Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 17/04/2026, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02437/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05972/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5972 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- quali genitori del minore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo Statale “ -OMISSIS- ” -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del PEI consegnato il 21.10.2025 nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 22 rispetto alle 40 ore settimanali della frequenza scolastica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa NA Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Il minore, per conto del quale agiscono in questa sede i genitori, è affetto da disturbo dello spettro autistico, è stato riconosciuto portatore di disabilità grave ex art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e frequenta la -OMISSIS-della scuola primaria, presso l’Istituto Comprensivo -OMISSIS-, per la quale è previsto un orario di frequentazione settimanale di 40 ore.
Per l’anno scolastico 2025/2026, con il PEI oggetto di impugnazione, al minore sono state riconosciute soltanto 22 ore settimanali di sostegno scolastico.
Ne deriva che, trattandosi -secondo quanto dedotto in ricorso- di misura indispensabile per l’effettivo esercizio del diritto allo studio, per le restanti 18 ore, l’alunno è stato di fatto costretto a permanere presso il proprio domicilio, con conseguente impossibilità di frequentare la scuola.
I ricorrenti hanno impugnato tale atto collegiale, unitamente al presupposto verbale GLO -OMISSIS- del 23 ottobre 2025 prot.-OMISSIS-lamentando l’inadeguatezza di tale misura e l’illegittimità delle relative determinazioni per i motivi indicati in ricorso (ai quali si rinvia per relationem ).
Con il ricorso introduttivo, hanno in particolare rappresentato quanto segue “ Il minore è costretto a frequentare la scuola per -OMISSIS-2 ore settimanali a fronte delle 40 ore della classe, in considerazione del fatto che, dovendo essere seguito in maniera costante, da un insegnante di sostegno specializzato ed essendo coperto soltanto parzialmente, non potrebbe frequentare per tutte le 40 ore ” (ricorso, pag. 2).
2. Il ricorso è fondato.
3. Deve osservarsi che il PEI 2025/2026 descrive analiticamente la situazione soggettiva di grave disabilità del minore, con riferimento alle plurime dimensioni prese in considerazione, sottolineando la necessaria “ mediazione ” dell’adulto, ma, nella parte in cui indica le ore di frequentazione, dichiara che il minore “ è presente a scuola per 22 ore settimanali rispetto alle 40 ore della classe, su richiesta (…) degli specialisti sanitari ”, senza però far seguire, a tale indicazione, la precisazione da cui si evinca tale “ richiesta ” (il relativo campo del modello PEI è lasciato in bianco), né documentazione a supporto.
Con riguardo al corrente anno scolastico, con verbale del GLO del -OMISSIS- del 23 ottobre 2025 prot. -OMISSIS- citato, l’Amministrazione resistente giustifica tale quantificazione della misura del sostegno scolastico, rappresentando che l’alunno non è in grado di tollerare una frequentazione della scuola, superiore a 22 ore settimanali, poiché un numero maggiore di ore di permanenza a scuola gli creerebbe “ insofferenza e frustrazione tali da compromettere la sua serenità e il suo benessere ”.
In sostanza, la quantificazione in 22 ore di sostegno risulterebbe essere stata parametrata, non già sulle effettive esigenze educative e inclusive del minore, bensì sulla sua asserita massima tollerabilità della permanenza in ambito scolastico.
Di fatto, però, tale quantificazione corrisponde al numero di ore settimanali che (a prescindere dai “ posti in deroga ” ai sensi dell’art, 40-comma 1 – della legge 27/12/1997 n. 449, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1 comma 605- lettera B – della legge 296/2006 per garantire una adeguata tutela agli alunni con disabilità), vengono ordinariamente riconosciute agli alunni portatori di disabilità per la scuola primaria, pari a 22 ore settimanali e che, nello specifico, erano state illegittimamente riconosciute, anche negli anni scolastici passati, a favore del minore, i cui genitori hanno già adito, con esito favorevole, questo Tribunale, per questioni sovrapponibili a quelle in esame.
4. Al fine di ricostruire la complessiva situazione in fatto, è opportuno, infatti, rilevare che:
- con riguardo all’anno scolastico 2023/2024, il giudizio RG-OMISSIS- incardinato dai genitori del minore s’è concluso con la sentenza T.A.R. Napoli, IV sez., 30 settembre 2024, n. -OMISSIS-, con la quale è stato “ ordinato alla resistente Amministrazione scolastica di assegnare al minore per cui è causa, relativamente all’anno scolastico 2023-2024, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali pari all’orario scolastico complessivo della classe (40 ore) ”, sulla base, tra l’altro, della diagnosi funzionale, “ redatta il 27/12/2022 dall’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “-OMISSIS- di -OMISSIS- – Dipartimento di Neuroscienze ” nella quale si affermava l’esigenza di un insegante di sostegno per la totalità delle ore di frequenza scolastica; l’amministrazione resistente è stata condannata alle spese per soccombenza.
-con riguardo all’anno scolastico 2024/2025, nel corso del quale il minore frequentava il terzo anno della scuola primaria presso il medesimo Istituto Comprensivo Statale “ -OMISSIS- ”, con il ricorso RG -OMISSIS-, i genitori avevano rappresentato, come fatto in questo giudizio, che “ il minore è costretto a frequentare la scuola per -OMISSIS-2 ore settimanali a fronte delle 40 ore della classe, in considerazione del fatto che dovendo essere seguito in maniera costante da un insegnante di sostegno specializzato ed essendo coperto soltanto parzialmente, non potrebbe frequentare per tutte le 40 ore ”; il ricorso è stato accolto con sentenza T.A.R. Napoli, IV Sez., 5 maggio 2025, n. -OMISSIS- e condanna alle spese dell’Amministrazione resistente per soccombenza, con l’effetto conformativo di garantire al minore il sostegno, nella misura corrispondente all’intero orario scolastico, anche per il prosieguo dell’a.s. allora in corso e fino alla sua conclusione.
Tali precedenti giudiziari non sono stati neanche menzionati dall’Amministrazione, né negli atti del procedimento di assegnazione delle ore di sostegno scolastico, che risultano impugnati in questa sede, né nel presente giudizio.
5. In ragione della diversa prospettazione tra parte ricorrente e Amministrazione resistente, rispetto all’effettivo bisogno del sostegno scolastico ed alla questione della presunta “ intolleranza ”, da parte del minore, ad una frequentazione della scuola per un numero di ore maggiori di 22 settimanali, con ordinanza del 5 dicembre 2025, n. -OMISSIS-, il Collegio ha chiesto chiarimenti al Ministero resistente, che non sono stati forniti. Con tale ordinanza, era stato chiesto, in particolare, di precisare se, “ alla luce del quadro regolatorio (ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, e, in particolare, dalla Corte costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 80/2010), dal Consiglio di Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; nonché dalla Sezione: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369) ” la frequentazione per un orario ridotto fosse effettivamente dovuto ad esigenze di tutela del benessere psicofisico del bambino, come adombrato nel PEI; o se, invece, la ridotta frequentazione scolastica fosse dovuta alla concreta mancata assegnazione della misura di sostegno, per l’intero orario scolastico.
L’Amministrazione è però rimasta inottemperante, non avendo dato alcun riscontro alla richiesta del Collegio, contenuta in tale provvedimento giudiziario.
6. Pertanto, con successiva ordinanza collegiale del 26 gennaio 2026, n. -OMISSIS-, il Collegio ha disposto verificazione, ex art. 66 c.p.a., precisando che “ le rispettive posizioni delle parti del giudizio attengono, da un lato, alla natura fondamentale del diritto allo studio, dell’inclusione scolastica e del diritto alla salute per il cui concreto esercizio l’ordinamento predispone misure di supporto, ivi compresa l’assegnazione delle ore di sostegno scolastico, anche a copertura completa dell’orario (per una analitica ricostruzione della disciplina, cfr. tra le altre. T.A.R. Napoli, II Sez., 15 gennaio 2026, -OMISSIS-92); dall’altro all’esercizio del potere di valutazione tecnico-discrezionale circa l’effettivo fabbisogno del minore, riservato all’Amministrazione e, nel caso specifico, declinato nel verbale GLO del 23 ottobre 2025; Deve pertanto ritenersi doveroso disporre verificazione ex art. 66 c.p.a., anche ai fini dell’eventuale sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a; È peraltro opportuno che alla verificazione provveda l’Unità di Neuropsichiatria infantile del Dipartimento di neuroscienze e riabilitazione (Responsabile dott.ssa -OMISSIS-) presso l’Ospedale -OMISSIS- di -OMISSIS- (riferimenti: -OMISSIS-, -OMISSIS-), con facoltà di delega ad altro sanitario, dotato di specifiche competenze in materia, della stessa Unità; I quesiti, cui il l’organismo verificatore dovrà rispondere, sono i seguenti: -accertare e descrivere il profilo clinico-funzionale attuale del minore; -indicare se, alla luce della sua specifica situazione soggettiva, la riduzione dell’orario settimanale scolastico a 22 ore, in luogo delle ordinarie 40 corrispondenti alla classe di appartenenza, sia clinicamente/educativamente necessaria e proporzionata alla sua situazione specifica e se la frequentazione per un numero maggiore di ore possa turbare la serenità e il benessere del minore, anche nel caso in cui vi sia il supporto del docente di sostegno per l’intero orario di frequentazione e l’adozione eventuali altre misure di supporto; la verificazione dovrà svolgersi, sia mediante l’esame documentale (del fascicolo del presente giudizio, del fascicolo del giudizio conclusosi con la sentenza sopra citata - T.A.R. Napoli, IV sez., 30 settembre 2024, n. -OMISSIS- - nonché di eventuali altri atti che le parti potranno trasmettere al verificatore), sia mediante colloqui con i genitori ed i componenti del GLO che hanno redatto il verbale sopra richiamato; Se il verificatore lo riterrà opportuno, potrà essere svolta un’osservazione del minore nel contesto scolastico. In tal caso, sarà cura del dirigente scolastico dott.ssa -OMISSIS- consentire tale attività durante l’orario scolastico, avendo cura di predisporre le misure necessarie per non turbare la serenità né del minore coinvolto, né degli altri compagni di classe; In considerazione della delicatezza degli interessi in gioco e della fase cautelare in corso, la verificazione dovrà svolgersi entro termini ristretti ”.
Con nota del 17 gennaio 2026, l’organismo verificatore ha chiesto un rinvio, con concessione di un termine congruo per l’espletamento della verificazione; tale richiesta è stata accolta, con ordinanza collegiale del 19 febbraio 2026, con conseguente rinvio alla camera di consiglio del 4 marzo 2026.
All’esito di ulteriori due rinvii - l’ultimo disposto a seguito dell’istanza di proroga del 12 marzo 2026 - l’ausiliario delegato ha infine depositato la relazione conclusiva, in data 18 marzo 2026.
7. Deve, peraltro, sottolinearsi che l’Amministrazione resistente, solo in data 16 marzo 2026, e pertanto in costanza del regime di proroga della verificazione per la quale era anche stata disposta un’anticipazione del compenso a suo carico, ha depositato documenti, su impulso dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato la quale – come si evince dalla lettura dei verbali delle camere di consiglio che si sono susseguite in questo giudizio – si è attivamente fatta carico di sollecitare l’Amministrazione scolastica alla collaborazione processuale.
Invero, con la nota dell’11 marzo 2026, l’Istituto scolastico ha rappresentato che il GLO si sarebbe riunito in via straordinaria, in data 16 marzo 2026.
In data 17 marzo 2026 è stato depositato il verbale di tale incontro che dà atto dell’urgenza di determinare il “ prospetto orario ”, in relazione ai giorni di assenza del minore “ per terapie ”, e che riporta le dichiarazioni della madre, circa la difficoltà del bambino a rientrare a scuola dopo le stesse, nonché la sua intenzione di valutare la rinuncia al ricorso qui in esame.
Unitamente a tale verbale, è stato anche depositato il PEI, che è meramente confermativo di quello impugnato, salva la più precisa indicazione delle ore di “ terapia riabilitativa ” per tre volte alla settimana, incidente sull’orario scolastico.
Deve rilevarsi che la preannunciata rinuncia al ricorso non è mai stata formalmente depositata, né i ricorrenti hanno dichiarato, tramite il proprio procuratore, di non avere più interesse alla decisione.
Al contrario, con memoria depositata l’8 aprile 2026, i genitori ricorrenti hanno dichiarato di riportarsi ai propri scritti difensivi e hanno chiesto il passaggio in decisione.
In tale quadro, le dichiarazioni della madre non appaiono pienamente univoche, né immuni da possibili condizionamenti connessi alle circostanze in cui l’incontro straordinario si è svolto, e risultano, in ogni caso, in palese contrasto sia con le valutazioni rese, nel medesimo verbale del GLO, dal medico specialista dott.ssa -OMISSIS- (secondo cui il bambino potrebbe “rientrare a scuola dopo le terapie”), sia con gli esiti della verificazione, sia con le considerazioni espresse dalla stessa madre nel verbale del GLO del 25 ottobre 2025, che, a fronte delle criticità di gestione dell’alunno da parte delle docenti, rilevava quanto segue “ lo stesso a casa non assume tali atteggiamenti, anzi, in modo autonomo, si reca in bagno svolgendo tutto in modo regolare ”.
Va in ogni caso osservato che, nell’ambito del GLO, la determinazione conclusiva in ordine al fabbisogno educativo ed alle modalità di attuazione della misura del sostegno non è rimessa alla volontà dei genitori, i quali partecipano al procedimento in funzione collaborativa e di rappresentanza degli interessi del minore, ma è il risultato di una valutazione tecnico-collegiale, fondata sui contributi degli operatori scolastici e sanitari competenti, secondo il modello normativamente delineato.
Rilevano, in tal senso, l’art. 9 del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 66 che ha istituito il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) e le norme di attuazione del decreto ministeriale 182/2020, come modificato dal decreto correttivo 153/2023.
Come emerge dal dato normativo (cfr., in particolare, l’art. 3 del D.M. citato, i cui commi 3 e 4 delineano una netta differenza tra i membri componenti e i soggetti partecipanti), il GLO è un organo collegiale tecnico; la determinazione finale sul fabbisogno di sostegno e sull’organizzazione degli interventi non è pertanto espressione di una volontà negoziale tra le parti, ma di una valutazione tecnico-discrezionale, fondata su evidenze specialistiche e la posizione dei genitori, in qualità non di componenti, ma di soggetti partecipanti, resta endoprocedimentale e partecipativa, ma non decisoria.
La distinzione tra composizione strutturale (comma 1) e partecipazione funzionale (comma 2), evincibile dall’art. 3 menzionato, riflette, dunque, una precisa opzione legislativa: il PEI è il risultato di un procedimento inclusivo e plurale, ma la sintesi decisionale resta affidata all’organo scolastico, che opera sulla base di una valutazione tecnica complessiva.
8. Venendo alla relazione conclusiva del verificatore, deve sottolinearsi che essa è stata redatta all’esito dell’osservazione del minore sia presso la sua scuola, sia presso l’ambulatorio del -OMISSIS- e che, con concisione e chiarezza, il verificatore delegato, dott. -OMISSIS-, dirigente medico presso l’AORN -OMISSIS- , dando esaustivo riscontro ai quesiti posti dal Collegio, ha ritenuto che la “ gestione del bambino appare complessa, ma possibile con le dovute strategie comportamentali ” e che, per la gestione in ambito scolastico, “ sembra possibile prevedere di alternare periodi di attività strutturata in classe ad altri di ‘decompressione in stanza apposita’, magari misurando il tempo di disimpegno dalla didattica in maniera fisica (…) per cercare di monitorare e controllare i tempi medesimi in progressivo favore delle attività didattiche ”.
Le conclusioni richiamate non consentono di affermare, in modo chiaro e inequivoco, che la tesi sostenuta dall’Amministrazione sia legittimamente fondata sull’evidenze probatorie; non è infatti emerso che il minore sia oggettivamente impossibilitato a frequentare l’ambiente scolastico per un monte orario superiore alle 22 ore settimanali, né che presenti una reale inidoneità a rientrare a scuola dopo le terapie (argomento peraltro emerso solo in sede processuale e non evincibile dagli atti impugnati).
Il riferimento a una sua “intolleranza” non risulta, infatti, supportato da elementi tali da giustificare una limitazione così incisiva del tempo scuola, pari ad una assenza di 18 ore rispetto all’orario ordinario settimanale.
Al contrario, dalle stesse valutazioni emerge la possibilità di individuare soluzioni organizzative e didattiche flessibili, idonee ad ampliare la partecipazione del minore alle attività scolastiche, così da assicurargli l’effettivo godimento del diritto allo studio e all’inclusione, in condizioni di pari opportunità rispetto ai coetanei, di pari giovanissima età.
Il Collegio ritiene, pertanto, di poter condividere gli esiti cui perviene la relazione del verificatore, avuto riguardo al metodo seguito ed al rigore dell’impostazione tecnico-scientifica, che conferiscono alle conclusioni raggiunte un apprezzabile grado di attendibilità e coerenza, rispetto al quadro istruttorio complessivo.
Peraltro, tale esito in termini di valutazione probatoria è avvalorato anche dai precedenti giudiziari citati supra al punto 4, nei quali per i due anni scolastici precedenti e per ragioni astratte di organico, erano state illegittimamente assegnate al minore 22 ore di sostegno, a fronte dell’orario scolastico di 40, con la conseguente sua forzosa assenza dalla scuola, per 18 ore alla settimana, per mancanza di tale copertura, necessaria a garantirgli una serena partecipazione alle attività scolastiche.
9. Deve, pertanto, ritenersi fondato il ricorso, emergendo il vizio di istruttoria e di motivazione in relazione alla quantificazione della misura del sostegno, contenuta nel PEI 2025/2026, che risulta non adeguatamente giustificata alla luce delle effettive esigenze del minore, come emerse all’esito degli approfondimenti istruttori svolti, anche tramite la verificazione
Ritiene il Collegio che, in considerazione dell’imminenza della chiusura dell’anno scolastico, debba assegnarsi il termine di sette giorni per la riconvocazione del GLO e il riesame approfondito del fabbisogno del minore e delle concrete misure organizzative volte a consentirgli di frequentare la scuola, anche tenendo conto degli esiti istruttori svolti in questa sede, e con esclusione di astratte riduzioni dell’orario di frequentazione, che non sono state adeguatamente motivate.
10. La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e tiene anche conto del comportamento processuale di mancata collaborazione dell’Amministrazione che, non dando riscontro all’ordinanza di richiesta di chiarimenti n. -OMISSIS- del 3 dicembre 2025, ha indotto il Collegio a disporre gli incombenti istruttori tramite verificazione, ex 66 c.p.a. (nel giudizio, come già riferito, l’Amministrazione scolastica è stata compulsata anche dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con note prot.-OMISSIS- del 24.02.2026 e prot. --OMISSIS- del 06.03.2026, richiamate dalla nota dell’USR, Ufficio, II depositata il 16 marzo 2026 prot. -OMISSIS-)
Il compenso per il verificatore è posto a carico dell’Amministrazione resistente e verrà liquidato, su istanza del verificatore, con separato decreto presidenziale, tenendo conto dell’anticipo già liquidato in euro 500,00, se effettivamente versato.
11. In considerazione della peculiare articolazione della vicenda, della condotta complessiva dell’Amministrazione che, per il terzo anno scolastico, ha indotto i ricorrenti ad instaurare il giudizio, con aggravio di attività e costi per l’apparato pubblico, ivi compreso il compenso del verificatore, posto a carico della stessa Amministrazione, sussistono i presupposti per disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio, affinché valuti l’eventuale configurabilità di profili di danno erariale connessi alla gestione della vicenda.
Con il presente giudizio, è stata infatti perseverata l’illecita prassi che trasferisce, di fatto, la sede ordinaria di definizione dell’interesse legittimo e del diritto fondamentale all’inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità, dal procedimento amministrativo al giudizio amministrativo, come già rilevato nei copiosi precedenti della Sezione che hanno disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza.
Tale prassi comporta l’effetto di alimentare il contenzioso giudiziale e genera un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’Amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; tale criticità del sistema è stata sottolineata dalla copiosa giurisprudenza della Sezione, tra cui, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142 anche per i precedenti ivi citati; nonché, tra le altre, dalla sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449 che ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti).
12. Si ritiene opportuna la comunicazione della sentenza al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro) e all’Osservatorio nazionale per le disabilità, in considerazione della peculiare complessiva vicenda che, per la medesima situazione di disabilità, si protrae da almeno tre anni scolastici.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il PEI 2025/2026 nella parte di interesse, con gli effetti conformativi previsti in motivazione.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 2.000, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone a carico dell’Amministrazione il compenso del verificatore, da liquidarsi con separato decreto presidenziale.
Manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio, per le valutazioni di competenza.
Manda alla Segreteria di comunicare altresì la presente sentenza:
- al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro): uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- all’Osservatorio nazionale per le disabilità: osservatorionazionale.disabilita@governo.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
NA Lo IO, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NA Lo IO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.