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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/11/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- In composizione monocratica, nella persona del giudice designato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RGN 1131/2022, avente ad OGGETTO domanda di pagamento, della somma di € 793,88 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub 3, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte, anatocistici, spese,
vertente TRA
(CF: , denominazione assunta da Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5, all'esito di atto di fusione. autenticato nella firma con atto Notaio di Milano in data 01 marzo 2021, rep. 11345, racc. 6043, per Persona_1 mezzo del quale ha incorporato, previa redazione e stipulazione di un progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter c.c., (Cod. Fisc. Controparte_2
e P. IVA , con sede legale in Milano, alla Via Anna Maria Mozzoni, in P.IVA_2 P.IVA_3 persona del procuratore Dr. , munito di potere rappresentativo della Società, giusta Controparte_3 procura conferitagli dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società, Dr.
con scrittura privata autenticata nella firma con atto per Notaio Controparte_4 [...] di Milano, in data 14.01.2022, rep. 26.551, racc. 11.206, rappresentata Persona_2 e difesa dall'Avv. Claudio Coggiatti. ATTRICE E COMUNE NEL (CF: ), in persona del Sindaco pro-tempore, CP_5 CP_6 P.IVA_4 con sede in Trevi nel Lazio (FR), alla Via Armando Diaz n. 1 (P.E.C.: . Email_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
-Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 15.07.2025:
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Coggiatti: • si riporta integralmente a quanto dedotto, Pt_1 eccepito ed argomentato nei propri scritti difensivi e nei verbali d'udienza; • insiste nella richiesta di accoglimento delle conclusioni così come formulate in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio da ritenersi integrate, quanto alla determinazione degli importi oggetto della domanda, con la precisazione giusta la quale sull'importo dovuto a titolo di risarcimento forfettario del danno risultano, altresì, dovuti, gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento con riferimento alla singola fattura sottostante tardivamente pagata (la scadenza della fattura tardivamente pagata che ha generato il diritto al risarcimento forfettario del danno è da intendersi quale dies a quo per l'insorgenza del diritto a richiedere il risarcimento forfettario del danno atteso che lo stesso è dovuto ex lege in ragione del ritardo nel pagamento, giusta il decreto del 10 giugno 2025 ritualmente comunicato in pari data (così come risulta regolarmente comunicata il giorno stesso l'ordinanza del 17 luglio 2025 con la quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ridotti ex art. 190 comma 2 cpc di giorni venti (20) per memorie conclusionali più giorni 20 per eventuali repliche). convenuta è invece rimasta contumace (si veda l'ordinanza del 12.12.2022). CP_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
già (anche solo BBF) conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
. Controparte_8
Pag. 1 a 7 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Indi, premettendo di essere divenuta titolare, in virtù dell'allegato contratto di cessione pro soluto, di alcuni crediti vantati dalle società nei confronti del Parte_2 CP_8 ivi convenuto (in particolare trattasi di quelli descritti nell'allegato al contratto di cessione, autenticato, nelle firme, il 30 luglio 2021 dal Notaio di Torino Persona_3 che ha autenticato la firma del l.r.p.t. di e dal Notaio Pt_2 Persona_4 Contr di Milano che ha autenticato la firma del l.r.p.t. di per complessivi € 793,88 per sorte capitale, ha domandato all'adito Tribunale di condannare detto Ente, in persona del Sindaco p.t., al pagamento:
-della suddetta somma di € 793,88 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 3, pari all'importo portato dalle fatture emesse dalla Società cedente ( ) e riepilogate nell'elenco allegato (sub doc. 3), oltre agli interessi moratori Pt_2 maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12 e indi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale (come riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3: colonna “Scadenza”), sino al saldo (che ammontavano, alla data del 23 dicembre 2021, ad € 8.681,97);
-degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale (che, alla data di notifica dell'atto di citazione, siano scaduti da oltre sei mesi) ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 (ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.), o, in subordine, al tasso legale e/o a titolo di ingiustificato arricchimento, in ogni caso, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
-di € 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento di n. 7 fatture costituenti quota parte della predetta sorte capitale;
-di € 5.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 [€ 40,00 moltiplicato per n. 131 fatture indicate nei dettagli (v. doc. n. 4) allegati alle fatture che si producono], addebitato nelle fatture (v. doc. n. 5) riepilogate nell'elenco che si produce (v. doc. n. 6). A fondamento della domanda ha DEDOTTO:
-che il credito vantato si fondava sulle fatture allegate, emesse da per Pt_2 prestazioni rese/erogate in favore del Comune ivi convenuto;
-che tutti i predetti crediti erano stati ceduti dalla predetta Società alla deducente mediante il richiamato contratto di cessione, come sopra autenticato, registrato in data 02.08.2021, regolarmente notificato al Comune in data 06 agosto 2021, come si evince dalle PEC allegate sub 7) e MAI opposto (contratto avente ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi e tutti i relativi accessori, ivi compresi i frutti frattanto maturati, oltre a quelli maturandi);
-che le intimazioni di pagamento non avevano sortito effetto alcuno. Ha dedotto -in ordine alla fondatezza della pretesa- che non era stato mai contestato né l'ammontare dei crediti né la regolare esecuzione dei contratti a monte.
Poiché, nonostante la regolarità della notifica, nessuno si è costituito per il ne è CP_8 stata dichiarata la contumacia (cfr. il provvedimento del 12 dicembre 2022).
Istruita sulla base della sola produzione documentale, all'udienza (cartolare) del 17.07.2025, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione di termini ridotti (cfr. il provvedimento in pari data nonché quello del 10.06.2025 con cui era stata disposta la trattazione cartolare, entrambi regolarmente e tempestivamente comunicati). Pag. 2 a 7 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Tanto premesso in fatto, va subito rilevato come le domande proposte dall'Attrice siano in parte fondate.
Contr ha agito in giudizio assumendo in primo luogo di vantare nei confronti dell'Ente convenuto un credito in linea capitale di circa OTTOCENTO EURO e più precisamente pari a: “€ 793,88 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 3”, derivante dal suddetto contratto di cessione.
Ebbene, circa gli oneri probatori incombenti al riguardo sull'attore, va, subito, rilevato come la contumacia del convenuto non possa sollevare il medesimo dall'onere della prova, non costituendo un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma cpc, per trarne argomenti in danno del contumace (cfr., in tal senso, Cass. 13.06.2013 n. 14860).
Ciò posto, la documentazione prodotta da parte attrice appare, però, come anticipato, almeno in parte, idonea all'accoglimento della domanda.
L'assunto attoreo, infatti, risulta comprovato dalla documentazione in atti, e, in particolare: dal citato atto di cessione (debitamente registrato e immediatamente notificato al e dalle relative fatture. CP_8
Peraltro, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898 Trib. Genova 20.1.2016 n. 209 Trib. Napoli, 05.11.2012, n. 27275).
Per quanto attiene all'intervenuta cessione del credito, in relazione all'onere della prova afferente alla sua qualità di cessionaria, parte attrice peraltro come detto, ha allegato copia dei contratti di cessione, entrambi stipulati per scrittura privata autenticata, regolarmente registrati e notificati al debitore ceduto (e, come noto, ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo del 12.04.2006 n. 163 applicabile ratione temporis alla cessione in esame, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione).
Nella fattispecie in esame, risulta attestato e documentato (e invero non contestato: vedi le sentenze di merito di cui sopra): -che la suddetta cessione sia stata debitamente notificata al mediante PEC (vedi sopra); -che alcuna contestazione o rilievo in ordine a tale CP_8 cessione sia stata formulata dal CP_8
In definitiva, in ragione di quanto esposto, alcun profilo di illegittimità si rinviene nella cessione del credito in esame: il trasferimento del credito si concludeva mediante atti
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redatti in forma di scrittura privata autenticata;
in secondo luogo, lo stesso era tempestivamente e ritualmente notificato al infine, alcuna contestazione o rilievo CP_8 in ordine alla cessione sono stati mossi, stando a quanto consta agli atti di causa.
A fronte della prova dell'esistenza dei crediti in questione, secondo i principi generali in tema d'onere della prova, competeva alla convenuta allegare e dimostrare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure di non aver potuto far ciò per ragioni a essa non è imputabili. Essendo il rimasto contumace, deve ritenersi che i debiti in questione non siano CP_8 stati soddisfatti.
Pertanto, nulla quaestio circa la debenza del suddetto importo per sorte capitale, pari a € 793,88.
Riguardo alle ulteriori domande deve osservarsi quanto segue.
Dal momento che l'obbligazione pecuniaria oggetto del presente giudizio rientra fra quelle cui si applica l'art. 2 del d.lgs. 231/2002, anche la domanda di pagamento degli interessi di mora può ivi trovare accoglimento.
Ne deriva, pertanto, quanto agli interessi richiesti ex d.lgs. 231/2002, in relazione al rapporto intercorso con (di cui sopra), che sono dovuti i predetti interessi con Pt_2 decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002 fino al saldo effettivo.
Per quanto concerne la domanda di pagamento degli interessi anatocistici, va indi precisato che ai sensi dell'art. 1283 c.c. “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Inoltre, secondo le previsioni dell'art. 1284, comma 4, c.c., “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali”. Ciò premesso, la disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c., laddove prevede, in difetto di accordo delle parti, l'utilizzo del saggio di interessi previsto dalla legislazione comunitaria – recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.– in luogo del saggio degli interessi legali, richiamati dall'art. 1283 c.c., è pienamente applicabile agli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., ovvero quelli scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda.
Ne discende che -trattandosi di interessi dovuti almeno per sei mesi- all'attrice competono altresì gli interessi anatocistici a far data dal 07/04/2022, epoca di notifica dell'atto di citazione, sulla sorte capitale maggiorata degli interessi mora ex D. Lgs. 231/02 sino all'effettivo soddisfo (interessi da calcolarsi al saggio di cui sopra ossia da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del cit. D.lgs. n. 231).
Contr Invero, oltre ai suddetti interessi e accessori ha altresì chiesto (a fronte del suddetto credito per sorte capitale pari a € 793,88), altresì:
-€ 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento di n. 7 fatture costituenti quota parte della predetta sorte capitale;
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-€ 5.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 [€ 40,00 moltiplicato per n. 131 fatture indicate nei dettagli (v. doc. n. 4) allegati alle fatture che si producono], addebitato nelle fatture (v. doc. n. 5) riepilogate nell'elenco che si produce (v. doc. n. 6).
Detta ulteriore domanda (relativa appunto all'importo dovuto a titolo risarcitorio per il recupero del credito) ivi può essere accolta solo parzialmente, ovvero per una somma significativamente inferiore.
Contr Come ben rilevato da infatti, ai sensi dell'art. 6 co. 2 d.lgs. 231/02, nei casi di ritardo del pagamento (e salvo che il debitore non dimostri l'esistenza di una causa a lui non imputabile) il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. In base al comma 2 al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito. Tale obbligazione di pagamento sorge quindi ex lege (nel caso previsto dall'art. 3 del d.lgs. citato).
Ebbene, al riguardo questo giudicante è ben consapevole dell'orientamento Contr giurisprudenziale (anche da ultimo invocato da che ha prodotto ulteriori sentenze) favorevole a riconoscere, forfettariamente, l'importo di € 40,00 (addirittura) per ciascuna fattura oggetto di domanda;
purtuttavia, la rigida applicazione di tale principio, determinerebbe una palese violazione della ratio della stessa norma considerata, oltre che non essere pienamente coerente con la lettera dell'articolo.
La finalità della previsione ex art. 6 co.
2. consiste infatti nel tenere indenne il creditore da qualsiasi pregiudizio economico allo stesso arrecatogli dal ritardo con cui è stato pagato (perdita di chances per la mancata possibilità di investire le somme di sua spettanza in altri affari, etc.) e diverso dal danno strettamente riconducibile alla mancata disponibilità di denaro.
Tanto premesso in via generale, sul piano sostanziale, nella fattispecie in esame si tratta(va) anzitutto di un unico rapporto giuridico per di più tra due (sole) parti (sebbene di carattere continuativo e in relazione a cui erano emesse plurime fatture), non potendo configurarsi pertanto, ex se, l'emissione di fattura periodica indice di un aggravio dei costi di recupero del credito (oltretutto, nella specie, trattasi di fatture emesse da altro Contr soggetto e non da ; parimenti è attestata un'unica azione giurisdizionale nei confronti del soggetto debitore.
In secondo luogo, non solo non è stato comprovato ma neanche dedotto, neppure in via generica, da parte attrice, un danno conseguente rispetto al ritardato pagamento, ulteriore rispetto alla mancata disponibilità immediata delle somme di denaro (ampiamente remunerata dagli interessi moratori ex art. 2) e alle spese giudiziali, comunque oggetto di ristoro.
In terzo luogo, la formulazione dell'art. 6, sebbene consenta di ritenere instaurato un automatismo risarcitorio (secondo certa interpretazione indennitario) con riferimento all'importo di € 40,00 non autorizza ex se interpretazioni estensive con riferimento a ciascuna fattura.
Pag. 5 a 7 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
In quarto luogo, a fortiori, l'attuale titolare del credito risulta solo cessionario dello stesso, né nell'atto di cessione notificato era fatta menzione di tale importo: tale omissione è particolarmente significativa, atteso che, la somma richiesta moltiplicando € 40,00 per il numero di fatture risulta particolarmente elevata, oltretutto a fronte di un credito per sorte capitale di soli EURO 793,88.
La domanda risulta quindi fondata, solo con riferimento al minore importo di complessivi € 40,00.
Alcun altro importo può ivi riconoscersi a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ex art. 6, non avendo l'attrice provato di aver effettivamente effettuato un esborso in tale senso, e, inoltre, dovendosi ritenere tali costi ricompresi nella misura delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 6, riportante la rubrica “risarcimento delle spese di recupero” si evince infatti che la somma di € 40,00 è riconosciuta in via forfettaria a titolo di (integrale) rimborso delle spese di recupero qualora il creditore non abbia documentato l'entità delle stesse (oppure se queste siano inferiori).
Le restanti questioni restano assorbite.
L'accoglimento delle domande nella misura indicata in motivazione e la correlativa soccombenza del convenuto, implica che quest'ultimo debba farsi carico delle spese di lite, ex art. 91 cpc;
esse sono liquidate come da dispositivo in base al DM 55/14 s. m. e i., sulla base del relativo scaglione di riferimento (ritenendo questo giudicante che tale scaglione non possa che essere quello che va da € 1.100,01 a € 5.200,00 sulla base del cd. decisum: cfr., ex plurimis, Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 19014/07, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011; ed anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/18, etc.). Peraltro, in tema di liquidazione delle spese processuali, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta entrambi derogabili (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/21, Cass. 19989/21 e nello stesso senso, in precedenza, Cass. 30286/17, Cass. 2386/17, Cass. 11601/18, etc., nonché, più in generale, circa il potere del giudice di procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso, si vedano Cass. 5798/19, Cass. 8399/19 nonché Cass. 20289/15, etc.; e cfr. da ultimo Cassazione SU nr. 32061/22, secondo cui, nell'ipotesi in cui la domanda sia stata accolta in misura di molto inferiore rispetto a quella richiesta, occorre tenerne conto). Indi, venendo alla quantificazione, va tenuto conto: della contumacia, dell'esiguo valore della causa, del fatto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale, nonché della particolare semplicità delle questioni trattate, per cui si ritiene di dovere applicare i minimi tariffari, cui va sommato l'importo di € 264,00 per spese vive, e oltre al rimborso forfetario del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice monocratico all'uopo designato, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, Contr eccezione e difesa respinta, circa le domande proposte da nei confronti del
[...]
, così provvede: Controparte_8
Pag. 6 a 7 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
-condanna il al pagamento dell'importo di € 793,88, oltre agli interessi di mora CP_8 ex artt. 2 e 5 D. Lgs 231/02 con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002 fino al saldo effettivo e con capitalizzazione anatocistica decorrente dal 07/04/2022 come da motivazione, sino al saldo;
-condanna il al pagamento, ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002, dell'ammontare CP_8 complessivo di € 40,00;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna il alla rifusione delle spese processuali, che si quantificano in CP_8 complessivi € 1.278,00, oltre a € 264,00 per spese vive, e oltre al rimborso forfetario del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge.
Frosinone, addì, 15 novembre 2025.
Il giudice designato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- In composizione monocratica, nella persona del giudice designato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RGN 1131/2022, avente ad OGGETTO domanda di pagamento, della somma di € 793,88 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub 3, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte, anatocistici, spese,
vertente TRA
(CF: , denominazione assunta da Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5, all'esito di atto di fusione. autenticato nella firma con atto Notaio di Milano in data 01 marzo 2021, rep. 11345, racc. 6043, per Persona_1 mezzo del quale ha incorporato, previa redazione e stipulazione di un progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter c.c., (Cod. Fisc. Controparte_2
e P. IVA , con sede legale in Milano, alla Via Anna Maria Mozzoni, in P.IVA_2 P.IVA_3 persona del procuratore Dr. , munito di potere rappresentativo della Società, giusta Controparte_3 procura conferitagli dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società, Dr.
con scrittura privata autenticata nella firma con atto per Notaio Controparte_4 [...] di Milano, in data 14.01.2022, rep. 26.551, racc. 11.206, rappresentata Persona_2 e difesa dall'Avv. Claudio Coggiatti. ATTRICE E COMUNE NEL (CF: ), in persona del Sindaco pro-tempore, CP_5 CP_6 P.IVA_4 con sede in Trevi nel Lazio (FR), alla Via Armando Diaz n. 1 (P.E.C.: . Email_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
-Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 15.07.2025:
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Coggiatti: • si riporta integralmente a quanto dedotto, Pt_1 eccepito ed argomentato nei propri scritti difensivi e nei verbali d'udienza; • insiste nella richiesta di accoglimento delle conclusioni così come formulate in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio da ritenersi integrate, quanto alla determinazione degli importi oggetto della domanda, con la precisazione giusta la quale sull'importo dovuto a titolo di risarcimento forfettario del danno risultano, altresì, dovuti, gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento con riferimento alla singola fattura sottostante tardivamente pagata (la scadenza della fattura tardivamente pagata che ha generato il diritto al risarcimento forfettario del danno è da intendersi quale dies a quo per l'insorgenza del diritto a richiedere il risarcimento forfettario del danno atteso che lo stesso è dovuto ex lege in ragione del ritardo nel pagamento, giusta il decreto del 10 giugno 2025 ritualmente comunicato in pari data (così come risulta regolarmente comunicata il giorno stesso l'ordinanza del 17 luglio 2025 con la quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ridotti ex art. 190 comma 2 cpc di giorni venti (20) per memorie conclusionali più giorni 20 per eventuali repliche). convenuta è invece rimasta contumace (si veda l'ordinanza del 12.12.2022). CP_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
già (anche solo BBF) conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
. Controparte_8
Pag. 1 a 7 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Indi, premettendo di essere divenuta titolare, in virtù dell'allegato contratto di cessione pro soluto, di alcuni crediti vantati dalle società nei confronti del Parte_2 CP_8 ivi convenuto (in particolare trattasi di quelli descritti nell'allegato al contratto di cessione, autenticato, nelle firme, il 30 luglio 2021 dal Notaio di Torino Persona_3 che ha autenticato la firma del l.r.p.t. di e dal Notaio Pt_2 Persona_4 Contr di Milano che ha autenticato la firma del l.r.p.t. di per complessivi € 793,88 per sorte capitale, ha domandato all'adito Tribunale di condannare detto Ente, in persona del Sindaco p.t., al pagamento:
-della suddetta somma di € 793,88 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 3, pari all'importo portato dalle fatture emesse dalla Società cedente ( ) e riepilogate nell'elenco allegato (sub doc. 3), oltre agli interessi moratori Pt_2 maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12 e indi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale (come riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3: colonna “Scadenza”), sino al saldo (che ammontavano, alla data del 23 dicembre 2021, ad € 8.681,97);
-degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale (che, alla data di notifica dell'atto di citazione, siano scaduti da oltre sei mesi) ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 (ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.), o, in subordine, al tasso legale e/o a titolo di ingiustificato arricchimento, in ogni caso, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
-di € 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento di n. 7 fatture costituenti quota parte della predetta sorte capitale;
-di € 5.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 [€ 40,00 moltiplicato per n. 131 fatture indicate nei dettagli (v. doc. n. 4) allegati alle fatture che si producono], addebitato nelle fatture (v. doc. n. 5) riepilogate nell'elenco che si produce (v. doc. n. 6). A fondamento della domanda ha DEDOTTO:
-che il credito vantato si fondava sulle fatture allegate, emesse da per Pt_2 prestazioni rese/erogate in favore del Comune ivi convenuto;
-che tutti i predetti crediti erano stati ceduti dalla predetta Società alla deducente mediante il richiamato contratto di cessione, come sopra autenticato, registrato in data 02.08.2021, regolarmente notificato al Comune in data 06 agosto 2021, come si evince dalle PEC allegate sub 7) e MAI opposto (contratto avente ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi e tutti i relativi accessori, ivi compresi i frutti frattanto maturati, oltre a quelli maturandi);
-che le intimazioni di pagamento non avevano sortito effetto alcuno. Ha dedotto -in ordine alla fondatezza della pretesa- che non era stato mai contestato né l'ammontare dei crediti né la regolare esecuzione dei contratti a monte.
Poiché, nonostante la regolarità della notifica, nessuno si è costituito per il ne è CP_8 stata dichiarata la contumacia (cfr. il provvedimento del 12 dicembre 2022).
Istruita sulla base della sola produzione documentale, all'udienza (cartolare) del 17.07.2025, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione di termini ridotti (cfr. il provvedimento in pari data nonché quello del 10.06.2025 con cui era stata disposta la trattazione cartolare, entrambi regolarmente e tempestivamente comunicati). Pag. 2 a 7 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
Tanto premesso in fatto, va subito rilevato come le domande proposte dall'Attrice siano in parte fondate.
Contr ha agito in giudizio assumendo in primo luogo di vantare nei confronti dell'Ente convenuto un credito in linea capitale di circa OTTOCENTO EURO e più precisamente pari a: “€ 793,88 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 3”, derivante dal suddetto contratto di cessione.
Ebbene, circa gli oneri probatori incombenti al riguardo sull'attore, va, subito, rilevato come la contumacia del convenuto non possa sollevare il medesimo dall'onere della prova, non costituendo un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma cpc, per trarne argomenti in danno del contumace (cfr., in tal senso, Cass. 13.06.2013 n. 14860).
Ciò posto, la documentazione prodotta da parte attrice appare, però, come anticipato, almeno in parte, idonea all'accoglimento della domanda.
L'assunto attoreo, infatti, risulta comprovato dalla documentazione in atti, e, in particolare: dal citato atto di cessione (debitamente registrato e immediatamente notificato al e dalle relative fatture. CP_8
Peraltro, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898 Trib. Genova 20.1.2016 n. 209 Trib. Napoli, 05.11.2012, n. 27275).
Per quanto attiene all'intervenuta cessione del credito, in relazione all'onere della prova afferente alla sua qualità di cessionaria, parte attrice peraltro come detto, ha allegato copia dei contratti di cessione, entrambi stipulati per scrittura privata autenticata, regolarmente registrati e notificati al debitore ceduto (e, come noto, ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo del 12.04.2006 n. 163 applicabile ratione temporis alla cessione in esame, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione).
Nella fattispecie in esame, risulta attestato e documentato (e invero non contestato: vedi le sentenze di merito di cui sopra): -che la suddetta cessione sia stata debitamente notificata al mediante PEC (vedi sopra); -che alcuna contestazione o rilievo in ordine a tale CP_8 cessione sia stata formulata dal CP_8
In definitiva, in ragione di quanto esposto, alcun profilo di illegittimità si rinviene nella cessione del credito in esame: il trasferimento del credito si concludeva mediante atti
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redatti in forma di scrittura privata autenticata;
in secondo luogo, lo stesso era tempestivamente e ritualmente notificato al infine, alcuna contestazione o rilievo CP_8 in ordine alla cessione sono stati mossi, stando a quanto consta agli atti di causa.
A fronte della prova dell'esistenza dei crediti in questione, secondo i principi generali in tema d'onere della prova, competeva alla convenuta allegare e dimostrare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure di non aver potuto far ciò per ragioni a essa non è imputabili. Essendo il rimasto contumace, deve ritenersi che i debiti in questione non siano CP_8 stati soddisfatti.
