TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10148 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
IC RD, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5323/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 5280/2023, pendente
TRA
, CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Alfonso Ferrara, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_1
Appellante
E
, P.IVA ; Controparte_1 P.IVA_2
Appellata contumace
NONCHÈ
, P.I. , nella qualità di impresa designata alla Controparte_2 P.IVA_3
gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dell'Amministratore Delegato e
Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliata in Volla (NA), al Viale Vesuvio n° 37 presso lo studio degli avv.ti Gennaro Lettieri ed Esther Lettieri, che la rappresentano e difendono giusta procura generale in atti;
Appellata
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 5280/2023 emessa dal Giudice di pace di Barra nella persona del dott.
EL SE, che ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento dalla stessa promossa per danni al motoveicolo, condannando demandata alla liquidazione dei sinistri in CP_2
nome del FGVS, al pagamento di euro 2.833,00, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo.
Il Giudice di Pace era stato chiamato a dirimere una controversia con la quale la
[...]
. aveva convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
, quale proprietaria del veicolo investitore, privo di copertura assicurativa, e le
[...] Controparte_2
, nella veste di impresa designata dalla Regione Campania alla gestione del FGVS, al fine
[...]
di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patiti a causa delle lesioni subite al veicolo a seguito di un sinistro che l'aveva visto coinvolto il giorno 01/06/2018 in Giugliano in Campania (NA) alla via Domitiana, all'altezza dell'incrocio con lo svincolo Lago Patria. L'odierno appellante ha affermato che il veicolo Smart Forfour, tg. FN809XF, veniva urtato da parte di un veicolo Smart tg.
FB458PL che “nel procedere zigzagando, invadeva interamente l'opposta corsa di marcia”.
Il giudizio di primo grado, nella contumacia di è stato istruito Controparte_1 attraverso l'escussione del teste che ha confermato la prospettazione attorea in Testimone_1
ordine alla dinamica del sinistro;
all'esito di tale attività istruttoria il giudice di prime cure ha disposto una CTU, nominando all'uopo l'Ing. . Persona_1
Con sentenza n. 5280/2023, depositata in cancelleria in data 15/09/2023, il Giudice di Pace di
Barra, ha parzialmente accolto la domanda, dichiarando la concorrente responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, motivando sulla base della dichiarazione testimoniale, la quale “non consente il superamento della presunzione di uguale concorrente responsabilità dei conducenti, perché non risulta chiaro a quale velocità procedesse la vettura di proprietà attrice, si da costringere il conducente a sterzare sulla sinistra anziché a destra come sarebbe logico ritenere”.
In definitiva, il Giudice di Pace ha ritenuto che dalla dinamica del sinistro emergesse che “entrambe le vetture viaggiassero a velocità certamente non regolare, considerato che l'evento è avvenuto in prossimità di un incrocio”.
Con l'atto di appello, la società ha impugnato la sentenza resa dal Giudice Parte_1
di Pace, censurandola nella parte in cui è stato riconosciuto un concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti e le spese processuali sono state compensate nella misura del 50%. Afferma che, alla luce delle risultanze istruttorie, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma
2, c.c. risulta superata, sicché il primo giudice avrebbe errato nella valutazione delle prove e nella conseguente ricostruzione della dinamica del sinistro.
, dal canto suo, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e Controparte_2
ha insistito per il rigetto nel merito dell'appello, in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza gravata. La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 16 settembre 2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche, rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ed è stata presa in decisione il 6 ottobre 2025.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta in Controparte_1
quanto regolarmente citata e non costituitasi nel presente giudizio.
Ancora preliminarmente, va precisato che l'attore – odierno appellante – intende far valere una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2054 c.c., azionabile nei confronti del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in forza del disposto di cui all'art. 283, comma 1, lett.
b), del d.lgs. n. 209/2005, a norma del quale “Il , Controparte_3
costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, CP_4 per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: (…) b) il veicolo o il natante non risulti coperto da assicurazione”.
Atteso che la norma del Codice delle assicurazioni private richiamata non introduce alcuna deroga alla disciplina codicistica in materia di responsabilità extracontrattuale, ma si limita a fondare la legittimazione passiva dell'impresa designata alla gestione del FGVS, permane a carico dell'attore- appellante l'onere di provare la verificazione del fatto storico e, dunque, il verificarsi del sinistro causativo del danno lamentato, nonché di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del veicolo non assicurato e l'evento lesivo.
Trattandosi di un sinistro derivante da collisione tra veicoli, trova applicazione l'art. 2054, comma
2, c.c., che pone a carico di entrambi i conducenti una presunzione di pari responsabilità, salvo che sia fornita la prova liberatoria in ordine all'assenza di colpa nella causazione del danno. Tale disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 6483/2013; Cass. 7061/2020;
Cass. 13540/2023), configura un criterio di imputazione della responsabilità di natura analoga a quello previsto dal primo comma, avente carattere sussidiario e operante soltanto ove, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto la misura dell'incidenza causale delle condotte dei due conducenti (Cass. 9353/2019; Cass. 18479/2015).
È altresì consolidato che l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esoneri l'altro dall'onere della prova liberatoria, la quale, se fornita, consente al giudice di escludere il concorso di colpa a suo carico (Cass. 195/2007; Cass. 6797/1987).
Nel caso di specie, è pacifico che il sinistro sia stato determinato da un'invasione di corsia da parte della vettura Smart, targa FB458PL, la quale ha occupato interamente la corsia opposta di marcia, sulla quale procedeva la Smart Forfour, targa FN809XF, di proprietà dell'odierna appellante. Il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza impugnata, ha ritenuto sussistente un concorso di colpa paritario tra i conducenti, valorizzando le dichiarazioni testimoniali che, a suo avviso, non avrebbero consentito di superare la presunzione di pari responsabilità, poiché non chiarirebbero la velocità della vettura dell'attrice, la quale avrebbe sterzato verso sinistra, anziché verso destra, per evitare l'impatto. Secondo il primo giudice, tale dinamica farebbe desumere che “entrambe le vetture viaggiassero a velocità certamente non regolare, considerato che l'evento è avvenuto in prossimità di un incrocio”.
Tale impostazione non può essere condivisa.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in caso di invasione della corsia di marcia opposta, la responsabilità deve essere ascritta, in via esclusiva, al conducente che abbia tenuto tale condotta, trattandosi di violazione grave delle regole di circolazione idonea, di per sé, a fondare la colpa nella causazione dell'evento (Cass. 15 gennaio 2003, n. 477; Cass. 17 gennaio 1996, n. 343).
È stato, tuttavia, precisato che detta infrazione, pur grave, non dispensa il giudice dall'obbligo di verificare anche il comportamento dell'altro conducente, onde accertare se, in relazione alle concrete circostanze del caso, sussista un concorso di colpa nella determinazione del danno. Ciò non esclude, tuttavia, che – come chiarito dalla più recente giurisprudenza – la prova liberatoria possa ritenersi raggiunta anche indirettamente, quando, in base alla valutazione complessiva degli elementi di causa, la condotta dell'altro conducente risulti dotata di efficacia eziologica assorbente.
Sul punto, la Cassazione civile, ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020, ha osservato che: “… la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale — tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente — non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha”.
Occorre, dunque, valutare le risultanze probatorie assunte in corso di giudizio ricordando che questo
Tribunale ha la possibilità di effettuare una nuova valutazione delle prove raccolte dal giudice di prime cure, seppur nei limiti del principio devolutivo;
invero, “in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 cpc, l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma diretto ad ottenere il riesame della causa nel merito, circostanza questa che preclude al Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado” ( v. Cass. civ. sez. III,13/4/2018, n.
9202). In altri termini, gli elementi già raccolti di fronte al Giudice di Pace possono essere valutati ex novo ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
Sotto il profilo della dinamica del sinistro, le risultanze probatorie e la complessiva ricostruzione dei fatti consentono di ritenere pienamente dimostrato che il veicolo condotto dall'attore percorresse regolarmente la propria corsia di marcia quando il veicolo antagonista invadeva improvvisamente e completamente l'opposta carreggiata, determinando così l'inevitabilità dell'urto.
Sul punto, la circostanza che il conducente del veicolo attoreo abbia sterzato verso sinistra, anziché verso destra, non può in alcun modo essere valorizzata quale indice di colpa concorrente. Al contrario, tale manovra deve essere letta quale reazione istintiva e del tutto proporzionata al pericolo improvviso ed imprevedibile determinato dall'altrui invasione di corsia, posta in essere nel tentativo di evitare un impatto frontale ben più violento.
Ne consegue che la scelta di sterzare a sinistra, lungi dal costituire condotta imprudente, rappresenta piuttosto un comportamento di emergenza coerente con l'imprevedibilità e la repentinità dell'evento, in quanto ispirato dall'unica finalità di ridurre le conseguenze dannose del sinistro.
Del pari infondata deve ritenersi la deduzione, prospettata in sede di prime cure, circa l'asserita velocità non regolamentare dei veicoli, trattandosi di affermazione priva di riscontri logici e probatori. Invero, anche qualora il veicolo attoreo avesse proceduto a velocità minima, l'urto sarebbe comunque risultato inevitabile, poiché determinato esclusivamente dall'improvvisa invasione della corsia di marcia da parte del veicolo antagonista.
Dal vaglio attento delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel giudizio di primo grado,
non emergono contraddizioni o imprecisioni idonee a inficiarne l'attendibilità. Il Testimone_1
teste, infatti, ha fornito una ricostruzione lineare e coerente della dinamica del sinistro, descrivendo puntualmente le modalità dell'impatto e le parti del veicolo danneggiate, nonché riferendo con chiarezza che la collisione fu determinata dall'improvvisa invasione della corsia di marcia da parte della vettura antagonista.
Tale narrazione, priva di enfasi o forzature, si connota per semplicità e spontaneità espositiva, elementi che corroborano l'attendibilità soggettiva del dichiarante e la genuinità del ricordo dei fatti. Le sue dichiarazioni, valutate nel loro complesso, consentono di ricostruire compiutamente il fatto materiale e di ritenere dimostrato il nesso eziologico tra la condotta del conducente del veicolo antagonista e i danni riportati dal veicolo dell'attrice. Ne consegue che la deposizione testimoniale risulta pienamente idonea a comprovare il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e, in particolare, a confermare la responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo nella causazione del sinistro.
Alla luce di tali considerazioni, risulta pertanto accertato che la condotta del conducente del veicolo convenuto costituisce causa esclusiva dell'evento dannoso, con conseguente superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., e pieno accoglimento dell'appello proposto.
Per quanto attiene alla quantificazione del quantum debeatur, si ritiene congrua e adeguatamente motivata, sotto il profilo tecnico-scientifico, la relazione redatta dall'ing. , Persona_2 nominata consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di prime cure, la quale – pur avendo operato esclusivamente sulla scorta della documentazione fotografica – ha fornito una valutazione coerente con la dinamica accertata del sinistro e con l'entità dei danni riportati dal veicolo Smart Forfour, targa FN809XF, di proprietà dell'odierna appellante Parte_1
L'ausiliaria, in particolare, ha quantificato il danno materiale subito dal veicolo in complessivi euro
5.665,85, importo che questo Tribunale ritiene conforme ai criteri di prudente apprezzamento e pienamente condivisibile, in quanto immune da vizi logici o metodologici e congruamente giustificato dalle risultanze tecniche acquisite.
L'appello deve pertanto essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va riformata.
Conseguentemente, le parti appellate – in qualità di proprietaria Controparte_1
del veicolo antagonista, e quale impresa designata alla gestione del Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada – vanno condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali subiti dalla società appellante relativi al veicolo Smart Parte_1
Forfour, targa FN809XF, che si liquidano in complessivi euro 5.665,85, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Dal detto importo va decurtata quanto già corrisposto al medesimo titolo dalla compagnia assicurativa ed eventualmente trattenuta dall'appellante quale “acconto del maggior avere”.
Infine, il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963).
Ne deriva che le spese di giudizio, seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte, con attribuzione in favore del difensore antistatario dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 5280/2023 emessa dal Giudice di Pace di Barra, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
in qualità di proprietaria del veicolo antagonista, nonché la Controparte_1
quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Controparte_2
Vittime della Strada, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società appellante
[...]
della somma di euro 5.665,85, a titolo di risarcimento dei danni materiali Parte_1
subiti dal veicolo Smart Forfour, targa FN809XF, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, detratto quanto già eventualmente ricevuto al medesimo titolo;
3. condanna e , quale impresa designata Controparte_1 Controparte_2
alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, a pagare le spese di lite del giudizio di primo grado in favore di liquidandole in Parte_1
euro 1.046,00 per compensi professionali ed euro 525,00 per esborsi, comprensivo di CTU, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, detratto quanto già eventualmente ricevuto al medesimo titolo, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
4. condanna e , quale impresa designata Controparte_1 Controparte_2
alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, a pagare le spese di lite del giudizio di secondo grado in favore di liquidandole in Parte_1
euro 2.540,00 per compensi ed euro 170,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Alfonso Ferrara, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 05/11/2025.
Il giudice
dott. IC RD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
IC RD, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5323/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 5280/2023, pendente
TRA
, CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Alfonso Ferrara, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_1
Appellante
E
, P.IVA ; Controparte_1 P.IVA_2
Appellata contumace
NONCHÈ
, P.I. , nella qualità di impresa designata alla Controparte_2 P.IVA_3
gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dell'Amministratore Delegato e
Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliata in Volla (NA), al Viale Vesuvio n° 37 presso lo studio degli avv.ti Gennaro Lettieri ed Esther Lettieri, che la rappresentano e difendono giusta procura generale in atti;
Appellata
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 5280/2023 emessa dal Giudice di pace di Barra nella persona del dott.
EL SE, che ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento dalla stessa promossa per danni al motoveicolo, condannando demandata alla liquidazione dei sinistri in CP_2
nome del FGVS, al pagamento di euro 2.833,00, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo.
Il Giudice di Pace era stato chiamato a dirimere una controversia con la quale la
[...]
. aveva convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
, quale proprietaria del veicolo investitore, privo di copertura assicurativa, e le
[...] Controparte_2
, nella veste di impresa designata dalla Regione Campania alla gestione del FGVS, al fine
[...]
di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patiti a causa delle lesioni subite al veicolo a seguito di un sinistro che l'aveva visto coinvolto il giorno 01/06/2018 in Giugliano in Campania (NA) alla via Domitiana, all'altezza dell'incrocio con lo svincolo Lago Patria. L'odierno appellante ha affermato che il veicolo Smart Forfour, tg. FN809XF, veniva urtato da parte di un veicolo Smart tg.
FB458PL che “nel procedere zigzagando, invadeva interamente l'opposta corsa di marcia”.
Il giudizio di primo grado, nella contumacia di è stato istruito Controparte_1 attraverso l'escussione del teste che ha confermato la prospettazione attorea in Testimone_1
ordine alla dinamica del sinistro;
all'esito di tale attività istruttoria il giudice di prime cure ha disposto una CTU, nominando all'uopo l'Ing. . Persona_1
Con sentenza n. 5280/2023, depositata in cancelleria in data 15/09/2023, il Giudice di Pace di
Barra, ha parzialmente accolto la domanda, dichiarando la concorrente responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, motivando sulla base della dichiarazione testimoniale, la quale “non consente il superamento della presunzione di uguale concorrente responsabilità dei conducenti, perché non risulta chiaro a quale velocità procedesse la vettura di proprietà attrice, si da costringere il conducente a sterzare sulla sinistra anziché a destra come sarebbe logico ritenere”.
In definitiva, il Giudice di Pace ha ritenuto che dalla dinamica del sinistro emergesse che “entrambe le vetture viaggiassero a velocità certamente non regolare, considerato che l'evento è avvenuto in prossimità di un incrocio”.
Con l'atto di appello, la società ha impugnato la sentenza resa dal Giudice Parte_1
di Pace, censurandola nella parte in cui è stato riconosciuto un concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti e le spese processuali sono state compensate nella misura del 50%. Afferma che, alla luce delle risultanze istruttorie, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma
2, c.c. risulta superata, sicché il primo giudice avrebbe errato nella valutazione delle prove e nella conseguente ricostruzione della dinamica del sinistro.
, dal canto suo, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e Controparte_2
ha insistito per il rigetto nel merito dell'appello, in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza gravata. La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 16 settembre 2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche, rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ed è stata presa in decisione il 6 ottobre 2025.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta in Controparte_1
quanto regolarmente citata e non costituitasi nel presente giudizio.
Ancora preliminarmente, va precisato che l'attore – odierno appellante – intende far valere una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2054 c.c., azionabile nei confronti del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in forza del disposto di cui all'art. 283, comma 1, lett.
b), del d.lgs. n. 209/2005, a norma del quale “Il , Controparte_3
costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, CP_4 per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: (…) b) il veicolo o il natante non risulti coperto da assicurazione”.
Atteso che la norma del Codice delle assicurazioni private richiamata non introduce alcuna deroga alla disciplina codicistica in materia di responsabilità extracontrattuale, ma si limita a fondare la legittimazione passiva dell'impresa designata alla gestione del FGVS, permane a carico dell'attore- appellante l'onere di provare la verificazione del fatto storico e, dunque, il verificarsi del sinistro causativo del danno lamentato, nonché di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del veicolo non assicurato e l'evento lesivo.
Trattandosi di un sinistro derivante da collisione tra veicoli, trova applicazione l'art. 2054, comma
2, c.c., che pone a carico di entrambi i conducenti una presunzione di pari responsabilità, salvo che sia fornita la prova liberatoria in ordine all'assenza di colpa nella causazione del danno. Tale disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 6483/2013; Cass. 7061/2020;
Cass. 13540/2023), configura un criterio di imputazione della responsabilità di natura analoga a quello previsto dal primo comma, avente carattere sussidiario e operante soltanto ove, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto la misura dell'incidenza causale delle condotte dei due conducenti (Cass. 9353/2019; Cass. 18479/2015).
È altresì consolidato che l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esoneri l'altro dall'onere della prova liberatoria, la quale, se fornita, consente al giudice di escludere il concorso di colpa a suo carico (Cass. 195/2007; Cass. 6797/1987).
Nel caso di specie, è pacifico che il sinistro sia stato determinato da un'invasione di corsia da parte della vettura Smart, targa FB458PL, la quale ha occupato interamente la corsia opposta di marcia, sulla quale procedeva la Smart Forfour, targa FN809XF, di proprietà dell'odierna appellante. Il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza impugnata, ha ritenuto sussistente un concorso di colpa paritario tra i conducenti, valorizzando le dichiarazioni testimoniali che, a suo avviso, non avrebbero consentito di superare la presunzione di pari responsabilità, poiché non chiarirebbero la velocità della vettura dell'attrice, la quale avrebbe sterzato verso sinistra, anziché verso destra, per evitare l'impatto. Secondo il primo giudice, tale dinamica farebbe desumere che “entrambe le vetture viaggiassero a velocità certamente non regolare, considerato che l'evento è avvenuto in prossimità di un incrocio”.
Tale impostazione non può essere condivisa.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in caso di invasione della corsia di marcia opposta, la responsabilità deve essere ascritta, in via esclusiva, al conducente che abbia tenuto tale condotta, trattandosi di violazione grave delle regole di circolazione idonea, di per sé, a fondare la colpa nella causazione dell'evento (Cass. 15 gennaio 2003, n. 477; Cass. 17 gennaio 1996, n. 343).
È stato, tuttavia, precisato che detta infrazione, pur grave, non dispensa il giudice dall'obbligo di verificare anche il comportamento dell'altro conducente, onde accertare se, in relazione alle concrete circostanze del caso, sussista un concorso di colpa nella determinazione del danno. Ciò non esclude, tuttavia, che – come chiarito dalla più recente giurisprudenza – la prova liberatoria possa ritenersi raggiunta anche indirettamente, quando, in base alla valutazione complessiva degli elementi di causa, la condotta dell'altro conducente risulti dotata di efficacia eziologica assorbente.
Sul punto, la Cassazione civile, ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020, ha osservato che: “… la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale — tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente — non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha”.
Occorre, dunque, valutare le risultanze probatorie assunte in corso di giudizio ricordando che questo
Tribunale ha la possibilità di effettuare una nuova valutazione delle prove raccolte dal giudice di prime cure, seppur nei limiti del principio devolutivo;
invero, “in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 cpc, l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma diretto ad ottenere il riesame della causa nel merito, circostanza questa che preclude al Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado” ( v. Cass. civ. sez. III,13/4/2018, n.
9202). In altri termini, gli elementi già raccolti di fronte al Giudice di Pace possono essere valutati ex novo ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
Sotto il profilo della dinamica del sinistro, le risultanze probatorie e la complessiva ricostruzione dei fatti consentono di ritenere pienamente dimostrato che il veicolo condotto dall'attore percorresse regolarmente la propria corsia di marcia quando il veicolo antagonista invadeva improvvisamente e completamente l'opposta carreggiata, determinando così l'inevitabilità dell'urto.
Sul punto, la circostanza che il conducente del veicolo attoreo abbia sterzato verso sinistra, anziché verso destra, non può in alcun modo essere valorizzata quale indice di colpa concorrente. Al contrario, tale manovra deve essere letta quale reazione istintiva e del tutto proporzionata al pericolo improvviso ed imprevedibile determinato dall'altrui invasione di corsia, posta in essere nel tentativo di evitare un impatto frontale ben più violento.
Ne consegue che la scelta di sterzare a sinistra, lungi dal costituire condotta imprudente, rappresenta piuttosto un comportamento di emergenza coerente con l'imprevedibilità e la repentinità dell'evento, in quanto ispirato dall'unica finalità di ridurre le conseguenze dannose del sinistro.
Del pari infondata deve ritenersi la deduzione, prospettata in sede di prime cure, circa l'asserita velocità non regolamentare dei veicoli, trattandosi di affermazione priva di riscontri logici e probatori. Invero, anche qualora il veicolo attoreo avesse proceduto a velocità minima, l'urto sarebbe comunque risultato inevitabile, poiché determinato esclusivamente dall'improvvisa invasione della corsia di marcia da parte del veicolo antagonista.
Dal vaglio attento delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel giudizio di primo grado,
non emergono contraddizioni o imprecisioni idonee a inficiarne l'attendibilità. Il Testimone_1
teste, infatti, ha fornito una ricostruzione lineare e coerente della dinamica del sinistro, descrivendo puntualmente le modalità dell'impatto e le parti del veicolo danneggiate, nonché riferendo con chiarezza che la collisione fu determinata dall'improvvisa invasione della corsia di marcia da parte della vettura antagonista.
Tale narrazione, priva di enfasi o forzature, si connota per semplicità e spontaneità espositiva, elementi che corroborano l'attendibilità soggettiva del dichiarante e la genuinità del ricordo dei fatti. Le sue dichiarazioni, valutate nel loro complesso, consentono di ricostruire compiutamente il fatto materiale e di ritenere dimostrato il nesso eziologico tra la condotta del conducente del veicolo antagonista e i danni riportati dal veicolo dell'attrice. Ne consegue che la deposizione testimoniale risulta pienamente idonea a comprovare il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e, in particolare, a confermare la responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo nella causazione del sinistro.
Alla luce di tali considerazioni, risulta pertanto accertato che la condotta del conducente del veicolo convenuto costituisce causa esclusiva dell'evento dannoso, con conseguente superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., e pieno accoglimento dell'appello proposto.
Per quanto attiene alla quantificazione del quantum debeatur, si ritiene congrua e adeguatamente motivata, sotto il profilo tecnico-scientifico, la relazione redatta dall'ing. , Persona_2 nominata consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di prime cure, la quale – pur avendo operato esclusivamente sulla scorta della documentazione fotografica – ha fornito una valutazione coerente con la dinamica accertata del sinistro e con l'entità dei danni riportati dal veicolo Smart Forfour, targa FN809XF, di proprietà dell'odierna appellante Parte_1
L'ausiliaria, in particolare, ha quantificato il danno materiale subito dal veicolo in complessivi euro
5.665,85, importo che questo Tribunale ritiene conforme ai criteri di prudente apprezzamento e pienamente condivisibile, in quanto immune da vizi logici o metodologici e congruamente giustificato dalle risultanze tecniche acquisite.
L'appello deve pertanto essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va riformata.
Conseguentemente, le parti appellate – in qualità di proprietaria Controparte_1
del veicolo antagonista, e quale impresa designata alla gestione del Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada – vanno condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali subiti dalla società appellante relativi al veicolo Smart Parte_1
Forfour, targa FN809XF, che si liquidano in complessivi euro 5.665,85, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Dal detto importo va decurtata quanto già corrisposto al medesimo titolo dalla compagnia assicurativa ed eventualmente trattenuta dall'appellante quale “acconto del maggior avere”.
Infine, il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963).
Ne deriva che le spese di giudizio, seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte, con attribuzione in favore del difensore antistatario dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 5280/2023 emessa dal Giudice di Pace di Barra, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
in qualità di proprietaria del veicolo antagonista, nonché la Controparte_1
quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Controparte_2
Vittime della Strada, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società appellante
[...]
della somma di euro 5.665,85, a titolo di risarcimento dei danni materiali Parte_1
subiti dal veicolo Smart Forfour, targa FN809XF, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, detratto quanto già eventualmente ricevuto al medesimo titolo;
3. condanna e , quale impresa designata Controparte_1 Controparte_2
alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, a pagare le spese di lite del giudizio di primo grado in favore di liquidandole in Parte_1
euro 1.046,00 per compensi professionali ed euro 525,00 per esborsi, comprensivo di CTU, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, detratto quanto già eventualmente ricevuto al medesimo titolo, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
4. condanna e , quale impresa designata Controparte_1 Controparte_2
alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, a pagare le spese di lite del giudizio di secondo grado in favore di liquidandole in Parte_1
euro 2.540,00 per compensi ed euro 170,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Alfonso Ferrara, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 05/11/2025.
Il giudice
dott. IC RD