TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/12/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 265/2025 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 265/25 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
14.03.2025 da
(c.f. ), nato a [...] il [...] res.te Parte_1 C.F._1
ivi alla via Sangro n. 44, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Maria
Di Cesare del foro di Sulmona, (c.f. ) e (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
), per procura in calce al ricorso introduttivo, ed elett.te dom.to presso lo studio del C.F._3
primo difensore, in Sulmona, Corso Ovidio n. 108;
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ) nata il [...] in [...] e CP_1 C.F._4
residente in [...], elettivamente domiciliata in Avezzano alla Via Veneto n. 17 presso lo studio dell'Avv. Virginia Buonavolontà (cod. fisc.
che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato C.F._5
alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come accordo sottoscritto in data 9.12.2025 depositato telematicamente in data 10.12.2025):
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. assegnare la casa coniugale sita in Avezzano (AQ) alla via Monte Cervaro n. 104/A, con tutto quanto l'arredo, alla sig.ra , che la abiterà insieme con le figlie;
CP_1
3. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente a Parte_1 titolo di mantenimento la somma di € 300,00 (trecento/00) per la figlia e la somma Per_1 di € 300,00 (trecento/00) per la sig.ra , da versarsi entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie, individuabili convenzionalmente attraverso il “Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie” del Tribunale di Avezzano, saranno concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Resta inteso che nel momento in cui la sig.ra dovesse trovare una occupazione lavorativa CP_1 stabile, con una retribuzione mensile di almeno 700,00 euro, l'assegno di mantenimento in suo favore cesserà di essere erogato dal mese successivo alla sua regolare assunzione;
4.cessione, mediante stipula di atto notarile a cura e spese delle parti entro tre mesi dalla omologazione della separazione personale, in favore della sig.ra da parte CP_1
del sig. della propria quota di proprietà pari ad ½ della casa coniugale Parte_1
sita in Avezzano alla via Monte Cervaro n. 104/A, distinta in NCEU del Comune di
Avezzano al fg. 5 part.lla 3270 sub 9 e sub 10 e distinta in NCT al fg. 5 part.lla 3287;
5.cessione, mediante stipula di atto notarile a cura e spese delle parti entro tre mesi dalla omologazione della separazione personale, in favore della sig.ra da parte CP_1 del sig. di tutti i fabbricati ed i terreni pervenuti a quest'ultimo a Parte_1
seguito di decreto di trasferimento del Tribunale di Sulmona nella procedura n. 71/92
Es. Imm., ed in particolare:
-quota di proprietà dei seguenti terreni vari, incolti, siti nel Comune di Castel di Sangro, distinti nel Catasto Terreni, alla partita 5219:
-foglio 56, particella 340;
-foglio 60, particella 98;
-foglio 62, particella 141;
-foglio 62, particella 168
-foglio 62, particella 201;
-foglio 62, particella 211;
-foglio 62, particella 219.
-quota di proprietà indivisa pari a 5/63 dell'intero dei terreni incolti, riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Castel di Sangro, alla partita 3793: -foglio 24, particella 112;
-foglio 28, particella 216;
-foglio 32, particella 53;
-foglio 32, particella 272;
-foglio 36, particella 63;
-foglio 37, particella 46;
-foglio 37, particella 366.
6.il sig. provvederà all'estinzione anticipata del mutuo ancora Parte_1
esistente, contratto per l'acquisto della casa coniugale di Via Monte Cervaro n.104/A, mediante il pagamento delle rate residue ed alla cancellazione dell'ipoteca nel termine di tre mesi dalla omologazione della separazione personale, avendo cura di consegnarne la relativa documentazione alla signora;
CP_1
7. con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.”
