Articolo 2 della Legge 12 luglio 1961, n. 647
Articolo 1
Versione
15 agosto 1961
Art. 2.
Per la concessione del concorso previsto dal precedente, articolo 1 e' autorizzata, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , la spesa di lire 200.000.000 stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
All'onere di cui sopra si fara' fronte con una corrispondente quota, delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 agosto 1961