Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/05/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1833/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente -
Giudice - 2) Dott.ssa Luigia Franzese
-
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1833 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022,
avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Vicinanza Lucia presso cui Parte_1
elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
,rappresentata e difesa dall'avv.to Natale Sabrina presso cui elettivamente Controparte_1
domicilia;
RESISTENTE
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi nel corso della predetta udienza.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Con ricorso, ritualmente depositato in data 07.03.2022, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Curti (CE) in data 28.08.2010 con la parte resistente, e dalla cui unione erano nati i figli Per_1 125.08.2012, e Per_2 il 08.07.2014, affetto da autismo.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, RG 5838/2015, conclusosi con decreto di omologa N.
1465/2016 emesso in data 27.01.2016, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la disciplina del diritto di visita nei confronti dei figli minori e la corresponsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori pari a euro
600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al contributo alle spese straordinarie nella misura del
50%, e di un assegno a titolo di mantenimento nei confronti della resistente pari a euro 400,00 mensili, e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
In data 12.05.2023 il ricorrente chiedeva pronunciarsi, stante l'assenza di parte resistente, sentenza parziale sullo status, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e con ordinanza emessa in pari data veniva rimessa la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per le statuizioni accessorie.
In data 14.12.2023 si costituiva in giudizio parte resistente, aderendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo in merito alle statuizioni accessorie conferma dei patti e delle condizioni di cui alla separazione, ad eccezione dell'assegno a titolo di mantenimento in suo favore, chiedendo un aumento dello stesso pari a euro 600,00 mensili.
All'udienza celebrata il 21.02.2025 le parti raggiungevano un accordo.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nell'anno 2016.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. All'udienza tenutasi in data 21.02.2025 le parti raggiungevano l'accordo che di seguito si trascrive:
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1. Le parti concordano l'affido condiviso dei minori Per_2 e Per_1 on collocamento presso la madre e con diritto di visita del padre nei confronti dei minori secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé i minori a fine settimana alterni dalle ore 14.30 del sabato sino alla domenica alle 18.00, durante la settimana il padre eserciterà il diritto di visita al fine di accompagnare i minori nelle varie attività dalle ore 17.00 sino alle 20.00. Nel periodo delle vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1 gennaio. Durante le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis. Invece durante le vacanze estive il padre potrà stare con i minori per almeno sette giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto, da comunicare alla controparte entro il 31.5.2025;
2. Le parti concordano che il ricorrente versa a titolo di mantenimento dei figli minori, 300,00 euro a figlio oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e con partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V);
3. Il ricorrente si obbliga a versare alla resistente a titolo di assegno divorzile entro il 5 di ogni mese 450,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4. Le parti concordano che la resistente percepirà integralmente l'assegno unico Inps per entrambi i figli;
5. Le parti concordano il rilascio dei documenti validi per l'espatrio ed il passaporto in favore dei minori;
6. Concordano la compensazione delle spese di lite.' "
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti,
così provvede:
1. Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti in udienza e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Maria Rita Guarino