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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 22/12/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44-1 /2025
Procedimento unitario CP_1
TRIBUNALE DI ROVERETO
Sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente
dott. Michele Cuccaro Giudice relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice premesso
− visto il ricorso proposto in data 06.11.2025 nell'interesse dalla società
[...]
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Rovereto (TN), via CP_1 P.IVA_1
Zeni n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società medesima;
− esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− sentito il Giudice relatore, anche in relazione agli esiti dell'udienza dd.
18.12.2025, con cui la società debitrice ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; − ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione della sede della società nel circondario del Tribunale di Rovereto;
− premesso che la debitrice ricorrente ha dimostrato di essere impresa commerciale e di non possedere i requisiti di qualificazione come
«impresa minore» sanciti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
− rilevata dall'analisi dei bilanci depositati e da quanto riferito dalla stessa società debitrice la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
PQM
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Rovereto (TN), via Zeni n. 8; P.IVA_1
2. nomina quale giudice delegato alla procedura, il dott. Michele Cuccaro
3. nomina curatore della procedura, la dr.ssa Persona_1
4. ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. fissa per il giorno 14.04.2025 alle ore 09:45 l'adunanza per l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato;
6. assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21,
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm.;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinta;
8. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
9. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Rovereto, 18/12/2025
Il Presidente
dott. Giulio Adilardi
Il Giudice Relatore
dott. Michele Cuccaro
Procedimento unitario CP_1
TRIBUNALE DI ROVERETO
Sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente
dott. Michele Cuccaro Giudice relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice premesso
− visto il ricorso proposto in data 06.11.2025 nell'interesse dalla società
[...]
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Rovereto (TN), via CP_1 P.IVA_1
Zeni n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società medesima;
− esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− sentito il Giudice relatore, anche in relazione agli esiti dell'udienza dd.
18.12.2025, con cui la società debitrice ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; − ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione della sede della società nel circondario del Tribunale di Rovereto;
− premesso che la debitrice ricorrente ha dimostrato di essere impresa commerciale e di non possedere i requisiti di qualificazione come
«impresa minore» sanciti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
− rilevata dall'analisi dei bilanci depositati e da quanto riferito dalla stessa società debitrice la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
PQM
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Rovereto (TN), via Zeni n. 8; P.IVA_1
2. nomina quale giudice delegato alla procedura, il dott. Michele Cuccaro
3. nomina curatore della procedura, la dr.ssa Persona_1
4. ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. fissa per il giorno 14.04.2025 alle ore 09:45 l'adunanza per l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato;
6. assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21,
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm.;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinta;
8. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
9. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Rovereto, 18/12/2025
Il Presidente
dott. Giulio Adilardi
Il Giudice Relatore
dott. Michele Cuccaro