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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8289 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
1
Proc. 13634 / 2024 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza del 22/9/2025 ai sensi degli artt. 281 terdecies comma 1 c.p.c. e
281 sexies comma 3 c.p.c. e quindi con le forme del rito semplificato di cognizione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 13634/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: ripetizione di indebito , e vertente
TRA
in Milano con codice fiscale elett.te Parte_1 P.IVA_1
dom.to in Torre del Greco (NA) alla via Roma n. 78 presso l'avv. Filomena Di Donna,
rappresentato e difeso da quest'ultima e dall'avv. Giuseppe Jannuzzi in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo in quanto apposta su foglio separato e a questa congiunto materialmente ex artt. 83 comma 3 c.p.c. e 18 comma 5 D.M. 21/2/2011 n. 44
ATTORE
E
con codice fiscale , res.te in Napoli (NA) alla via CP_1 C.F._1
Eduardo Scarpetta n. 271
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI : 2
parte attrice conclude come da verbale di udienza del 22/9/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per sequestro conservativo depositato il 3/4/2024 e rubricato al numero di ruolo 6749/2024 R.G. il ha premesso che Parte_2
con delibera del 13/7/2022 aveva incaricato l'arch. di Milano quale Persona_1
coordinatore per la sicurezza e direttore dei lavori in relazione a delle opere edili di restauro da eseguirsi sulla facciata dell'edificio e che l'arch. , in base agli accordi Per_1
assunti con il committente, aveva inviato all'amministratore dello stesso una e-mail con allegata la sua Fattura FE N. 7-2024-FE di euro 10.178,31 contenente, altresì, l'IBAN
presso cui eseguire il bonifico per il pagamento del suo compenso. Il ricorrente ha asserito che tale allegato era stato manipolato, perchè ignoti avevano sostituito al codice
IBAN del professionista un altro IBAN, contraddistinto dal codice
[...], ma senza l'indicazione della banca di appoggio,
codice che poi si era scoperto identificare un conto corrente aperto presso la BNL di
Napoli via Augusto Witting e intestato a tale residente nella città di CP_1
Napoli. Di qui la richiesta di sequestro conservativo ante causam, che è stato concesso fino all'ammontare di euro 10.178,31 prima con decreto inaudita altera parte e poi con ordinanza resa a contraddittorio pieno il 22/4/2024. Nel provvedimento cautelare è stato altresì assegnato ex art. 669 octies c.p.c. termine perentorio di sessanta giorni a far data dalla comunicazione della ordinanza medesima per l'introduzione del giudizio di merito ed è stata riservata la liquidazione delle spese di soccombenza alla fase di merito, posto che nel caso di accoglimento della domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente il
Giudice Designato non deve pronunciarsi sulle spese della fase sommaria, come si evince dall'art. 669 octies comma 7 c.p.c. ( inserito dall'art. 50 Legge 18 giugno 2009 n. 3
al sesto comma ( tra i quali non rientra la ordinanza di accoglimento del sequestro conservativo ) prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del
procedimento cautelare”.
Esaurita dunque la fase sommaria autorizzativa della cautela, è stato introdotto da parte attrice, con ricorso depositato il 18/6/2024 nelle forme del rito semplificato di cognizione, il giudizio di merito a cognizione piena, e in tale sede è stato precisato che in data 16/2/2024 il in Milano, non potendo Parte_1
immaginare che l'allegato alla email dell'arch. potesse essere stato manipolato, Per_1
aveva eseguito il pagamento richiesto all'IBAN [...] ( v.
doc. 3 – copia bonifico del 16/2/2024 ) e che il 19/2/2024 vale a Controparte_2
dire l'istituto di credito presso cui il aveva ed ha il conto corrente da cui è Parte_1
partito il suddetto pagamento, aveva contattato l'amministratore di tale ente di gestione per informarlo che l'intestatario del conto corrente di cui all'IBAN
[...] non era l'arch. . Quindi la Persona_1
ricorrente aveva contattato l'arch. per verificare l'IBAN e la ricezione del Per_1
pagamento della somma di euro 10.178,31 di cui alla fattura, ottenendo la risposta che l'accredito del compenso non era stato eseguito, posto che la vera fattura inviata dal professionista aveva un IBAN diverso (si veda doc. 4 – copia fattura FE N. 7-2024-FE
del 14/2/2024 inviata dall'arch. ) rispetto all'IBAN scritto sulla fattura ricevuta Per_1
dall'amministratore del CO (si veda doc. 2 – copia fatt. arch. con IBAN Per_1
modificato).
Accertato quanto sopra, il CO era stato altresì informato da Controparte_3
che il conto corrente di cui all'IBAN “non corretto” era incardinato presso la BNL
[...]
di Napoli via Augusto Witting, ma non era riuscito a bloccare i fondi presenti sul conto corrente di cui all'IBAN [...] ed anzi solo in data 4
19/3/2024 aveva ottenuto dalla BNL la comunicazione dell'intestatario del conto corrente, individuato nella persona di ( v. doc. 9 – comunicazione BNL CP_1
del 19/3/2024 ).
