Rigetto
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02494/2026REG.PROV.COLL.
N. 06387/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6387 del 2023, proposto dalla signora AR NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Filippetti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Ascoli Piceno, non costituita in giudizio;
nei confronti
RA PH ER, NA NE ER, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Prima, n. 8/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. UG De RL e udito per l’appellante l’avvocato Stefano Filippetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora AR NI ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento della nota dell'11 marzo 2016 con cui la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha modificato, nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica, ex art.167 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il parere vincolante già espresso nella nota prot. n.284 Class. 34.19.10 del 27 aprile 2015; nonché della nota del 2 giugno 2016, con cui la medesima Soprintendenza ha reso il parere vincolante, nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 d.lgs. 42/2004 e della determinazione dirigenziale 8 luglio 2016, n.1153 della Provincia di Ascoli Piceno, contenente l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art.146 d.lgs. 42/2004.
2. L’appellante è proprietaria di un’area urbana ricadente nel Comune di Montemonaco, identificata al catasto al foglio 13, particella 270, e confinante con la proprietà dei controinteressati che avevano presentato nel 2011 una S.C.I.A. per realizzare una fascia pavimentata adiacente al fabbricato.
L’area era inserita all’interno del Parco nazionale dei monti Sibillini, ed in data 17 dicembre 2010, era stata pertanto richiesta alla Provincia di Ascoli Piceno l’autorizzazione paesaggistica.
Nel realizzare il progetto, veniva tagliata a nord della nuova pavimentazione la scarpata che divide il loro fondo da quello dell’appellante e nella parte sottostante del camminamento realizzavano in maniera abusiva un muretto in pietra arenaria. Inoltre, sulla scarpata tagliata non realizzavano un muro di sostegno, come previsto in un primo momento, ma una palizzata.
Gli atti impugnati costituiscono la sanatoria paesaggistica di questo stato di fatto.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, limitando ogni valutazione al profilo paesaggistico, ed affermando che l’insussistenza di prova di problematiche di natura statica.
In sostanza, ritiene il T.a.r. che le valutazioni della Soprintendenza siano espressione di una discrezionalità tecnica rispetto alla quale non sono stati ravvisati elementi sintomatici di una qualche forma di eccesso di potere; in particolare è stato ritenuto legittimo rivedere un parere espresso in precedenza su motivata richiesta del privato interessato.
4. L’appello è fondato su sei motivi con richiesta di riesaminare gli originari cinque motivi del ricorso di primo grado.
4.1. Il primo motivo contesta che la Soprintendenza abbia modificato il precedente parere che imponeva il muro in pietra arenaria sia nella parte soprastante che sottostante del vialetto di ghiaia, consentendo che il muro di contenimento sovrastante possa essere realizzato anche mediante palizzata in legno. Il primo giudice ha errato nel ritenere possibile un tale cambiamento del parere già espresso formalmente in precedenza, poiché con l’espressione del parere vincolante si consuma il potere dell’organo. Parimenti non condivisibile è l’affermazione del T.a.r. in ordine al fatto che i pareri rilasciati dalla Soprintendenza inerivano alle determinazioni provinciali che riguardavano interventi già eseguiti e ancora da eseguire, perché non tiene conto del contesto procedimentale in cui tale atto si inserisce.
4.2. Il secondo motivo afferma che non è condivisibile l’affermazione del T.a.r. circa la possibilità di rivedere un precedente parere espresso dal momento che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi ed il procedimento non può essere ricondotto al testo unico dell’edilizia.
4.3. Il terzo motivo sottolinea come la realizzazione del muro di contenimento in pietra locale nella parte soprastante il passaggio in ghiaia, oltre a evitare gli smottamenti, rappresentava il necessario presupposto per evitare la rimessione in pristino del muro in pietra realizzato dai controinteressati nella parte sottostante, in modo del tutto avulso dal contesto vincolato. Infatti i controinteressati avevano considerato che la realizzazione del muro di contenimento con pietra arenaria nella parte sottostante era abusiva sul piano paesaggistico.
Pertanto autorizzare l’effettuazione del muro soprastante con palizzata in legno costituisce una scelta contraddittoria con la valutazione precedente.
4.4. Il quarto motivo lamenta che sia stata respinta la censura di illegittimità derivata in relazione alla nota del 22 giugno 2016 della Soprintendenza di Ancona e alla Determinazione Dirigenziale 8 luglio 2016, n. 1153 della Provincia di Ascoli Piceno, non avendo accolto i primi tre motivi di ricorso.
4.5. Il quinto motivo attiene all’autonoma violazione che caratterizza la Determinazione della Provincia di Ascoli Piceno non vagliata dal primo giudice. La Provincia ha dichiarato di non aver ricevuto la nota della Soprintendenza del 11 marzo 2016 e pertanto avrebbe dovuto autorizzare paesaggisticamente solo lavori compatibili con i propri precedenti provvedimenti.
4.6. Il sesto motivo evidenzia la violazione delle norme sulla pubblica incolumità dal momento che il progetto della palizzata doveva essere depositato presso il Genio civile. Il T.a.r. ha respinto la censura in primo grado affermando che non era stata offerta la prova dell’esistenza di un problema di sicurezza, mentre era stata depositata la relazione di un tecnico.
4.7. Non è necessario illustrare la riproposizione degli originari motivi di ricorsi dal momento che i motivi di appello li ripercorrono al loro interno per contestare le decisioni sul punto del primo giudice.
5. Si costituiva in giudizio il Ministero della Cultura con atto di stile, mentre non si costituivano né la Provincia di Ascoli Piceno né i controinteressati.
6. L’appello non è fondato.
6.1. Il primo ed il secondo motivo non sono fondati in quanto l’emanazione di un atto connesso con l’esercizio del potere non rende illegittima qualsiasi successiva manifestazione di volontà sulla stessa vicenda tramite un atto che modifichi il precedente provvedimento.
In particolare meritano piena conferma le valutazioni giuridiche espresso dal primo giudice poiché nel momento in cui si chiede un parere in sanatoria proponendo uno specifico progetto, la Soprintendenza ha la facoltà di modificare le prescrizioni che aveva fissato nel precedente parere poiché sul piano paesaggistico generalmente non sussiste una unica soluzione che rispetti il bene tutelato potendovi essere molteplici possibilità sul piano tecnico per garantire che il paesaggio non venga irrimediabilmente compromesso.
Nel momento in cui si chiede una sanatoria edilizia, che abbisogna anche di una valutazione paesaggistica trattandosi di area tutelata, la discrezionalità tecnica della Soprintendenza si riespande pienamente e può essere contestata sotto il profilo dell’eccesso di potere, ad esempio per contraddittorietà con il precedente parere espresso sull’originaria richiesta, ma non può negarsi in radice la facoltà di determinarsi diversamente rispetto al precedente.
Il potere si consuma nell’ambito di un singolo procedimento salva la generale possibilità dell’autotutela, ma laddove venga avviato un nuovo procedimento il potere assegnato dall’ordinamento può essere nuovamente esercitato.
6.2. In concreto, nel parere favorevole del 2015, espresso dalla Soprintendenza in sanatoria rispetto alla realizzazione di un muro di pietra di ridotte dimensioni che sosteneva la parte inferiore della scarpata in cui era stato creato il vialetto, veniva affermato che le opere realizzate non avevano apportato evidenti variazioni allo stato dei luoghi; nell’esprimere il parere favorevole lo si condizionava all’esecuzione di un analogo muro in pietra per la parte sovrastante della scarpata.
Nel successivo parere del 2016, sollecitato dalla Provincia di Ascoli Piceno, veniva preso atto che la richiesta riguardava l’opera di contenimento della scarpata, che peraltro nel provvedimento non viene descritta rinviando al progetto allegato all’istanza, e ci si limita a constatare la conformità con il Piano paesistico regionale.
Questo significa che nella prima occasione la Soprintendenza, avendo ritenuto che il muro realizzato non alterasse il paesaggio, ha considerato opportuno indicare una modalità analoga di sostegno della scarpata nella parte superiore. Nel successivo provvedimento ha implicitamente valutato che quella prescrizione indicata non fosse l’unica modalità in cui poteva essere garantita la stabilità della parte superiore, tanto che non ha sentito la necessità di precisare che tale indicazione costituisse una variazione del precedente parere.
Peraltro medio tempore vi era stato un sopralluogo del funzionario della Soprintendenza, cui era affidata la zona, che aveva segnalato l’opportunità di predisporre il muro di contenimento con palizzate in legno.
In sostanza non sussiste la contraddizione lamentata nel terzo motivo di appello.
6.3. Non ravvisandosi l’illegittimità degli atti presupposti, non può rilevarsi alcuna illegittimità derivata, come invece invocato con il quarto motivo.
6.4. Il quinto motivo si fonda su un presupposto equivocato.
L’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata nel luglio 2016 dalla Provincia di Ascoli Piceno sulla scorta del parere espresso dalla Soprintendenza del giugno 2016. La nota in data 11 marzo 2016 era indirizzata al Comune di Montemonaco e precisava che a seguito di sopralluogo era stata rilevata una modifica della scarpata, cosicché veniva prescritta la realizzazione del muro di contenimento con palizzate in legno con modalità simile a ciò che esisteva in una zona limitrofa.
Pertanto la mancata comunicazione alla Provincia è assolutamente irrilevante poiché il parere specificamente espresso è quello del giugno 2016, che ha tenuto conto anche della nota del 11 marzo 2026.
6.5. La necessità dell’intervento del Genio civile è una mera affermazione dell’appellante non suffragata da elementi che consentano di individuare a che titolo tale controllo fosse necessario.
Non basta depositare una consulenza di parte per accreditare l’obbligo di investire del progetto il Genio civile
7. Le spese del giudizio possono compensarsi con il Ministero della Cultura che non ha presentato memorie, mentre nei confronti delle altre parti non costituite non vi è materia per provvedere.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate quanto al Ministero della Cultura.
Nulla sulle spese per quanto riguarda la Provincia di Ascoli Piceno e i controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER LE, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
UG De RL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UG De RL | ER LE |
IL SEGRETARIO