TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/07/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/ estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1165 del RGAC dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ernestina Monica Greco, giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente
E
(C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Salvatore Gigliotti, giusta procura alle liti in atti;
Resistente
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 7.05.2025 in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.06.2017, premesso che aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Lamezia Terme (CZ) il Controparte_1
6.05.1976; che dall'unione coniugale erano nate tre figlie, e che la Per_1 Per_2 Per_3 convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del marito che in violazione degli obblighi matrimoniali dissipava il proprio stipendio nel gioco (scommesse sportive e lotterie in genere), ricorrendo addirittura a diversi finanziamenti per far fronte ai debiti di gioco e trascurando di pagare i canoni di locazione della casa coniugale;
che, nonostante la
Pagina 1 di 10 ricorrente avesse cercato di sopperire con il suo lavoro alle difficoltà economiche della famiglia, il il 30.01.2017, aveva senza alcun preavviso abbandonato la casa CP_1 familiare e non era più tornato;
di essere attualmente disoccupata;
chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente, disponendo il pagamento del canone di locazione e delle relative spese a carico del resistente;
porre a carico del l'assegno di mantenimento per la CP_1 moglie nella misura di euro 400,00 oltre che quello per il sostentamento della figlia Per_3 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, nell'importo mensile di euro 250,00.
Resisteva in giudizio con apposita comparsa aderendo alla Controparte_1 domanda avversaria di separazione e contestando le ricostruzioni fattuali di controparte;
chiedeva, il rigetto della richiesta di addebito perché infondata e delle domande di mantenimento in favore della moglie e della figlia Per_3
All'udienza di comparizione personale delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa in data 26.10.2017, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: 1) autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
2) assegnava l'abitazione familiare alla ricorrente che avrebbe continuato a vivervi unitamente alla figlia 3) poneva a carico del l'assegno mensile, di euro 550,00 (di cui Per_3 CP_1 euro 400,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 150,00 per la figlia fino al Per_3 raggiungimento dell'autosufficienza economica).
Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore, dinanzi al quale i coniugi, con le rispettive memorie integrative, ribadivano sostanzialmente tutte le loro precedenti richieste.
La causa veniva istruita mediante la prova orale ammessa e l'interrogatorio formale di
[...]
, per come disposto con ordinanza del 20.09.2019. Parte_1
Nelle more, ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c., presentava istanza Parte_1 affinché venisse ordinato all' , quale ente erogatore della pensione del marito CP_2
, il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore Controparte_1 proprio e della figlia che il G.I. accoglieva con ordinanza emessa il 12.02.2021. Per_3
Successivamente, con ricorso incidentale del 14.12.2021 (R.G. n. 1165/2017 sub 1)
[...] domandava ex art. 709 c.p.c. la modifica delle statuizioni presidenziali Controparte_1 circa il mantenimento della moglie e della figlia nonché la sospensione dell'esecutività Per_3 della sopra menzionata ordinanza ex art. 156 c.c. emessa in data 12.1.2021; nel controdedurre,
Pagina 2 di 10 chiedeva il rigetto delle istanze presentate dal con conferma Parte_1 CP_1 degli obblighi di cui alle statuizioni presidenziali ed all'ordinanza del 12.02.2021.
Con provvedimento del 24.02.2022 il Giudice Istruttore in parziale accoglimento del ricorso del modificando le statuizioni contenute nei provvedimenti presidenziali, CP_1 revocava l'assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili previsto in favore della figlia maggiorenne Per_3
Nel prosieguo dell'istruttoria, con ricorso del 30.03.2022, il resistente chiedeva (R.G. n.
1165/2017 sub 2) la revoca e/o la modifica dell'ordinanza del 12.2.2021 nel senso che il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore di da parte Parte_1 dell' fosse circoscritto all'importo di euro 400,00. Atteso il mancato deposito delle note CP_2 di trattazione scritta nel fascicolo telematico del sub procedimento, con provvedimento del
18.05.2022 il G.I. dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza.
Successivamente, con istanza congiunta depositata il 20.03.2023 le parti richiedevano la pronuncia sullo status e, con sentenza non definitiva del 12.4.2023 (n. 255/2023), il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio.
La controversia, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
7.05.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame degli atti ha evidenziato il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di tensione tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, di legittimare la pronuncia della separazione personale, secondo quanto già attestato da questo Tribunale con sentenza non definitiva depositata in data 12.03.2023.
