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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1592/2024 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 8.2.2024 da:
e con il patrocinio dell'avv. Maria Teresa Gallinaro CP_1 CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri e CP_2
, matrimonio celebrato con rito concordatario in Ponte San NI (PD) in data 4.5.2003, CP_1
atto trascritto al n. 2, parte II, serie A, dell'anno 2003 del Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune.
b) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Ponte San NI (PD) affinché provveda ad effettuare le relative. annotazioni.
c) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Albignasego (PD),
Vicolo A. Boito n. 11/A, in uso esclusivo alla SI.ra , con tutti gli arredi e corredi ivi CP_2
esistenti, la quale vi continuerà ad abitare insieme ai figli e fino al momento della Per_1 Per_2 pagina 1 di 3 effettiva liberazione dell'immobile e consegna ai nuovi acquirenti, secondo gli accordi già intervenuti tra i coniugi al momento della separazione.
d) Confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
con residenza e collocamento prevalente presso la madre. In ragione dell'età, dell'autonomia Per_1
negli spostamenti e della disponibilità dei genitori, entrambi i figli potranno stare con i genitori nei modi
e nei tempi che stabiliranno di comune accordo con gli stessi.
e) Il SI. verserà alla SI.ra , quale contributo al mantenimento della figlia CP_1 CP_2
ed entro il giorno 10 di ogni mese di competenza, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile Per_1 di € 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e rimborserà il 50% delle spese straordinarie anticipate dalla madre, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova e ben noto alle parti.
f) Il SI. provvederà interamente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio CP_1
maggiorenne sino a che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente. Per_2
L'A.U.F. relativo ai figli e verrà chiesto e percepito dalla madre. Per_2 Per_1
g) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a chiedere un contributo al proprio mantenimento fino a che le condizioni reddituali e patrimoniali degli stessi rimarranno invariate.
h) I coniugi prestano sin da ora acquiescenza alla sentenza di divorzio.
i) Le Spese del procedimento vengono integralmente compensate tra le Parti.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], CP_1 CP_2
contraevano matrimonio concordatario in data 4.5.2023 a Ponte San NI (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 2, parte II, serie A, anno 2003.
Dalla loro unione nascevano due figli, , il 6.11.2004, e il 29.12.2006. Per_2 Per_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 8.2.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 181/2024 del 2.5.2024, pubblicata in data 7.5.2024, il Tribunale di Padova dichiarava la separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto – così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 9.4.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
pagina 2 di 3 Per l'udienza del 19.12.2024, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 9.4.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub c), d), e), f), salvo la parte relativa all'assegno unico familiare, sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub f), seconda parte, g), h), i), espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , CP_1 CP_2
contratto in data 4.5.2023 a Ponte San NI (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 2, parte II, serie A, anno 2003;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub c), d), e), f), salvo la parte relativa all'assegno unico familiare, riportate in epigrafe;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 8.01.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1592/2024 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 8.2.2024 da:
e con il patrocinio dell'avv. Maria Teresa Gallinaro CP_1 CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri e CP_2
, matrimonio celebrato con rito concordatario in Ponte San NI (PD) in data 4.5.2003, CP_1
atto trascritto al n. 2, parte II, serie A, dell'anno 2003 del Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune.
b) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Ponte San NI (PD) affinché provveda ad effettuare le relative. annotazioni.
c) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Albignasego (PD),
Vicolo A. Boito n. 11/A, in uso esclusivo alla SI.ra , con tutti gli arredi e corredi ivi CP_2
esistenti, la quale vi continuerà ad abitare insieme ai figli e fino al momento della Per_1 Per_2 pagina 1 di 3 effettiva liberazione dell'immobile e consegna ai nuovi acquirenti, secondo gli accordi già intervenuti tra i coniugi al momento della separazione.
d) Confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
con residenza e collocamento prevalente presso la madre. In ragione dell'età, dell'autonomia Per_1
negli spostamenti e della disponibilità dei genitori, entrambi i figli potranno stare con i genitori nei modi
e nei tempi che stabiliranno di comune accordo con gli stessi.
e) Il SI. verserà alla SI.ra , quale contributo al mantenimento della figlia CP_1 CP_2
ed entro il giorno 10 di ogni mese di competenza, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile Per_1 di € 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e rimborserà il 50% delle spese straordinarie anticipate dalla madre, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova e ben noto alle parti.
f) Il SI. provvederà interamente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio CP_1
maggiorenne sino a che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente. Per_2
L'A.U.F. relativo ai figli e verrà chiesto e percepito dalla madre. Per_2 Per_1
g) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a chiedere un contributo al proprio mantenimento fino a che le condizioni reddituali e patrimoniali degli stessi rimarranno invariate.
h) I coniugi prestano sin da ora acquiescenza alla sentenza di divorzio.
i) Le Spese del procedimento vengono integralmente compensate tra le Parti.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], CP_1 CP_2
contraevano matrimonio concordatario in data 4.5.2023 a Ponte San NI (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 2, parte II, serie A, anno 2003.
Dalla loro unione nascevano due figli, , il 6.11.2004, e il 29.12.2006. Per_2 Per_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 8.2.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 181/2024 del 2.5.2024, pubblicata in data 7.5.2024, il Tribunale di Padova dichiarava la separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto – così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 9.4.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
pagina 2 di 3 Per l'udienza del 19.12.2024, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 9.4.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub c), d), e), f), salvo la parte relativa all'assegno unico familiare, sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub f), seconda parte, g), h), i), espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , CP_1 CP_2
contratto in data 4.5.2023 a Ponte San NI (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 2, parte II, serie A, anno 2003;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub c), d), e), f), salvo la parte relativa all'assegno unico familiare, riportate in epigrafe;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 8.01.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3