Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00438/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2023, proposto da
NG ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rivalta di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. n. 22122 in data 14.07.2022 del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Rivalta, che ha richiesto il versamento degli oneri di urbanizzazione nella misura di € 39.001,15;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del procedimento e di ogni eventuale provvedimento, deliberazione o norma regolamentare comunale che sia ritenuta in contrasto.
nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'applicabilità:
- del punto 4 delle Norme di applicazione sulla determinazione degli oneri di urbanizzazione approvate con Delibera C.C. 46/2016 e successiva Delibera C.C. n.30 in data 24.07.2020 all'intervento di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione e ricostruzione - Superbonus 110%, per la porzione già a destinazione residenziale di mq. 176,17 del fabbricato ubicato in Rivalta Via Alfieri n. 27, oggetto di richiesta di permesso di costruire del 12.01.2022 (pratica edilizia n. 15/2022), con conseguente sua determinazione nella misura dell'1 % delle tabelle vigenti per l'importo da ritenersi dovuto in € 264,55;
- dell'applicabilità dell'art.6 bis delle citate Norme di applicazione sulla determinazione degli oneri di urbanizzazione introdotto Delibera C.C. n.30 in data 24.07.2020 all'intervento di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione e ricostruzione - Superbonus 110 %, per la porzione a destinazione accessoria trasformata in usi abitativi che, dedotto il locale rimessa auto, ammontano a mq 108,80, del fabbricato ubicato in Rivalta Via Alfieri n. 27, oggetto di richiesta di permesso di costruire del 12.01.2022, con conseguente sua determinazione nella misura del 20 % delle tabelle vigenti per l'importo da ritenersi dovuto in € 3.242,40.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rivalta di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente.
E, invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, ‹‹nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso›› (Cons. Stato, sez. II, 04 gennaio 2023, n. 120).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU CC, Presidente
Marco IN, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco IN | LU CC |
IL SEGRETARIO