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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6643 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1586/2021 R.G. promossa da
(P.IVA: , con sede in Reggio Calabria alla Via A. Parte_1 P.IVA_1
Cimino 26/A, in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t. (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Romolo (C.F.: C.F._1
) e dall'Avv. Gabriella Ruggiero (C.F.: ) per C.F._2 C.F._3
procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. E P.IVA: ) con sede in Modena alla Via San Carlo nn. Controparte_2 P.IVA_2
8/20, quale società incorporante in virtù Controparte_3
di atto di fusione per Notaio di Modena in data 8.11.2017, rep. n. 46294/14108, con CP_4 decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017, a sua volta incorporante
Controparte_5
in virtù di atto di fusione per Notaio di Roma in data 26.7.2016, rep. n.
[...] Persona_1
52672/26249, registrato a Roma 5 il 29.7.2016 al n. 11214 serie 1T, con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dall'1.8.2016, in persona del Presidente del C.d.A. e l.r.p.t. dott.ssa
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sollazzo (C.F.: ) per CP_6 C.F._4
procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello quale procuratrice speciale di Controparte_7 Controparte_8
- APPELLATE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6330/2020 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 1.4.2021 ed iscritta a ruolo il 9.4.2021, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 6330/2020 del Tribunale di Napoli, non notificata, che aveva così deciso:
“1) ACCERTA e DICHIARA la risoluzione dei contratti di locazione finanziaria immobiliare nn.
2065501, 2062127, 2062129 e 2065499, stipulati dalla con la Parte_1 [...]
per inadempimento dell'utilizzatore ex art. 20 delle condizioni generali di contratto CP_5
e, per l'effetto;
2) CONDANNA la all'immediato rilascio in favore della Parte_1 Controparte_7
delle seguenti unità immobiliari:
[...]
(i) appartamento al primo piano, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 3 della particella
415 del foglio 127 sezione RC (già subalterno 21 della ex particella 215) categoria A/10, classe 1,
vani 4,5 e rendita catastale euro 1.196,89, oggetto del contratto 2065501;
(ii) appartamento composto da un vano ed accessorio al secondo piano, da tre vani ed accessori al terzo piano e da due vani con terrazzo al livello al quarto piano, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 5 della particella 415 del foglio 127 sezione RC (già subalterno 23 della ex particella
215) categoria A/10, classe 1, vani 7 e rendita catastale euro 2.169,12, oggetto del contratto
2062127;
(iii) appartamento al piano seminterrato, con annesso cortile, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 6 della particella 415 del foglio 127 (già subalterno 24 della ex particella 215)
categoria A/10, classe 1, vani 3, di mq 83 e rendita catastale euro 797,93, oggetto del contratto
2062129
(iv) magazzino al pianterreno, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 2 della particella 415
del foglio 127 sezione RC (già subalterno 20 della ex particella 215) categoria C/1, classe 9, mq 46
e rendita catastale euro 2.945,87, oggetto del contratto 2065499;
3) RIGETTA le domande proposte dalla relative al contratto n. Controparte_5
2065506;
4) CONDANNA la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_7
della somma di € 60.226,47 oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
5) CONDANNA la alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_7
delle spese di lite, che liquida in € 42.436,75 (di cui € 870,00 per esborsi ed € 36.145,00 per compensi di avvocato ed € 5.421,75 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n.
