Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 2494
CS
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Modifica parere vincolante precedente

    L'emanazione di un atto connesso con l'esercizio del potere non rende illegittima qualsiasi successiva manifestazione di volontà sulla stessa vicenda tramite un atto che modifichi il precedente provvedimento. Nel momento in cui si chiede un parere in sanatoria, la Soprintendenza ha la facoltà di modificare le prescrizioni che aveva fissato nel precedente parere. Il potere si consuma nell'ambito di un singolo procedimento salva la generale possibilità dell'autotutela, ma laddove venga avviato un nuovo procedimento il potere assegnato dall'ordinamento può essere nuovamente esercitato.

  • Rigettato
    Riesame parere in sanatoria

    Nel momento in cui si chiede una sanatoria edilizia, che abbisogna anche di una valutazione paesaggistica trattandosi di area tutelata, la discrezionalità tecnica della Soprintendenza si riespande pienamente e può essere contestata sotto il profilo dell’eccesso di potere, ma non può negarsi in radice la facoltà di determinarsi diversamente rispetto al precedente.

  • Rigettato
    Contraddittorietà parere

    Non sussiste la contraddizione lamentata. Nel parere favorevole del 2015, la Soprintendenza ha condizionato l'esecuzione di un analogo muro in pietra per la parte sovrastante della scarpata. Nel successivo parere del 2016, ha implicitamente valutato che quella prescrizione non fosse l'unica modalità in cui poteva essere garantita la stabilità della parte superiore. Medio tempore vi era stato un sopralluogo del funzionario della Soprintendenza che aveva segnalato l'opportunità di predisporre il muro di contenimento con palizzate in legno.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Non ravvisandosi l’illegittimità degli atti presupposti, non può rilevarsi alcuna illegittimità derivata.

  • Rigettato
    Mancata ricezione nota Soprintendenza

    La Provincia ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica sulla scorta del parere espresso dalla Soprintendenza nel giugno 2016. La nota dell'11 marzo 2016 era indirizzata al Comune e precisava la necessità di realizzare il muro di contenimento con palizzate in legno. Pertanto la mancata comunicazione alla Provincia è assolutamente irrilevante poiché il parere specificamente espresso è quello del giugno 2016, che ha tenuto conto anche della nota del 11 marzo 2026.

  • Rigettato
    Necessità intervento Genio Civile

    La necessità dell’intervento del Genio civile è una mera affermazione dell’appellante non suffragata da elementi che consentano di individuare a che titolo tale controllo fosse necessario. Non basta depositare una consulenza di parte per accreditare l’obbligo di investire del progetto il Genio civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 2494
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2494
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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