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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: MAISANO GIULIO, Presidente
CE CA, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 924/2023 depositato il 31/07/2023
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Dott. Difensore 1 - CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Ss73 Levante-V.europa-Loc.due Ponti 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 1 e pubblicata il 30/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120200012109355000 IRES-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: respingere l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di SIENA ha respinto il ricorso di Ricorrente_1 srl avverso la cartella di pagamento Ires 2015, meglio precisata in epigrafe, ritenendo che per beneficiare della detrazione fiscale per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili, gli stessi devono essere posseduti o detenuti, in base ad un titolo idoneo. Nella specie il “titolo”, una scrittura privata stipulata il 4 maggio 2025, non era stato registrato e, pertanto, non poteva ritenersi idoneo.
Appella la società contribuente, lamentando il difetto di motivazione della sentenza impugnata, nonché la sua erroneità, in quanto nessuna norma di legge impone la registrazione del titolo di detenzione (ved. appello pag.6).
Si costituisce l'appellato controdeducendo.
All'odierna udienza la causa veniva ritenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite riportate in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che: "Il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della I. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta" (ved. Cass. 19815/2019; conf.29163/2019).
Specificazione di tale generalizzato favor dell'ordinamento per il miglioramento energetico è, come correttamente affermato dall'appellante, che" il diritto alle agevolazioni fiscali, anche a vantaggio dei detentori di immobili, non stabilisce a tal fine alcun obbligo di registrazione della scrittura privata” (ved. Cass.134242021).
Alla soccombenza conseguono le spese di lite del doppio grado, che sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.500.00 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori quanto al grado di appello.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: MAISANO GIULIO, Presidente
CE CA, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 924/2023 depositato il 31/07/2023
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Dott. Difensore 1 - CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Ss73 Levante-V.europa-Loc.due Ponti 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 1 e pubblicata il 30/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120200012109355000 IRES-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: respingere l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di SIENA ha respinto il ricorso di Ricorrente_1 srl avverso la cartella di pagamento Ires 2015, meglio precisata in epigrafe, ritenendo che per beneficiare della detrazione fiscale per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili, gli stessi devono essere posseduti o detenuti, in base ad un titolo idoneo. Nella specie il “titolo”, una scrittura privata stipulata il 4 maggio 2025, non era stato registrato e, pertanto, non poteva ritenersi idoneo.
Appella la società contribuente, lamentando il difetto di motivazione della sentenza impugnata, nonché la sua erroneità, in quanto nessuna norma di legge impone la registrazione del titolo di detenzione (ved. appello pag.6).
Si costituisce l'appellato controdeducendo.
All'odierna udienza la causa veniva ritenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite riportate in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che: "Il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della I. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta" (ved. Cass. 19815/2019; conf.29163/2019).
Specificazione di tale generalizzato favor dell'ordinamento per il miglioramento energetico è, come correttamente affermato dall'appellante, che" il diritto alle agevolazioni fiscali, anche a vantaggio dei detentori di immobili, non stabilisce a tal fine alcun obbligo di registrazione della scrittura privata” (ved. Cass.134242021).
Alla soccombenza conseguono le spese di lite del doppio grado, che sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.500.00 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori quanto al grado di appello.