Pertanto, nulla quaestio circa la debenza del suddetto importo per sorte capitale, pari a € 793,88.
Riguardo alle ulteriori domande deve osservarsi quanto segue.
Dal momento che l'obbligazione pecuniaria oggetto del presente giudizio rientra fra quelle cui si applica l'art. 2 del d.lgs. 231/2002, anche la domanda di pagamento degli interessi di mora può ivi trovare accoglimento.
Ne deriva, pertanto, quanto agli interessi richiesti ex d.lgs. 231/2002, in relazione al rapporto intercorso con (di cui sopra), che sono dovuti i predetti interessi con Pt_2 decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002 fino al saldo effettivo.
Per quanto concerne la domanda di pagamento degli interessi anatocistici, va indi precisato che ai sensi dell'art. 1283 c.c. “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Inoltre, secondo le previsioni dell'art. 1284, comma 4, c.c., “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali”. Ciò premesso, la disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c., laddove prevede, in difetto di accordo delle parti, l'utilizzo del saggio di interessi previsto dalla legislazione comunitaria – recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.– in luogo del saggio degli interessi legali, richiamati dall'art. 1283 c.c., è pienamente applicabile agli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., ovvero quelli scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda.
Ne discende che -trattandosi di interessi dovuti almeno per sei mesi- all'attrice competono altresì gli interessi anatocistici a far data dal 07/04/2022, epoca di notifica dell'atto di citazione, sulla sorte capitale maggiorata degli interessi mora ex D. Lgs. 231/02 sino all'effettivo soddisfo (interessi da calcolarsi al saggio di cui sopra ossia da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del cit. D.lgs. n. 231).
Contr Invero, oltre ai suddetti interessi e accessori ha altresì chiesto (a fronte del suddetto credito per sorte capitale pari a € 793,88), altresì:
-€ 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento di n. 7 fatture costituenti quota parte della predetta sorte capitale;
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-€ 5.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 [€ 40,00 moltiplicato per n. 131 fatture indicate nei dettagli (v. doc. n. 4) allegati alle fatture che si producono], addebitato nelle fatture (v. doc. n. 5) riepilogate nell'elenco che si produce (v. doc. n. 6).
Detta ulteriore domanda (relativa appunto all'importo dovuto a titolo risarcitorio per il recupero del credito) ivi può essere accolta solo parzialmente, ovvero per una somma significativamente inferiore.
Contr Come ben rilevato da infatti, ai sensi dell'art. 6 co. 2 d.lgs. 231/02, nei casi di ritardo del pagamento (e salvo che il debitore non dimostri l'esistenza di una causa a lui non imputabile) il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. In base al comma 2 al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito. Tale obbligazione di pagamento sorge quindi ex lege (nel caso previsto dall'art. 3 del d.lgs. citato).
Ebbene, al riguardo questo giudicante è ben consapevole dell'orientamento Contr giurisprudenziale (anche da ultimo invocato da che ha prodotto ulteriori sentenze) favorevole a riconoscere, forfettariamente, l'importo di € 40,00 (addirittura) per ciascuna fattura oggetto di domanda;
purtuttavia, la rigida applicazione di tale principio, determinerebbe una palese violazione della ratio della stessa norma considerata, oltre che non essere pienamente coerente con la lettera dell'articolo.
La finalità della previsione ex art. 6 co.
2. consiste infatti nel tenere indenne il creditore da qualsiasi pregiudizio economico allo stesso arrecatogli dal ritardo con cui è stato pagato (perdita di chances per la mancata possibilità di investire le somme di sua spettanza in altri affari, etc.) e diverso dal danno strettamente riconducibile alla mancata disponibilità di denaro.
Tanto premesso in via generale, sul piano sostanziale, nella fattispecie in esame si tratta(va) anzitutto di un unico rapporto giuridico per di più tra due (sole) parti (sebbene di carattere continuativo e in relazione a cui erano emesse plurime fatture), non potendo configurarsi pertanto, ex se, l'emissione di fattura periodica indice di un aggravio dei costi di recupero del credito (oltretutto, nella specie, trattasi di fatture emesse da altro Contr soggetto e non da ; parimenti è attestata un'unica azione giurisdizionale nei confronti del soggetto debitore.
