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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/03/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 5667/2021 R.G.
UDIENZA 25/3/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.45;
- che, alle ore 10.15, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, in presenza dell'addetto all'Ufficio del Processo dott. Francesco Paolo
Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 25/3/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al numero 5667, Ruolo Generale dell'anno 2021, all'udienza del 25/3/2025, a trattazione scritta, con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
, rappresentata, difesa, elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'avv. Fabio Gentili, giusta procura in atti;
appellante
E
- e Controparte_1 Controparte_2 rappresentati, difesi, elettivamente domiciliati presso l'avv. Rocco
Capuzzi, giusta procura in atti;
- rappresentata, difesa, elettivamente Controparte_3 domiciliata presso l'avv. Domenico Vizzone, giusta procura in atti;
appellati
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 284/2021, EMESSA DAL GIUDICE DI
PACE DI VELLETRI, DEPOSITATA IN DATA 11/2/2021;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione di parte, si rinvia all'atto di citazione e a tutte le memorie depositate nel corso dei giudizi di primo e secondo grado.
L'appellante chiedeva la riforma Parte_1 della sentenza 284/2021, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, depositata in data 11/2/2021, con la quale era stata dichiarata improcedibile la domanda risarcitoria da essa spiegata avverso gli appellati e Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
L'appellante lamentava come il primo giudice avesse erroneamente ritenuto improcedibile la domanda per violazione dell'art. 145 codice delle assicurazioni, ritenendo fondata l'eccezione di improcedibilità avanzata dalla compagnia di assicurazione per omessa richiesta risarcitoria all'assicuratore del danneggiante.
Concludeva per la riforma della sentenza gravata, chiedendo di “(…) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente il ciclomotore KTM DUKE tg
Pagina 3 Dott. Renato Buzi DZ10951 e, per l'effetto, condannarlo in solido con il proprietario
e con la in virtù del Controparte_1 Controparte_3 regime di indennizzo diretto, al risarcimento del dei danni materiali subiti dall'attrice e quantificati in € 5.980,00 necessari per la riparazione del veicolo danneggiato, oltre al c.d. danno da fermo tecnico per il mancato utilizzo da liquidare in via equitativa nella misura di € 300,00, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia a seguito di attività istruttoria, oltre agli interessi legali alla data del sinistro. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituivano Controparte_1 Controparte_2
e chiedendo il rigetto del gravame e la
[...] Controparte_3 conferma della sentenza del Giudice di Pace.
La causa era istruita con produzione documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa
Pagina 4 Dott. Renato Buzi ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
I motivi di appello appaiono (solo) parzialmente fondati e vanno accolti nei limiti di cui in motivazione.
Anzitutto, esaminando la questione di procedibilità, la domanda proposta da nei confronti dei convenuti è Parte_1 proponibile, essendo stata notificata, a mezzo pec il 19/4/2016, preventiva richiesta risarcitoria e, in data 2/8/2018, preventivo invito alla negoziazione assistita, ai sensi e per gli effetti del D.L. n.
132/2014 conv. con mod. in L. 162/2014 (v. documenti 2-3 prodotti da nel fascicolo di primo grado;
note di Parte_1 trattazione scritta dell'appellante depositate il 9/3/2022 e documento allegato).
Dalla richiesta di risarcimento alla notifica dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio de quo, è poi intercorso un termine maggiore di quello previsto dalla legge.
La richiesta allegata agli atti contiene gli elementi essenziali previsti dagli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni, idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, che è quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste.
Va, invero, rilevato che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 145 del codice delle assicurazioni, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta. Pertanto, sarebbe comunque irrilevante, ai fini della suddetta proponibilità, la circostanza che la richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.d.A. qualora
Pagina 5 Dott. Renato Buzi gli elementi mancanti fossero superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (v. Corte Appello
L'Aquila, 11/11/2020, n. 1546).
Va poi respinto l'appello incidentale di Controparte_3 poiché è ammissibile la cessione del credito da risarcimento del danno derivante da sinistro stradale per le ragioni già esplicitate dal
Giudice di Pace: “Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., costituendo la cessione non già un'operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario assume vesti consortili” (Cass. 27892/2023).
Passando al merito, va rammostrato che, in tema di presunzione di pari colpa ex art. 2054, comma 2, c.c., la giurisprudenza ha fissato alcuni punti fermi che possono così sintetizzarsi: a) la norma trova applicazione non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno. La conseguenza che se ne trae è che, in tutti i casi in cui l'atto generatore del sinistro sia ignoto, causa presunta dell'evento sono nella stessa misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se uno soltanto di essi abbia riportato danni;
b) la presunzione opera in via sussidiaria, cioè solo qualora non si provi la diversa incidenza dei fattori causali concorrenti, la colpa esclusiva dell'altro conducente o la ricorrenza di altra causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale;
c)
l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico.
Nella specie, a fronte della Parte_1 posizione processuale assunta dagli appellati Controparte_1
e nonché Controparte_2 Controparte_3 della documentazione prodotta dalle parti, non ha dimostrato quanto illustrato sopra sub B , ovvero non ha provato, a superamento della presunzione di pari colpa, la diversa incidenza dei fattori causali concorrenti, la colpa esclusiva dell'altro conducente e/o la ricorrenza di altra causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale.
Pagina 6 Dott. Renato Buzi Va quindi fatta applicazione del seguente principio, da ultimo ribadito dalla S.C.: “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di colpa pari tra i conducenti, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., si applica sia quando è incerto il grado di colpa di ciascun conducente in un sinistro certo, sia quando non è possibile determinare il comportamento specifico che ha causato il danno. Pertanto, in caso di scontro tra veicoli con cause ignote, si presume che entrambi i conducenti siano ugualmente responsabili del sinistro, indipendentemente dai danni subiti da ciascuno” (Cass.
6051/2024).
Quindi, esaminando la posizione della cessionaria Parte_1
le vanno riconosciuti i danni subiti dalla autovettura
[...] della cedente Edil Impianti S.r.l., da quantificarsi nella misura di €
5.980,00, alla luce della documentazione allegata (v. Cass. 8004/2005:
“Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità' dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa
e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali)”.
Va invece respinta la pretesa del risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo incidentato, che deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo;
nella specie, il danneggiato non ha dimostrato, ad esempio, la spesa sostenuta per il noleggio di un altro veicolo e/o la perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto (v. Cass.
7358/2023); con la ulteriore precisazione che la sola (eventuale) produzione in giudizio della fattura relativa al nolo di un'auto
Pagina 7 Dott. Renato Buzi sostitutiva, se non è corroborata da ulteriori elementi probatori, non ha valore di prova.
In sintesi, stante la presunzione di colpa concorrente del conducente del veicolo (Fiat UN, targato EP774WB) di Edil Impianti S.r.l. e di quello ( del motoveicolo (KTM DUKE Controparte_2 targa DZ10951) del resistente nella causazione Controparte_1 del sinistro ex art. 2054, comma 2, c.c., la somma riconosciuta al primo va ridotta nella percentuale del 50%.
Quindi, ha diritto, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale per danni subiti dalla ridetta autovettura, ad € 2.990,00 (€ 5.980,00 – 50%), oltre interessi dal sinistro al saldo;
a tanto vanno condannati al pagamento in solido
[...]
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(tenuta in virtù del regime di indennizzo diretto ex art. 149
[...] codice delle assicurazioni, quale compagnia di assicurazione del veicolo
Fiat UN, targato EP774WB).
Incidentalmente si evidenzia che sul debito di valore, calcolato ai valori attuali, non vengono riconosciuti gli interessi compensativi, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, per difetto di prova, in base a conferente allegazione, su di un eventuale maggior danno da ritardo rispetto a quello risarcito con la rivalutazione monetaria (v. Cass.
12452/03).
In sintesi, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1
284/2021, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, depositata in data
11/02/2021, va dichiarata la concorrente responsabilità del conducente del veicolo (Fiat UN, targato EP774WB) di Edil Impianti S.r.l.
(cedente il credito) e di quello del Controparte_2 motoveicolo (KTM DUKE, targato DZ10951) del resistente CP_2 CP_1
nella causazione del sinistro per cui è causa. Con discendente
[...] condanna in solido dei ed al pagamento, CP_2 Controparte_3 in favore di (cessionaria del Parte_1 credito), della complessiva somma, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per danni subiti dalla autovettura Fiat UN (targata
EP774WB), di € 2.990,00, oltre interessi dal sinistro al saldo.
Le superiori conclusioni assorbono ogni altra questione, sia di merito che di rito.
Pagina 8 Dott. Renato Buzi Stante origine e natura della controversia, reciproca soccombenza, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 284/2021,
[...] emessa dal Giudice di Pace di Velletri, depositata in data 11/02/2021, dichiara la concorrente responsabilità del conducente del veicolo (Fiat
UN, targato EP774WB) di Edil Impianti S.r.l. (cedente il credito) e di quello ( del motoveicolo (KTM DUKE, Controparte_2 targato DZ10951) del resistente nella Controparte_1 causazione del sinistro per cui è causa;
2) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria dell'appellante e già operata la riduzione per il concorso di colpa, condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2 [...]
(tenuta in virtù del regime di indennizzo diretto Controparte_3 ex art. 149 codice delle assicurazioni, quale compagnia di assicurazione del veicolo Fiat UN, targato EP774WB) al pagamento, in favore di
(cessionaria del credito), della Parte_1 complessiva somma, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per danni subiti dalla autovettura Fiat UN (targata EP774WB), di €
2.990,00, oltre interessi dal sinistro al saldo;
3) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Velletri, 25/3/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 9 Dott. Renato Buzi