La presente pronuncia concerne, quindi, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, nonché la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente.
Nessuna statuizione, invece, deve essere adottata con riferimento al mantenimento della figlia ormai economicamente autonoma e non più convivente con la madre (cfr. note di Per_3 trattazione scritta di parte ricorrente del 11.11.2024), in favore della quale, peraltro, l'assegno di mantenimento era già stato revocato con ordinanza del 24.02.2022.
Pagina 3 di 10 Orbene, in ordine alla domanda di addebito della separazione formulata dalla , Pt_1 deve, in primo luogo, sottolinearsi che tale pronuncia postula l'accertamento di due essenziali presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.
In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Né l'indagine del Tribunale può spingersi oltre il rigoroso accertamento di un volontario inadempimento dei doveri nascenti dal matrimonio e del nesso di causalità tra questo e la rottura del vincolo, in quanto si tratterebbe di accertare responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
Dunque, in presenza di una condotta oggettivamente integrante violazione degli obblighi familiari l'indagine deve incentrarsi sulla sua efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, cioè se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza ovvero se di tale risultato sia stato il fattore generatore. Con l'ovvia conseguenza giuridica che, pur nell'oggettiva presenza della violazione, l'eventuale mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento dell'unione, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 3923 del 19/02/2018, Cass. n.
12392 del 17/05/2017; Cass. n. 11929 del 12/05/2017; Cass. n. 14414 del 14/07/2016).
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, in quanto, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta, è emersa la prova del compimento di condotte contrarie ai doveri coniugali da parte del nei riguardi della moglie e CP_1 della loro inequivocabile idoneità a ledere l'affectio coniugalis.
E' stato dimostrato, infatti, che il resistente fosse affetto da una grave ludopatia e che la sua passione smodata per il gioco lo abbia indotto a comportamenti, quali la menzogna e la gestione irresponsabile delle finanze, pregiudizievoli per la stabilità del rapporto coniugale in quanto lesivi della fiducia reciproca tra i coniugi e, quindi, determinanti la crisi matrimoniale.
Nello specifico, la teste , OR della ricorrente ha confermato che il Testimone_1 aveva fatto in più occasioni ricorso a finanziamenti, persuadendo anche la figlia CP_1
titolare di busta paga, a sottoscriverne uno nel suo interesse riferendo: “il Sig. Per_1
Pagina 4 di 10 faceva tutto di nascosto perché non voleva che mia OR lo sapesse…chiedeva CP_1 soldi a parenti ed amici”; ha confermato anche che il resistente aveva trascurato di pagare i canoni di locazione della casa familiare e, per dissimulare il suo inadempimento, aveva presentato alla moglie ricevute ed estratti conto bancari non veritieri dai quali si desumevano accrediti effettuati a favore del locatore in realtà mai avvenuti aggiungendo “mia OR ha scoperto ciò” (il mancato pagamento dei canoni di locazione) “perché il locatore gli voleva fare lo sfratto” e ancora “mio CO giocava schedine (totocalcio), lui si qualificava un mago ad elaborare sistemi, se li portava anche in ufficio e stava ore ed ore ad elaborare sistemi. Ho visto scatole piene di schedine. (..) Anche al fidanzato della figlia piccola gli ha fatto fare una finanziaria e nessuno sapeva niente, abbiamo trovato i cedolini nascosti in casa. (..) Venne anche da me a chiedere soldi in prestito, voleva che io mi facessi una finanziaria per dargli i soldi. So anche che lo chiese ad altri ma non voglio fare i nomi” (cfr. verbale del 20.04.2022 in atti).
Ed ancora la teste figlia delle parti in causa, affermava: “ricordo che Testimone_2 in un certo periodo mio padre mi fece pressione psicologica e mi fece firmare dei finanziamenti perché mi disse che era minacciato da gente poco raccomandabile” (v. verbale del 8.02.2023 in atti).
Anche la documentazione in atti e, in particolare, le scritture private stipulate dal CP_1 con terzi ai quali offriva la sua prestazione di elaborazione dei sistemi e delle giocate finalizzate a vincite in denaro con l'indicazione della percentuale del corrispettivo sulle vincite confermano una passione per il gioco che esula, alla luce delle altre emergenze istruttorie, dal semplice interesse per lo studio e la conoscenza delle terminologie e delle regole matematiche, per come dedotto a sua difesa dal resistente, ed integra un vero e proprio vizio protratto nel tempo cagionante la fine del matrimonio.
