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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4433 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1532 /2022 RG
Alla udienza del 6.11.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc, prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 1532 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
1 I sigg.ri , codice fiscale in Parte_1 C.F._1
quanto proprietario del ciclomotore Piaggio NRG, targato X8DL9W, e
, codice fiscale (avv. Mauro Parte_2 C.F._2
Tirnetta)
ATTORI
CONTRO
la , (C.F. e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F. , ciascuno in persona del
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo
CONVENUTO
E
il (Partita IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Sindaco pro — tempore, Avv. Nicola Bellia
Terza chiamata in causa
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
In parziale accoglimento della domanda attorea, accertato il comportamento colposo di , danneggiato ex art. 1227 Parte_2
c.c., condanna la , Controparte_1 Controparte_4
[...] (C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e il in solido tra loro, Controparte_3
al risarcimento dei danni patrimoniali, e non, subiti dall'istante quantificati nella complessiva somma pari a 6.778,59 euro espressa in moneta attuale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.
Condanna entrambe le parti soccombenti al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, quantificate nella somma di
2.800,00 euro oltre rimborso forfettario del 15% ex DM giustizia n.
55/2014, IVA, CPA, nonché le spese della espletata c.t.u., così come liquidate da separato decreto.
Rigetta la domanda di risarcimento danni al mezzo, spiegata da poichè ritenuta infondata e non provata. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della attività istruttoria espletata, si appalesa meritevole di parziale accoglimento sulla scorta dell'accertato concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è causa, necessita premettere che la presente istanza va inquadrata nell'alveo della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., configurandosi nel caso di specie, una carenza di manutenzione, costituita dalla presenza di una
3 buca, disconnessione presente sul Piazzale Marinai d'Italia di CP_3
(comunemente conosciuto come Piazzale Gaie di Garaffe), e privo di qualsivoglia segnaletica .
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è causa necessita brevemente evidenziare come la carenza di legittimazione passiva ,
eccepita dalla , e per l' Controparte_1 [...]
sia priva di pregio e va respinta. Controparte_2
Ed invero, parte attrice non soltanto ha dimostrato di aver indirizzato l'atto di citazione comunque all' Controparte_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo,
[...]
convenuto, soggetto che, in ogni caso, si è regolarmente costituito. Ed
inoltre lo stesso Assessorato con nota del 12.8.2019 (prot. n. 56140)
ha dichiarato di essere il proprietario del Piazzale Marinai d'Italia,
comunemente conosciuto come piazzale Gaie di Garaffe (cfr. all. 7
fasc. di parte).
E' di tutta evidenza quindi come L'Assessorato convenuto, nel caso di specie, risponda (seppure non integralmente) del sinistro per la sua precipua funzione di Ente proprietario del Piazzale ove è avvenuto l'occorso, e, conseguentemente, custode e manutentore dello stesso,
alla luce della consolidata applicazione della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. inerente i danni provocati dalla P.A. e dalle res in sua
4 custodia.
Specificatamente, dalla analisi delle deposizioni testimoniali rese dai testi escussi può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità della caduta dell'istante, seppure parzialmente, allo stato dell'asse viario.
In particolare, il teste ha dichiarato : Premetto che io mi Tes_1
trovavo presso la capitaneria di Porto a , insieme a mio figlio CP_3
intorno alle 18.00 era il 24/03/2029, ed ho visto un ragazzino a bordo
di un ciclomotore, alla guida…. e preciso che io ho visto il motore finire
in una buca con entrambe le ruote, questa buca era abbastanza
grande. Vi erano dei paletti, ma si poteva accedere. La buca non era
segnalata. Tutto attorno era un po disastrato, c'era luminosità
naturale. Mi ricordo che l'attore si è fatto male al braccio, e mi pare la
gamba, aveva dei vestiti strappati , lo stesso procedeva a velocità
normale. Mi ricordo che il motore si è danneggiato ed il ragazzino
aveva il casco allacciato. Riconosco la foto della buca sui luoghi nonché
quelle ritraenti il motore danneggiato. Mi ricordo che nella zona c'era in
corso un cantiere di opere, ma che non riguardava il punto della piazza
ove è caduto il ragazzo che, invece, era liberamente accessibile ai
cittadini.
Ciò posto, appare opportuno sottolineare come I giudici di Legittimità,
5 in decisioni ormai consolidate, pur ribadendo la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in capo al proprietario per difetto di manutenzione hanno al contempo sottolineato la rilevanza del comportamento del danneggiato utente e la sua incidenza causale nella determinazione dell'occorso:
“L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Cfr.
cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013
Ed ancora:
“Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità
da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso
6 causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod.
civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso,
la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.). Cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 999 del 20/01/2014. A tal uopo, al di là di tutte le argomentazioni già esplicitate ed attinenti la responsabilità dell'Ente
Civico, appare altresì confacente richiamare una recente ordinanza n.
9315/20l9 della Corte di Cassazione, utile ai fini di una totale esclusione di responsabilità in capo a parte attrice nel caso di specie.
In particolare…..«quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l'adozione da
parte de danneggiato delle cautele normalmente attese, e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente concorre il contributo
causale nella dinamica del danno il comportamento del danneggiato».
Comportamento che può giungere - secondo la Suprema corte - al punto di escludere ogni responsabilità in capo all'amministrazione.
Ed invero, alla luce della superiore istruttoria raccolta, a parere di questo Decidente, la condizione del Piazzale Marinai d'Italia, nei pressi del Porto di , caratterizzato dalla presenza di una buca, priva CP_3
di segnaletica, avrebbe dovuto essere scansato dall'istante in ragione
7 della circostanza che Tutto attorno era un po disastrato, c'era
luminosità naturale, come dichiarato dal teste, pertanto il ragazzo, a bordo del motore, avrebbe dovuto scansare l'insidia, utilizzando una maggiore accortezza nell'incedere, ovvero procedendo in maniera più
cauta.
Pertanto, a parere di questo Decidente, la responsabilità della caduta di parte attrice deve ascriversi in maniera concorrente in capo alla pubblica amministrazione (costituita nella fattispecie per cui è
causa dall'assessorato convenuto e dal ) ed alla Controparte_3
stessa parte attrice per avere, la prima, per la sua qualità di proprietaria, custode ed al tempo stesso manutentrice delle vie pubbliche omesso di provvedervi anche eventualmente segnalando la condizione dei luoghi , ovvero delimitandola al transito al fine di scongiurare pericolo alla cittadinanza.
Ed ancora, occorre sottolineare come dal corredo probatorio acquisito,
a parere di questo Decidente può ritenersi provata anche una corresponsabilità, oltre che dell'Assessorato proprietario della zona,
anche del . Controparte_3
In particolare, in seno al fascicolo di parte convenuta risultano prodotte delle note, a firma dell'Ufficio Circondariale Marittimo di
, da cui emerge la totale assenza di segnaletica e idonee CP_3
barriere di interdizione del manto stradale alla radice della banchina su
8 menzionata. Peraltro, la asserita presenza di ordinanze sindacali che vietasse l'accesso al Piazzale, come asserito dal Controparte_3
risulta smentita per tabulas, malgrado la pericolosità dell'area portuale, ben nota all'Ufficio Marittimo .
Passando alla valutazione del quantum debeatur, ai fini della valutazione dei postumi invalidanti residuati nonché dei giorni di invalidità temporanea ed assoluta si è proceduto alla disposizione di ctu medico legale il quale ha concluso nel senso che l'istante ha riportato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, infrazione del malleolo peroneale sinistro + frattura composta del III medio del II
metatarso piede sinistro. danni tutti eziologicamente riconducibili all'occorso.
Il Ctu ha concluso precisando che l'attore ha riportato dei postumi invalidanti residuati nella misura del 3%; con un periodo di invalidità
temporanea parziale al 50% di gg 70.
In merito alla liquidazione dei suddetti danni necessita premettere che alla luce di una evoluzione maturatasi presso i Giudici di Legittimità,
appare opportuno applicare le Tabelle del Tribunale di Milano ai fini della determinazione.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, tenuto conto dei postumi permanenti accertati dal CTU in capo alla attrice (3%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (14 anni), spetterebbe all'istante la somma espressa in moneta attuale pari a 9.521,00 euro comprensiva
9 del danno biologico, dei gg. di I.T.P. e di I.T.T. per il periodo riconosciuto dal ctu nominato nonché della percentuale prevista a titolo di incremento per sofferenza del 25%oltre interessi legali, da calcolarsi dal fatto fino all'effettivo soddisfo.
A titolo di danno patrimoniale, sono depositati documenti attestanti esborsi per spese mediche, pari a 162,70 euro.
In parziale accoglimento della domanda attorea, accertato il comportamento colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 30%, si condanna il , in persona del Controparte_3 CP_5
pro-tempore, e l'Assessorato convenuto, in via solidale, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati nel rimanente 70 %, pari alla complessiva somma di 6.778,59 euro espressa in moneta attuale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.
In merito alle spese legali spettanti a parte attrice, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti , per la quantificazione si rimanda al dispositivo.
Di contra va integralmente rigetta la domanda al mezzo formulata dall'istante.
Sul punto, è appena il caso di precisare, che l'attore si è limitato a produrre un preventivo.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità e di merito è oramai conforme nel ritenere insufficienti che in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, il preventivo di riparazione del veicolo redatto da
10 un terzo può essere sì valutato ex art. 2729 c.c. ma solo se unito ad altri elementi di prova di cui costituisca un riscontro;
in mancanza di tali ulteriori elementi esso non è che una valutazione e come tale assolutamente inidoneo a stimare un danno, essendo altrimenti illogico ed iniquo consentire documentalmente l'acquisizione di valutazioni di terzi, precluse ove tali terzi dovessero deporre come testi.
Peraltro, tra gli ulteriori elementi indiziari che possono (ma è bene avvertire che non sempre sono considerati sufficienti) fornire supporto al preventivo, la giurisprudenza ha indicato, ad esempio, la prova che i prezzi utilizzati in preventivo sono conformi ai prezzi di listino circostanze queste ultime disattese in toto da parte attrice.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, le domande attoree di danni patrimoniali vanno rigettate poiché non adeguatamente provate.
Così deciso.
Pa, lì 6/11/2025 Dott.ssa Valentina Cimino
11
Alla udienza del 6.11.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc, prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 1532 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
1 I sigg.ri , codice fiscale in Parte_1 C.F._1
quanto proprietario del ciclomotore Piaggio NRG, targato X8DL9W, e
, codice fiscale (avv. Mauro Parte_2 C.F._2
Tirnetta)
ATTORI
CONTRO
la , (C.F. e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F. , ciascuno in persona del
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo
CONVENUTO
E
il (Partita IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Sindaco pro — tempore, Avv. Nicola Bellia
Terza chiamata in causa
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
In parziale accoglimento della domanda attorea, accertato il comportamento colposo di , danneggiato ex art. 1227 Parte_2
c.c., condanna la , Controparte_1 Controparte_4
[...] (C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e il in solido tra loro, Controparte_3
al risarcimento dei danni patrimoniali, e non, subiti dall'istante quantificati nella complessiva somma pari a 6.778,59 euro espressa in moneta attuale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.
Condanna entrambe le parti soccombenti al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, quantificate nella somma di
2.800,00 euro oltre rimborso forfettario del 15% ex DM giustizia n.
55/2014, IVA, CPA, nonché le spese della espletata c.t.u., così come liquidate da separato decreto.
Rigetta la domanda di risarcimento danni al mezzo, spiegata da poichè ritenuta infondata e non provata. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della attività istruttoria espletata, si appalesa meritevole di parziale accoglimento sulla scorta dell'accertato concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è causa, necessita premettere che la presente istanza va inquadrata nell'alveo della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., configurandosi nel caso di specie, una carenza di manutenzione, costituita dalla presenza di una
3 buca, disconnessione presente sul Piazzale Marinai d'Italia di CP_3
(comunemente conosciuto come Piazzale Gaie di Garaffe), e privo di qualsivoglia segnaletica .
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è causa necessita brevemente evidenziare come la carenza di legittimazione passiva ,
eccepita dalla , e per l' Controparte_1 [...]
sia priva di pregio e va respinta. Controparte_2
Ed invero, parte attrice non soltanto ha dimostrato di aver indirizzato l'atto di citazione comunque all' Controparte_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo,
[...]
convenuto, soggetto che, in ogni caso, si è regolarmente costituito. Ed
inoltre lo stesso Assessorato con nota del 12.8.2019 (prot. n. 56140)
ha dichiarato di essere il proprietario del Piazzale Marinai d'Italia,
comunemente conosciuto come piazzale Gaie di Garaffe (cfr. all. 7
fasc. di parte).
E' di tutta evidenza quindi come L'Assessorato convenuto, nel caso di specie, risponda (seppure non integralmente) del sinistro per la sua precipua funzione di Ente proprietario del Piazzale ove è avvenuto l'occorso, e, conseguentemente, custode e manutentore dello stesso,
alla luce della consolidata applicazione della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. inerente i danni provocati dalla P.A. e dalle res in sua
4 custodia.
Specificatamente, dalla analisi delle deposizioni testimoniali rese dai testi escussi può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità della caduta dell'istante, seppure parzialmente, allo stato dell'asse viario.
In particolare, il teste ha dichiarato : Premetto che io mi Tes_1
trovavo presso la capitaneria di Porto a , insieme a mio figlio CP_3
intorno alle 18.00 era il 24/03/2029, ed ho visto un ragazzino a bordo
di un ciclomotore, alla guida…. e preciso che io ho visto il motore finire
in una buca con entrambe le ruote, questa buca era abbastanza
grande. Vi erano dei paletti, ma si poteva accedere. La buca non era
segnalata. Tutto attorno era un po disastrato, c'era luminosità
naturale. Mi ricordo che l'attore si è fatto male al braccio, e mi pare la
gamba, aveva dei vestiti strappati , lo stesso procedeva a velocità
normale. Mi ricordo che il motore si è danneggiato ed il ragazzino
aveva il casco allacciato. Riconosco la foto della buca sui luoghi nonché
quelle ritraenti il motore danneggiato. Mi ricordo che nella zona c'era in
corso un cantiere di opere, ma che non riguardava il punto della piazza
ove è caduto il ragazzo che, invece, era liberamente accessibile ai
cittadini.
Ciò posto, appare opportuno sottolineare come I giudici di Legittimità,
5 in decisioni ormai consolidate, pur ribadendo la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in capo al proprietario per difetto di manutenzione hanno al contempo sottolineato la rilevanza del comportamento del danneggiato utente e la sua incidenza causale nella determinazione dell'occorso:
“L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Cfr.
cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013
Ed ancora:
“Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità
da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso
6 causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod.
civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso,
la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.). Cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 999 del 20/01/2014. A tal uopo, al di là di tutte le argomentazioni già esplicitate ed attinenti la responsabilità dell'Ente
Civico, appare altresì confacente richiamare una recente ordinanza n.
9315/20l9 della Corte di Cassazione, utile ai fini di una totale esclusione di responsabilità in capo a parte attrice nel caso di specie.
In particolare…..«quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l'adozione da
parte de danneggiato delle cautele normalmente attese, e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente concorre il contributo
causale nella dinamica del danno il comportamento del danneggiato».
Comportamento che può giungere - secondo la Suprema corte - al punto di escludere ogni responsabilità in capo all'amministrazione.
Ed invero, alla luce della superiore istruttoria raccolta, a parere di questo Decidente, la condizione del Piazzale Marinai d'Italia, nei pressi del Porto di , caratterizzato dalla presenza di una buca, priva CP_3
di segnaletica, avrebbe dovuto essere scansato dall'istante in ragione
7 della circostanza che Tutto attorno era un po disastrato, c'era
luminosità naturale, come dichiarato dal teste, pertanto il ragazzo, a bordo del motore, avrebbe dovuto scansare l'insidia, utilizzando una maggiore accortezza nell'incedere, ovvero procedendo in maniera più
cauta.
Pertanto, a parere di questo Decidente, la responsabilità della caduta di parte attrice deve ascriversi in maniera concorrente in capo alla pubblica amministrazione (costituita nella fattispecie per cui è
causa dall'assessorato convenuto e dal ) ed alla Controparte_3
stessa parte attrice per avere, la prima, per la sua qualità di proprietaria, custode ed al tempo stesso manutentrice delle vie pubbliche omesso di provvedervi anche eventualmente segnalando la condizione dei luoghi , ovvero delimitandola al transito al fine di scongiurare pericolo alla cittadinanza.
