CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.800/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n.751/2024 pubblicata in data 06/06/2024 promossa con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Milano via Mascheroni n.31 presso e nello studio degli avv. Luca Daffra e Luca
Montesarchio che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 26 giugno 2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro rigettava l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n.459/2023 emesso dal medesimo
[...] tribunale.
2 Proponeva appello . Parte_1
nonostante la ritualità della notifica rimaneva contumace. Controparte_1
1 All'udienza del 26 giungo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione
3. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che nessuna parte è comparsa né all'udienza del 12 giugno 2025 né alla presente udienza il cui rinvio ex art. 309 cpc è regolarmente comunicato.
Orbene stante il disposto dell'art. 359 cpc trova applicazione anche al giudizio di appello il combinato disposto degli artt. 181 e 309 cpc con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio
L'estinzione stante l'art. 350 cpc deve essere dichiarata con sentenza.
Nulla sulle spese stante il tipo di pronuncia.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 800/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello
2) Nulla sulle spese del giudizio di appello
Così deciso in Bologna, il 26 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.800/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n.751/2024 pubblicata in data 06/06/2024 promossa con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Milano via Mascheroni n.31 presso e nello studio degli avv. Luca Daffra e Luca
Montesarchio che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 26 giugno 2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro rigettava l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n.459/2023 emesso dal medesimo
[...] tribunale.
2 Proponeva appello . Parte_1
nonostante la ritualità della notifica rimaneva contumace. Controparte_1
1 All'udienza del 26 giungo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione
3. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che nessuna parte è comparsa né all'udienza del 12 giugno 2025 né alla presente udienza il cui rinvio ex art. 309 cpc è regolarmente comunicato.
Orbene stante il disposto dell'art. 359 cpc trova applicazione anche al giudizio di appello il combinato disposto degli artt. 181 e 309 cpc con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio
L'estinzione stante l'art. 350 cpc deve essere dichiarata con sentenza.
Nulla sulle spese stante il tipo di pronuncia.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 800/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello
2) Nulla sulle spese del giudizio di appello
Così deciso in Bologna, il 26 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
2