Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/09/2025, n. 7479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7479 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07479/2025REG.PROV.COLL.
N. 02213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00022/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, con istanza del 2 dicembre 2023, ha inoltrato richiesta di nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell’assistenza familiare per l’assunzione di un cittadino extracomunitario.
1.1. L’amministrazione ha rigettato l’istanza per carenza del requisito alloggiativo, in quanto “ l'alloggio di -OMISSIS- - Reggio Emilia risulta non idoneo ad ospitare il lavoratore richiesto in quanto, come da certificato di residenza e stato di famiglia, risultano residenti 5 persone mentre dal certificato di idoneità, in base ai requisiti igienico sanitari, risulta idoneo per un massimo di 5 persone ”.
2. Il Tar, adito in primo grado, ha respinto il gravame, ritenendolo infondato in quanto:
- con riferimento alla doglianza del ricorrente che tre delle cinque persone ospitate nell’abitazione sono minori di anni 14 e quindi non dovrebbero esser computate ai fini della valutazione dell’idoneità alloggiativa: la normativa invocata afferisce a situazioni eccezionali basate sulle esigenze dell’unità familiare, non applicabili nel caso di specie;
- per quanto concerne l’invocata violazione dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241: “ la Prefettura ha per ben due volte comunicato al ricorrente i motivi ostativi al rigetto dell’istanza, per poi adottare il provvedimento finale coerentemente con la documentazione acquisita in corso di istruttoria. Peraltro, è notorio che in caso di attività amministrativa vincolata – come nel caso di specie – sono irrilevanti le violazioni concernenti la comunicazione del preavviso di rigetto (cfr. art. 21 octies, comma 2, della Legge 7 agosto 1990 n. 241) ”.
3. Con l’appello qui in scrutinio, il ricorrente ribadisce le doglianze del primo grado, eccependo i seguenti motivi di censura:
- error in iudicando, in relazione alla natura di carattere eccezionale del principio derogatorio in presenza di minori degli anni quattordici in materia di idoneità dell’alloggio;
- error in iudicando, in relazione all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del ministero della sanità 5 luglio 1975 su immobili costruiti prima all’entrata in vigore del decreto, ritenendo che “ l’applicabilità del DM del 1975 anche agli immobili costruiti in epoca antecedente all’entrata in vigore di detto decreto, così come presupposta nella sentenza impugnata, non sia conforme all’attuale dettato normativo. Il Tar, infatti, avrebbe dovuto confrontarsi con il mutato quadro normativo e verificare, nella fattispecie concreta, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione; della disciplina recata dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 76/2020, con la conseguenza di dover escludere, in caso di positivo riscontro, il ricorso alle regole di cui al citato Decreto in favore delle disposizioni precedentemente vigenti.
Orbene, l’immobile oggetto della censura, sito in Reggio Emilia, -OMISSIS-, identificato al catasto con i seguenti dati: -OMISSIS-, è stato edificato in data antecedente al 1° settembre 1967 e, dichiarato agibile in forza di provvedimento comunale dell’11/02/1969 (doc. 08), con la conseguente non applicabilità dei criteri del D.M. 1975 al caso di specie ”.
4. L’Amministrazione si è costituita, ribadendo la legittimità del proprio provvedimento:
- evidenziando con riferimento ai minori presenti nell’alloggio che l’appellante non appartiene a tale nucleo familiare;
- sottolineando che l’istruttoria è stata esperita in aderenza alle previsioni di cui alla l. 241/1990.
5. Nella camera di consiglio del 10 aprile 2025, con ord. n. 1382/2025, è stata respinta l’istanza cautelare:
“ Considerato, alla luce della delibazione propria della presente fase cautelare, che l’appello cautelare non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris e che i profili dedotti a supporto del provvedimento impugnato dinanzi al Tar meritano un approfondimento proprio della fase del merito ”.
6. All’udienza pubblica del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Come, infatti, correttamente valutato dal Giudice di prime cure la doglianza dell’appellante relativa al mancato scomputo dei minori dal numero delle persone da considerare ai fini dell’attestazione di idoneità alloggiativa non può essere accolta, per l’estraneità del ricorrente a vincoli familiari e, quindi, per la non applicabilità di tale disciplina derogatoria.
2.2. Parimenti non sono accoglibili ai fini della decisione le osservazioni dell’appellante sull’applicabilità del DM 5 luglio 1975, che non rileva ai fini della quantificazione del numero degli occupanti dell’immobile, operata dal Comune di Reggio Emilia.
2.3. Per quanto, infine, ha tratto con la doglianza della violazione delle garanzie partecipative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dall’esame degli atti di causa emerge la perfetta osservanza delle procedure da parte dell’Amministrazione appellata e in ogni caso l’irrilevanza della partecipazione stante la natura vincolata del provvedimento e la mancata dimostrazione, che era onere del ricorrente fornire, che la partecipazione gli avrebbe consentito di apportare elementi tali da condurre ad un esito provvedimentale differente.
3. Ne consegue che la ricostruzione della vicenda da parte del Tar e le argomentazioni a supporto della sentenza impugnata sono condivisibili, perché in linea con la normativa di settore e la giurisprudenza della Sezione.
4. Per tali motivi il Collegio ritiene di dover respingere l'appello.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO