Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02022/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2022 del 2025, proposto da Co.Ge.Sat. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emiddio Siani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per Lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Musu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di San Marzano Sul Sarno, non costituito in giudizio;
nei confronti
Trasporti Rossella 84 Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati IC Avino e Lucia Carillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione:
a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 1148 del 30.09.2025, recante il Verbale con il quale la Commissione esaminatrice ha assegnato il lotto n. 12 del P.I.P. Taurana del Comune di San Marzano Sul Sarno in favore della Società Trasporti Rossella 84 Soc. Coop;
b - della nota prot. n. 1151 del 30.09.2025, con la quale l'Amministratore Unico dell'Agenzia ha approvato il verbale sub a);
c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 1121 del 17.09.2025, recante il verbale della Commissione del 17.09.2025;
d - ove e per occorra ed ove lesiva, dell'art. 5 lett. a) dell'avviso pubblico del 29.07.2025, qualora avesse voluto prevedere che l'attribuzione dei punteggi dovesse essere effettuata con riferimento al capitale proprio dell'azienda complessivamente inteso (comprensivo anche del valore di capitale sociale) senza alcuna limitazione e, quindi, non solo nei limiti del valore dell'investimento;
e - ove e per quanto occorra ed in via subordinata, dell'art. 5 lett. e) dell'avviso pubblico del 29.07.2025, nella parte in cui ha previsto l'assegnazione di punteggi per le sole aziende che si trovano in condizioni di incompatibilità urbanistica/ambientale;
f - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per Lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A. e della Trasporti Rossella 84 Soc. Coop.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. IC Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con i quali l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A. ha assegnato il lotto n. 12 del P.I.P Taurana in favore della controinteressata Società Trasporti Rossella 84 Soc. Coop. nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
2. La ricorrente è insorta avverso i suddetti provvedimenti mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità ed eccesso di potere
con le quali ha eccepito e lamentato: a – l’omessa esclusione della controinteressata per mancanza dei requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso; b – la mancata declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 5 lett. c) dell’avviso; c – l’erronea attribuzione dei punteggi inerenti: - la previsione di cui all’art. 5 lett. a) dell’avviso; - la previsione di cui all’art. 5 lett. c) dell’avviso; - la previsione di cui all’art. 5 lett. 6 dell’avviso; d - infine, il difetto di motivazione.
3. Il Comune resistente si è costituito in giudizio.
4. Si è, altresì, costituita la società controinteressata.
5. Nell’udienza camerale del 4 febbraio 2026, udite le parti presenti come da verbale in atti e dato loro avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta improcedibilità e l’esistenza di specifici precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in ordine alle questioni oggetto di causa (ex multis: Consiglio di Stato, sentenza n. 09134/2025, del 21 novembre 2025; Tar Campania Salerno sentenza n. 653/2025, del 9 aprile 2025).
7. Il Collegio intende fare applicazione dell’orientamento secondo cui “Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per il ricorrente. Tale situazione, in particolare, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio. L'istituto è una manifestazione del principio di unilateralità che regge il processo amministrativo posto a tutela delle posizioni soggettive appartenenti a chi ha introdotto il giudizio, rispetto alle quali gli interessi della parte resistente assumono rilevanza solo in funzione di contrasto della pretesa azionata. Ne consegue che, venuto meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia di merito, il giudizio non può proseguire nel solo interesse della parte resistente alla decisione di rigetto. L'istituto processuale in questione, di notoria derivazione pretoria, conserva intatta la sua validità e attualità, malgrado la legge Tar all'art. 23 abbia codificato soltanto l'istituto della cessata materia del contendere (che può essere dichiarata quando l'Amministrazione annulli o riformi, in senso conforme all'interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato), perdurando la sua autonomia concettuale (anche rispetto alla rinuncia)” (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 5/05/2010, n. 1223, richiamata da T. A. R. Campania – Salerno, Sez. II, 4/12/2019, n. 2162).
8. Ebbene, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali testè richiamati, va detto che il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a. è divenuto improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
9. Invero, le emergenze istruttorie documentali hanno consentito di accertare che, con sentenza n. 10358/2025, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza di questo Tribunale, n. 1193 del 3 giugno 2024 - ha disposto l’annullamento del provvedimento prot. n. 191 del 02 febbraio 2024, con cui l’Agenzia aveva dichiarato la decadenza dell’impresa GA AR s.a.s. dall’assegnazione del lotto n. 12 all’interno dell’area P.i.p. Taurana e, contestualmente, la risoluzione di diritto della convenzione di assegnazione prot. n. 4099/2007.
10. Ebbene, detto provvedimento di revoca costituiva presupposto logico e giuridico a base dell’adozione del Bando per l’Assegnazione Lotti prot. 1016 del 29.07.2025 (cfr punto 7 delle Premesse) – e dei successivi atti, atteso che solo in virtù del richiamato provvedimento, il lotto posto a bando si era reso nuovamente disponibile.
Pertanto, a seguito della pubblicazione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, l’Agenzia resistente ha provveduto - con determinazione dell’Amministratore Unico, prot. n. 121 del 30.01.2026 – alla revoca del bando di assegnazione prot. 1016 del 29.07.2025 (relativo al richiamato lotto n. 12 del PIP Taurana) ed all’annullamento della nota prot. n. 1148 del 30.09.2025, recante il Verbale con il quale la Commissione esaminatrice aveva approvato la graduatoria definitiva per l’assegnazione del ripetuto lotto.
11. Ciò posto, come condivisibilmente rimarcato dal Comune resistente, le descritte circostanze assumano rilevanza dirimente con riferimento al presente giudizio, posto che, come detto, gli atti oggetto di impugnazione – per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato e della successiva determinazione dell’Amministratore Unico – risultano revocati ed annullati dall’Agenzia resistente.
Tanto determina, all’evidenza, il venir meno in capo alla ricorrente di qualsivoglia interesse alla definizione, non potendo – dalla decisione – la stessa ricavare, più, alcuna concreta, residua, utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, alla luce della mancata deduzione di qualsivoglia ulteriore interesse, oltre quello prospettato in ricorso.
12. La natura formale della decisione consente di compensare, tra le parti, spese e competenze di lite, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
IC Di NO, Primo Referendario, Estensore
AU Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO