Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 03/12/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02673/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01014/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2025, proposto da
Studio Orl di ET Lo BU e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to Sergio Perna, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, non costituitasi in giudizio;
per l’esecuzione
DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 9492, EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI PALERMO IL 13/12/2024, MUNITO DI ATTESTAZIONE DI ESECUTORIETÀ.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. FA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 9492, emesso dal Giudice di Pace di Palermo il 13/12/2024 (e depositato il successivo 16/12);
- che il provvedimento giurisdizionale ha ordinato all’Ente intimato il pagamento della somma di 4.322,29 €, oltre a interessi legali e spese del procedimento;
- che rappresenta parte ricorrente come, dopo l’adozione del decreto di esecutorietà 10/2/2025 n. 1987, regolarmente notificato 10/2/2025 unitamente al precedente, l’ASP intimata abbia pagato le sole spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo pari a 674 €;
- che lamenta l’omesso pagamento del capitale e degli interessi;
Atteso:
- che, in conseguenza, residua un credito in favore dell’odierno ricorrente pari a complessivi € 4.322,29 € quale sorte capitale, oltre agli interessi legali dalla data del 29/7/2024 fino al soddisfo;
- che viene dedotta la violazione del decreto ingiuntivo, con richiesta di erogazione della somma di cui sopra;
- che l’esponente agisce in ottemperanza al D.I., e chiede fin da ora la nomina di un Commissario per l’ipotesi in cui l’inadempienza perduri, oltre alla penalità di mora e alla liquidazione delle spese;
Tenuto conto:
- che il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione;
- che è documentata la ri-notifica presso la sede dell’amministrazione il 10/2/2025, nonché il rispetto del termine di cui all'art. 14 del D.L. 669/1996 (gg. 120);
- che parte ricorrente ha quindi chiesto di ordinare all’Ente locale di conformarsi integralmente al giudicato, e che, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta , oltre al pagamento degli interessi dal 29/7/2024 fino al soddisfo e alla determinazione di una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione;
Evidenziato:
- che, nella trattazione orale della Camera di consiglio, il legale del ricorrente ha confermato a verbale l’avvenuto pagamento delle sole spese processuali;
- che il ricorso è fondato e deve essere accolto (cfr., per alcuni precedenti, sentenza sez. III di questo T.A.R. 19/2/2024 n. 605; 28/6/2024 n. 2099; 9/7/2024 n. 2171; sez. V – 3/10/2024 n. 2769), nei limiti di seguito precisati;
- che ASP, non essendosi costituita, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma residua dovuta né ha eccepito l'intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente;
- che, pertanto, va dichiarato l'obbligo dell’amministrazione intimata di corrispondere integralmente gli importi indicati dal decreto ingiuntivo in oggetto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza;
Rilevato:
- che, per il caso di ulteriore inerzia, si incarica il Segretario generale alla Presidenza della Regione Siciliana, affinché individui all’interno della struttura un dirigente dotato di adeguata competenza tecnica il quale (salva la facoltà di delega) – nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte – provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), alla corresponsione delle somme spettanti al ricorrente, con oneri a carico dell’intimata amministrazione;
- che va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.;
- che invero, premesso che, in base alla norma appena citata, come modificata dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria - per quanto attiene ai presupposti ivi indicati, nel caso di specie l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo”, considerato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che il Ministero non ha rappresentato “altre ragioni ostative” (v. art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.);
- che il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione di una penalità di mora, la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione (v. art. 114, co. 4, lett. e), seconda parte); e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero dell’Istruzione per l’adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il Commissario ad acta ;
- che, invero, la possibilità per il privato - una volta decorso l’ulteriore termine assegnato all’Amministrazione debitrice - di utilizzare il più penetrante ed incisivo intervento sostitutivo (come sopra disposto), renderebbe in definitiva iniqua la possibilità per la parte ricorrente di continuare a fruire del rimedio, indiretto e di carattere propulsivo, delineato dalla norma citata;
- che, in applicazione della stessa disposizione, inoltre, la penalità viene determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato a tal fine;
Ritenuto:
- che va anche precisato che nel mandato del Commissario ad acta è compreso il pagamento dell’eventuale penale maturata ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
- che, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
- che il compenso per il Commissario verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
- che tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
- che il Commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”;
- che le spese di lite seguono, infine, la soccombenza dell’amministrazione intimata e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari” , relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando così dispone:
a) accoglie l’introdotto ricorso e, per l'effetto, ordina all’ASP di Palermo di dare integrale esecuzione al titolo azionato come specificato in narrativa;
b) assegna all’Ente intimato termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza, per il pagamento degli importi dovuti in base al decreto ingiuntivo indicato in narrativa;
c) incarica il Segretario generale alla Presidenza della Regione Siciliana, affinché individui all’interno della struttura un dirigente dotato di adeguata competenza tecnica che assuma l’incarico di Commissario ad acta (con facoltà di delega) per il caso di persistente inadempimento;
d) condanna l’ASP di Palermo, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., a corrispondere la penalità di mora secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
e) condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500 (cinquecento/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti e al soggetto designato quale Commissario ad acta .
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA CA, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA CA |
IL SEGRETARIO