I contratti di finanziamento in atti dimostrano, poi, le difficoltà economiche della famiglia, verosimilmente causate o, comunque, certamente aggravate dalla ludopatia del resistente, le cui allegazioni difensive circa la destinazione delle somme prestate a spese diverse dai debiti di gioco (come gli studi dei figli o i matrimoni) sono state smentite dall'istruttoria svolta (cfr. dichiarazioni di “la figlia che è andata via di casa il cui nome è Testimone_1 Per_2 ricordo che si manteneva da sola guardando di notte una vecchietta…ha percepito la borsa di studio e anche da studente di notte guardava vecchiette” a verbale di udienza del 20.04.2022)
Pagina 5 di 10 Orbene, le riportate risultanze istruttorie dimostrano il compimento di condotte, gravi e protratte nel tempo, che hanno determinato l'irreversibile crisi coniugale e che, pertanto, giustificano la pronuncia di addebito della separazione a carico del CP_1
In questo senso, peraltro, si è espressa sia la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Chieti,
Sentenza n. 189/2023 del 05-04-2023) che quella di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 10865/2018 che ha confermato l'addebito della separazione per ludopatia del coniuge che aveva per il gioco causato gravi danni economici alla famiglia, come accaduto nel caso di specie, nonché
Cass. Sez. I, 07/03/2014, n. 5395 secondo cui la abituale dedizione di uno dei coniugi al gioco d'azzardo, con la sottrazione al ménage familiare di parte delle risorse economiche, integra grave violazione dei doveri familiari e coniugali).
Per quanto concerne la regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali connessi alla separazione, deve innanzitutto rilevarsi che, con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, non si ravvisano i presupposti per una formale assegnazione in favore di nessuna delle parti.
L'assegnazione della casa familiare è, infatti, subordinata all'affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (così, Cass. civ., sez. I, sentenza del 13.01.2012, n. 387).
Ed invero, la stessa Suprema Corte ha ritenuto che in tema di separazione giudiziale, come di divorzio, l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e dell'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, mentre non può essere disposta, pur avendo riflessi economici, a titolo di componente dell'assegno per il mantenimento del coniuge economicamente più debole ovvero divorzile, in tal senso deponendo anche il nuovo testo dell'art. 155 quater c.c., a norma del quale il godimento della casa coniugale deve essere attribuito “tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
La formale assegnazione della casa familiare è, quindi, subordinata all'affidamento di figli minori o comunque alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti: in difetto, la domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata.
Ebbene, nel caso di specie, non ci sono figli minori ovvero maggiorenni conviventi con uno dei coniugi sicché alcun provvedimento di assegnazione può essere pronunciato in questa sede.
Pagina 6 di 10 Circa la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla nei confronti del Pt_1 marito si osserva quanto dappresso.
Giova, anzitutto, osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita (giudizio necessariamente astratto ed ipotetico, ma desunto da concreti elementi di fatto).
In altri termini, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006). Il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali, tra l'altro, la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è quindi affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del
2002; n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche
Pagina 7 di 10 delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass., n. 3974 del 2002; n.
4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario (cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Inoltre, sempre secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (cfr. Cass.
18547 del 2006, cui devono aggiungersi i precedenti conformi n. 3975 del 2002 e n. 12121 del
2004).
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento grava comunque sul coniuge che propone la relativa domanda.
Sulla scorta di tutti i principi di diritto suesposti deve essere scrutinata la domanda di assegno di mantenimento avanzata per sé dalla ricorrente.
Orbene, quanto al ricorrente, dalla documentazione depositata è emerso che lo stesso è titolare di una pensione di importo netto di euro 1.043,82.
La risulta essere, invece, disoccupata;
peraltro, è emerso nel corso dell'istruttoria, dalla Pt_1 certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego di Lamezia Terme, che la stessa ha svolto attività lavorativa per il periodo che va dal 1982 al 2011 ma, per quanto dalla stessa dedotto, non percepisce attualmente alcuna pensione.
Pagina 8 di 10 Alla luce di quanto sopra, risulta confermata la discrepanza reddituale tra i coniugi emersa all'epoca delle statuizioni presidenziali sicché – tenuto anche conto della difficile collocazione della ricorrente (oggi 69 anni) nel mondo del lavoro, dovendosi sempre valutare l'attitudine del coniuge al lavoro in termini di effettiva possibilità di svolgimento di una attività lavorativa retribuita – la domanda di mantenimento in favore della ricorrente deve essere accolta.
Ne consegue che, avuto anche riguardo alla lunga durata del matrimonio (oltre 40 anni) e ai motivi della sua dissoluzione, deve essere riconosciuto certamente il diritto della Pt_1 all'assegno di mantenimento da porre a carico del coniuge che, in ordine al quantum debeatur, deve essere confermato nella misura di euro 400,00 mensili, con decorrenza dalla presente pronuncia e successivo adeguamento annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT.
Deve, inoltre, essere confermato – in ragione del pregresso e protratto inadempimento del resistente tale da impedire una prognosi positiva in ordine al futuro esatto adempimento da CP_ parte dell'onerato – l'ordine di pagamento diretto da parte dell' quale ente erogatore della pensione a , del detto assegno di mantenimento, ai sensi Controparte_1 dell'art. 156, comma 6, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile.
Per quanto concerne, infine, le spese di lite, le stesse, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, dato atto che con sentenza non definitiva depositata in data
12.4.2023 è stata pronunciata la separazione personale tra e Parte_1 [...]
(matrimonio concordatario celebrato in Lamezia Terme il 6.05.1976, Controparte_1 annotato nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, anno 1976, parte II, serie A, atto n. 17, Originale), definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
2) nulla sulla casa coniugale;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento, da corrispondersi entro il
[...] giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT, con ordine all' di CP_2 pagare direttamente alla sig.ra il detto importo, in base al disposto di cui Parte_1
Pagina 9 di 10 all'art. 156 comma 6 c.c., detraendolo dagli emolumenti mensilmente corrisposti a titolo di pensione al;
Controparte_1
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica
Civile del 30.07.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti dott. Giovanni Garofalo
Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/ estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1165 del RGAC dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ernestina Monica Greco, giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente
E
(C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Salvatore Gigliotti, giusta procura alle liti in atti;
Resistente
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 7.05.2025 in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.06.2017, premesso che aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Lamezia Terme (CZ) il Controparte_1
6.05.1976; che dall'unione coniugale erano nate tre figlie, e che la Per_1 Per_2 Per_3 convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del marito che in violazione degli obblighi matrimoniali dissipava il proprio stipendio nel gioco (scommesse sportive e lotterie in genere), ricorrendo addirittura a diversi finanziamenti per far fronte ai debiti di gioco e trascurando di pagare i canoni di locazione della casa coniugale;
che, nonostante la
Pagina 1 di 10 ricorrente avesse cercato di sopperire con il suo lavoro alle difficoltà economiche della famiglia, il il 30.01.2017, aveva senza alcun preavviso abbandonato la casa CP_1 familiare e non era più tornato;
di essere attualmente disoccupata;
chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente, disponendo il pagamento del canone di locazione e delle relative spese a carico del resistente;
porre a carico del l'assegno di mantenimento per la CP_1 moglie nella misura di euro 400,00 oltre che quello per il sostentamento della figlia Per_3 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, nell'importo mensile di euro 250,00.
Resisteva in giudizio con apposita comparsa aderendo alla Controparte_1 domanda avversaria di separazione e contestando le ricostruzioni fattuali di controparte;
chiedeva, il rigetto della richiesta di addebito perché infondata e delle domande di mantenimento in favore della moglie e della figlia Per_3
All'udienza di comparizione personale delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa in data 26.10.2017, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: 1) autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
2) assegnava l'abitazione familiare alla ricorrente che avrebbe continuato a vivervi unitamente alla figlia 3) poneva a carico del l'assegno mensile, di euro 550,00 (di cui Per_3 CP_1 euro 400,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 150,00 per la figlia fino al Per_3 raggiungimento dell'autosufficienza economica).
Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore, dinanzi al quale i coniugi, con le rispettive memorie integrative, ribadivano sostanzialmente tutte le loro precedenti richieste.
La causa veniva istruita mediante la prova orale ammessa e l'interrogatorio formale di
[...]
, per come disposto con ordinanza del 20.09.2019. Parte_1
Nelle more, ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c., presentava istanza Parte_1 affinché venisse ordinato all' , quale ente erogatore della pensione del marito CP_2
, il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore Controparte_1 proprio e della figlia che il G.I. accoglieva con ordinanza emessa il 12.02.2021. Per_3
Successivamente, con ricorso incidentale del 14.12.2021 (R.G. n. 1165/2017 sub 1)
[...] domandava ex art. 709 c.p.c. la modifica delle statuizioni presidenziali Controparte_1 circa il mantenimento della moglie e della figlia nonché la sospensione dell'esecutività Per_3 della sopra menzionata ordinanza ex art. 156 c.c. emessa in data 12.1.2021; nel controdedurre,
Pagina 2 di 10 chiedeva il rigetto delle istanze presentate dal con conferma Parte_1 CP_1 degli obblighi di cui alle statuizioni presidenziali ed all'ordinanza del 12.02.2021.
Con provvedimento del 24.02.2022 il Giudice Istruttore in parziale accoglimento del ricorso del modificando le statuizioni contenute nei provvedimenti presidenziali, CP_1 revocava l'assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili previsto in favore della figlia maggiorenne Per_3
Nel prosieguo dell'istruttoria, con ricorso del 30.03.2022, il resistente chiedeva (R.G. n.
1165/2017 sub 2) la revoca e/o la modifica dell'ordinanza del 12.2.2021 nel senso che il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore di da parte Parte_1 dell' fosse circoscritto all'importo di euro 400,00. Atteso il mancato deposito delle note CP_2 di trattazione scritta nel fascicolo telematico del sub procedimento, con provvedimento del
18.05.2022 il G.I. dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza.
Successivamente, con istanza congiunta depositata il 20.03.2023 le parti richiedevano la pronuncia sullo status e, con sentenza non definitiva del 12.4.2023 (n. 255/2023), il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio.
La controversia, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
7.05.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame degli atti ha evidenziato il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di tensione tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, di legittimare la pronuncia della separazione personale, secondo quanto già attestato da questo Tribunale con sentenza non definitiva depositata in data 12.03.2023.
La presente pronuncia concerne, quindi, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, nonché la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente.
Nessuna statuizione, invece, deve essere adottata con riferimento al mantenimento della figlia ormai economicamente autonoma e non più convivente con la madre (cfr. note di Per_3 trattazione scritta di parte ricorrente del 11.11.2024), in favore della quale, peraltro, l'assegno di mantenimento era già stato revocato con ordinanza del 24.02.2022.
Pagina 3 di 10 Orbene, in ordine alla domanda di addebito della separazione formulata dalla , Pt_1 deve, in primo luogo, sottolinearsi che tale pronuncia postula l'accertamento di due essenziali presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.
In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Né l'indagine del Tribunale può spingersi oltre il rigoroso accertamento di un volontario inadempimento dei doveri nascenti dal matrimonio e del nesso di causalità tra questo e la rottura del vincolo, in quanto si tratterebbe di accertare responsabilità di altro ordine che riguardano la sfera strettamente intima e familiare delle persone.
Dunque, in presenza di una condotta oggettivamente integrante violazione degli obblighi familiari l'indagine deve incentrarsi sulla sua efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, cioè se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza ovvero se di tale risultato sia stato il fattore generatore. Con l'ovvia conseguenza giuridica che, pur nell'oggettiva presenza della violazione, l'eventuale mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento dell'unione, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 3923 del 19/02/2018, Cass. n.
12392 del 17/05/2017; Cass. n. 11929 del 12/05/2017; Cass. n. 14414 del 14/07/2016).
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, in quanto, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta, è emersa la prova del compimento di condotte contrarie ai doveri coniugali da parte del nei riguardi della moglie e CP_1 della loro inequivocabile idoneità a ledere l'affectio coniugalis.
E' stato dimostrato, infatti, che il resistente fosse affetto da una grave ludopatia e che la sua passione smodata per il gioco lo abbia indotto a comportamenti, quali la menzogna e la gestione irresponsabile delle finanze, pregiudizievoli per la stabilità del rapporto coniugale in quanto lesivi della fiducia reciproca tra i coniugi e, quindi, determinanti la crisi matrimoniale.
Nello specifico, la teste , OR della ricorrente ha confermato che il Testimone_1 aveva fatto in più occasioni ricorso a finanziamenti, persuadendo anche la figlia CP_1
titolare di busta paga, a sottoscriverne uno nel suo interesse riferendo: “il Sig. Per_1
Pagina 4 di 10 faceva tutto di nascosto perché non voleva che mia OR lo sapesse…chiedeva CP_1 soldi a parenti ed amici”; ha confermato anche che il resistente aveva trascurato di pagare i canoni di locazione della casa familiare e, per dissimulare il suo inadempimento, aveva presentato alla moglie ricevute ed estratti conto bancari non veritieri dai quali si desumevano accrediti effettuati a favore del locatore in realtà mai avvenuti aggiungendo “mia OR ha scoperto ciò” (il mancato pagamento dei canoni di locazione) “perché il locatore gli voleva fare lo sfratto” e ancora “mio CO giocava schedine (totocalcio), lui si qualificava un mago ad elaborare sistemi, se li portava anche in ufficio e stava ore ed ore ad elaborare sistemi. Ho visto scatole piene di schedine. (..) Anche al fidanzato della figlia piccola gli ha fatto fare una finanziaria e nessuno sapeva niente, abbiamo trovato i cedolini nascosti in casa. (..) Venne anche da me a chiedere soldi in prestito, voleva che io mi facessi una finanziaria per dargli i soldi. So anche che lo chiese ad altri ma non voglio fare i nomi” (cfr. verbale del 20.04.2022 in atti).
Ed ancora la teste figlia delle parti in causa, affermava: “ricordo che Testimone_2 in un certo periodo mio padre mi fece pressione psicologica e mi fece firmare dei finanziamenti perché mi disse che era minacciato da gente poco raccomandabile” (v. verbale del 8.02.2023 in atti).
Anche la documentazione in atti e, in particolare, le scritture private stipulate dal CP_1 con terzi ai quali offriva la sua prestazione di elaborazione dei sistemi e delle giocate finalizzate a vincite in denaro con l'indicazione della percentuale del corrispettivo sulle vincite confermano una passione per il gioco che esula, alla luce delle altre emergenze istruttorie, dal semplice interesse per lo studio e la conoscenza delle terminologie e delle regole matematiche, per come dedotto a sua difesa dal resistente, ed integra un vero e proprio vizio protratto nel tempo cagionante la fine del matrimonio.
I contratti di finanziamento in atti dimostrano, poi, le difficoltà economiche della famiglia, verosimilmente causate o, comunque, certamente aggravate dalla ludopatia del resistente, le cui allegazioni difensive circa la destinazione delle somme prestate a spese diverse dai debiti di gioco (come gli studi dei figli o i matrimoni) sono state smentite dall'istruttoria svolta (cfr. dichiarazioni di “la figlia che è andata via di casa il cui nome è Testimone_1 Per_2 ricordo che si manteneva da sola guardando di notte una vecchietta…ha percepito la borsa di studio e anche da studente di notte guardava vecchiette” a verbale di udienza del 20.04.2022)
Pagina 5 di 10 Orbene, le riportate risultanze istruttorie dimostrano il compimento di condotte, gravi e protratte nel tempo, che hanno determinato l'irreversibile crisi coniugale e che, pertanto, giustificano la pronuncia di addebito della separazione a carico del CP_1
In questo senso, peraltro, si è espressa sia la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Chieti,
Sentenza n. 189/2023 del 05-04-2023) che quella di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 10865/2018 che ha confermato l'addebito della separazione per ludopatia del coniuge che aveva per il gioco causato gravi danni economici alla famiglia, come accaduto nel caso di specie, nonché
Cass. Sez. I, 07/03/2014, n. 5395 secondo cui la abituale dedizione di uno dei coniugi al gioco d'azzardo, con la sottrazione al ménage familiare di parte delle risorse economiche, integra grave violazione dei doveri familiari e coniugali).
Per quanto concerne la regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali connessi alla separazione, deve innanzitutto rilevarsi che, con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, non si ravvisano i presupposti per una formale assegnazione in favore di nessuna delle parti.
L'assegnazione della casa familiare è, infatti, subordinata all'affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (così, Cass. civ., sez. I, sentenza del 13.01.2012, n. 387).
Ed invero, la stessa Suprema Corte ha ritenuto che in tema di separazione giudiziale, come di divorzio, l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e dell'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, mentre non può essere disposta, pur avendo riflessi economici, a titolo di componente dell'assegno per il mantenimento del coniuge economicamente più debole ovvero divorzile, in tal senso deponendo anche il nuovo testo dell'art. 155 quater c.c., a norma del quale il godimento della casa coniugale deve essere attribuito “tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
La formale assegnazione della casa familiare è, quindi, subordinata all'affidamento di figli minori o comunque alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti: in difetto, la domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata.
Ebbene, nel caso di specie, non ci sono figli minori ovvero maggiorenni conviventi con uno dei coniugi sicché alcun provvedimento di assegnazione può essere pronunciato in questa sede.
Pagina 6 di 10 Circa la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla nei confronti del Pt_1 marito si osserva quanto dappresso.
Giova, anzitutto, osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita (giudizio necessariamente astratto ed ipotetico, ma desunto da concreti elementi di fatto).
In altri termini, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006). Il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali, tra l'altro, la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è quindi affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del
2002; n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche
Pagina 7 di 10 delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass., n. 3974 del 2002; n.
4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario (cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Inoltre, sempre secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (cfr. Cass.
18547 del 2006, cui devono aggiungersi i precedenti conformi n. 3975 del 2002 e n. 12121 del
2004).
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento grava comunque sul coniuge che propone la relativa domanda.
Sulla scorta di tutti i principi di diritto suesposti deve essere scrutinata la domanda di assegno di mantenimento avanzata per sé dalla ricorrente.
Orbene, quanto al ricorrente, dalla documentazione depositata è emerso che lo stesso è titolare di una pensione di importo netto di euro 1.043,82.
La risulta essere, invece, disoccupata;
peraltro, è emerso nel corso dell'istruttoria, dalla Pt_1 certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego di Lamezia Terme, che la stessa ha svolto attività lavorativa per il periodo che va dal 1982 al 2011 ma, per quanto dalla stessa dedotto, non percepisce attualmente alcuna pensione.
Pagina 8 di 10 Alla luce di quanto sopra, risulta confermata la discrepanza reddituale tra i coniugi emersa all'epoca delle statuizioni presidenziali sicché – tenuto anche conto della difficile collocazione della ricorrente (oggi 69 anni) nel mondo del lavoro, dovendosi sempre valutare l'attitudine del coniuge al lavoro in termini di effettiva possibilità di svolgimento di una attività lavorativa retribuita – la domanda di mantenimento in favore della ricorrente deve essere accolta.
Ne consegue che, avuto anche riguardo alla lunga durata del matrimonio (oltre 40 anni) e ai motivi della sua dissoluzione, deve essere riconosciuto certamente il diritto della Pt_1 all'assegno di mantenimento da porre a carico del coniuge che, in ordine al quantum debeatur, deve essere confermato nella misura di euro 400,00 mensili, con decorrenza dalla presente pronuncia e successivo adeguamento annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT.
Deve, inoltre, essere confermato – in ragione del pregresso e protratto inadempimento del resistente tale da impedire una prognosi positiva in ordine al futuro esatto adempimento da CP_ parte dell'onerato – l'ordine di pagamento diretto da parte dell' quale ente erogatore della pensione a , del detto assegno di mantenimento, ai sensi Controparte_1 dell'art. 156, comma 6, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile.
Per quanto concerne, infine, le spese di lite, le stesse, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, dato atto che con sentenza non definitiva depositata in data
12.4.2023 è stata pronunciata la separazione personale tra e Parte_1 [...]
(matrimonio concordatario celebrato in Lamezia Terme il 6.05.1976, Controparte_1 annotato nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, anno 1976, parte II, serie A, atto n. 17, Originale), definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
2) nulla sulla casa coniugale;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento, da corrispondersi entro il
[...] giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT, con ordine all' di CP_2 pagare direttamente alla sig.ra il detto importo, in base al disposto di cui Parte_1
Pagina 9 di 10 all'art. 156 comma 6 c.c., detraendolo dagli emolumenti mensilmente corrisposti a titolo di pensione al;
Controparte_1
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica
Civile del 30.07.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti dott. Giovanni Garofalo
Pagina 10 di 10