamente il diverso giudice ritenuto competente1 alla stregua del rinvio al foro generale delle persone giuridiche (art. 19 c.p.c.), non ha altresì contestato in modo specifico l'applicabilità degli ulteriori fori speciali esclusivi o facoltativi (in particolare il forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c.) eventualmente rilevanti nel caso concreto, né, tantomeno, ha fornito la prova degli elementi di fatto che avrebbero potuto fondare le predette contestazioni. Di conseguenza, la competenza territoriale del Tribunale di Milano, in quanto giudice individuato dal ricorrente in sede monitoria, va mantenuta ferma anche nella fase di cognizione instaurata con l'opposizione al decreto ingiuntivo: la scrittura privata datata 23 gennaio 2021 (doc. n. 13 di parte opposta), pur non potendosi interpretare, alla luce delle espressioni adoperate nel testo dell'accordo, in una transazione cd. novativa, diretta come tale a estinguere le precedenti obbligazioni insorte fra le parti del rapporto sostituendole con altre nuove, stabilisce per comune volontà delle parti, al paragrafo 11, un criterio di collegamento della competenza (territoriale e derogabile) valevole in via preventiva, finalizzato a disciplinare in modo definitivo e unitario sul piano della competenza giudiziale ogni possibile questione suscettibile di insorgere fra le parti e che interessi pur sempre la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
3.3. Nel merito va ribadito che la società creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto in questa sede sulla scorta di prove scritte che, oltre ad essere state ritenute idonee all'emissione del provvedimento monitorio, costituiscono anche prova, diretta o logica, dell'esistenza del credito. Tra i documenti offerti dalla parte convenuta opposta già in sede di procedimento a cognizione sommaria - e non successivamente disconosciuti o contestati mediante prova contraria - rileva in particolare la scrittura privata (doc. n. 13 soprarichiamato) sottoscritta fra KM DI IO s.r.l. e DI s.r.l., con la quale, allo scopo dichiarato fra le parti di “trovare un accordo che scongiuri una controversia.”, la società debitrice KM si è impegnata a riconoscere l'esistenza nei confronti della società DI di parte (per un importo pari a euro 25.000,00) del credito ad essa spettante in relazione alle medesime fatture successivamente fatte valere in sede 1 La sede legale stabilita in Roma della KM DI IO s.r.l. emerge ex actis dalla visura camerale offerta in comunicazione, pur non avendo la parte interessata neppure precisato la causa giustificativa del foro alternativo nominato. pagina 3 di 4 di ricorso per decreto ingiuntivo: solo in conseguenza dell'inadempimento dell'accordo imputabile alla società debitrice, DI s.r.l., inizialmente disposta ad acconsentire alla rinuncia della differenza del credito complessivamente dovuto (pari ad euro 37. 344,73), si è risolta ad agire in giudizio per ottenere l'intera somma originariamente pretesa, detratto dall'importo azionato quanto già nel frattempo corrisposto dal debitore (euro 2.500,00, pari alla prima rata stabilita in base all'accordo) in esecuzione del contratto di transazione, per un importo finale ricalcolato al netto della differenza pari a euro 34.844,73. Vale la pena evidenziare che dallo scambio di e-mail tra le parti (cfr doc. 27 e 28 parte opposta) emerge un sostanziale riconoscimento del debito per l'importo espressamente indicato in euro 37344,73. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione del DM 55/14 in euro 6164,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%, in relazione allo scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 euro con i parametri medi per tutte le fasi ad eccezione della fase decisoria caratterizzata dall'assenza di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma il decreto ingiuntivo n. 9690/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2024; 2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 6164,00, oltre ad Iva, Cpa e spese generali del 15%.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Simonetta Scirpo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30733/2024 promossa da:
KM DIGITAL SOLUTIONS S.R.L. (C.F. 08071161007), con il patrocinio dell'avv. DI GRAVIO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA PIEDILUCO, 9 ROMA presso il difensore avv. DI
GRAVIO PAOLO
ATTORE/I contro
TADI S.R.L. (C.F. 01442240931), con il patrocinio dell'avv. CASTELLI LUCIANO DUCCIO e dell'avv. ANASTASIA ALESSANDRO ([...]) VIA DELLA MOSCOVA 18 MILANO;
SIMONETTO GALATEA ([...]) VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121
MILANO; elettivamente domiciliato in Via della Moscova 20121 MILANO presso il difensore avv.
CASTELLI LUCIANO DUCCIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. L'esame delle questioni seguirà il principio della ragione più liquida (ex multis: Cass. s.u. 08.05.2014 n. 9936; Cass. 28.05.2014 n. 12002; Cass. 19.08.2016 n. 17214), il quale, in un'ottica costituzionalmente orientata di economia processuale e di celerità del giudizio (art. 111 Cost.), consente di sostituire l'ordine di trattazione delle questioni indicato nell'art. 276 c.p.c. con quello ritenuto dal giudicante di più agevole ed evidente soluzione, anche se la questione (di merito o di ordine processuale) ritenuta in concreto assorbente si ponga in posizione logicamente subordinata rispetto alle altre, le quali non necessitano preliminarmente di essere esaminate e decise.
*** 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto di ingiunzione di pagamento, la società “KM DI IO s.r.l.”, in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio la società “DI s.r.l.” in quanto parte ricorrente nel procedimento conclusosi con l'emissione, in data 07.07.2024, pagina 1 di 4 del decreto n. 9690/2024 del Tribunale di Milano, chiedendo la revoca del suddetto decreto ingiuntivo per inesistenza del credito azionato dalla società opposta nonché per incompetenza territoriale del Tribunale adito con il ricorso monitorio, con vittoria di spese e onorari di difesa.
1.1 A sostegno delle domande e delle eccezioni formulate, parte attrice affermava nei propri scritti difensivi che la somma ingiunta pari a complessivi euro 34.844,73, come risultante dalle fatture prodotte in sede di ricorso monitorio dalla società opposta, non era dovuta, attesa l'inidoneità dei documenti contabili - comunque inesatti o inesistenti con riferimento alla corretta indicazione delle prestazioni eseguite e dei relativi corrispettivi - a dimostrare l'effettiva esistenza del credito da essa vantato. La società opponente riconosceva, tuttavia, l'esistenza di pregressi rapporti contrattuali di carattere commerciale intrattenuti con la società opposta, eccependo, altresì, con l'atto di opposizione notificato alla controparte, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, e, pertanto, l'inammissibilità della domanda d'ingiunzione di pagamento in precedenza proposta e accolta, dovendosi, per contro, ritenere territorialmente competente per la controversia instaurata il Tribunale di Roma, per l'applicazione delle regole che, a seconda dei casi, individuano i fori generali, speciali derogabili o esclusivi per le persone fisiche o giuridiche.
2. DI s.r.l., ritualmente costituita, prendeva posizione sui fatti allegati dall'attore contestando preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente: in particolare ritenendo sussistere l'onere in capo alla stessa società attrice di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento della competenza territoriale eventualmente concorrenti nel caso di specie, così come previsto dal legislatore e indicato dalla giurisprudenza di legittimità; affermando, in ogni caso, essere corretta la competenza territoriale del Tribunale di Milano così come risultante dall'accordo stipulato fra le parti in data 23.01.2024 e prodotto nel ricorso monitorio. Nel merito chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo n. 9690/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 07.07.2024, oltre alla dichiarazione della provvisoria esecutorietà del provvedimento opposto in quanto fondato su documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere. Con vittoria di spese e di compensi professionali.
2.1 In particolare, nel merito, parte convenuta sosteneva che il credito da essa pretesto risultava provato non solo dal contenuto della scrittura privata del 23.01.2024 con la quale KM DI IO s.r.l. (d'ora in avanti anche solo “KM”) aveva inteso riconoscere espressamente l'esistenza del debito nei confronti di DI s.r.l. (anche solo “DI”), ma anche dai diversi contratti commerciali conclusi fra le parti e dai successivi documenti di trasporto dei beni consegnati a KM in esecuzione dei relativi ordini di acquisito da essa effettuati, per cui tutte le fatture esibite e fatte valere in sede di ricorso monitorio potevano trovare adeguata corrispondenza in fatti costitutivi della pretesa documentalmente provati dal soggetto a ciò onerato.
*** A seguito di udienza di prima comparizione delle parti, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in una successiva udienza appositamente stabilita. All'udienza fissata, al termine della discussione, il giudice provvedeva al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
Il Tribunale osserva
3. Come si evince dalle visure camerali prodotte (docc. n. 1 e 2 di parte opposta) e dai fatti allegati dalle parti, KM DI IO s.r.l. e DI s.r.l. sono due società operanti nel settore del pagina 2 di 4 commercio all'ingrosso e della distribuzione di apparecchiature per ufficio e di materiale informatico.
3.1. Attraverso le prove poste a disposizione del Giudice è stato dimostrato il fatto, allegato da parte opposta, per cui le merci (prodotti per l'informatica e per l'ufficio) oggetto delle forniture di cui è causa sono state effettivamente consegnate in adempimento degli obblighi stabiliti dai contratti stipulati fra le parti: il diritto di credito al pagamento del corrispettivo è di conseguenza sorto in favore della società fornitrice odierna opposta.
