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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/07/2024, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
N. 553/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso consigliere relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 553 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Pt_1 CodiceFiscale_1
Luppino, del Foro di Reggio Calabria), e C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2
– rappresentato e difeso dall'avvocata Caterina Loredana Scarfò, del Foro di Reggio
Calabria).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, è gravata la sentenza n. 1124/2021 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria e pubblicata il 29 luglio 2021, mediante la quale il primo giudice – richiamata la precedente sentenza non definitiva (resa sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio),
e comunque compensate le spese processuali – accoglieva parzialmente la domanda di in ordine al solo assegno di mantenimento in favore del figlio Pt_1 Persona_1
(maggiorenne ma non autosufficiente), respingendola, invece, relativamente alla parallela richiesta di concessione di un assegno formulata dall'attrice per se stessa.
3. L'appellante impugna integralmente la prima statuizione, deducendo I) l'insufficienza dell'assegno al figlio, III) l'esigenza di ripartire diversamente le spese straordinarie, facendone carico al marito per il 70 percento, III) la dovutezza dell'assegno divorzile, IV) la conseguente spettanza di una quota del trattamento di fine rapporto del marito (da accantonarsi), e V)
l'erroneità della compensazione delle spese, disposta dal giudice di prima cura.
4. L'ex coniuge resiste diffusamente al gravame e interpone appello incidentale per la negazione del proprio obbligo di corrispondere alcunché al figlio: egli evidenzia come il figlio stesso avesse intrapreso attività lavorativa, poi cessata per dimissioni, e conclude per l'inesistenza di obblighi di mantenimento in favore del giovane, siccome adulto e dotato di capacità lavorativa.
5. All'esito della camera di consiglio del 28 giugno 2024, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso: l'appello è fondato in punto di dovutezza dell'assegno divorzile, mentre è infondato nel resto;
l'appello incidentale, invece, è fondato parzialmente, nei termini di cui appresso.
6. Occorre innanzitutto rammentare – fra le altre, con Cass, Sez. I Civ., sent. n. 26875/2023
– come «I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata»: infatti – secondo quanto ancora molto recentemente puntualizzato da Cass., Sez. I Civ., ord. n. 12123/2024 – «Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur
2 spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere – ferma restando
l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso – ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito».
6.1. Orbene, dalla rassegna giurisprudenziale appena svolta emerge come la funzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne – a differenza di quanto affermabile avuto riguardo all'analogo istituto contemplato dalla legge in favore del figlio minore – sia quella non già di garantire lo sviluppo psicofisico ottimale del figlio, assicurandogli i mezzi patrimoniali di promozione della sua crescita, bensì d'accompagnare economicamente il maggiore d'età fino al raggiungimento dell'autosufficienza, non potendosi arguire l'esistenza di un dovere del genitore di sostentare il figlio adulto per tutta la vita di quest'ultimo.
6.2. Giungendo ora a esaminare la consistenza e l'appartenenza dell'onere di provare le circostanze giustificative dell'imposizione (al genitore) dell'obbligo di mantenere il figlio adulto
– e attingendo sempre a Cass, Sez. I Civ., sent. n. 26875/2023 – «In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa».
6.3. – nato nel 1996 – è oggi ventottenne (dunque, non Persona_1 neomaggiorenne) e in possesso di un'età in corrispondenza della quale è astrattamente già ipotizzabile il conseguimento di un titolo universitario.
3 6.3.1. Egli ha svolto attività di lavoro dipendente presso Sicurtransport S.p.A, ma ha rassegnato le proprie dimissioni, di talché l'attività lavorativa ottenuta a suo tempo non è proseguita per scelta dell'interessato.
6.4. L'appellante riferisce, sul tema, della difficoltà del figlio a rimediare ulteriori occasioni di lavoro, in conseguenza – dapprima – della congiuntura epidemica e – in secondo luogo
– della precarietà della salute del medesimo . Per_1
6.5. Sennonché, a prescindere dalla pur dirimente circostanza per la quale il figlio – nonostante le complicazioni summenzionate – era stato in grado di occuparsi, è giocoforza constatare come a) la pandemia sia ampiamente cessata, b) l'attuale inesistenza, per
[...]
, di una qualche contrattualizzazione lavorativa sia conseguenza di una Persona_1
spontanea determinazione di quest'ultimo, c) i certificati medici prodotti dall'appellante, quanto alla salute del figlio, non descrivono un quadro preclusivo della sua collocabilità lavorativa.
6.6. L'introduttrice del secondo grado di giudizio specifica testualmente come la decisione del figlio di non proseguire presso Sicurtransport S.p.A. sia dipesa dall'intenzione di lui di privilegiare gli studi: orbene, se – da un lato – tale opzione non può essere giuridicamente biasimata (anche alla luce dei pertinenti riferimenti giurisprudenziali, i quali tendono ad assicurare al figlio – purché entro un tempo ragionevole – la possibilità di raggiungere gradi superiori degli studi), dall'altro lato a) sia l'età dell'interessato sia b) la pacifica circostanza del suo storico impiego quale dipendente (dimostrativa del raggiungimento di una sua capacità, occupazionale e di generazione di un reddito di sostentamento da lavoro dipendente), e c) la natura telematica dell'università d'iscrizione del figlio (come tale frequentabile da remoto e compatibile con il contemporaneo svolgimento d'attività lavorativa, poiché implicante uno sforzo non temporalmente del tutto assorbente) militano per la sconfessione dell'apposito motivo d'appello.
6.7. Le conseguenze economiche della scelta del figlio (di dismettere l'impiego per preferire gli studi) non possono – infatti – comportare l'incremento dell'assegno di mantenimento a carico del padre, il quale – ragionando diversamente – dovrebbe sopportare le conseguenze economiche (per lui peggiorative) di una scelta cui non ha concorso.
6.8. Delibando, dunque, congiuntamente (data la loro connessione sostanziale) il motivo d'appello principale e quello incidentale, va esclusa la debenza dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, ma limitatamente ai suoi ratei futuri e con conseguente conservazione delle spettanze fin qui incamerate.
4 7. Giungendo, ora, alla disamina del motivo d'impugnazione concernente il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, richiamato l'art. 5, VI c., l.
898/1970, l'indisponibilità di mezzi di sussistenza ha trovato riscontro nella produzione documentale di . Pt_1
7.1. Occorre fin da subito rammentare come la distinzione – fino a poco tempo addietro invalsa in giurisprudenza – tra fase (di giudizio) attributiva (dell'assegno) e fase determinativa (del suo importo) sia stata sconfessata da SS.UU., sent. n. 18217/2018.
7.2. Nella vicenda in discorso la ricorrente ha dimostrato – esibendo il carteggio proveniente dal Centro per l'impiego, nonché le dichiarazioni dei redditi, l'I.S.E.E. e la stessa ammissione al gratuito patrocinio – di non possedere un'occupazione, e di non godere di redditi diversi rispetto all'assegno di mantenimento: non può, pertanto, condividersi l'assunto avversario, secondo il quale «Nel caso concreto la sig.ra non ha offerto in Pt_1
comunicazione alcunché da cui poter quantomeno presumere la sussistenza del diritto invocato».
7.3. Pure ininfluente è l'obiezione dell'appellante incidentale, circa la mancata istanza dell'ex coniuge d'accesso alle provvidenze dello Stato sociale (si consideri, al riguardo,
Cass., Sez. I Civ., ord. n. 34924/2023).
7.4. Alla luce delle circostanze anzidette, quindi va affermata la spettanza dell'assegno divorzile, anche alla luce della considerazione per la quale è evincibile – dalla collocazione temporale dell'unico periodo (documentato) della vita di in cui quest'ultima ha Pt_1 espletato attività lavorativa – l'impegno dell'appellante nella ricerca e nello svolgimento d'attività di lavoro, in sostanziale concomitanza con i primi segnali di crisi del rapporto di coniugio: a riprova della volontà della donna di quantomeno provare ad autonomizzarsi economicamente rispetto all'allora marito (dal quale sarebbe stata imminente la separazione).
7.5. Quanto alla determinazione dell'assegno, avvalendosi dei criteri di legge e valorizzando la situazione economica delle parti, la Corte stima congrua l'attribuzione all'appellante di un assegno divorzile mensile pari a 250 euro.
8. Al riconoscimento dell'assegno segue l'attribuzione ad – oggetto di specifico motivo Pt_1
d'impugnazione – del quaranta percento del trattamento di fine rapporto totale, riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
9. In relazione, ancora, alle spese straordinarie riconducibili al figlio, alla luce dello squilibrio economico sussistente fra le parti – e il cui accertamento, compiuto nei paragrafi precedenti, ha condotto questa Corte, come visto, al riconoscimento ad di un assegno divorzile, Pt_1
5 deve accogliersi la domanda dell'appellante principale intesa a rivedere la ripartizione delle spese in questione, dimodoché le stesse gravino per il settanta percento sull'appellato principale.
10. Le spese di ambo i gradi di giudizio sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), attingono al parametro delle cause di valore indeterminato e complessità bassa, sono liquidate al procuratore dell'appellante con decreto separato (data l'ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), sono corrisposte previa compensazione per un terzo (attesa la reciproca soccombenza parziale), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Primo grado:
Fase di studio della controversia: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio: € 602,00
Fase istruttoria: € 903,00
Fase decisoria: € 1.453,00
Compenso tabellare: € 3.809,00
Spettanze dovute a seguito di compensazione per un terzo: € 2.539,00
Grado d'appello:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 3.473,00
Spettanze dovute a seguito di compensazione per un terzo: € 2.315,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, come sopra composta, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di e sull'appello Parte_1 Parte_2
incidentale proposto da nei confronti di , disattese ogni Parte_2 Parte_1
altra istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello principale;
6 - conseguentemente dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno Parte_1
divorzile, quantificato in misura pari a 250 euro mensili e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
- dichiara, altresì, il diritto di all'ottenimento del quaranta percento del Parte_1
trattamento di fine rapporto spettante a relativamente al periodo Parte_2 in cui l'attività lavorativa a monte del T.F.R. sia concisa con il matrimonio;
- ridetermina nel settanta percento la misura della contribuzione di Parte_2
alle spese straordinarie del figlio;
- ciò detto, accoglie parzialmente l'appello incidentale;
- per l'effetto, esclude la debenza dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza;
- condanna, infine, l versamento in favore dell'Erario della somma Parte_2 complessiva di 4.854 euro, pari – previa compensazione, in ambo i giudizi, nella misura di un terzo – a 2.539 euro per il primo grado e 2.315 euro per l'appello, a titolo di onorari processuali, oltre a spese generali e accessori.
.
Reggio Calabria, 28 giugno 2024.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
7
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso consigliere relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 553 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Pt_1 CodiceFiscale_1
Luppino, del Foro di Reggio Calabria), e C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2
– rappresentato e difeso dall'avvocata Caterina Loredana Scarfò, del Foro di Reggio
Calabria).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, è gravata la sentenza n. 1124/2021 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria e pubblicata il 29 luglio 2021, mediante la quale il primo giudice – richiamata la precedente sentenza non definitiva (resa sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio),
e comunque compensate le spese processuali – accoglieva parzialmente la domanda di in ordine al solo assegno di mantenimento in favore del figlio Pt_1 Persona_1
(maggiorenne ma non autosufficiente), respingendola, invece, relativamente alla parallela richiesta di concessione di un assegno formulata dall'attrice per se stessa.
3. L'appellante impugna integralmente la prima statuizione, deducendo I) l'insufficienza dell'assegno al figlio, III) l'esigenza di ripartire diversamente le spese straordinarie, facendone carico al marito per il 70 percento, III) la dovutezza dell'assegno divorzile, IV) la conseguente spettanza di una quota del trattamento di fine rapporto del marito (da accantonarsi), e V)
l'erroneità della compensazione delle spese, disposta dal giudice di prima cura.
4. L'ex coniuge resiste diffusamente al gravame e interpone appello incidentale per la negazione del proprio obbligo di corrispondere alcunché al figlio: egli evidenzia come il figlio stesso avesse intrapreso attività lavorativa, poi cessata per dimissioni, e conclude per l'inesistenza di obblighi di mantenimento in favore del giovane, siccome adulto e dotato di capacità lavorativa.
5. All'esito della camera di consiglio del 28 giugno 2024, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso: l'appello è fondato in punto di dovutezza dell'assegno divorzile, mentre è infondato nel resto;
l'appello incidentale, invece, è fondato parzialmente, nei termini di cui appresso.
6. Occorre innanzitutto rammentare – fra le altre, con Cass, Sez. I Civ., sent. n. 26875/2023
– come «I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata»: infatti – secondo quanto ancora molto recentemente puntualizzato da Cass., Sez. I Civ., ord. n. 12123/2024 – «Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur
2 spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere – ferma restando
l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso – ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito».
6.1. Orbene, dalla rassegna giurisprudenziale appena svolta emerge come la funzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne – a differenza di quanto affermabile avuto riguardo all'analogo istituto contemplato dalla legge in favore del figlio minore – sia quella non già di garantire lo sviluppo psicofisico ottimale del figlio, assicurandogli i mezzi patrimoniali di promozione della sua crescita, bensì d'accompagnare economicamente il maggiore d'età fino al raggiungimento dell'autosufficienza, non potendosi arguire l'esistenza di un dovere del genitore di sostentare il figlio adulto per tutta la vita di quest'ultimo.
6.2. Giungendo ora a esaminare la consistenza e l'appartenenza dell'onere di provare le circostanze giustificative dell'imposizione (al genitore) dell'obbligo di mantenere il figlio adulto
– e attingendo sempre a Cass, Sez. I Civ., sent. n. 26875/2023 – «In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa».
6.3. – nato nel 1996 – è oggi ventottenne (dunque, non Persona_1 neomaggiorenne) e in possesso di un'età in corrispondenza della quale è astrattamente già ipotizzabile il conseguimento di un titolo universitario.
3 6.3.1. Egli ha svolto attività di lavoro dipendente presso Sicurtransport S.p.A, ma ha rassegnato le proprie dimissioni, di talché l'attività lavorativa ottenuta a suo tempo non è proseguita per scelta dell'interessato.
6.4. L'appellante riferisce, sul tema, della difficoltà del figlio a rimediare ulteriori occasioni di lavoro, in conseguenza – dapprima – della congiuntura epidemica e – in secondo luogo
– della precarietà della salute del medesimo . Per_1
6.5. Sennonché, a prescindere dalla pur dirimente circostanza per la quale il figlio – nonostante le complicazioni summenzionate – era stato in grado di occuparsi, è giocoforza constatare come a) la pandemia sia ampiamente cessata, b) l'attuale inesistenza, per
[...]
, di una qualche contrattualizzazione lavorativa sia conseguenza di una Persona_1
spontanea determinazione di quest'ultimo, c) i certificati medici prodotti dall'appellante, quanto alla salute del figlio, non descrivono un quadro preclusivo della sua collocabilità lavorativa.
6.6. L'introduttrice del secondo grado di giudizio specifica testualmente come la decisione del figlio di non proseguire presso Sicurtransport S.p.A. sia dipesa dall'intenzione di lui di privilegiare gli studi: orbene, se – da un lato – tale opzione non può essere giuridicamente biasimata (anche alla luce dei pertinenti riferimenti giurisprudenziali, i quali tendono ad assicurare al figlio – purché entro un tempo ragionevole – la possibilità di raggiungere gradi superiori degli studi), dall'altro lato a) sia l'età dell'interessato sia b) la pacifica circostanza del suo storico impiego quale dipendente (dimostrativa del raggiungimento di una sua capacità, occupazionale e di generazione di un reddito di sostentamento da lavoro dipendente), e c) la natura telematica dell'università d'iscrizione del figlio (come tale frequentabile da remoto e compatibile con il contemporaneo svolgimento d'attività lavorativa, poiché implicante uno sforzo non temporalmente del tutto assorbente) militano per la sconfessione dell'apposito motivo d'appello.
6.7. Le conseguenze economiche della scelta del figlio (di dismettere l'impiego per preferire gli studi) non possono – infatti – comportare l'incremento dell'assegno di mantenimento a carico del padre, il quale – ragionando diversamente – dovrebbe sopportare le conseguenze economiche (per lui peggiorative) di una scelta cui non ha concorso.
6.8. Delibando, dunque, congiuntamente (data la loro connessione sostanziale) il motivo d'appello principale e quello incidentale, va esclusa la debenza dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, ma limitatamente ai suoi ratei futuri e con conseguente conservazione delle spettanze fin qui incamerate.
4 7. Giungendo, ora, alla disamina del motivo d'impugnazione concernente il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, richiamato l'art. 5, VI c., l.
898/1970, l'indisponibilità di mezzi di sussistenza ha trovato riscontro nella produzione documentale di . Pt_1
7.1. Occorre fin da subito rammentare come la distinzione – fino a poco tempo addietro invalsa in giurisprudenza – tra fase (di giudizio) attributiva (dell'assegno) e fase determinativa (del suo importo) sia stata sconfessata da SS.UU., sent. n. 18217/2018.
7.2. Nella vicenda in discorso la ricorrente ha dimostrato – esibendo il carteggio proveniente dal Centro per l'impiego, nonché le dichiarazioni dei redditi, l'I.S.E.E. e la stessa ammissione al gratuito patrocinio – di non possedere un'occupazione, e di non godere di redditi diversi rispetto all'assegno di mantenimento: non può, pertanto, condividersi l'assunto avversario, secondo il quale «Nel caso concreto la sig.ra non ha offerto in Pt_1
comunicazione alcunché da cui poter quantomeno presumere la sussistenza del diritto invocato».
7.3. Pure ininfluente è l'obiezione dell'appellante incidentale, circa la mancata istanza dell'ex coniuge d'accesso alle provvidenze dello Stato sociale (si consideri, al riguardo,
Cass., Sez. I Civ., ord. n. 34924/2023).
7.4. Alla luce delle circostanze anzidette, quindi va affermata la spettanza dell'assegno divorzile, anche alla luce della considerazione per la quale è evincibile – dalla collocazione temporale dell'unico periodo (documentato) della vita di in cui quest'ultima ha Pt_1 espletato attività lavorativa – l'impegno dell'appellante nella ricerca e nello svolgimento d'attività di lavoro, in sostanziale concomitanza con i primi segnali di crisi del rapporto di coniugio: a riprova della volontà della donna di quantomeno provare ad autonomizzarsi economicamente rispetto all'allora marito (dal quale sarebbe stata imminente la separazione).
7.5. Quanto alla determinazione dell'assegno, avvalendosi dei criteri di legge e valorizzando la situazione economica delle parti, la Corte stima congrua l'attribuzione all'appellante di un assegno divorzile mensile pari a 250 euro.
8. Al riconoscimento dell'assegno segue l'attribuzione ad – oggetto di specifico motivo Pt_1
d'impugnazione – del quaranta percento del trattamento di fine rapporto totale, riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
9. In relazione, ancora, alle spese straordinarie riconducibili al figlio, alla luce dello squilibrio economico sussistente fra le parti – e il cui accertamento, compiuto nei paragrafi precedenti, ha condotto questa Corte, come visto, al riconoscimento ad di un assegno divorzile, Pt_1
5 deve accogliersi la domanda dell'appellante principale intesa a rivedere la ripartizione delle spese in questione, dimodoché le stesse gravino per il settanta percento sull'appellato principale.
10. Le spese di ambo i gradi di giudizio sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), attingono al parametro delle cause di valore indeterminato e complessità bassa, sono liquidate al procuratore dell'appellante con decreto separato (data l'ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), sono corrisposte previa compensazione per un terzo (attesa la reciproca soccombenza parziale), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Primo grado:
Fase di studio della controversia: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio: € 602,00
Fase istruttoria: € 903,00
Fase decisoria: € 1.453,00
Compenso tabellare: € 3.809,00
Spettanze dovute a seguito di compensazione per un terzo: € 2.539,00
Grado d'appello:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 3.473,00
Spettanze dovute a seguito di compensazione per un terzo: € 2.315,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, come sopra composta, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di e sull'appello Parte_1 Parte_2
incidentale proposto da nei confronti di , disattese ogni Parte_2 Parte_1
altra istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello principale;
6 - conseguentemente dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno Parte_1
divorzile, quantificato in misura pari a 250 euro mensili e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
- dichiara, altresì, il diritto di all'ottenimento del quaranta percento del Parte_1
trattamento di fine rapporto spettante a relativamente al periodo Parte_2 in cui l'attività lavorativa a monte del T.F.R. sia concisa con il matrimonio;
- ridetermina nel settanta percento la misura della contribuzione di Parte_2
alle spese straordinarie del figlio;
- ciò detto, accoglie parzialmente l'appello incidentale;
- per l'effetto, esclude la debenza dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza;
- condanna, infine, l versamento in favore dell'Erario della somma Parte_2 complessiva di 4.854 euro, pari – previa compensazione, in ambo i giudizi, nella misura di un terzo – a 2.539 euro per il primo grado e 2.315 euro per l'appello, a titolo di onorari processuali, oltre a spese generali e accessori.
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Reggio Calabria, 28 giugno 2024.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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