Ed ancora, occorre sottolineare come dal corredo probatorio acquisito,
a parere di questo Decidente può ritenersi provata anche una corresponsabilità, oltre che dell'Assessorato proprietario della zona,
anche del . Controparte_3
In particolare, in seno al fascicolo di parte convenuta risultano prodotte delle note, a firma dell'Ufficio Circondariale Marittimo di
, da cui emerge la totale assenza di segnaletica e idonee CP_3
barriere di interdizione del manto stradale alla radice della banchina su
8 menzionata. Peraltro, la asserita presenza di ordinanze sindacali che vietasse l'accesso al Piazzale, come asserito dal Controparte_3
risulta smentita per tabulas, malgrado la pericolosità dell'area portuale, ben nota all'Ufficio Marittimo .
Passando alla valutazione del quantum debeatur, ai fini della valutazione dei postumi invalidanti residuati nonché dei giorni di invalidità temporanea ed assoluta si è proceduto alla disposizione di ctu medico legale il quale ha concluso nel senso che l'istante ha riportato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, infrazione del malleolo peroneale sinistro + frattura composta del III medio del II
metatarso piede sinistro. danni tutti eziologicamente riconducibili all'occorso.
Il Ctu ha concluso precisando che l'attore ha riportato dei postumi invalidanti residuati nella misura del 3%; con un periodo di invalidità
temporanea parziale al 50% di gg 70.
In merito alla liquidazione dei suddetti danni necessita premettere che alla luce di una evoluzione maturatasi presso i Giudici di Legittimità,
appare opportuno applicare le Tabelle del Tribunale di Milano ai fini della determinazione.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, tenuto conto dei postumi permanenti accertati dal CTU in capo alla attrice (3%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (14 anni), spetterebbe all'istante la somma espressa in moneta attuale pari a 9.521,00 euro comprensiva
9 del danno biologico, dei gg. di I.T.P. e di I.T.T. per il periodo riconosciuto dal ctu nominato nonché della percentuale prevista a titolo di incremento per sofferenza del 25%oltre interessi legali, da calcolarsi dal fatto fino all'effettivo soddisfo.
A titolo di danno patrimoniale, sono depositati documenti attestanti esborsi per spese mediche, pari a 162,70 euro.
In parziale accoglimento della domanda attorea, accertato il comportamento colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 30%, si condanna il , in persona del Controparte_3 CP_5
pro-tempore, e l'Assessorato convenuto, in via solidale, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati nel rimanente 70 %, pari alla complessiva somma di 6.778,59 euro espressa in moneta attuale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.
In merito alle spese legali spettanti a parte attrice, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti , per la quantificazione si rimanda al dispositivo.
Di contra va integralmente rigetta la domanda al mezzo formulata dall'istante.
Sul punto, è appena il caso di precisare, che l'attore si è limitato a produrre un preventivo.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità e di merito è oramai conforme nel ritenere insufficienti che in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, il preventivo di riparazione del veicolo redatto da
10 un terzo può essere sì valutato ex art. 2729 c.c. ma solo se unito ad altri elementi di prova di cui costituisca un riscontro;
in mancanza di tali ulteriori elementi esso non è che una valutazione e come tale assolutamente inidoneo a stimare un danno, essendo altrimenti illogico ed iniquo consentire documentalmente l'acquisizione di valutazioni di terzi, precluse ove tali terzi dovessero deporre come testi.
Peraltro, tra gli ulteriori elementi indiziari che possono (ma è bene avvertire che non sempre sono considerati sufficienti) fornire supporto al preventivo, la giurisprudenza ha indicato, ad esempio, la prova che i prezzi utilizzati in preventivo sono conformi ai prezzi di listino circostanze queste ultime disattese in toto da parte attrice.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, le domande attoree di danni patrimoniali vanno rigettate poiché non adeguatamente provate.
Così deciso.
Pa, lì 6/11/2025 Dott.ssa Valentina Cimino
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