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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19319/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. MARZIA DONADINI Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. MARZIA DONADINI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte. Per_
“a) affidamento congiunto della figlia minore ad entrambe i genitori con collocamento della medesima presso l'abitazione della madre in Passirano, via Risorgimento n. 2; Per_ b) il padre potrà vedere e tenerla con sé un weekend alternato dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena, andando a prenderla all'uscita da scuola e riportandola presso la residenza della madre. Il padre potrà, inoltre, vedere la figlia quando lo desideri, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi della minore, nonché degli impegni lavorativi di Per_ entrambi i genitori. Il padre potrà, infine, trascorrere con una settimana durante le festività natalizie, in modo che la stessa trascorra il giorno di Natale e quello di Capodanno con ciascun
1 genitore ad anni alterni, 3 giorni durante le festività pasquali comprensive del giorno di Pasqua e di
Pasquetta ad anni alterni, nonché 3 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo;
c) il padre verserà alla madre, in forma anticipata ed entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia e sino alla indipendenza economica della stessa, la somma mensile di €. 600,00 (seicento/00). Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT. Il padre si obbliga, altresì, a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie e non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la figlia, come indicate nel protocollo di intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia, ad eccezione della spesa Per_ relativa all'attività sportiva praticata da (equitazione) che le parti concordano sin d'ora di suddividere nella misura del 50% ciascuno. I coniugi si impegnano, inoltre, a sostenere tutte le spese scolastiche (retta annuale, trasporto, libri, esami, ecc…) relative all'Istituto privato superiore Petrarca di Brescia frequentato dalla minore nella misura del 50% ciascuno. Tutte le spese sopra indicate saranno rimborsate previa esibizione di idoneo documento contabile ed entro 5 giorni dalla presentazione stessa;
d) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento essendo entrambi autosufficienti. Ogni altra questione economico-patrimoniale tra i coniugi è stata separatamente ed in precedenza regolata, ragion per cui gli stessi dichiarano di nulla aver più reciprocamente a pretendere per nessun titolo o qualsivoglia ragione;
e) i coniugi, per quanto possa occorrere, si autorizzano reciprocamente all'espatrio e prestano reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti a tal fine necessari per sé e per la figlia minore;
f) i ricorrenti dichiarano di accollarsi in pari misura le spese di assistenza legale inerenti alla presente procedura;
g) i ricorrenti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione;
h) i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, comma II, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma sopra citata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale, qualora ritenuto necessario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/07/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DE IA (atto n. 42, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti
2 all'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19319/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. MARZIA DONADINI Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. MARZIA DONADINI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte. Per_
“a) affidamento congiunto della figlia minore ad entrambe i genitori con collocamento della medesima presso l'abitazione della madre in Passirano, via Risorgimento n. 2; Per_ b) il padre potrà vedere e tenerla con sé un weekend alternato dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena, andando a prenderla all'uscita da scuola e riportandola presso la residenza della madre. Il padre potrà, inoltre, vedere la figlia quando lo desideri, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi della minore, nonché degli impegni lavorativi di Per_ entrambi i genitori. Il padre potrà, infine, trascorrere con una settimana durante le festività natalizie, in modo che la stessa trascorra il giorno di Natale e quello di Capodanno con ciascun
1 genitore ad anni alterni, 3 giorni durante le festività pasquali comprensive del giorno di Pasqua e di
Pasquetta ad anni alterni, nonché 3 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo;
c) il padre verserà alla madre, in forma anticipata ed entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia e sino alla indipendenza economica della stessa, la somma mensile di €. 600,00 (seicento/00). Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT. Il padre si obbliga, altresì, a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie e non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la figlia, come indicate nel protocollo di intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia, ad eccezione della spesa Per_ relativa all'attività sportiva praticata da (equitazione) che le parti concordano sin d'ora di suddividere nella misura del 50% ciascuno. I coniugi si impegnano, inoltre, a sostenere tutte le spese scolastiche (retta annuale, trasporto, libri, esami, ecc…) relative all'Istituto privato superiore Petrarca di Brescia frequentato dalla minore nella misura del 50% ciascuno. Tutte le spese sopra indicate saranno rimborsate previa esibizione di idoneo documento contabile ed entro 5 giorni dalla presentazione stessa;
d) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento essendo entrambi autosufficienti. Ogni altra questione economico-patrimoniale tra i coniugi è stata separatamente ed in precedenza regolata, ragion per cui gli stessi dichiarano di nulla aver più reciprocamente a pretendere per nessun titolo o qualsivoglia ragione;
e) i coniugi, per quanto possa occorrere, si autorizzano reciprocamente all'espatrio e prestano reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti a tal fine necessari per sé e per la figlia minore;
f) i ricorrenti dichiarano di accollarsi in pari misura le spese di assistenza legale inerenti alla presente procedura;
g) i ricorrenti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione;
h) i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, comma II, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma sopra citata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale, qualora ritenuto necessario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/07/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DE IA (atto n. 42, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti
2 all'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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