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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/11/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
SE VA all'udienza del giorno 5 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1751/2019 R.G. vertente
fra
rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Donatello Genovese Parte_1
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dal Dott. Rocco infantino e Controparte_1
CA UZ.
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere alle dipendenze dell' , con mansioni Controparte_1 tecnico-amministrative (cat. C3), addetto al Centro gestione documentale dell' ; che CP_2
1 negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 al di fuori del proprio orario di lavoro, ha collaborato con il Centro sportivo universitario (CUS) di Potenza, svolgendo l'attività di istruttore, non lucrativa (salva la corresponsione di un modesto rimborso-spese); che non ha mai pensato fosse necessario munirsi dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, prevista dall'art. 53, 7° comma, del D.lgs. 165/2001; che, all'esito del contraddittorio col ricorrente con provvedimento n. 437 del 6-9-2018 del Direttore Generale, è stato disposto che “ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, doversi procedere al recupero, in danno del Sig.
dipendente di ruolo dell' , dell'importo Parte_1 Controparte_1 di euro 9.235,75, percepito dallo stesso per lo svolgimento delle attività di cui in premessa - ossia dell'assunta “collaborazione retribuita” presso il CUS - in assenza della prescritta autorizzazione da parte di questa Amministrazione” ; che non avendo il ricorrente effettuato la spontanea restituzione di quanto sopra, il Direttore Generale, con nota rep. 3/2019, prot. n.
2783/VII/6 del 25-2-2019 , ha disposto il recupero della somma mediante trattenuta mensile dallo stipendio.
Tanto premesso in fatto ha adito il Tribunale al fine di dichiarare nulli ed annullare, perché illegittimi, il provvedimento n. 437 del 6-9-2018 e le note rep. 3/2019, prot. n. 2783/VII/6 del
25-2-2019 e prot. n. 3121 del 1-3-2019 del Direttore Generale dell' Controparte_1
, coi quali è stato disposto il recupero dallo stipendio percepito mensilmente
[...] dal ricorrente dell'importo di €. 9.235,75 ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.lgs. 165/2001;
II. Dichiarare il diritto del ricorrente e condannare l' alla Controparte_1 restituzione dei ratei mensilmente trattenuti dallo stipendio del ricorrente, in esecuzione degli atti sopra indicati, maggiorati d'interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno della trattenuta, fino a quello dell'effettiva restituzione;
III. condannare l'
[...]
al pagamento delle spese e delle competenze difensive del giudizio, Controparte_1 maggiorate di IVA e CAP, come per legge, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93
c.p.c..
Si costituiva l' in persona del rettore la quale chiedeva Controparte_1 in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità della domanda per come proposta e nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e all'odierna udienza, questo giudice, subentrato nella trattazione della causa ad istruttoria già esaurita,
2 all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, lette le note scritte, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente, nel presente del giudizio, si duole della legittimità del provvedimento n. 437 del 6-9-2018 e delle note rep. 3/2019, prot. n. 2783/VII/6 del 25-2-2019 e prot. n. 3121 del 1-
3-2019 del Direttore Generale dell' , coi quali è stato Controparte_1 disposto il recupero dallo stipendio percepito mensilmente dal ricorrente dell'importo di €.
9.235,75 ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.lgs. 165/2001.
È evidente come, dalle mere prospettazioni della parte ricorrente, si sia in presenza di doglianze attinenti alla legittimità degli atti sopra citati che, quali atti amministrativi, si impugnano nel prescritto termine decadenziale dinanzi al Giudice Amministrativo.
Come eccepito dall' convenuta, la domanda proposta dinnanzi a questo Giudice è di CP_1 tipo impugnatorio degli atti indicati, rispetto alle quali il giudice ordinario non ha giurisdizione essendo il giudizio di tipo cognitivo.
Orbene, in tema di giurisdizione l'art. 63 commi 1e 2 d. lgs. 165 del 2001 prevede che “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. ”.
Nel caso di specie parte ricorrente ha adito il Tribunale proprio al fine di ottenere l'annullamento dei predetti atti dinnanzi ad un giudice che non è munito di tale potere caducatorio, pertanto l'eccezione di inammissibilità è fondata.
