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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10011 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1463/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN AR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1463/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MARCHETTI SERGIO , elettivamente domiciliato in VIA DUOMO 36 NAPOLI presso il difensore avv. MARCHETTI SERGIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO MONICA , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA POMBA, 18 10123 TORINO presso il difensore avv. ROMANO MONICA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da memoria n. 1 ex art 171 ter cpc depositata in data 10/5/24 Per parte opposta come da comparsa conclusionale depositata in data 22/9/25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(già ) chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto Controparte_1 Controparte_2 ingiuntivo n.17941/23 Rg 39368/23 ingiungente a il pagamento della somma di euro CP_3
21.397,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria a favore di , a fronte del Controparte_1 mancato pagamento della fattura n. ANN00014332 del 26/1/22 , emessa per servizi pubblicitari .
Il suddetto decreto ingiuntivo , pubblicato il 27/11/2023 ,veniva notificato ad in data CP_3
29/11/23. opponeva tempestivamente il decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Milano , CP_4 chiedendone la revoca e in via subordinata la limitazione del pagamento a quanto provato e dovuto, espungendo le prestazioni inevase .
pagina 1 di 3 Deduceva parte oppnente che le pretese di si fondavano su una fattura emessa per asserita CP_1 fornitura di servizi pubblicitari , ma che la fattura, emessa nel giudizio di opposizione, non era idonea a provare le prestazioni eseguite né gli accordi contrattuali
Deduceva che parte opponente aveva sempre pagato i servizi concordati e correttamente ricevuti , mentre aveva contestato le attuali pretese economiche in mancanza di esecuzione della prestazione
Deduceva che neppure era dato conoscere, nel caso de quo, quale fosse , in realtà, la prestazione a fondamento dei crediti allegati e che a fronte della richiesta di prova di esecuzione della prestazione , non era stato dato riscontro.
Si costituiva in causa la quale chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e , Controparte_1 in via subordinata, la condanna di al pagamento di una somma di pari importo a quella CP_3 ingiunta o di quella inferiore ritenuta di giustizia.
Deduceva parte opposta di avere prodotto ,in sede monitoria, il contratto a prova del rapporto inter partes sottostante e che ante causam nessuna contestazione era mai sorta sulle prestazioni fornite , mentre nel presente giudizio , parte opponente si era limitata a contestazioni del tutto generiche
Deduceva che i legali rappresentanti/amministratori della società opponente facevano capo al altre società per le quali era stata costretta a recuperare giudizialmente i propri crediti Controparte_1
Deduceva che, ante causam , il legale rappresentante di parte opponente ,signor ,aveva CP_5 proposto un piano rateale per il pagamento di tutti i debiti delle società a lui facenti capo, riconoscendo , di fatto , detti debiti , e che il piano rateale, nonostante il riconoscimento dei debiti , non aveva avuto seguito
All'udienza del 20/6/24 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta matura la causa per la decisione sulla scorta delle produzioni documentali rinviava per la decisione assegnando i termini ex art 189 cpc
All'udienza del 29/10/2025 celebrata mediante trattazione scritta la causa veniva rimessa in decisione
**************************
ha svolto con il rito monitorio un'azione contrattuale di adempimento nei confronti di Controparte_1
ottenendo il decreto ingiuntivo oggi opposto per il mancato pagamento della fattura n. CP_3
ANN00014332 del 26/1/22
Parte opponente ha contrastato le pretese di allegando che non era stata data prova delle CP_1 prestazioni eseguite
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da
è prevista dal combinato disposto degli art 1218 e 2967 cc e dal principio di vicinanza Controparte_1 della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che si intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al preteso debitore provare pagina 2 di 3 di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a contrastare le pretese del creditore
Nel caso di specie , il rapporto contrattuale tra le odierne parti è provato dalla produzione del contratto da parte di e non contestato da parte opponente .Il contratto prevedeva i servizi e i Controparte_1 relativi costi.
Con il doc n. 3 ha indicato le prestazioni eseguite e sulle base delle quali è stata emessa la CP_1 fattura azionata. Contrariamente a quanto allegato in atto di citazione in opposizione , non esiste alcuna contestazione ante causam da parte di e , anzi dalle produzioni di parte opposta si evince CP_3 un carteggio (da doc 9 a 12) da cui emerge che il legale rappresentante di riconosceva le CP_3 debenze a e proponeva la rateizzazione dei debiti CP_1
Anche nel presente giudizio le contestazioni di risultano del tutto generiche e a fronte del Pt_2 doc n. 3, che riporta i servizi effettuati , non sussiste alcuna contestazione specifica in merito alle asserite prestazioni rese del mancato
Si rileva altresì che ,in sede di opposizione a Decreto ingiuntivo, per pagamento di corrispettivi ,le fatture commerciali, accompagnate da documentazione integrativa che dimostri l'avvenuta esecuzione delle prestazioni e i costi, costituiscono prova adeguata del credito azionato.La mancata contestazione specifica della documentazione prodotta da controparte, unitamente alla formulazione di sole generiche eccezioni sul difetto di prova ,non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'opponente (sent n.7251 del 29/9/2025 Tribunale di Milano)
Tutto ciò premesso l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto va confermato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione CONFERMA
Il Decreto Ingiuntivo n.17941/2023 RG 39368/2023 del Tribunale di Milano già dichiarato provvisoriamente esecutivo Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a CP_3
le spese di lite, che si liquidano in € 5.838,00 omnia oltre 4% c.p.a. e iva di legge se Controparte_1 dovuta
Milano, 24 dicembre 2025
Il Gop
IN AR
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN AR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1463/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MARCHETTI SERGIO , elettivamente domiciliato in VIA DUOMO 36 NAPOLI presso il difensore avv. MARCHETTI SERGIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO MONICA , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA POMBA, 18 10123 TORINO presso il difensore avv. ROMANO MONICA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da memoria n. 1 ex art 171 ter cpc depositata in data 10/5/24 Per parte opposta come da comparsa conclusionale depositata in data 22/9/25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(già ) chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto Controparte_1 Controparte_2 ingiuntivo n.17941/23 Rg 39368/23 ingiungente a il pagamento della somma di euro CP_3
21.397,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria a favore di , a fronte del Controparte_1 mancato pagamento della fattura n. ANN00014332 del 26/1/22 , emessa per servizi pubblicitari .
