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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14737/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLA SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 30 40026 IMOLA presso il difensore avv. VILLA SILVIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA SILVIA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 30 40026 IMOLA presso il difensore avv. VILLA SILVIA
RICRRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di divorzio, con conseguente scioglimento del matrimonio, proposta con ricorso depositato in data 26.11.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio civile in Pianoro (BO) in data 24.02.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pianoro (BO) nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, parte 2, serie C, n.6; rilevato, altresì, che dalla loro non sono nati figli;
vista la sentenza di separazione n. 825/2012 del 12.03.2024; rilevato che le parti hanno depositato note scritte, nei termini concessi, in vista dell'udienza del
14.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc, note che si intendono in questa sede interamente richiamate;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 cpc;
P.Q.M
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Parte_2
Unitisi in matrimonio civile in Pianoro (BO) in data 24.02.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Pianoro (BO) nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, parte 2, serie C, n.6; ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Medicina di procedere all'annotazione della presente sentenza
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 07.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14737/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLA SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 30 40026 IMOLA presso il difensore avv. VILLA SILVIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA SILVIA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 30 40026 IMOLA presso il difensore avv. VILLA SILVIA
RICRRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di divorzio, con conseguente scioglimento del matrimonio, proposta con ricorso depositato in data 26.11.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio civile in Pianoro (BO) in data 24.02.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pianoro (BO) nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, parte 2, serie C, n.6; rilevato, altresì, che dalla loro non sono nati figli;
vista la sentenza di separazione n. 825/2012 del 12.03.2024; rilevato che le parti hanno depositato note scritte, nei termini concessi, in vista dell'udienza del
14.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc, note che si intendono in questa sede interamente richiamate;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 cpc;
P.Q.M
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Parte_2
Unitisi in matrimonio civile in Pianoro (BO) in data 24.02.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Pianoro (BO) nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, parte 2, serie C, n.6; ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Medicina di procedere all'annotazione della presente sentenza
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 07.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2