3 4. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono una compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 co.2 cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, Parte_1 così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 5.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
SE VA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
SE VA all'udienza del giorno 5 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1751/2019 R.G. vertente
fra
rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Donatello Genovese Parte_1
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dal Dott. Rocco infantino e Controparte_1
CA UZ.
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere alle dipendenze dell' , con mansioni Controparte_1 tecnico-amministrative (cat. C3), addetto al Centro gestione documentale dell' ; che CP_2
1 negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 al di fuori del proprio orario di lavoro, ha collaborato con il Centro sportivo universitario (CUS) di Potenza, svolgendo l'attività di istruttore, non lucrativa (salva la corresponsione di un modesto rimborso-spese); che non ha mai pensato fosse necessario munirsi dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, prevista dall'art. 53, 7° comma, del D.lgs. 165/2001; che, all'esito del contraddittorio col ricorrente con provvedimento n. 437 del 6-9-2018 del Direttore Generale, è stato disposto che “ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, doversi procedere al recupero, in danno del Sig.
dipendente di ruolo dell' , dell'importo Parte_1 Controparte_1 di euro 9.235,75, percepito dallo stesso per lo svolgimento delle attività di cui in premessa - ossia dell'assunta “collaborazione retribuita” presso il CUS - in assenza della prescritta autorizzazione da parte di questa Amministrazione” ; che non avendo il ricorrente effettuato la spontanea restituzione di quanto sopra, il Direttore Generale, con nota rep. 3/2019, prot. n.
2783/VII/6 del 25-2-2019 , ha disposto il recupero della somma mediante trattenuta mensile dallo stipendio.
Tanto premesso in fatto ha adito il Tribunale al fine di dichiarare nulli ed annullare, perché illegittimi, il provvedimento n. 437 del 6-9-2018 e le note rep. 3/2019, prot. n. 2783/VII/6 del
25-2-2019 e prot. n. 3121 del 1-3-2019 del Direttore Generale dell' Controparte_1
, coi quali è stato disposto il recupero dallo stipendio percepito mensilmente
[...] dal ricorrente dell'importo di €. 9.235,75 ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.lgs. 165/2001;
II. Dichiarare il diritto del ricorrente e condannare l' alla Controparte_1 restituzione dei ratei mensilmente trattenuti dallo stipendio del ricorrente, in esecuzione degli atti sopra indicati, maggiorati d'interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno della trattenuta, fino a quello dell'effettiva restituzione;
III. condannare l'
[...]
al pagamento delle spese e delle competenze difensive del giudizio, Controparte_1 maggiorate di IVA e CAP, come per legge, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93
c.p.c..
Si costituiva l' in persona del rettore la quale chiedeva Controparte_1 in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità della domanda per come proposta e nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e all'odierna udienza, questo giudice, subentrato nella trattazione della causa ad istruttoria già esaurita,
2 all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, lette le note scritte, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente, nel presente del giudizio, si duole della legittimità del provvedimento n. 437 del 6-9-2018 e delle note rep. 3/2019, prot. n. 2783/VII/6 del 25-2-2019 e prot. n. 3121 del 1-
3-2019 del Direttore Generale dell' , coi quali è stato Controparte_1 disposto il recupero dallo stipendio percepito mensilmente dal ricorrente dell'importo di €.
9.235,75 ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.lgs. 165/2001.
È evidente come, dalle mere prospettazioni della parte ricorrente, si sia in presenza di doglianze attinenti alla legittimità degli atti sopra citati che, quali atti amministrativi, si impugnano nel prescritto termine decadenziale dinanzi al Giudice Amministrativo.
Come eccepito dall' convenuta, la domanda proposta dinnanzi a questo Giudice è di CP_1 tipo impugnatorio degli atti indicati, rispetto alle quali il giudice ordinario non ha giurisdizione essendo il giudizio di tipo cognitivo.
Orbene, in tema di giurisdizione l'art. 63 commi 1e 2 d. lgs. 165 del 2001 prevede che “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. ”.
Nel caso di specie parte ricorrente ha adito il Tribunale proprio al fine di ottenere l'annullamento dei predetti atti dinnanzi ad un giudice che non è munito di tale potere caducatorio, pertanto l'eccezione di inammissibilità è fondata.
3 4. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono una compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 co.2 cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, Parte_1 così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 5.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
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