Trib. Avezzano, sentenza 22/12/2025, n. 531
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Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Intollerabilità della convivenza

    La convivenza è divenuta intollerabile, sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.

  • Altro
    Cessazione degli effetti civili del matrimonio

    La domanda non è procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970. La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore per verificare la volontà delle parti di non riconciliarsi.

  • Accolto
    Assegnazione della casa coniugale

    Le condizioni concordate sono state recepite dal Collegio in quanto non contrarie a norme imperative, di ordine pubblico e congrue rispetto alla situazione economica delle parti e all'interesse della figlia.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento per la figlia

    Le condizioni concordate sono state recepite dal Collegio in quanto non contrarie a norme imperative, di ordine pubblico e congrue rispetto alla situazione economica delle parti e all'interesse della figlia.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento per la moglie

    Le condizioni concordate sono state recepite dal Collegio in quanto non contrarie a norme imperative, di ordine pubblico e congrue rispetto alla situazione economica delle parti e all'interesse della figlia. L'assegno cesserà di essere erogato qualora la moglie trovi un'occupazione stabile con retribuzione mensile di almeno 700,00 euro.

  • Accolto
    Cessione quota proprietà casa coniugale

    Le condizioni concordate sono state recepite dal Collegio in quanto non contrarie a norme imperative, di ordine pubblico e congrue rispetto alla situazione economica delle parti e all'interesse della figlia.

  • Accolto
    Cessione proprietà beni immobili

    Le condizioni concordate sono state recepite dal Collegio in quanto non contrarie a norme imperative, di ordine pubblico e congrue rispetto alla situazione economica delle parti e all'interesse della figlia.

  • Accolto
    Estinzione mutuo e cancellazione ipoteca

    Le condizioni concordate sono state recepite dal Collegio in quanto non contrarie a norme imperative, di ordine pubblico e congrue rispetto alla situazione economica delle parti e all'interesse della figlia.

  • Accolto
    Compensazione spese di lite

    La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avezzano, sentenza 22/12/2025, n. 531
    Giurisdizione : Trib. Avezzano
    Numero : 531
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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