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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2302/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240142230058000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17944/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 16.1.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 7 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120240142230058000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2017;
- tributo: tassa auto;
- data di notifica atto: 29.11.2024;
- importo complessivo: € 676,31;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica avviso di accertamento e di tutti gli atti prodromici;
-) prescrizione triennale.
Il 19.2.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Ente impositore e chiede di essere manlevata dalle eccezioni che non riguardino la propria attività.
Il 18.9.2025 si costituisce la Regione Campania che contesta le avverse eccezioni, allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
Il 26.9.2025, in seguito alla rinuncia al mandato del precedente difensore, si costituisce il nuovo procuratore del ricorrente che insiste in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese sollevate con i precedenti scritti difensivi, poi, il 9.10.2025, deposita memorie di replica ex art. 32, comma 3, in cui insiste per la prescrizione in quanto contesta la validità della documentazione esibita in fotocopia e priva di qualsivoglia attestazione di conformità e la validità delle notifiche avvenute a mezzo di operatori di posta privata;
insiste per l'accoglimento del ricorso. Il 10.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Dagli atti di causa risultano infondate le eccezioni attoree contenute nel ricorso e quelle nelle brevi note di replica, infatti per normativa e per consolidata giurisprudenza di legittimità è ammessa la notifica degli atti tributari a mezzo di operatori postali privati ed entrambe le società “Società_1” e “CRC Post” risultano inserite nell'elenco degli operatori abilitati;
quanto all'eccezione di omessa attestazione di conformità della documentazione esibita dalla Regione, questa è allegata allo scritto ex art. 23 ed, in maniera molto precisa, richiamando l'art. 25 bis del D. L.vo 546/92, dichiara che gli “Avvisi di accertamento e ricevute di notifica relative agli avvisi di accertamento, allegati alle presenti controdeduzioni, sono conformi ai rispettivi originali informatici ovvero alle copie informatiche per immagine presenti negli archivi informatici in uso alla Regione Campania dai quali sono estratti”.
Nel merito, poi, dal raffronto dei dati esposti nella parte motiva della cartella alle pagine 5 e 6 con la documentazione in atti, risulta quanto segue:
-) per la targa Targa_1 un primo avviso di accertamento, recante il n. 734266420613, fu notificato il 24.10.2020, come da A/R sottoscritto, seguito da un secondo dello stesso tenore, recante il numero
734314596924 e spedito il 24.3.2023, il cui plico fu rifiutato;
-) per la targa Targa_2 un primo avviso di accertamento, recante il n. 734260122986, fu notificato il 24.10.2020, come da A/R sottoscritto, seguito da un altro dello stesso tenore, recante il numero
734310652007 e spedito il 24.3.2023, il cui plico fu rifiutato;
-) per la targa Targa_3 un primo avviso di accertamento, recante il n. 734228182102, fu trasmesso il 3.11.2020, seguito anch'esso da un altro uguale, recante il numero 734321090419 e spedito il 24.3.2023; entrambi i plichi furono rifiutati.
Tutti gli atti risultano, quindi, legittimamente notificati, prima nel 2020, poi reiterati nel 2023 ed infine nel 2024 seguiti dalla cartella oggetto del presente giudizio;
anche l'eccezione di prescrizione triennale si palesa, pertanto, infondata, al che ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma della cartella impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione e della
Regione Campania per complessivi € 222,00 per ciascuna di esse.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2302/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240142230058000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17944/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 16.1.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 7 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120240142230058000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2017;
- tributo: tassa auto;
- data di notifica atto: 29.11.2024;
- importo complessivo: € 676,31;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica avviso di accertamento e di tutti gli atti prodromici;
-) prescrizione triennale.
Il 19.2.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Ente impositore e chiede di essere manlevata dalle eccezioni che non riguardino la propria attività.
Il 18.9.2025 si costituisce la Regione Campania che contesta le avverse eccezioni, allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
Il 26.9.2025, in seguito alla rinuncia al mandato del precedente difensore, si costituisce il nuovo procuratore del ricorrente che insiste in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese sollevate con i precedenti scritti difensivi, poi, il 9.10.2025, deposita memorie di replica ex art. 32, comma 3, in cui insiste per la prescrizione in quanto contesta la validità della documentazione esibita in fotocopia e priva di qualsivoglia attestazione di conformità e la validità delle notifiche avvenute a mezzo di operatori di posta privata;
insiste per l'accoglimento del ricorso. Il 10.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Dagli atti di causa risultano infondate le eccezioni attoree contenute nel ricorso e quelle nelle brevi note di replica, infatti per normativa e per consolidata giurisprudenza di legittimità è ammessa la notifica degli atti tributari a mezzo di operatori postali privati ed entrambe le società “Società_1” e “CRC Post” risultano inserite nell'elenco degli operatori abilitati;
quanto all'eccezione di omessa attestazione di conformità della documentazione esibita dalla Regione, questa è allegata allo scritto ex art. 23 ed, in maniera molto precisa, richiamando l'art. 25 bis del D. L.vo 546/92, dichiara che gli “Avvisi di accertamento e ricevute di notifica relative agli avvisi di accertamento, allegati alle presenti controdeduzioni, sono conformi ai rispettivi originali informatici ovvero alle copie informatiche per immagine presenti negli archivi informatici in uso alla Regione Campania dai quali sono estratti”.
Nel merito, poi, dal raffronto dei dati esposti nella parte motiva della cartella alle pagine 5 e 6 con la documentazione in atti, risulta quanto segue:
-) per la targa Targa_1 un primo avviso di accertamento, recante il n. 734266420613, fu notificato il 24.10.2020, come da A/R sottoscritto, seguito da un secondo dello stesso tenore, recante il numero
734314596924 e spedito il 24.3.2023, il cui plico fu rifiutato;
-) per la targa Targa_2 un primo avviso di accertamento, recante il n. 734260122986, fu notificato il 24.10.2020, come da A/R sottoscritto, seguito da un altro dello stesso tenore, recante il numero
734310652007 e spedito il 24.3.2023, il cui plico fu rifiutato;
-) per la targa Targa_3 un primo avviso di accertamento, recante il n. 734228182102, fu trasmesso il 3.11.2020, seguito anch'esso da un altro uguale, recante il numero 734321090419 e spedito il 24.3.2023; entrambi i plichi furono rifiutati.
Tutti gli atti risultano, quindi, legittimamente notificati, prima nel 2020, poi reiterati nel 2023 ed infine nel 2024 seguiti dalla cartella oggetto del presente giudizio;
anche l'eccezione di prescrizione triennale si palesa, pertanto, infondata, al che ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma della cartella impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione e della
Regione Campania per complessivi € 222,00 per ciascuna di esse.