In secondo luogo, non solo non è stato comprovato ma neanche dedotto, neppure in via generica, da parte attrice, un danno conseguente rispetto al ritardato pagamento, ulteriore rispetto alla mancata disponibilità immediata delle somme di denaro (ampiamente remunerata dagli interessi moratori ex art. 2) e alle spese giudiziali, comunque oggetto di ristoro.
In terzo luogo, la formulazione dell'art. 6, sebbene consenta di ritenere instaurato un automatismo risarcitorio (secondo certa interpretazione indennitario) con riferimento all'importo di € 40,00 non autorizza ex se interpretazioni estensive con riferimento a ciascuna fattura.
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In quarto luogo, a fortiori, l'attuale titolare del credito risulta solo cessionario dello stesso, né nell'atto di cessione notificato era fatta menzione di tale importo: tale omissione è particolarmente significativa, atteso che, la somma richiesta moltiplicando € 40,00 per il numero di fatture risulta particolarmente elevata, oltretutto a fronte di un credito per sorte capitale di soli EURO 793,88.
La domanda risulta quindi fondata, solo con riferimento al minore importo di complessivi € 40,00.
Alcun altro importo può ivi riconoscersi a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ex art. 6, non avendo l'attrice provato di aver effettivamente effettuato un esborso in tale senso, e, inoltre, dovendosi ritenere tali costi ricompresi nella misura delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 6, riportante la rubrica “risarcimento delle spese di recupero” si evince infatti che la somma di € 40,00 è riconosciuta in via forfettaria a titolo di (integrale) rimborso delle spese di recupero qualora il creditore non abbia documentato l'entità delle stesse (oppure se queste siano inferiori).
Le restanti questioni restano assorbite.
L'accoglimento delle domande nella misura indicata in motivazione e la correlativa soccombenza del convenuto, implica che quest'ultimo debba farsi carico delle spese di lite, ex art. 91 cpc;
esse sono liquidate come da dispositivo in base al DM 55/14 s. m. e i., sulla base del relativo scaglione di riferimento (ritenendo questo giudicante che tale scaglione non possa che essere quello che va da € 1.100,01 a € 5.200,00 sulla base del cd. decisum: cfr., ex plurimis, Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 19014/07, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011; ed anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/18, etc.). Peraltro, in tema di liquidazione delle spese processuali, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta entrambi derogabili (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/21, Cass. 19989/21 e nello stesso senso, in precedenza, Cass. 30286/17, Cass. 2386/17, Cass. 11601/18, etc., nonché, più in generale, circa il potere del giudice di procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso, si vedano Cass. 5798/19, Cass. 8399/19 nonché Cass. 20289/15, etc.; e cfr. da ultimo Cassazione SU nr. 32061/22, secondo cui, nell'ipotesi in cui la domanda sia stata accolta in misura di molto inferiore rispetto a quella richiesta, occorre tenerne conto). Indi, venendo alla quantificazione, va tenuto conto: della contumacia, dell'esiguo valore della causa, del fatto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale, nonché della particolare semplicità delle questioni trattate, per cui si ritiene di dovere applicare i minimi tariffari, cui va sommato l'importo di € 264,00 per spese vive, e oltre al rimborso forfetario del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice monocratico all'uopo designato, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, Contr eccezione e difesa respinta, circa le domande proposte da nei confronti del
[...]
, così provvede: Controparte_8
Pag. 6 a 7 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
-condanna il al pagamento dell'importo di € 793,88, oltre agli interessi di mora CP_8 ex artt. 2 e 5 D. Lgs 231/02 con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002 fino al saldo effettivo e con capitalizzazione anatocistica decorrente dal 07/04/2022 come da motivazione, sino al saldo;
-condanna il al pagamento, ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002, dell'ammontare CP_8 complessivo di € 40,00;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna il alla rifusione delle spese processuali, che si quantificano in CP_8 complessivi € 1.278,00, oltre a € 264,00 per spese vive, e oltre al rimborso forfetario del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge.
Frosinone, addì, 15 novembre 2025.
Il giudice designato
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