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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2610/2018 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 ia C 5/L, presso lo studio dell'avv. Maria Aiello che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE- E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,(P.I. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo P.IVA_1
Farrelli ica, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del in via Jannoni, 68 Palazzo De Nobili, Controparte_1
-CONVENUTO-
Oggetto: risarcimento danni lesione personale
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio, davanti questo Tribuna , Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito di un incidente occorsogli il giorno 03/08/2013, verso le ore 8,00 allorquando percorreva a piedi, il marciapiede rialzato e delimitato da ringhiera presente in Via Tommaso Campanella in prossimità dell'incrocio con la Via Anile in Catanzaro. All'uopo ha esposto di percorrere a piedi il marciapiedi che costeggia la via comunale in parola e di essere caduta rovinosamente a terra, a causa della pavimentazione dissestata posta sulla strada comunale, non visibile e non segnalata e costituente una insidia stradale e di aver riportato una “ frattura sovracondiloidea omerale dx” con ulteriore limitazioni funzionali del braccio e della spalla dx, per come diagnosticato dai sanitari del P.O. dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. L'attrice ha attribuito la responsabilità dell'accaduto all' convenuto sia CP_2 ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art 2043 c.c. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il P_
, il quale ha contestato la fondatezza dell'avv
[...]
, precisando di nulla dovere all'attrice per mancanza di condotta omissiva da parte della P.A. ma semmai da attribuire alla stessa condotta della richiedente per mancanza della dovuta attenzione e la normale diligenza. Espletata l'istruttoria del caso, attraverso l'escussione di un teste indicato da parte attrice, il tribunale ha trattenuto la causa in decisione, sulle conclusioni delle parti. 2. La domanda attorea è infondata e deve pertanto essere rigettata. 2.1. Al riguardo, vale rilevare che, in accordo con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. - evocata dall'attrice e nell'ambito della quale deve essere riportata la fattispecie in esame - sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cass. civ. 13 maggio 2010 n. 11592; Cass. civ. 19 novembre 2009 n. 24428). In particolare, poi, quando l'accertamento causale riguardi un sinistro - come nel caso di specie - verificatosi per un'alterazione del manto stradale, la sola presenza di una buca, di un dislivello o di una sconnessione del sedime stradale non è una circostanza sufficiente a costituire una prova piena e certa del nesso causale tra la pretesa insidia ed il sinistro, né detta prova può trarsi dalle sole affermazioni rese dalla parte danneggiata se questa non dimostri che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, e non evitabile la caduta (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/10/2022, n.28672 ) Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto ed ogni altra circostanza idonea stabilire se effettivamente la cosa
Pagina 2 di 5 avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. 2.2. Ciò posto, nel caso di specie si evidenzia l'assoluta inattendibilità dell'unico teste di parte attrice, escusso all'udienza del 23 settembre 2021, ovvero sig.ra dichiaratasi nipote della sig.ra Testimone_1 Parte_1
ito sotto giuramento di ess
[...]
e di avere avuto appena otto anni al momento del fatto, avvenuto in data 3 agosto 2013, e di trovarsi “a passeggio con la nonna per fare spese”, in un negozio di abbigliamento non meglio precisato di via Tommaso Campanella. È di palmare evidenza come la suddetta deposizione non possa ritenersi attendibile sotto il profilo processuale, atteso che al momento del sinistro la teste non aveva otto anni bensì 12 e quindi una età infantile tale da renderla incapace di percepire, conservare e rievocare i fatti con precisione. Ed infatti nulla è emerso dalla sua deposizione circa la dinamica della caduta ed il reale stato dei luoghi, atteso che anche nell'atto di citazione non è emerso se la caduta fosse avvenuta sulla strada comunale o sul marciapiede che stava percorrendo ( cfr pag. 1 atto di citazione ). La teste si è limitata a confermare le circostanze, senza nulla aggiungere in ordine alla diligenza usata dall'attrice nell'utilizzo della strada, la cui prova gravava esclusivamente sull'attrice medesima. Dall'attività istruttoria espletata non è neanche emerso che tale insidia sia stata nascosta per esempio da sterpaglie o da qualunque altro materiale tale da rendere invisibile l'insidia. Solo dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice emergerebbe che la caduta sia avvenuta sul marciapiede dove è evidente che il dissesto era caratterizzato da una sconnessione di dimensioni rilevanti ampiamente visibile e pienamente percepibile anche a distanza. Il predetto quadro fotografico consente di affermare che l'insidia rappresentata dal predetto dissesto, non poteva dirsi invisibile o imprevedibile (e quindi inevitabile), posto che, vista l'ampiezza del marciapiede e la differenza cromatica rispetto all'insidia di colore chiaro, non pone in discussione la sua visibilità e quindi la percezione del pericolo, facilmente evitabile ove si fosse prestato maggiore attenzione nel percorrere detto tratto di strada. In tal senso depongono, oltre alla dimensione del dissesto prima ricordate, anche la circostanza che la caduta sia avvenuta in pieno giorno (ore 8,00 del 03.08.2013) ed in condizioni generali climatiche e di visibilità che devono presumersi buone (non essendo stato dedotto dall'attrice che al momento del sinistro fosse in atto una precipitazione atmosferica).
Pagina 3 di 5 2.3.Quanto precede consente di affermare, alla luce della documentazione fotografica prodotta, che il dissesto presente sul marciapiede si presenta di notevole dimensione tale da affermare che ove l'attrice avesse adottato una condotta di media diligenza, evitando di attraversare la strada nel punto ove vi era l'insidia certamente visibile e, pertanto, evitabile – avrebbe scongiurato il verificarsi del danno lamentato e dedotto nel presente giudizio. Sul punto, estremamente chiaro appare l'orientamento più recente della Suprema Corte di Cassazione, sez. VI, la quale, da ultimo con ordinanza del 23.05.2022, n. 16568, ha testualmente precisato “giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1, febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (in senso conforme: Cassazione civile sez. VI, 12/01/2022, n.724, Cass. Civ. sez. VI, 18/11/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 18/11/2021), n.35279, Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25460; Cass. Civ., ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315). Può pertanto ritenersi che la condotta in concreto posta in essere dall'attrice, consistente nell'imprudente attraversamento di un tratto di marciapiede caratterizzato dalla presenza di una buca di ragguardevole grandezza certamente visibile, ha assunto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno dedotto. L'infondatezza della domanda, sul piano dell'an esonera ovviamente il Tribunale dal dovere di esaminare il quantum. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al
Pagina 4 di 5 D.M. n. 147/2022, per lo scaglione corrispondente al valore della causa, con riferimento allo scaglione compreso tra 5.201,00 fino a €26.000 diminuiti del 50 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea.
- condanna al pagamento in favore del convenuto Parte_1 processuali, che si liquidano in euro Controparte_1
AP come per legge. Catanzaro, 15 settembre 2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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