55), oltre Iva e Cpa come per legge.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“.- 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt 351 1 c.; e 283 cpc, in considerazione, oltre che del fumus che assiste il presente gravame, anche per il danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima per le ragioni sopra esposte;
.- 2) nel merito in riforma parziale della sentenza n. 6330/2020, pubblicata dal Tribunale di Napoli
in data 05/10/2020 – mai notificata - resa nel giudizio al numero di RG 14515/2015, ed in particolare:
.- in riforma dei punti 5.2 e 5.3 della sentenza:
come già richiesto sin dal I grado di giudizio, comminare la nullità parziale dei contratti n.ri
2065501; 2062127; 2062129 e 2065499, dichiarando la nullità della clausola avente ad oggetto la determinazione dell'interesse ultralegale contenuta nelle sole condizioni particolari per difetto di valida forma scritta ad substantiam come richiesto dagli artt. 117 tub 23 tuf e 1346 c.c, clausola non sottoscritta dalla PF Immobiliare ed espressamente disconosciuta sin dal primo grado del giudizio, non richiamata nei documenti sottoscritti e neanche nella doppia sottoscrizione delle condizioni generali;
conseguentemente applicare la sanzione disciplinata dall'art. 117 TUB per nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali e ricomputare – con il nuovo saggio d'interesse ed ammortamento – il vantaggio economico atteso dalla locazione;
ovvero comminare d'ufficio la nullità totale dei contratti n.ri 2065501; 2062127; 2062129 e 2065499 per assenza del contenuto minimo e del contenuto tipico degli stessi, come emerso in corso di causa dalla produzione ex adverso, per violazione degli artt. 116 e 117 TUB e 1346 c.c..
.- in riforma dei punti 8.23; 8.26; 8.27 ultimo cpv sul calcolo del credito risarcitorio complessivo;
8.29 della sentenza:
ricalcolare i rapporti di dare/avere tra concedente ed utilizzatrice alla data di emissione della sentenza del Tribunale, imputando il solo dovuto a titolo di indennità di occupazione degli immobili in ipotesi di nullità integrale dei contratti;
ovvero in via gradata, con imputazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB in luogo del tasso convenzionale pattuito per il computo dell'incremento patrimoniale netto derivante dai contratti;
ovvero in via ulteriormente gradata, con imputazione del rendimento effettivamente atteso secondo i piani di ammortamento prodotti ex adverso, per il computo dell'incremento patrimoniale netto derivante dai contratti;
accertare che alla data della sentenza - considerata sempre la non contestata obbligazione restitutoria di Euro 956.752,82 che la concedente ha nei confronti dell'utilizzatrice - la
[...]
va comunque sempre creditrice della concedente, e segnatamente: Parte_1
in ipotesi di nullità totale dei contratti, della somma di Euro 511.623,82 (derivante dalla obbligazione restitutoria al netto della sola indennità di occupazione);
in ipotesi di nullità parziale dei contratti, della posta creditoria rinveniente con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB in esito a CTU;
ovvero secondo i piani di ammortamento prodotti ex adverso della somma di Euro 199.209,07;
e conseguentemente condannare gli appellati al pagamento dell'importo accertato in favore della
Parte_1
.- in riforma del punto 9.1 della sentenza:
condannare comunque gli appellati al pagamento di entrambi i gradi delle spese di lite;
ovvero in via gradata compensare le spese del solo primo grado del giudizio con condanna degli appellati alla rifusione delle spese del presente grado;
ovvero in via ulteriormente gradata ridurre la condanna alle spese del primo grado del giudizio riconducendolo allo scaglione effettivo,
secondo il principio del valore della somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, con condanna degli appellati alla rifusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio.
In via istruttoria si insiste nell'ammissione della CTU già chiesta in primo grado, per le ragioni sopra esposte nel terzo motivo d'appello, finalizzata al computo del vantaggio economico lordo complessivo ricavabile dai contratti numeri 2065501; 2062127; 2062129; e 2065499 in conseguenza della nullità parziale (primo motivo d'appello) della clausola di determinazione dell'interesse convenzionale con applicazione del tasso sostitutivo determinato dall'art. 117 TUB”.
Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“(1) rigettare, preliminarmente, l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza rilevando,
se del caso, che tale istanza non può riguardare la condanna alla restituzione degli immobili, poiché i relativi capi della sentenza non sono oggetto dell'appello;
(2) dichiarare inammissibile l'appello per difetto di motivazione o per essere fondato su motivi meramente apparenti;
(3) rigettare, in ogni caso l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto
(4) in via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità, voglia
(4.1) accertare il diritto della proprietaria degli immobili ad ottenere la loro restituzione e per l'effetto ordinare alla , con sede in Reggio Calabria, alla via A. Cimmino Controparte_9
26/A (PI e CF. in persona del legale rappresentante p.t. architetto P.IVA_1 Controparte_1
di restituire a ed alle sue aventi causa, liberi di persone e
[...] Controparte_7
cose gli immobili oggetto dei contratti 2065501; 2062127; 2062129; 2065499;
(4.2) accertare il diritto della proprietaria ad essere indennizzata del godimento degli immobili sin dalla data in cui la PF IMMOBILIARE li ha presi in consegna e, segnatamente dal 20.9.2007 quelli relativi a:
- appartamento al piano seminterrato, con annesso cortile, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 6 della particella 415 del foglio 127 (già subalterno 24 della ex particella 215)
categoria A/10, classe 1, vani 3, di mq 83 e rendita catastale euro 797,93, oggetto del contratto n.2062129
- magazzino al pianterreno, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 2 della particella 415
del foglio 127 sezione RC (già subalterno 20 della ex particella 215) categoria C/1, classe 9, mq 46
e rendita catastale euro 2.945,87, oggetto del contratto n.2065499.
dal 25.9.2007 quelli relativi a:
- appartamento al primo piano, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 3 della particella
415 del foglio 127 sezione RC (già subalterno 21 della ex particella 215) categoria A/10, classe 1,
vani 4,5 e rendita catastale euro 1.196,89, oggetto del contratto n.2065501
- appartamento composto da un vano ed accessorio al secondo piano, da tre vani ed accessori al terzo piano e da due vani con terrazzo al livello al quarto piano, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 5 della particella 415 del foglio 127 sezione RC (già subalterno 23 della ex particella
215) categoria A/10, classe 1, vani 7 e rendita catastale euro 2.169,12, oggetto del contratto n.2062127
(4.3) condannare, per l'effetto, , con sede in Reggio Calabria, alla via A. Controparte_9
Cimmino 26/A (PI e CF. ) in persona del legale rappresentante p.t. architetto P.IVA_1 [...]
a pagare a ed alle sue aventi causa, le indennità di CP_1 Controparte_7
occupazione dei detti immobili dalle date di presa in consegna fino all'effettiva restituzione dei seguenti importi, calcolati come indicato in ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dividendo per il numero di rate (179) il valore di compravendita indicato in ciascun contratto
- €. 1.592,17 oltre I.V.A mensili per il contratto 2065501 da corrispondere dal mese di giugno 2014
all'effettiva riconsegna (€. 285.000,00/179).
- €. 3.743,01 oltre I.V.A. mensili per il contratto 2062127 da corrispondere dal mese di giugno
2014 alla data dell'effettiva riconsegna dell'immobile (€. 670.000,00/179)
- €. 2.681,56 oltre I.V.A. mensili per il contratto 2062129 da corrispondere dal mese di giugno
2014 alla data dell'effettiva riconsegna dell'immobile (€. 480.000,00/179)
- €. 1.173,18 oltre I.V.A. mensili per il contratto 2065499 da corrispondere dal mese di maggio
2014 alla data dell'effettiva riconsegna dell'immobile (€. 210.000,00/179)
- ovvero di quelle somme mensili maggiori o minori che ila Corte di Appello riterrà dovute, il tutto oltre interessi di mora nelle transazioni commerciali
(5) Il tutto con vittoria di pese ed onorari di doppio grado di giudizio”.
