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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 12/01/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 445/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15853/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grande N. 21 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083031422000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220159249717000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230047727534002 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230156642864000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13208/2025 depositato il
20/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di ADER- agenzia delle entrate-riscossione in data 7 agosto 2024, dell'intimazione di pagamento in oggetto , in virtu' di n. 3 cartelle così come indicate in ricorso, per Irpef ed Iva anno 2018 nonché diritti camerali anno 2020 e bollo auto anno 2021 , notificati in data 15 dicembre 2023 , 14 giugno
2023 e 5 settembre 2023 , così come dettagliatamente indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di notifica degli atti presupposti, per avvenuta rateizzazione, difetto di sottoscrizione del ruolo, omessa allegazione degli atti prodromici, difetto di motivazione, violazione dello statuto del contribuente, nonché violazione di legge, comunque per prescrizione quanto meno degli accessori di legge , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Camera di Commercio, Regione Lazio DP Roma 2 e ADER provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 11.12.2025 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
Gli uffici resistenti sopra indicati hanno provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica delle n. 3 cartelle alla base della intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendo il ricorrente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo così come derivanti dagli atti prodromici
(vd. documentazione allegata).
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione , così come da questi eccepito nelle memorie difensive;
parimenti parte resistente nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello
Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis,
Cass.,9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento quanto all'eccepito difetto di sottoscrizione.
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia delle cartelle alla base regolarmente notificate(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alle cartelle impugnate in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Trattasi inoltre di atti quali n. 3 cartelle regolarmente notificate e non impugnate per le quali, dunque, si applica il termine di prescrizione decennale, come ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimita'( ex multis, Cass., 24322/14).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione si è limitato ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'agente della riscossione ha idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidno come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 a favore di ciascuna parte resistente. ROMA, 11.12.2025 Il Presidente relatore R.Roberti
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15853/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grande N. 21 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083031422000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220159249717000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230047727534002 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230156642864000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13208/2025 depositato il
20/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di ADER- agenzia delle entrate-riscossione in data 7 agosto 2024, dell'intimazione di pagamento in oggetto , in virtu' di n. 3 cartelle così come indicate in ricorso, per Irpef ed Iva anno 2018 nonché diritti camerali anno 2020 e bollo auto anno 2021 , notificati in data 15 dicembre 2023 , 14 giugno
2023 e 5 settembre 2023 , così come dettagliatamente indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di notifica degli atti presupposti, per avvenuta rateizzazione, difetto di sottoscrizione del ruolo, omessa allegazione degli atti prodromici, difetto di motivazione, violazione dello statuto del contribuente, nonché violazione di legge, comunque per prescrizione quanto meno degli accessori di legge , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Camera di Commercio, Regione Lazio DP Roma 2 e ADER provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 11.12.2025 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
Gli uffici resistenti sopra indicati hanno provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica delle n. 3 cartelle alla base della intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendo il ricorrente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo così come derivanti dagli atti prodromici
(vd. documentazione allegata).
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione , così come da questi eccepito nelle memorie difensive;
parimenti parte resistente nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello
Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis,
Cass.,9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento quanto all'eccepito difetto di sottoscrizione.
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia delle cartelle alla base regolarmente notificate(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alle cartelle impugnate in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Trattasi inoltre di atti quali n. 3 cartelle regolarmente notificate e non impugnate per le quali, dunque, si applica il termine di prescrizione decennale, come ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimita'( ex multis, Cass., 24322/14).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione si è limitato ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'agente della riscossione ha idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidno come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 a favore di ciascuna parte resistente. ROMA, 11.12.2025 Il Presidente relatore R.Roberti