Inoltre chiedono
“Di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
e contratto in data 17.05.1997 in Castel di Sangro -trascritto CP_1 Parte_1
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel di Sangro (AQ) al n.3 Parte II Seria
A anno 1997-, con ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di Castel di Sangro di procedere alla annotazione della emananda sentenza, alle medesime condizioni di cui alla separazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Con ricorso depositato il 14.03.2025 il sig. , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con la sig.ra , in data 17.05.1997, in Castel di Sangro (AQ), ha adito CP_1
l'intestato tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio tra gli stessi.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto disporsi a suo carico un assegno di mantenimento a favore della figlia di euro 250,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con assegnazione della casa coniugale alla sig.ra . Il sig. ha altresì chiesto, decorsi i CP_1 Parte_1
termini di legge, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 17.05.1997 in Castel di Sangro (AQ), e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune al n. 3, P. II, serie A, Ufficio 1, Anno 1997 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , nulla opponendo sulla richiesta di separazione personale e CP_1
di successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo l'addebito di responsabilità al coniuge, per aver avuto un comportamento contrario alla morale della famiglia, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e di ordinare al sig. di provvedere al pagamento di un Parte_1 contributo di mantenimento di euro € 500,00 (cinquecento/00) mensili per la figlia e la somma Per_1 di € 600,00 (seicento/00) mensili a titolo di mantenimento della sig.ra . CP_1
All'udienza del 15.9.2025, verificata la possibilità del raggiungimento di un accordo di separazione consensuale tra le parti, la trattazione è stata rinviata per consentire alle stesse di formalizzare detto accordo, con rinuncia alla comparizione personale alla successiva udienza di rinvio e richiesta di celebrazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza cartolare in data 11.12.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo - depositato telematicamente in data 10.12.2025 - su tutte le questioni di cui alla separazione.
Il Giudice, pertanto, ha rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2. La domanda di separazione può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, nonché la congruità delle stesse rispetto alla situazione economica delle parti ed al superiore interesse della figlia della coppia, le recepisce così come concordate per quanto rientrante nella propria giurisdizione.
3. Quanto alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non sarebbe procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non riconciliarsi secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e della figlia delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , ed Parte_1 CP_1
autorizza gli stessi a vivere separati;
OMOLOGA le condizioni relative:
-alla casa coniugale:
2. assegnare la casa coniugale sita in Avezzano (AQ) alla via Monte Cervaro n. 104/A, con tutto quanto l'arredo, alla sig.ra , che la abiterà insieme con le figlie;
CP_1
-al contributo di mantenimento a carico del a favore della figlia e della sig.ra : Parte_1 CP_1
3. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente a titolo di Parte_1 mantenimento la somma di € 300,00 (trecento/00) per la figlia e la somma di € 300,00 Per_1
(trecento/00) per la sig.ra , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie, individuabili convenzionalmente attraverso il “Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie” del Tribunale di
Avezzano, saranno concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Castel di Sangro (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 3, P. II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 1997;
COMPENSA le spese di lite;
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano, nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina DI FONZO Dott. Leopoldo SCIARRILLO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 265/25 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
14.03.2025 da
(c.f. ), nato a [...] il [...] res.te Parte_1 C.F._1
ivi alla via Sangro n. 44, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Maria
Di Cesare del foro di Sulmona, (c.f. ) e (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
), per procura in calce al ricorso introduttivo, ed elett.te dom.to presso lo studio del C.F._3
primo difensore, in Sulmona, Corso Ovidio n. 108;
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ) nata il [...] in [...] e CP_1 C.F._4
residente in [...], elettivamente domiciliata in Avezzano alla Via Veneto n. 17 presso lo studio dell'Avv. Virginia Buonavolontà (cod. fisc.
che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato C.F._5
alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come accordo sottoscritto in data 9.12.2025 depositato telematicamente in data 10.12.2025):
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. assegnare la casa coniugale sita in Avezzano (AQ) alla via Monte Cervaro n. 104/A, con tutto quanto l'arredo, alla sig.ra , che la abiterà insieme con le figlie;
CP_1
3. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente a Parte_1 titolo di mantenimento la somma di € 300,00 (trecento/00) per la figlia e la somma Per_1 di € 300,00 (trecento/00) per la sig.ra , da versarsi entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie, individuabili convenzionalmente attraverso il “Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie” del Tribunale di Avezzano, saranno concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Resta inteso che nel momento in cui la sig.ra dovesse trovare una occupazione lavorativa CP_1 stabile, con una retribuzione mensile di almeno 700,00 euro, l'assegno di mantenimento in suo favore cesserà di essere erogato dal mese successivo alla sua regolare assunzione;
4.cessione, mediante stipula di atto notarile a cura e spese delle parti entro tre mesi dalla omologazione della separazione personale, in favore della sig.ra da parte CP_1
del sig. della propria quota di proprietà pari ad ½ della casa coniugale Parte_1
sita in Avezzano alla via Monte Cervaro n. 104/A, distinta in NCEU del Comune di
Avezzano al fg. 5 part.lla 3270 sub 9 e sub 10 e distinta in NCT al fg. 5 part.lla 3287;
5.cessione, mediante stipula di atto notarile a cura e spese delle parti entro tre mesi dalla omologazione della separazione personale, in favore della sig.ra da parte CP_1 del sig. di tutti i fabbricati ed i terreni pervenuti a quest'ultimo a Parte_1
seguito di decreto di trasferimento del Tribunale di Sulmona nella procedura n. 71/92
Es. Imm., ed in particolare:
-quota di proprietà dei seguenti terreni vari, incolti, siti nel Comune di Castel di Sangro, distinti nel Catasto Terreni, alla partita 5219:
-foglio 56, particella 340;
-foglio 60, particella 98;
-foglio 62, particella 141;
-foglio 62, particella 168
-foglio 62, particella 201;
-foglio 62, particella 211;
-foglio 62, particella 219.