3.2 Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano formulata dalla società opponente con l'atto di opposizione. La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare il principio stante il quale nel caso in cui sussistano più criteri concorrenti, e si verta in tema di competenza territoriale derogabile, è onere del convenuto sostanziale (trattandosi di eccezione in senso proprio) contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti e fornire la prova delle circostanze di fatto che sorreggono tali affermazioni, per cui, in difetto di tali deduzioni e prove, l'eccezione deve essere rigettata, restando fermo il foro individuato dall'attore e con esso la competenza del giudice adìto. Trasferendo tali princìpi al caso di specie, la società opponente ha sì contestato nel termine di decadenza stabilito dall'art. 38, co. 1, c.p.c., la competenza territoriale del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, ma, oltre ad indicare genericamente il diverso giudice ritenuto competente1 alla stregua del rinvio al foro generale delle persone giuridiche (art. 19 c.p.c.), non ha altresì contestato in modo specifico l'applicabilità degli ulteriori fori speciali esclusivi o facoltativi (in particolare il forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c.) eventualmente rilevanti nel caso concreto, né, tantomeno, ha fornito la prova degli elementi di fatto che avrebbero potuto fondare le predette contestazioni. Di conseguenza, la competenza territoriale del Tribunale di Milano, in quanto giudice individuato dal ricorrente in sede monitoria, va mantenuta ferma anche nella fase di cognizione instaurata con l'opposizione al decreto ingiuntivo: la scrittura privata datata 23 gennaio 2021 (doc. n. 13 di parte opposta), pur non potendosi interpretare, alla luce delle espressioni adoperate nel testo dell'accordo, in una transazione cd. novativa, diretta come tale a estinguere le precedenti obbligazioni insorte fra le parti del rapporto sostituendole con altre nuove, stabilisce per comune volontà delle parti, al paragrafo 11, un criterio di collegamento della competenza (territoriale e derogabile) valevole in via preventiva, finalizzato a disciplinare in modo definitivo e unitario sul piano della competenza giudiziale ogni possibile questione suscettibile di insorgere fra le parti e che interessi pur sempre la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
3.3. Nel merito va ribadito che la società creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto in questa sede sulla scorta di prove scritte che, oltre ad essere state ritenute idonee all'emissione del provvedimento monitorio, costituiscono anche prova, diretta o logica, dell'esistenza del credito. Tra i documenti offerti dalla parte convenuta opposta già in sede di procedimento a cognizione sommaria - e non successivamente disconosciuti o contestati mediante prova contraria - rileva in particolare la scrittura privata (doc. n. 13 soprarichiamato) sottoscritta fra KM DI IO s.r.l. e DI s.r.l., con la quale, allo scopo dichiarato fra le parti di “trovare un accordo che scongiuri una controversia.”, la società debitrice KM si è impegnata a riconoscere l'esistenza nei confronti della società DI di parte (per un importo pari a euro 25.000,00) del credito ad essa spettante in relazione alle medesime fatture successivamente fatte valere in sede 1 La sede legale stabilita in Roma della KM DI IO s.r.l. emerge ex actis dalla visura camerale offerta in comunicazione, pur non avendo la parte interessata neppure precisato la causa giustificativa del foro alternativo nominato. pagina 3 di 4 di ricorso per decreto ingiuntivo: solo in conseguenza dell'inadempimento dell'accordo imputabile alla società debitrice, DI s.r.l., inizialmente disposta ad acconsentire alla rinuncia della differenza del credito complessivamente dovuto (pari ad euro 37. 344,73), si è risolta ad agire in giudizio per ottenere l'intera somma originariamente pretesa, detratto dall'importo azionato quanto già nel frattempo corrisposto dal debitore (euro 2.500,00, pari alla prima rata stabilita in base all'accordo) in esecuzione del contratto di transazione, per un importo finale ricalcolato al netto della differenza pari a euro 34.844,73. Vale la pena evidenziare che dallo scambio di e-mail tra le parti (cfr doc. 27 e 28 parte opposta) emerge un sostanziale riconoscimento del debito per l'importo espressamente indicato in euro 37344,73. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione del DM 55/14 in euro 6164,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%, in relazione allo scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 euro con i parametri medi per tutte le fasi ad eccezione della fase decisoria caratterizzata dall'assenza di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma il decreto ingiuntivo n. 9690/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 7 luglio 2024; 2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 6164,00, oltre ad Iva, Cpa e spese generali del 15%.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Simonetta Scirpo
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