Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/03/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00439/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2026 REG.RIC.
N. 00279/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2026, proposto da
Le Vie del Mare Intercostriera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza Gentilcore, Ugo Santucci, Giovanni Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
nei confronti
Il Navigante di NE AN & C. S.A.S, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2026, proposto da
Il Navigante di NE AN & C., AN NE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Baldi, Silvia Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Salerno, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Le Vie del Mare Intercostiera S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 276 del 2026:
dell'ordinanza n. 18 del 09.12.2025;
quanto al ricorso n. 279 del 2026:
- dell’ordinanza di demolizione n. 18 del 09.12.2025 (R.g. n. 61/2025);
- dell’ordinanza di demolizione n. 7 del 18.12.2025 (R.g. n. 64/2025);
- della diffida e comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge 241/1990 di sospensione dell’attività adottata in data 09.01.2026, con cui viene ordinata la rimozione ad horas del tornello installato per l’accesso a pagamento ai servizi igienici e per l’adozione di misure di abbattimento delle barriere architettoniche;
- della relazione tecnica di servizio prot. n. 22270 del 01.12.2025 del Comune di Amalfi, Settore Polizia Municipale, a firma del Tecnico di Supporto alla Polizia Municipale, redatta all’esito del sopralluogo effettuato in data 08.10.2025 presso l’immobile sito in Amalfi, via Lungomare dei Cavalieri di Gerusalemme n. 4, di proprietà dei Ricorrenti, non notificata ai Ricorrenti e richiamata nelle ordinanze di demolizione n. 18 del 09.12.2025 e n. 7 del 18.12.2025;
- della relazione tecnica di servizio prot. n. 22407 del 02.12.2025 del Comune di Amalfi, Settore Polizia Municipale, a firma del Tecnico di Supporto alla Polizia Municipale, redatta all’esito del sopralluogo effettuato presso l’immobile sito in Amalfi, via Lungomare dei Cavalieri di Gerusalemme n. 4, di proprietà dei Ricorrenti, non notificata e richiamata nelle ordinanze di demolizione n. 18 del 09.12.2025 e n. 7 del 18.12.2025;
- della relazione tecnica di servizio prot. n. 17724 del 26.09.2025 redatta a seguito del sopralluogo effettuato in data 26.09.2025 presso l’immobile sito in Amalfi, via Lungomare dei Cavalieri di Gerusalemme n. 4, richiamata nell’Ordinanza n. 7 del 18.12.2025, non notificata;
- della relazione tecnica di servizio prot. n. 2511 del 18.02.2019; della Relazione tecnica di servizio prot. n. 5213 dell’11.04.2019; della Relazione tecnica di servizio prot. n. 11301 del 08.08.2019, tutte non notificate, né conosciute e richiamate nella Relazione Tecnica di Servizio n. 22270 del 01.12.2025 del Comune di Amalfi, Settore Polizia Municipale, a firma del Tecnico di Supporto alla Polizia Municipale, redatta all’esito del sopralluogo effettuato in data 08.10.2025 presso l’immobile sito in Amalfi, via Lungomare dei Cavalieri di Gerusalemme n. 4, di proprietà delle Società ricorrenti;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, di cui si ignorano gli estremi ed il contenuto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Capitaneria di Porto di Salerno e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso n. 279/2026, la società “Il navigante”, titolare dell’attività denominata “Ciao pasta e café” (ex Bar Flavio Gioia), posta in parte su area privata ed in parte su area demaniale in concessione, impugna le ordinanze n. 18 del 09.12.2025 (R.g. n. 61/2025) e n. 7 del 18.12.2025 (R.g. n. 64/2025), con cui il Comune di Amalfi ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere, realizzate in assenza dei titoli autorizzativi:
1) sull’area privata identificata al foglio 8, p.lla 436, sub 35:
a) apertura di 2,16 mq circa (dimensioni 1,80m x 1,20m circa) chiusa con 6 mattoni forati, sulla facciata esterna lato sud (lato mare) a servizio di un vano, ricavato nella parte retrostante, mediante la demolizione di roccia di 3,93 mc (dimensioni 1,20m x 1,60m x 2,05m circa), allo stato grezzo con presenza di tubazioni ed accessori per l’installazione di impianti tecnologici, collegato all’immobile mediante vano porta di dimensioni 0,60m x h 1,80m circa, praticata nel muro perimetrale lato ovest, con installazione di porta in legno a chiusura;
b) tornello con struttura in lamiera ed acciaio nella pertinenziale area esterna, fissato stabilmente all’estremità dei gradini di accesso all’ingresso dell’immobile;
2) sull’area demaniale identificata al foglio 8, p.lla 710 (ex 652):
a) struttura in legno laccato bianco con due aperture rivolte lato sud, avente superficie di 1,47 mq, senza copertura finalizzata ad intercludere un deposito/vano tecnico, che insiste per mq 0,88 circa nel perimetro dell’area in concessione e per mq 0,59 circa fuori da detto perimetro;
b) sei tende in plastica trasparente con sistema di riavvolgimento a rullo con guide in alluminio applicate alle travi in legno della pergotenda con funzione di veranda;
c) pavimentazione flottante sul terreno con assenza di fughe e spazi tra gli elementi, della superficie di 21,80 mq circa (dimensioni irregolari 10,00m x 3,00m x 9,85 x 1,48m circa), con prosecuzione della stessa sull’area adibita ad aiuola (dimensioni 10,80m x 0,40m circa) ed installazione di elementi bassi in legno a forma di onde, previa demolizione dei delimitatori in ferro a forma di arco originariamente presenti.
Con diffida in data 09.01.2026, pure impugnata, il Comune ha ordinato la rimozione del tornello sub 1b), installato per l’accesso a pagamento ai servizi igienici e per l’adozione di misure di abbattimento delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità al pubblico esercizio da parte dei portatori di handicap.
Con ricorso n. 276/2026, l’ordinanza n. 18 del 09.12.2025 (R.g. n. 61/2025) è altresì impugnata dalla società “Le vie del mare intercostiera”, comproprietaria, unitamente alla società “Il Navigante” dell’unità immobiliare di cui al foglio 8, p.lla 436, sub 35.
I due ricorsi, da riunire per parziale identità di oggetto, possono essere decisi in forma semplificata.
Essi sono manifestamente fondati limitatamente alle opere sub 1b), 2a), 2b) e 3c).
In base alla descrizione contenuta nel titolo demolitorio, il tornello, la struttura in legno, le sei tende e la pavimentazione flottante non appaiono opere tali da richiedere un permesso di costruire ovvero l’autorizzazione paesaggistica, non sembrando trattarsi di manufatti stabilmente realizzati per ingrandire l’attività economica della struttura balneare, creando nuovi volumi o superfici utilizzabili a tal fine (cfr. Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2025, n. 19867).
Occorreva, pertanto, verificare, se le opere stesse abbiano carattere stagionale o temporanea, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e- bis ) e se possano ricadere nel disposto del D.P.R. n. 31/2017, allegato A, punti 12 e 17.
A tal proposito, la società ricorrente ha dedotto di avere comunicato al Comune di Amalfi:
- in data 17.12.2019, l’avvenuta asportazione della fioriera in ferro, nonché la demolizione di un muretto e dei delimitatori in ferro (a suo dire, avvenute ad opera di operai comunali);
- in data 18.10.2023, l’installazione di tende verticali in plastica trasparente, temporanee e facilmente rimovibili;
- in data 26.09.2025, l’avvenuta realizzazione di una struttura in legno precaria della durata temporale massima di 180 giorni.
A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, quanto all’opera sub 1a), necessitante del preventivo rilascio del titolo paesaggistico, non essendo sufficiente avere menzionato la nicchia scavata nella roccia nella comunicazione di fine lavori prot. n. 9157 del 13.05.2024.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, sui ricorsi riuniti, li accoglie in parte e, per l’effetto, annulla la diffida in data 09.01.2026, nonché le ordinanze n. 18 del 09.12.2025 (R.g. n. 61/2025) e n. 7 del 18.12.2025 (R.g. n. 64/2025) limitatamente alle opere in motivazione; nel resto, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO