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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/07/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.13/2025
Oggi 17/07/2025 , innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Petracci;
per la parte resistente il dott. Saso.
L'avv. Petracci si richiama ai propri atti e chiede l'accoglimento del ricorso.
Il dott. Saso si richiama agli atti ed in particolare all'eccezione di giurisdizione.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 13/2025 R.L. promossa da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Fabio Petracci ed Alberto Tarlao;
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare l'illegittima collocazione della ricorrente in graduatoria, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'amministrazione resistente e di conseguenza il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio relativo al servizio effettivamente prestato come da domanda di partecipazione e comunque nella graduatoria provvisoria nonchè il titolo di riserva previsto relativamente all'invalidità civile;
Quindi condannare parte resistente a riconoscere il titolo di riserva di invalidità civile alla
2 ricorrente e comunque il corretto punteggio in graduatoria, con collocazione nella 25esima posizione e con il punteggio di 33,25.”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respingere
l'avverso ricorso siccome inammissibile e infondato. Con vittoria di spese, competenze e onorari della procedura”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 depositato in data 15.1.2025, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo dopo aver premesso di avere svolto in varie occasioni attività di assistente amministrativo presso istituti scolastici pubblici e privati nel corso della sua carriera lavorativa, di avere in data in 7.4.2021, richiesto l'ingresso nelle graduatorie ATA per il triennio 2021/2024, e di esservi stata inserita con punteggio convalidato dal Dirigente Scolastico competente. Con atto del 9.5.2024 era stato indetto il concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali e per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti relativamente all'anno scolastico 2024/2025, per il profilo professionale di Area Assistenti (ex area B), Profili di assistente amministrativo e assistente tecnico nelle province di Gorizia, Trieste,
Udine e Pordenone. Con istanza del 24.05.2024, la ricorrente aveva proposto domanda per l'inserimento nella Graduatoria permanente ATA
24 Mesi quale assistente amministrativo allegando titoli di merito e preferenza di cui era in possesso, collocandosi nella graduatoria provinciale nella 25esima posizione con il punteggio di 33,25.
Successivamente, con la pubblicazione della graduatoria definitiva del
5/8/2024, la ricorrente era stata retrocessa nella 49esima posizione, con il minor punteggio di 23,50. Ciò si era verificato poiché l'Amministrazione in funzione di autotutela aveva espunto la documentazione relativa al servizio prestato dalla ricorrente presso due istituti parificati, né era stata
3 presa in esame, e ciò sin dalla graduatoria provvisoria, la posizione di portatrice di handicap e di invalidità civile da ultimo riconosciutale dall' in data 05.04.2024 nella misura percentuale del 50% in base CP_2
alla legge n.68/1999.
2. All'esito di reclamo, l'Amministrazione si era limitata a riconoscere 0,75 punti aggiuntivi per il servizio prestato presso la Titty School 2 – Società
Cooperativa Edu Infanzia, quindi solo per un periodo fra quelli contestati, mentre in ordine al titolo di riserva quale soggetto disabile, la posizione dell'Amministrazione non era mutata, anzi si era specificato che il titolo non veniva riconosciuto in considerazione del fatto che la sig.ra non Pt_1
risultava disoccupata né iscritta alle liste del collocamento mirato di cui alla legge n. 68/1999.
3. Tanto premesso in fatto ed in diritto, rilevava la ricorrente che in merito ai periodi di servizio non riconosciuti, doveva considerarsi sufficiente all'attribuzione del relativo punteggio l'autocertificazione del servizio con assoluzione della prestazione contributiva. Non erano pertanto richieste ulteriori certificazioni né tantomeno richiesta prova di buste paga o di pagamento di retribuzioni. Quanto al mancato riconoscimento del titolo di riserva quale soggetto disabile, rilevava come il bando prevedeva che le domande degli aspiranti alla prima inclusione nella graduatoria e degli aspiranti all'aggiornamento della graduatoria tuttora vigente dovevano pervenire entro e non oltre il 30 maggio 2024, unicamente a pena di esclusione in via telematica. Aderendo all'impostazione dell'Amministrazione, che aveva ritenuto imprenscindibile l'iscrizione al collocamento obbligatorio del disabile ai fini del riconoscimento del titolo, coloro riconosciuti con invalidità superiore al 45% non avrebbero potuto lavorare nel corso dell'anno scolastico precedente a quello della domanda, determinandosi una incongrua compressione dei loro diritti.
4 Alla ricorrente era stato quindi illegittimamente negato il diritto di far valere all'interno della selezione il riconoscimento dell'invalidità che avrebbe costituito titolo di riserva, con evidente violazione dell'art. 97
Cost. e delle regole in materia di assunzioni ed accesso all'impiego previste dal D.P.R. n. 487/1994 come modificato dal D.P.R. n. 82/2023.
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva il convenuto, eccependo pregiudizialmente la carenza CP_1
di giurisdizione del Giudice Ordinario e la carenza di interesse ad agire.
Argomentava inoltre, parte resistente, in ordine all'infondatezza del ricorso.
5. All'udienza odierna la causa veniva decisa acquisendo la documentazione allegata dalle parti all'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è inammissibile per i motivi che di seguito vengono illustrati.
7. La Corte di Cassazione ha già da tempo ritenuto la rilevanza costituzionale del principio della ragione più liquida come modalità di decisione delle controversie, ed evidenziato l'attitudine di un siffatto strumento, a facilitare, e dunque accelerare, la decisione, proteggendo il valore costituzionale della ragionevole durata del giusto processo. E' stato difatti affermato (Cass. nr. 12002/2014), che: “Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerita' del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa puo' essere decisa sulla base della questione ritenuta di piu' agevole soluzione – anche se logicamente subordinata –
5 senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, e successivamente si sono posti sulla medesima linea, ulteriori arresti (Cass. sez. 5, 11 maggio 2018 n. 11458 e Cass. sez. 5, ord. 9 gennaio 2019 n.
363).
8. Nel caso di specie la causa può essere decisa semplicemente accogliendo l'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto in ordine alla carenza di interesse ad agire di parte ricorrente.
9. Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha affermato che: CP_1
- né l'attribuzione integrale del punteggio richiesto, né il riconoscimento del titolo di riserva di cui alla lettera N, consentirebbero alla sig.ra Pt_1
di ottenere un'assunzione a tempo indeterminato a far data dal
01.09.2024, in quanto per tale anno scolastico è stata disposta l'immissione in ruolo di n. 7 unità di assistente amministrativo nella provincia di Trieste, come da elenco approvato e pubblicato con decreto prot. AOOUSPTS n. 2615 del 23.08.2024;
-la sig.ra non avrebbe comunque potuto ottenere l'immissione in Pt_1
ruolo nel corrente anno scolastico, né per diritto di punteggio nella graduatoria di merito (giacché avrebbe tuttalpiù ottenuto la collocazione al
25° posto), né in virtù del diritto alla riserva dei posti, per incapienza del relativo contingente. Essendo la quota d'obbligo per la riserva di cui alla lettera N fissata al 7% del contingente provinciale pari a n. 7 posti (7% di
7 = 0,49 posti riservati, inferiore all'unità), non è infatti scattata la quota di riserva per nessun candidato in possesso del suddetto titolo di riserva;
- la sig.ra aveva ottenuto per l'a.s. 2024/25 la medesima sede Pt_1
scolastica di servizio del precedente a.s. 2023/24 (ISIS “G. Carducci – D.
Alighieri” di Trieste), come emerge dall'allegato stato matricolare;
6 -la ricorrente non aveva in alcun modo allegato quale sia stato il pregiudizio subito, né allegato di aver ottenuto una sede peggiore di quella alla quale aspirava.
10. Nelle note conclusive parte ricorrente ha affermato che la corretta attribuzione del punteggio avrebbe permesso alla ricorrente di poter scegliere l'istituto presso il quale prestare servizio, ma non ha né specificato quale fosse tale sede, né chiesto di modificare la graduatoria, né chiesto di essere risarcita per il pregiudizio subito. Ha rilevato, inoltre, che se il punteggio relativo a titoli di servizio e riconoscimento del titolo di preferenza non venisse correttamente riconosciuto, la ricorrente potrebbe presentare domanda ogni anno (le graduatorie in questione sono annuali) ed ogni anno le verrebbe riconosciuto un punteggio non corretto con le medesime motivazioni dell'anno precedente.
11. Le deduzioni di parte ricorrente, non sono tuttavia sufficienti al fine di far ritenere il ricorrere di un interesse concreto ed attuale ad agire nel casso di specie. La Corte di Cassazione ha affermato che: “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore”
(Cass. nr. 2057/2019). E' stato inoltre più volte affermato che: “il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. Sez. L, Sentenza n.27151 del
23/12/2009, Rv.611498; Cass. Sez. 3, Ordinanza n.15355 del 28/06/2010,
Rv.613874; Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n.2051 del 27/01/2011, Rv.616029;
Cass. Sez. L, Sentenza n.6749 del 04/05/2012, Rv.622515).
7 12. Nel caso di specie, non vi è un interesse attuale ad ottenere una pronuncia del Giudice sull'asserito erroneo calcolo del punteggio.
13. Da una parte la ricorrente ha asserito di essere stata pregiudicata nella scelta della sede, non avendo potuto scegliere quella che avrebbe voluto, e tuttavia, al di là della constatazione ovvia per la quale tale sede non è stata indicata vi è quella ancor più scontata per cui l'interesse non appare attuale se non si chiede una riformulazione della graduatoria o non si propone un'azione risarcitoria. Senza tali domande, la pronuncia del
Giudice non può rispondere ad un interesse concreto.
14. Sotto altro profilo, la ricorrente ha evidenziato che l'interesse per la pronuncia giudiziale è legato anche alle future graduatorie, rilevando che potrebbe presentare domanda ogni anno ed ogni anno le verrebbe riconosciuto un punteggio non corretto con le medesime motivazioni dell'anno precedente, ma non ha considerato che ogni graduatoria sottende un procedimento amministrativo autonomo, un'autonoma valutazione, ma soprattutto una valutazione futura che fa nascere un interesse attuale ad agire, conformemente alla giurisprudenza sopra citata.
15. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile e le spese integralmente compensate in ragione della natura della pronuncia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Trieste, 17/07/2025
Il Giudice
Dott. Paolo Ancora
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