Alla luce del mancato riscontro di una raccomandata contenente la richiesta, indirizzata al e ricevuta da questi il 21/3/2024, di restituzione della somma di euro CP_1
10.178,31, è stato per l'appunto depositato il ricorso per sequestro conservativo ed è
stato poi introdotto il giudizio di merito, finalizzato ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento della cifra acquisita indebitamente sul conto corrente a lui intestato, con l'aggiunta degli interessi legali. Instaurato il contraddittorio anche per la fase a cognizione piena, il convenuto non si è costituito in giudizio, osservando lo stesso contegno processuale tenuto per la fase cautelare. Pertanto in questa sede va dichiarata la sua contumacia.
Ciò premesso, la domanda attorea va qualificata come richiesta di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. Nel merito, l'azione è fondata , perché dalla documentazione bancaria e dalla corrispondenza con gli istituti di credito tenuta dal CO con gli istituti di credito già menzionati si evince che il ha ricevuto l'accredito di una somma CP_1
non spettante a lui ma ad un altro soggetto e che deve essere restituita al , Parte_1
che materialmente l'ha erogata, per l'appunto ai sensi dell'art. 2033 c.c., trattandosi di un indebito oggettivo, con l'aggiunta degli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c.
fino al soddisfo calcolati a far data dal 21/3/2024, data di ricezione della richiesta di restituzione, dovendosi presumere la buona fede del convenuto fino a prova contraria, ai sensi della norma generale di cui all'art. 1147 c.c.
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. sia in relazione alla fase cautelare ante causam che a quella a cognizione piena di merito e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione 5
del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n.
55 e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la somma in concreto attribuita alla parte vincitrice ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n.
9237 ; Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696 ), dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del decisum ), e non il "petitum",
come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 .
Quest'ultima norma, infatti, stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata .
Anche le spese della procedura di negoziazione assistita di cui si è onerata parte attrice seguono il criterio della soccombenza.
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola 6
della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie la domanda attorea di ripetizione di indebito e per l'effetto condanna al pagamento in favore del in Milano CP_1 Parte_1
della somma di euro 10.178,31 oltre interessi meglio specificati in motivazione;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore del CP_1
in Milano delle spese di giudizio , in relazione sia Parte_1
alla fase cautelare che a quella di merito nonché a quelle di negoziazione assistita, che si liquidano in complessivi euro 8.900 , di cui euro 8.600 per compensi ed euro 300 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi .
Napoli, 24/9/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
69 ), ai sensi del quale il Giudice, soltanto quando emette “uno dei provvedimenti di cui
Proc. 13634 / 2024 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza del 22/9/2025 ai sensi degli artt. 281 terdecies comma 1 c.p.c. e
281 sexies comma 3 c.p.c. e quindi con le forme del rito semplificato di cognizione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 13634/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: ripetizione di indebito , e vertente
TRA
in Milano con codice fiscale elett.te Parte_1 P.IVA_1
dom.to in Torre del Greco (NA) alla via Roma n. 78 presso l'avv. Filomena Di Donna,
rappresentato e difeso da quest'ultima e dall'avv. Giuseppe Jannuzzi in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo in quanto apposta su foglio separato e a questa congiunto materialmente ex artt. 83 comma 3 c.p.c. e 18 comma 5 D.M. 21/2/2011 n. 44
ATTORE
E
con codice fiscale , res.te in Napoli (NA) alla via CP_1 C.F._1
Eduardo Scarpetta n. 271
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI : 2
parte attrice conclude come da verbale di udienza del 22/9/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per sequestro conservativo depositato il 3/4/2024 e rubricato al numero di ruolo 6749/2024 R.G. il ha premesso che Parte_2
con delibera del 13/7/2022 aveva incaricato l'arch. di Milano quale Persona_1
coordinatore per la sicurezza e direttore dei lavori in relazione a delle opere edili di restauro da eseguirsi sulla facciata dell'edificio e che l'arch. , in base agli accordi Per_1
assunti con il committente, aveva inviato all'amministratore dello stesso una e-mail con allegata la sua Fattura FE N. 7-2024-FE di euro 10.178,31 contenente, altresì, l'IBAN
presso cui eseguire il bonifico per il pagamento del suo compenso. Il ricorrente ha asserito che tale allegato era stato manipolato, perchè ignoti avevano sostituito al codice
IBAN del professionista un altro IBAN, contraddistinto dal codice
[...], ma senza l'indicazione della banca di appoggio,
codice che poi si era scoperto identificare un conto corrente aperto presso la BNL di
Napoli via Augusto Witting e intestato a tale residente nella città di CP_1
Napoli. Di qui la richiesta di sequestro conservativo ante causam, che è stato concesso fino all'ammontare di euro 10.178,31 prima con decreto inaudita altera parte e poi con ordinanza resa a contraddittorio pieno il 22/4/2024. Nel provvedimento cautelare è stato altresì assegnato ex art. 669 octies c.p.c. termine perentorio di sessanta giorni a far data dalla comunicazione della ordinanza medesima per l'introduzione del giudizio di merito ed è stata riservata la liquidazione delle spese di soccombenza alla fase di merito, posto che nel caso di accoglimento della domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente il
Giudice Designato non deve pronunciarsi sulle spese della fase sommaria, come si evince dall'art. 669 octies comma 7 c.p.c. ( inserito dall'art. 50 Legge 18 giugno 2009 n. 3
al sesto comma ( tra i quali non rientra la ordinanza di accoglimento del sequestro conservativo ) prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del
procedimento cautelare”.
Esaurita dunque la fase sommaria autorizzativa della cautela, è stato introdotto da parte attrice, con ricorso depositato il 18/6/2024 nelle forme del rito semplificato di cognizione, il giudizio di merito a cognizione piena, e in tale sede è stato precisato che in data 16/2/2024 il in Milano, non potendo Parte_1
immaginare che l'allegato alla email dell'arch. potesse essere stato manipolato, Per_1
aveva eseguito il pagamento richiesto all'IBAN [...] ( v.
doc. 3 – copia bonifico del 16/2/2024 ) e che il 19/2/2024 vale a Controparte_2
dire l'istituto di credito presso cui il aveva ed ha il conto corrente da cui è Parte_1
partito il suddetto pagamento, aveva contattato l'amministratore di tale ente di gestione per informarlo che l'intestatario del conto corrente di cui all'IBAN
[...] non era l'arch. . Quindi la Persona_1
ricorrente aveva contattato l'arch. per verificare l'IBAN e la ricezione del Per_1
pagamento della somma di euro 10.178,31 di cui alla fattura, ottenendo la risposta che l'accredito del compenso non era stato eseguito, posto che la vera fattura inviata dal professionista aveva un IBAN diverso (si veda doc. 4 – copia fattura FE N. 7-2024-FE
del 14/2/2024 inviata dall'arch. ) rispetto all'IBAN scritto sulla fattura ricevuta Per_1
dall'amministratore del CO (si veda doc. 2 – copia fatt. arch. con IBAN Per_1
modificato).
Accertato quanto sopra, il CO era stato altresì informato da Controparte_3
che il conto corrente di cui all'IBAN “non corretto” era incardinato presso la BNL
[...]
di Napoli via Augusto Witting, ma non era riuscito a bloccare i fondi presenti sul conto corrente di cui all'IBAN [...] ed anzi solo in data 4
19/3/2024 aveva ottenuto dalla BNL la comunicazione dell'intestatario del conto corrente, individuato nella persona di ( v. doc. 9 – comunicazione BNL CP_1
del 19/3/2024 ).
Alla luce del mancato riscontro di una raccomandata contenente la richiesta, indirizzata al e ricevuta da questi il 21/3/2024, di restituzione della somma di euro CP_1
10.178,31, è stato per l'appunto depositato il ricorso per sequestro conservativo ed è
stato poi introdotto il giudizio di merito, finalizzato ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento della cifra acquisita indebitamente sul conto corrente a lui intestato, con l'aggiunta degli interessi legali. Instaurato il contraddittorio anche per la fase a cognizione piena, il convenuto non si è costituito in giudizio, osservando lo stesso contegno processuale tenuto per la fase cautelare. Pertanto in questa sede va dichiarata la sua contumacia.
Ciò premesso, la domanda attorea va qualificata come richiesta di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. Nel merito, l'azione è fondata , perché dalla documentazione bancaria e dalla corrispondenza con gli istituti di credito tenuta dal CO con gli istituti di credito già menzionati si evince che il ha ricevuto l'accredito di una somma CP_1
non spettante a lui ma ad un altro soggetto e che deve essere restituita al , Parte_1
che materialmente l'ha erogata, per l'appunto ai sensi dell'art. 2033 c.c., trattandosi di un indebito oggettivo, con l'aggiunta degli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c.
fino al soddisfo calcolati a far data dal 21/3/2024, data di ricezione della richiesta di restituzione, dovendosi presumere la buona fede del convenuto fino a prova contraria, ai sensi della norma generale di cui all'art. 1147 c.c.
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. sia in relazione alla fase cautelare ante causam che a quella a cognizione piena di merito e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione 5
del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n.
55 e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la somma in concreto attribuita alla parte vincitrice ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n.
9237 ; Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696 ), dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del decisum ), e non il "petitum",
come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 .
Quest'ultima norma, infatti, stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata .
Anche le spese della procedura di negoziazione assistita di cui si è onerata parte attrice seguono il criterio della soccombenza.
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola 6
della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie la domanda attorea di ripetizione di indebito e per l'effetto condanna al pagamento in favore del in Milano CP_1 Parte_1
della somma di euro 10.178,31 oltre interessi meglio specificati in motivazione;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore del CP_1
in Milano delle spese di giudizio , in relazione sia Parte_1
alla fase cautelare che a quella di merito nonché a quelle di negoziazione assistita, che si liquidano in complessivi euro 8.900 , di cui euro 8.600 per compensi ed euro 300 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi .
Napoli, 24/9/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
69 ), ai sensi del quale il Giudice, soltanto quando emette “uno dei provvedimenti di cui