-quota di proprietà indivisa pari a 5/63 dell'intero dei terreni incolti, riportato nel
Catasto Terreni del Comune di Castel di Sangro, alla partita 3793: -foglio 24, particella 112;
-foglio 28, particella 216;
-foglio 32, particella 53;
-foglio 32, particella 272;
-foglio 36, particella 63;
-foglio 37, particella 46;
-foglio 37, particella 366.
6.il sig. provvederà all'estinzione anticipata del mutuo ancora Parte_1
esistente, contratto per l'acquisto della casa coniugale di Via Monte Cervaro n.104/A, mediante il pagamento delle rate residue ed alla cancellazione dell'ipoteca nel termine di tre mesi dalla omologazione della separazione personale, avendo cura di consegnarne la relativa documentazione alla signora;
CP_1
7. con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.”
Inoltre chiedono
“Di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
e contratto in data 17.05.1997 in Castel di Sangro -trascritto CP_1 Parte_1
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel di Sangro (AQ) al n.3 Parte II Seria
A anno 1997-, con ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di Castel di Sangro di procedere alla annotazione della emananda sentenza, alle medesime condizioni di cui alla separazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Con ricorso depositato il 14.03.2025 il sig. , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con la sig.ra , in data 17.05.1997, in Castel di Sangro (AQ), ha adito CP_1
l'intestato tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio tra gli stessi.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto disporsi a suo carico un assegno di mantenimento a favore della figlia di euro 250,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con assegnazione della casa coniugale alla sig.ra . Il sig. ha altresì chiesto, decorsi i CP_1 Parte_1
termini di legge, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 17.05.1997 in Castel di Sangro (AQ), e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune al n. 3, P. II, serie A, Ufficio 1, Anno 1997 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , nulla opponendo sulla richiesta di separazione personale e CP_1
di successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo l'addebito di responsabilità al coniuge, per aver avuto un comportamento contrario alla morale della famiglia, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e di ordinare al sig. di provvedere al pagamento di un Parte_1 contributo di mantenimento di euro € 500,00 (cinquecento/00) mensili per la figlia e la somma Per_1 di € 600,00 (seicento/00) mensili a titolo di mantenimento della sig.ra . CP_1
All'udienza del 15.9.2025, verificata la possibilità del raggiungimento di un accordo di separazione consensuale tra le parti, la trattazione è stata rinviata per consentire alle stesse di formalizzare detto accordo, con rinuncia alla comparizione personale alla successiva udienza di rinvio e richiesta di celebrazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza cartolare in data 11.12.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo - depositato telematicamente in data 10.12.2025 - su tutte le questioni di cui alla separazione.
Il Giudice, pertanto, ha rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2. La domanda di separazione può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, nonché la congruità delle stesse rispetto alla situazione economica delle parti ed al superiore interesse della figlia della coppia, le recepisce così come concordate per quanto rientrante nella propria giurisdizione.
3. Quanto alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non sarebbe procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non riconciliarsi secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e della figlia delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , ed Parte_1 CP_1
autorizza gli stessi a vivere separati;
OMOLOGA le condizioni relative:
-alla casa coniugale:
2. assegnare la casa coniugale sita in Avezzano (AQ) alla via Monte Cervaro n. 104/A, con tutto quanto l'arredo, alla sig.ra , che la abiterà insieme con le figlie;
CP_1
-al contributo di mantenimento a carico del a favore della figlia e della sig.ra : Parte_1 CP_1
3. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente a titolo di Parte_1 mantenimento la somma di € 300,00 (trecento/00) per la figlia e la somma di € 300,00 Per_1
(trecento/00) per la sig.ra , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie, individuabili convenzionalmente attraverso il “Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie” del Tribunale di
Avezzano, saranno concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Castel di Sangro (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 3, P. II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 1997;
COMPENSA le spese di lite;
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano, nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina DI FONZO Dott. Leopoldo SCIARRILLO