Il suddetto decreto ingiuntivo , pubblicato il 27/11/2023 ,veniva notificato ad in data CP_3
29/11/23. opponeva tempestivamente il decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Milano , CP_4 chiedendone la revoca e in via subordinata la limitazione del pagamento a quanto provato e dovuto, espungendo le prestazioni inevase .
pagina 1 di 3 Deduceva parte oppnente che le pretese di si fondavano su una fattura emessa per asserita CP_1 fornitura di servizi pubblicitari , ma che la fattura, emessa nel giudizio di opposizione, non era idonea a provare le prestazioni eseguite né gli accordi contrattuali
Deduceva che parte opponente aveva sempre pagato i servizi concordati e correttamente ricevuti , mentre aveva contestato le attuali pretese economiche in mancanza di esecuzione della prestazione
Deduceva che neppure era dato conoscere, nel caso de quo, quale fosse , in realtà, la prestazione a fondamento dei crediti allegati e che a fronte della richiesta di prova di esecuzione della prestazione , non era stato dato riscontro.
Si costituiva in causa la quale chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e , Controparte_1 in via subordinata, la condanna di al pagamento di una somma di pari importo a quella CP_3 ingiunta o di quella inferiore ritenuta di giustizia.
Deduceva parte opposta di avere prodotto ,in sede monitoria, il contratto a prova del rapporto inter partes sottostante e che ante causam nessuna contestazione era mai sorta sulle prestazioni fornite , mentre nel presente giudizio , parte opponente si era limitata a contestazioni del tutto generiche
Deduceva che i legali rappresentanti/amministratori della società opponente facevano capo al altre società per le quali era stata costretta a recuperare giudizialmente i propri crediti Controparte_1
Deduceva che, ante causam , il legale rappresentante di parte opponente ,signor ,aveva CP_5 proposto un piano rateale per il pagamento di tutti i debiti delle società a lui facenti capo, riconoscendo , di fatto , detti debiti , e che il piano rateale, nonostante il riconoscimento dei debiti , non aveva avuto seguito
All'udienza del 20/6/24 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta matura la causa per la decisione sulla scorta delle produzioni documentali rinviava per la decisione assegnando i termini ex art 189 cpc
All'udienza del 29/10/2025 celebrata mediante trattazione scritta la causa veniva rimessa in decisione
**************************
ha svolto con il rito monitorio un'azione contrattuale di adempimento nei confronti di Controparte_1
ottenendo il decreto ingiuntivo oggi opposto per il mancato pagamento della fattura n. CP_3
ANN00014332 del 26/1/22
Parte opponente ha contrastato le pretese di allegando che non era stata data prova delle CP_1 prestazioni eseguite
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da
è prevista dal combinato disposto degli art 1218 e 2967 cc e dal principio di vicinanza Controparte_1 della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che si intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al preteso debitore provare pagina 2 di 3 di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a contrastare le pretese del creditore
Nel caso di specie , il rapporto contrattuale tra le odierne parti è provato dalla produzione del contratto da parte di e non contestato da parte opponente .Il contratto prevedeva i servizi e i Controparte_1 relativi costi.
Con il doc n. 3 ha indicato le prestazioni eseguite e sulle base delle quali è stata emessa la CP_1 fattura azionata. Contrariamente a quanto allegato in atto di citazione in opposizione , non esiste alcuna contestazione ante causam da parte di e , anzi dalle produzioni di parte opposta si evince CP_3 un carteggio (da doc 9 a 12) da cui emerge che il legale rappresentante di riconosceva le CP_3 debenze a e proponeva la rateizzazione dei debiti CP_1
Anche nel presente giudizio le contestazioni di risultano del tutto generiche e a fronte del Pt_2 doc n. 3, che riporta i servizi effettuati , non sussiste alcuna contestazione specifica in merito alle asserite prestazioni rese del mancato
Si rileva altresì che ,in sede di opposizione a Decreto ingiuntivo, per pagamento di corrispettivi ,le fatture commerciali, accompagnate da documentazione integrativa che dimostri l'avvenuta esecuzione delle prestazioni e i costi, costituiscono prova adeguata del credito azionato.La mancata contestazione specifica della documentazione prodotta da controparte, unitamente alla formulazione di sole generiche eccezioni sul difetto di prova ,non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'opponente (sent n.7251 del 29/9/2025 Tribunale di Milano)
Tutto ciò premesso l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto va confermato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione CONFERMA
Il Decreto Ingiuntivo n.17941/2023 RG 39368/2023 del Tribunale di Milano già dichiarato provvisoriamente esecutivo Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a CP_3
le spese di lite, che si liquidano in € 5.838,00 omnia oltre 4% c.p.a. e iva di legge se Controparte_1 dovuta
Milano, 24 dicembre 2025
Il Gop
IN AR
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