Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
VG 2771/2024 SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13.11.2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fabio Galli
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabio Galli
i quali hanno contratto matrimonio, in Cantù, in data 27.10.2021,
(anno 2021, atto n. 39, parte 1);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Parte_3
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.11.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Cantù (CO), via Salvo D'Acquisto n.4, di proprietà esclusiva del marito, rimarrà
a quest'ultimo che continuerà ad abitarla con tutti i relativi arredi ivi contenuti, tranne gli effetti personali della moglie che trasferirà la sua residenza presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Cantù, via Milano
n.25, entra trenta giorni dall'udienza Presidenziale, ove già vive unitamente alla figlia;
3) Il mutuo acceso presso la BPER Banca spa sulla ex casa coniugale, intestato al marito, continuerà ad essere pagato in toto dallo stesso (doc.5);
4) La figlia viene affidata congiuntamente ai coniugi, con collocazione della stessa presso la madre, nella
Pt_ nuova abitazione presso i genitori della sig.ra
5) La figlia trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, alternati con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale, il mercoledì, dall'uscita dall'asilo sino al giorno successivo, ivi riaccompagnandola. La figlia trascorrerà con il padre le vacanze estive ed invernali per periodi ininterrotti di almeno dieci giorni;
in modo alterno le festività Natalizie e Pasquali. I coniugi provvederanno con congruo anticipo a consultarsi per la determinazione dei periodi di cui sopra, con la più ampia facoltà di modificarli purché di comune accordo, rapportandosi comunque al piano genitoriale allegato (doc.6). Stante la recente assunzione del sig. all'inizio del corrente mese ed essendo in fase di assestamento per gli Pt_2 orari lavorativi/giorno libero, lo stesso in accordo con la moglie dichiara che si metterà d'accordo con la madre per vedere la figlia tenendo presente il piano genitoriale:
La figlia minore nata a [...] il [...] è collocata presso la madre, Pt_3 nell'abitazione dei genitori della medesima, sita in Cantù (CO), via Milano n. 25
La minore frequenta attualmente la scuola dell'infanzia “Il Faro e la Lanterna” sito in Cantù (CO), inserita per l'anno scolastico 2024/2025.
La settimana di è così organizzata durante il periodo scolastico: Pt_3
• Dal lunedì al venerdì frequenta l'asilo dalle ore 9.00 sino alle ore 14.00 (dal mese di dicembre 2024 sino alle ore 16.00).
• Lunedì e Martedì presso la madre.
• Mercoledì presso il padre che andrà a prendere la figlia all'uscita dall'asilo, provvedendo ad ivi riaccompagnarla il giorno successivo.
• Giovedì presso la madre.
• Venerdì dal termine dell'asilo sino alla domenica sera, alternativamente tra i genitori.
Questa regolamentazione delle visite è già operativa tra le parti, le quali convengono comunque una ampia flessibilità e modifica in merito, previo preavviso.
In merito alle vacanze, le parti convengono per una equa ripartizione. 6) Il marito provvederà a versare alla moglie, a titolo di mantenimento per la figlia, l'importo mensile di €
400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla madre presso il BPER – Ag. di Cantù – Iban
[...];
7) Gli assegni familiari percepiti mensilmente dalla moglie nella sua busta paga, verranno dalla stessa trattenuti ex lege;
8) Tutte le spese straordinarie per la figlia, preventivamente concordate e documentate, verranno sostenute da entrambi i coniugi, per la rispettiva quota del 50% ciascuno, in virtù del Protocollo del Tribunale di Como;
9) Le parti dichiarano di essere entrambe indipendenti economicamente (docc.3-4) e di aver già regolato ogni e qualsiasi questione economica e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, per nessun titolo e/o ragione;
10) Le autovetture Mini Cooper e Golf7, cointestate ai coniugi, permangono in uso esclusivo, la prima alla moglie e la seconda al marito ed ognuno provvederà a tutte le relative spese/costi dell'autovettura utilizzata;
11) I coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere all'autorità competente il rilascio di passaporto o altro documento valido per l'espatrio della figlia;
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Pt_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 27.10.2021, in Cantù con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cantù
(anno 2021, atto n. 39, parte 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21.02.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao