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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1968/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. De Angelis Beba del Foro di Milano E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Oppezzo Raffaella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 05/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in CA (VC) il 25/07/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2009.
pagina 1 di 6 Dall'unione è nato, in data 20/06/2011, il figlio ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in CA (VC) il 25/07/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2009 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA l'appartamento adibito a casa coniugale (ed esclusivamente questo) sito in
CA (VC), Via P. Borsellino 1, alla RA , con collocazione anagrafica CP_1 del figlio presso la stessa, sino al raggiungimento dell'indipendenza CP_2 economica di quest'ultimo, mentre l'accesso alla palestra ubicata presso l'esposizione dell'azienda sarà ad esclusivo uso del signor , il quale manterrà la propria Parte_1 dimora al piano superiore dello stabile;
pagina 2 di 6 2. DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo esclusivamente dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. DISPONE che il figlio poiché il padre si trasferirà al piano di sopra rispetto Per_1 all'abitazione familiare, starà con entrambi i genitori per un tempo equamente suddiviso, salvo diverso accordo tra le parti in ordine alle diverse esigenze personali e/o richieste manifestate dal minore;
4. DISPONE che il diritto di visita sarà quindi disciplinato secondo lo schema dell'alternanza: a. per la settimana in cui è previsto il pernotto del weekend presso la madre: Per_1 trascorrerà il weekend con il padre o con la madre a settimane alterne. Nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre, nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 17 starà con il padre, trascorrendo con lui la serata per poi tornare a dormire dalla madre;
b. nella settimana in cui è previsto il pernotto del weekend presso il padre, Lunedì e Martedì dalle 17 starà con il padre, trascorrendo con lui la serata per poi tornare a dormire dalla madre, e Mercoledì e Giovedì trascorrerà tutta la giornata e la serata con la madre. Entrambi i genitori saranno tenuti a far studiare e svolgere i compiti scolastici al figlio nel periodo in cui si trova presso ciascuno di loro;
Per_1
5. DISPONE che i genitori potranno eventualmente derogare gli accordi di cui sopra quanto alla presa in carico, al riaccompagnamento e/o alla permanenza del figlio presso la loro residenza, purché venga rispettata la volontà del minore e vi sia preventiva, congrua comunicazione tra gli stessi;
6. DÀ ATTO che continuerà fino alla fine dell'anno scolastico ad essere accompagnato Per_1
a scuola dal nonno paterno tranne il Martedì ed il Venerdì, quando verrà accompagnato, invece, dalla madre;
7. DÀ ATTO che in caso di imprevisti o esigenze sopravvenute, i genitori s'impegnano sin d'ora a mantenere una stretta collaborazione per la pronta risoluzione dell'evenienza, privilegiando l'affido temporaneo del figlio ad uno di essi o dei nonni paterni e/o materni e/o ai rispettivi familiari, previa comunicazione ed evitando il coinvolgimento di terzi;
8. DISPONE che per quanto concerne le festività natalizie, il figlio trascorrerà la Per_1
Vigilia e il giorno di Natale con entrambi i genitori. Laddove ciò non sia possibile, i genitori prevedono che trascorrerà, per il periodo compreso tra la Vigilia e Natale, mezza Per_1 giornata con uno e l'altra metà con l'altro, ovvero la Vigilia interamente con uno e il giorno di Natale con l'altro, ad anni alterni e sempre previo accordo, ovvero quattro giorni consecutivi che comprendano il Natale o il Capodanno con uno e i successivi giorni con l'altro, restando comunque fermo il precedente calendario per i restanti giorni di vacanza del minore e salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto concerne il periodo pasquale,
pagina 3 di 6 trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo Per_1 con l'altro genitore;
9. DISPONE che il figlio trascorra con i genitori il periodo estivo seguendo il calendario sopra riportato, fatti salvi 15 giorni consecutivi che potranno essere trascorsi nel mese di luglio con la madre e 15 giorni ad agosto col padre, previo accordo da raggiungersi entro il CP_1
31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente e con congruo anticipo l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio;
10. DÀ ATTO che i nonni, inoltre, potranno liberamente frequentare il nipote senza la presenza dei genitori, previo accordo con i medesimi;
11. DISPONE che il signor e la signora provvedano al Parte_1 CP_1 mantenimento diretto del figlio in quanto il minore vivrà a parità di tempo con il Per_1 padre e con la madre. I genitori provvederanno quindi individualmente alle spese ordinarie relative al figlio e a suddividere al 50% le spese relative a biancheria, vestiario, cancelleria etc. del minore;
saranno, invece, a carico esclusivamente individuale le spese relative ad attività svolte con il minore durante la permanenza dello stesso con uno dei due genitori;
12. DISPONE che le spese per eventuali cure mediche e di assistenza per la patologia di Cesare siano saldate attingendo dall'assegno INPS erogato a favore del minore;
13. DÀ ATTO che il signor non verserà quindi alcunché a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento indiretto del figlio mentre DISPONE che versi anticipatamente entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese alla signora la somma di € 300,00 mensili, somma CP_1 annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita, oltre ad € 25,00 mensili a titolo di rimborso della quota parte del versamento mensile sul libretto postale intestato al minore, per un totale € 325,00 mensili;
le spese straordinarie sostenute per resteranno a Per_1 carico del 50% ciascuno delle parti, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli e di seguito specificate:
- Spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono mai il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, quali cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparati e oculistiche con relativi occhiali;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
mensa-buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
pagina 4 di 6 - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o d'istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatari;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati da entrambi i genitori nell'interesse del figlio, d) spese per la patente del figlio;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei genitori, c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi, e) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione:
14. DÀ ATTO che le parti concordano che le spese mediche sostenute al 50% potranno essere portate fiscalmente in detrazione con il medesimo criterio;
15. DÀ ATTO che le spese per il mantenimento dei tre gatti che vivono in famiglia saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
16. DÀ ATTO che le utenze della casa familiare saranno volturate alla sig.ra , che CP_1 provvederà al loro pagamento;
17. DÀ ATTO che la signora dichiara di voler rinunciare al sistema di allarme CP_1 attualmente in suo presso l'appartamento;
18. DÀ ATTO che il sig. garantirà in ogni caso alla sig.ra l'approvvigionamento Pt_1 CP_1 della legna da ardere per il riscaldamento invernale. Nel caso in cui il signor dovesse Pt_1 provvedere all'acquisto del legname lavorato, la RA si impegna a rifondere al CP_1
il 50% del costo sostenuto per l'acquisto del predetto materiale;
Pt_1
19. I coniugi danno atto di aver definito tra loro ogni loro altro rapporto di natura economica e che gli eventuali rapporti economici ancora pendenti verranno disciplinati separatamente;
20. DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
21. DÀ ATTO che i coniugi danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, pur essendo a conoscenza della necessità di acquisire l'assenso esplicito di ambo i genitori all'atto della richiesta di passaporto, nell'interesse primario del figlio minore;
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 5 di 6 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/06/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Andrea Padalino
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 6 di 6
Sezione Civile
N. R.G. VG 1968/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. De Angelis Beba del Foro di Milano E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Oppezzo Raffaella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 05/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in CA (VC) il 25/07/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2009.
pagina 1 di 6 Dall'unione è nato, in data 20/06/2011, il figlio ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in CA (VC) il 25/07/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2009 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA l'appartamento adibito a casa coniugale (ed esclusivamente questo) sito in
CA (VC), Via P. Borsellino 1, alla RA , con collocazione anagrafica CP_1 del figlio presso la stessa, sino al raggiungimento dell'indipendenza CP_2 economica di quest'ultimo, mentre l'accesso alla palestra ubicata presso l'esposizione dell'azienda sarà ad esclusivo uso del signor , il quale manterrà la propria Parte_1 dimora al piano superiore dello stabile;
pagina 2 di 6 2. DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo esclusivamente dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. DISPONE che il figlio poiché il padre si trasferirà al piano di sopra rispetto Per_1 all'abitazione familiare, starà con entrambi i genitori per un tempo equamente suddiviso, salvo diverso accordo tra le parti in ordine alle diverse esigenze personali e/o richieste manifestate dal minore;
4. DISPONE che il diritto di visita sarà quindi disciplinato secondo lo schema dell'alternanza: a. per la settimana in cui è previsto il pernotto del weekend presso la madre: Per_1 trascorrerà il weekend con il padre o con la madre a settimane alterne. Nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre, nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 17 starà con il padre, trascorrendo con lui la serata per poi tornare a dormire dalla madre;
b. nella settimana in cui è previsto il pernotto del weekend presso il padre, Lunedì e Martedì dalle 17 starà con il padre, trascorrendo con lui la serata per poi tornare a dormire dalla madre, e Mercoledì e Giovedì trascorrerà tutta la giornata e la serata con la madre. Entrambi i genitori saranno tenuti a far studiare e svolgere i compiti scolastici al figlio nel periodo in cui si trova presso ciascuno di loro;
Per_1
5. DISPONE che i genitori potranno eventualmente derogare gli accordi di cui sopra quanto alla presa in carico, al riaccompagnamento e/o alla permanenza del figlio presso la loro residenza, purché venga rispettata la volontà del minore e vi sia preventiva, congrua comunicazione tra gli stessi;
6. DÀ ATTO che continuerà fino alla fine dell'anno scolastico ad essere accompagnato Per_1
a scuola dal nonno paterno tranne il Martedì ed il Venerdì, quando verrà accompagnato, invece, dalla madre;
7. DÀ ATTO che in caso di imprevisti o esigenze sopravvenute, i genitori s'impegnano sin d'ora a mantenere una stretta collaborazione per la pronta risoluzione dell'evenienza, privilegiando l'affido temporaneo del figlio ad uno di essi o dei nonni paterni e/o materni e/o ai rispettivi familiari, previa comunicazione ed evitando il coinvolgimento di terzi;
8. DISPONE che per quanto concerne le festività natalizie, il figlio trascorrerà la Per_1
Vigilia e il giorno di Natale con entrambi i genitori. Laddove ciò non sia possibile, i genitori prevedono che trascorrerà, per il periodo compreso tra la Vigilia e Natale, mezza Per_1 giornata con uno e l'altra metà con l'altro, ovvero la Vigilia interamente con uno e il giorno di Natale con l'altro, ad anni alterni e sempre previo accordo, ovvero quattro giorni consecutivi che comprendano il Natale o il Capodanno con uno e i successivi giorni con l'altro, restando comunque fermo il precedente calendario per i restanti giorni di vacanza del minore e salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto concerne il periodo pasquale,
pagina 3 di 6 trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo Per_1 con l'altro genitore;
9. DISPONE che il figlio trascorra con i genitori il periodo estivo seguendo il calendario sopra riportato, fatti salvi 15 giorni consecutivi che potranno essere trascorsi nel mese di luglio con la madre e 15 giorni ad agosto col padre, previo accordo da raggiungersi entro il CP_1
31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente e con congruo anticipo l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio;
10. DÀ ATTO che i nonni, inoltre, potranno liberamente frequentare il nipote senza la presenza dei genitori, previo accordo con i medesimi;
11. DISPONE che il signor e la signora provvedano al Parte_1 CP_1 mantenimento diretto del figlio in quanto il minore vivrà a parità di tempo con il Per_1 padre e con la madre. I genitori provvederanno quindi individualmente alle spese ordinarie relative al figlio e a suddividere al 50% le spese relative a biancheria, vestiario, cancelleria etc. del minore;
saranno, invece, a carico esclusivamente individuale le spese relative ad attività svolte con il minore durante la permanenza dello stesso con uno dei due genitori;
12. DISPONE che le spese per eventuali cure mediche e di assistenza per la patologia di Cesare siano saldate attingendo dall'assegno INPS erogato a favore del minore;
13. DÀ ATTO che il signor non verserà quindi alcunché a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento indiretto del figlio mentre DISPONE che versi anticipatamente entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese alla signora la somma di € 300,00 mensili, somma CP_1 annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita, oltre ad € 25,00 mensili a titolo di rimborso della quota parte del versamento mensile sul libretto postale intestato al minore, per un totale € 325,00 mensili;
le spese straordinarie sostenute per resteranno a Per_1 carico del 50% ciascuno delle parti, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli e di seguito specificate:
- Spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono mai il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, quali cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparati e oculistiche con relativi occhiali;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
mensa-buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
pagina 4 di 6 - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o d'istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatari;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati da entrambi i genitori nell'interesse del figlio, d) spese per la patente del figlio;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei genitori, c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi, e) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione:
14. DÀ ATTO che le parti concordano che le spese mediche sostenute al 50% potranno essere portate fiscalmente in detrazione con il medesimo criterio;
15. DÀ ATTO che le spese per il mantenimento dei tre gatti che vivono in famiglia saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
16. DÀ ATTO che le utenze della casa familiare saranno volturate alla sig.ra , che CP_1 provvederà al loro pagamento;
17. DÀ ATTO che la signora dichiara di voler rinunciare al sistema di allarme CP_1 attualmente in suo presso l'appartamento;
18. DÀ ATTO che il sig. garantirà in ogni caso alla sig.ra l'approvvigionamento Pt_1 CP_1 della legna da ardere per il riscaldamento invernale. Nel caso in cui il signor dovesse Pt_1 provvedere all'acquisto del legname lavorato, la RA si impegna a rifondere al CP_1
il 50% del costo sostenuto per l'acquisto del predetto materiale;
Pt_1
19. I coniugi danno atto di aver definito tra loro ogni loro altro rapporto di natura economica e che gli eventuali rapporti economici ancora pendenti verranno disciplinati separatamente;
20. DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
21. DÀ ATTO che i coniugi danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, pur essendo a conoscenza della necessità di acquisire l'assenso esplicito di ambo i genitori all'atto della richiesta di passaporto, nell'interesse primario del figlio minore;
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 5 di 6 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/06/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Andrea Padalino
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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