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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/04/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 17293/2024
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
promossa da:
(C.F. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv.COMIN C.F._2
CHIARAMONTI ALESSANDRO, del foro di Verona, in virtù di mandato posto a margine del ricorso pagina 1 di 4 RICORRENTI
CONCLUSIONI RICORRENTI: come da note di trattazione scritta depositate l'11.2.2025
CONCLUSIONI del P.M. Nulla si oppone
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno adito questo Tribunale per sentir Parte_1 Parte_2
annullare il matrimonio civile che essi avevano contratto il 20 febbraio 2003 in
Valeggio sul Mincio (Vr) in quanto a loro dire era stato il risultato di una violenza morale posta in essere da terzi nei loro confronti.
Per meglio dar conto delle ragioni della loro domanda i ricorrenti hanno dedotto di essere stati convinti a concludere il predetto matrimonio da soggetti ignoti,
probabilmente legati alla malavita organizzata, che si erano fatti consegnare dalla che in tal modo intendeva ottenere il permesso di soggiorno, la somma Pt_2
di euro 10.000,00 anche a seguito di minaccia di denunzia nei suoi confronti e che invece avevano ottenuto il consenso del a fronte del pagamento in suo Pt_1
favore della somma di € 400,00 e della cessione di un ciclomotore usato.
Ciò detto la domanda dei ricorrenti è infondata e va pertanto rigettata.
A tale conclusione conduce un duplice ordine di considerazioni.
Innanzitutto la possibilità di proporre un procedimento a domanda congiunta è
prevista dall'art. 473-bis.51 c.p.c. solo per i procedimenti di cui all'art. 473-bis.47
pagina 2 di 4 c.p.c. e tale precipuo assetto normativo è indice di una chiara volontà del legislatore di limitare solamente alle ipotesi espressamente menzionate l'utilizzo di tale tipo di procedimento con l'ulteriore conseguenza che non è possibile estenderne l'applicazione al di fuori del predetto ambito.
In ogni caso, a prescindere dalle predette considerazioni, poiché la domanda dei ricorrenti ha ad oggetto diritti indisponibili, essi avrebbero dovuto fornire prova dei loro assunti, avanzando richieste istruttorie dirette a comprovarli, mentre, a fronte di una esposizione alquanto fumosa in ordine alle circostanze in cui si sarebbero determinati al matrimonio, e anche contraddittoria circa l'atteggiamento
Contr della hanno prodotto solo una dichiarazione sottoscritta dell del Pt_2
nella quale lo stesso ha solo riportato quanto gli era stato riferito dal Pt_1
stesso. Pt_1
Nulla va disposto sulle spese atteso che i ricorrenti risultano entrambi soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda dei ricorrenti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 1°
aprile 2025
pagina 3 di 4 IL GIUDICE EST.
dott. Massimo Vaccari
IL PRESIDENTE
dott. Antonella Guerra
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 17293/2024
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
promossa da:
(C.F. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv.COMIN C.F._2
CHIARAMONTI ALESSANDRO, del foro di Verona, in virtù di mandato posto a margine del ricorso pagina 1 di 4 RICORRENTI
CONCLUSIONI RICORRENTI: come da note di trattazione scritta depositate l'11.2.2025
CONCLUSIONI del P.M. Nulla si oppone
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno adito questo Tribunale per sentir Parte_1 Parte_2
annullare il matrimonio civile che essi avevano contratto il 20 febbraio 2003 in
Valeggio sul Mincio (Vr) in quanto a loro dire era stato il risultato di una violenza morale posta in essere da terzi nei loro confronti.
Per meglio dar conto delle ragioni della loro domanda i ricorrenti hanno dedotto di essere stati convinti a concludere il predetto matrimonio da soggetti ignoti,
probabilmente legati alla malavita organizzata, che si erano fatti consegnare dalla che in tal modo intendeva ottenere il permesso di soggiorno, la somma Pt_2
di euro 10.000,00 anche a seguito di minaccia di denunzia nei suoi confronti e che invece avevano ottenuto il consenso del a fronte del pagamento in suo Pt_1
favore della somma di € 400,00 e della cessione di un ciclomotore usato.
Ciò detto la domanda dei ricorrenti è infondata e va pertanto rigettata.
A tale conclusione conduce un duplice ordine di considerazioni.
Innanzitutto la possibilità di proporre un procedimento a domanda congiunta è
prevista dall'art. 473-bis.51 c.p.c. solo per i procedimenti di cui all'art. 473-bis.47
pagina 2 di 4 c.p.c. e tale precipuo assetto normativo è indice di una chiara volontà del legislatore di limitare solamente alle ipotesi espressamente menzionate l'utilizzo di tale tipo di procedimento con l'ulteriore conseguenza che non è possibile estenderne l'applicazione al di fuori del predetto ambito.
In ogni caso, a prescindere dalle predette considerazioni, poiché la domanda dei ricorrenti ha ad oggetto diritti indisponibili, essi avrebbero dovuto fornire prova dei loro assunti, avanzando richieste istruttorie dirette a comprovarli, mentre, a fronte di una esposizione alquanto fumosa in ordine alle circostanze in cui si sarebbero determinati al matrimonio, e anche contraddittoria circa l'atteggiamento
Contr della hanno prodotto solo una dichiarazione sottoscritta dell del Pt_2
nella quale lo stesso ha solo riportato quanto gli era stato riferito dal Pt_1
stesso. Pt_1
Nulla va disposto sulle spese atteso che i ricorrenti risultano entrambi soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda dei ricorrenti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 1°
aprile 2025
pagina 3 di 4 IL GIUDICE EST.
dott. Massimo Vaccari
IL PRESIDENTE
dott. Antonella Guerra
pagina 4 di 4