non si costituiva, seppure ritualmente citata. Controparte_7
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., all'udienza del 10.12.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva per cui la causa veniva rinviata al 17.12.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti. All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituita, Controparte_7
malgrado la notifica dell'atto di appello presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato nell'anno 2015, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e,
quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_7
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 17.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1586/2021 R.G. promossa da
(P.IVA: , con sede in Reggio Calabria alla Via A. Parte_1 P.IVA_1
Cimino 26/A, in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t. (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Romolo (C.F.: C.F._1
) e dall'Avv. Gabriella Ruggiero (C.F.: ) per C.F._2 C.F._3
procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. E P.IVA: ) con sede in Modena alla Via San Carlo nn. Controparte_2 P.IVA_2
8/20, quale società incorporante in virtù Controparte_3
di atto di fusione per Notaio di Modena in data 8.11.2017, rep. n. 46294/14108, con CP_4 decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017, a sua volta incorporante
Controparte_5
in virtù di atto di fusione per Notaio di Roma in data 26.7.2016, rep. n.
[...] Persona_1
52672/26249, registrato a Roma 5 il 29.7.2016 al n. 11214 serie 1T, con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dall'1.8.2016, in persona del Presidente del C.d.A. e l.r.p.t. dott.ssa
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sollazzo (C.F.: ) per CP_6 C.F._4
procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello quale procuratrice speciale di Controparte_7 Controparte_8
- APPELLATE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6330/2020 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 1.4.2021 ed iscritta a ruolo il 9.4.2021, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 6330/2020 del Tribunale di Napoli, non notificata, che aveva così deciso:
“1) ACCERTA e DICHIARA la risoluzione dei contratti di locazione finanziaria immobiliare nn.
2065501, 2062127, 2062129 e 2065499, stipulati dalla con la Parte_1 [...]
per inadempimento dell'utilizzatore ex art. 20 delle condizioni generali di contratto CP_5
e, per l'effetto;
2) CONDANNA la all'immediato rilascio in favore della Parte_1 Controparte_7
delle seguenti unità immobiliari:
[...]
(i) appartamento al primo piano, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 3 della particella
415 del foglio 127 sezione RC (già subalterno 21 della ex particella 215) categoria A/10, classe 1,
vani 4,5 e rendita catastale euro 1.196,89, oggetto del contratto 2065501;
(ii) appartamento composto da un vano ed accessorio al secondo piano, da tre vani ed accessori al terzo piano e da due vani con terrazzo al livello al quarto piano, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 5 della particella 415 del foglio 127 sezione RC (già subalterno 23 della ex particella
215) categoria A/10, classe 1, vani 7 e rendita catastale euro 2.169,12, oggetto del contratto
2062127;
(iii) appartamento al piano seminterrato, con annesso cortile, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 6 della particella 415 del foglio 127 (già subalterno 24 della ex particella 215)
categoria A/10, classe 1, vani 3, di mq 83 e rendita catastale euro 797,93, oggetto del contratto
2062129
(iv) magazzino al pianterreno, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 2 della particella 415
del foglio 127 sezione RC (già subalterno 20 della ex particella 215) categoria C/1, classe 9, mq 46
e rendita catastale euro 2.945,87, oggetto del contratto 2065499;
3) RIGETTA le domande proposte dalla relative al contratto n. Controparte_5
2065506;
4) CONDANNA la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_7
della somma di € 60.226,47 oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
5) CONDANNA la alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_7
delle spese di lite, che liquida in € 42.436,75 (di cui € 870,00 per esborsi ed € 36.145,00 per compensi di avvocato ed € 5.421,75 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n.
55), oltre Iva e Cpa come per legge.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“.- 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt 351 1 c.; e 283 cpc, in considerazione, oltre che del fumus che assiste il presente gravame, anche per il danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima per le ragioni sopra esposte;
.- 2) nel merito in riforma parziale della sentenza n. 6330/2020, pubblicata dal Tribunale di Napoli
in data 05/10/2020 – mai notificata - resa nel giudizio al numero di RG 14515/2015, ed in particolare:
.- in riforma dei punti 5.2 e 5.3 della sentenza:
come già richiesto sin dal I grado di giudizio, comminare la nullità parziale dei contratti n.ri
2065501; 2062127; 2062129 e 2065499, dichiarando la nullità della clausola avente ad oggetto la determinazione dell'interesse ultralegale contenuta nelle sole condizioni particolari per difetto di valida forma scritta ad substantiam come richiesto dagli artt. 117 tub 23 tuf e 1346 c.c, clausola non sottoscritta dalla PF Immobiliare ed espressamente disconosciuta sin dal primo grado del giudizio, non richiamata nei documenti sottoscritti e neanche nella doppia sottoscrizione delle condizioni generali;
conseguentemente applicare la sanzione disciplinata dall'art. 117 TUB per nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali e ricomputare – con il nuovo saggio d'interesse ed ammortamento – il vantaggio economico atteso dalla locazione;
ovvero comminare d'ufficio la nullità totale dei contratti n.ri 2065501; 2062127; 2062129 e 2065499 per assenza del contenuto minimo e del contenuto tipico degli stessi, come emerso in corso di causa dalla produzione ex adverso, per violazione degli artt. 116 e 117 TUB e 1346 c.c..
.- in riforma dei punti 8.23; 8.26; 8.27 ultimo cpv sul calcolo del credito risarcitorio complessivo;
8.29 della sentenza:
ricalcolare i rapporti di dare/avere tra concedente ed utilizzatrice alla data di emissione della sentenza del Tribunale, imputando il solo dovuto a titolo di indennità di occupazione degli immobili in ipotesi di nullità integrale dei contratti;
ovvero in via gradata, con imputazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB in luogo del tasso convenzionale pattuito per il computo dell'incremento patrimoniale netto derivante dai contratti;
ovvero in via ulteriormente gradata, con imputazione del rendimento effettivamente atteso secondo i piani di ammortamento prodotti ex adverso, per il computo dell'incremento patrimoniale netto derivante dai contratti;
accertare che alla data della sentenza - considerata sempre la non contestata obbligazione restitutoria di Euro 956.752,82 che la concedente ha nei confronti dell'utilizzatrice - la
[...]
va comunque sempre creditrice della concedente, e segnatamente: Parte_1
in ipotesi di nullità totale dei contratti, della somma di Euro 511.623,82 (derivante dalla obbligazione restitutoria al netto della sola indennità di occupazione);
in ipotesi di nullità parziale dei contratti, della posta creditoria rinveniente con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB in esito a CTU;
ovvero secondo i piani di ammortamento prodotti ex adverso della somma di Euro 199.209,07;
e conseguentemente condannare gli appellati al pagamento dell'importo accertato in favore della
Parte_1
.- in riforma del punto 9.1 della sentenza:
condannare comunque gli appellati al pagamento di entrambi i gradi delle spese di lite;
ovvero in via gradata compensare le spese del solo primo grado del giudizio con condanna degli appellati alla rifusione delle spese del presente grado;
ovvero in via ulteriormente gradata ridurre la condanna alle spese del primo grado del giudizio riconducendolo allo scaglione effettivo,
secondo il principio del valore della somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, con condanna degli appellati alla rifusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio.
In via istruttoria si insiste nell'ammissione della CTU già chiesta in primo grado, per le ragioni sopra esposte nel terzo motivo d'appello, finalizzata al computo del vantaggio economico lordo complessivo ricavabile dai contratti numeri 2065501; 2062127; 2062129; e 2065499 in conseguenza della nullità parziale (primo motivo d'appello) della clausola di determinazione dell'interesse convenzionale con applicazione del tasso sostitutivo determinato dall'art. 117 TUB”.
Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“(1) rigettare, preliminarmente, l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza rilevando,
se del caso, che tale istanza non può riguardare la condanna alla restituzione degli immobili, poiché i relativi capi della sentenza non sono oggetto dell'appello;
(2) dichiarare inammissibile l'appello per difetto di motivazione o per essere fondato su motivi meramente apparenti;
(3) rigettare, in ogni caso l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto
(4) in via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità, voglia
(4.1) accertare il diritto della proprietaria degli immobili ad ottenere la loro restituzione e per l'effetto ordinare alla , con sede in Reggio Calabria, alla via A. Cimmino Controparte_9
26/A (PI e CF. in persona del legale rappresentante p.t. architetto P.IVA_1 Controparte_1
di restituire a ed alle sue aventi causa, liberi di persone e
[...] Controparte_7
cose gli immobili oggetto dei contratti 2065501; 2062127; 2062129; 2065499;
(4.2) accertare il diritto della proprietaria ad essere indennizzata del godimento degli immobili sin dalla data in cui la PF IMMOBILIARE li ha presi in consegna e, segnatamente dal 20.9.2007 quelli relativi a:
- appartamento al piano seminterrato, con annesso cortile, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 6 della particella 415 del foglio 127 (già subalterno 24 della ex particella 215)
categoria A/10, classe 1, vani 3, di mq 83 e rendita catastale euro 797,93, oggetto del contratto n.2062129
- magazzino al pianterreno, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 2 della particella 415
del foglio 127 sezione RC (già subalterno 20 della ex particella 215) categoria C/1, classe 9, mq 46
e rendita catastale euro 2.945,87, oggetto del contratto n.2065499.
dal 25.9.2007 quelli relativi a:
- appartamento al primo piano, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 3 della particella
415 del foglio 127 sezione RC (già subalterno 21 della ex particella 215) categoria A/10, classe 1,
vani 4,5 e rendita catastale euro 1.196,89, oggetto del contratto n.2065501
- appartamento composto da un vano ed accessorio al secondo piano, da tre vani ed accessori al terzo piano e da due vani con terrazzo al livello al quarto piano, costituente nel catasto fabbricati il subalterno 5 della particella 415 del foglio 127 sezione RC (già subalterno 23 della ex particella
215) categoria A/10, classe 1, vani 7 e rendita catastale euro 2.169,12, oggetto del contratto n.2062127
(4.3) condannare, per l'effetto, , con sede in Reggio Calabria, alla via A. Controparte_9
Cimmino 26/A (PI e CF. ) in persona del legale rappresentante p.t. architetto P.IVA_1 [...]
a pagare a ed alle sue aventi causa, le indennità di CP_1 Controparte_7
occupazione dei detti immobili dalle date di presa in consegna fino all'effettiva restituzione dei seguenti importi, calcolati come indicato in ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dividendo per il numero di rate (179) il valore di compravendita indicato in ciascun contratto
- €. 1.592,17 oltre I.V.A mensili per il contratto 2065501 da corrispondere dal mese di giugno 2014
all'effettiva riconsegna (€. 285.000,00/179).
- €. 3.743,01 oltre I.V.A. mensili per il contratto 2062127 da corrispondere dal mese di giugno
2014 alla data dell'effettiva riconsegna dell'immobile (€. 670.000,00/179)
- €. 2.681,56 oltre I.V.A. mensili per il contratto 2062129 da corrispondere dal mese di giugno
2014 alla data dell'effettiva riconsegna dell'immobile (€. 480.000,00/179)
- €. 1.173,18 oltre I.V.A. mensili per il contratto 2065499 da corrispondere dal mese di maggio
2014 alla data dell'effettiva riconsegna dell'immobile (€. 210.000,00/179)
- ovvero di quelle somme mensili maggiori o minori che ila Corte di Appello riterrà dovute, il tutto oltre interessi di mora nelle transazioni commerciali
(5) Il tutto con vittoria di pese ed onorari di doppio grado di giudizio”.
non si costituiva, seppure ritualmente citata. Controparte_7
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., all'udienza del 10.12.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno compariva per cui la causa veniva rinviata al 17.12.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti. All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituita, Controparte_7
malgrado la notifica dell'atto di appello presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato nell'anno 2015, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e,
quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_7
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 17.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese