Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/03/2026, n. 5175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5175 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05175/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00944/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Via Altinate, n. 29;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto del 9 settembre 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa AN BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del 9 settembre 2022, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 1° ottobre 2018 dallo straniero di origine-OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91, in ragione dei seguenti pregiudizi penali a suo carico:
“ - in data 25.2.2010: decreto penale del G.I.P. Tribunale di Padova esecutivo il 21.11.2010 per atti contrari alla pubblica decenza art. 726 c.p. (accertato il 23.3.2009 in Padova);
- in data 21.5.2013: decreto penale del G.I.P. Tribunale di Padova esecutivo il 4.12.2013 per violazione delle norme contenute nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero art. 5 c. 8 bis d. lgs. n. 286/1998 (commesso il 22/1/2013 in Padova);
- in data 12.03.2021: denuncia all’A.G. effettuata dalla Stazione Montereale Valcellina (PN) per furto (art. 624 c.p.);
- in data 19.01.2020: denuncia all’A.G. effettuata dalla Stazione CC Porto D’Ascoli (AP) per truffa (art. 640 c.p.);
- in data 20.11.2019: denuncia all’A.G. effettuata dalla Stazione CC Lacchiarella (MI) per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito (art. 493 c.p.);
- in data 13.9.2019: denuncia all’A.G. effettuata dal Commissariato di Pontedera (PI) per truffa (art. 640 c.p.);
- in data 26.2.2013: denuncia all’A.G. per falsità materiale commessa da privato definito con decreto penale irrevocabile n. 2693/2013;
- in data 5.1.2013: denuncia all’A.G. effettuata dall’UPGSP (PD) per furto con destrezza (art. 625 c. 1), procedimento penale 237/13 archiviato;
- in data 14.3.2013: denuncia all’A.G. effettuata dall’UPGSP (PD) per stupefacenti (art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90), procedimento penale archiviato ”.
Secondo l’Amministrazione, la condotta del richiedente è indice d’inaffidabilità e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, anche tenuto conto che, al momento della presentazione della domanda, l’istante “ ha autocertificato di non aver mai riportato condanne penali, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. Vizio di violazione dell’Articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
II. Vizio di eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche dell’istruttoria carente ed insufficiente e dell’erronea ed insufficiente motivazione;
III. Correlato vizio di eccesso di potere per carenza dei presupposti, per illogicità e per contraddittorietà manifesta riscontrabile all’interno della motivazione del provvedimento impugnato.
IV. Vizio di eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche dell’istruttoria carente ed insufficiente e dell’erronea motivazione 22 sotto altro e distinto profilo;
V. Vizio di violazione di legge: violazione degli Articoli 10 e 10 bis della L. n. 241/1990.
Nello specifico, il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione:
- della risalenza nel tempo delle condotte contestate, alcune delle quali non sfociate nemmeno in una pronuncia di condanna;
- dell’insufficienza motivazionale, non risultando alcun apprezzamento delle attuali condizioni d’integrazione sociale.
Con memoria di mera forma, si costituisce in giudizio il Ministero dell’Interno.
All’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi:
- “ l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 3 gennaio 2025, n. 137);
- “ Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la valutazione svolta dall’Amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
Invero, quanto alla risalenza nel tempo delle condotte contestate, in realtà, l’Amministrazione “ ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 2 marzo 2023, n. 3528), senza che il giudice possa per ciò solo sconfinare nel merito della scelta amministrativa adottata.
Riguardo alla rilevanza delle condotte contestate, secondo condiviso e pacifico orientamento giurisprudenziale:
- “ ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n. 1057) ”;
- “ le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019 ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 23 aprile 2025, n. 7941).
In conseguenza, a prescindere dal fatto che le singole condotte imputate al ricorrente non siano sfociate in una sentenza di condanna penale, non appare irragionevole che l’Amministrazione ne abbia tenuto conto nella formulazione di un giudizio globale sull’indole e la personalità del richiedente la concessione della cittadinanza.
A ciò aggiungasi l’ulteriore contestazione mossa dall’Amministrazione circa l’omessa autocertificazione da parte del ricorrente della propria effettiva situazione penale.
Sul punto, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, “ la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 31 gennaio 2025, n. 2137).
In ultimo, riguardo alla mancata valutazione delle attuali condizioni di vita del ricorrente, osserva il Collegio che, pur a fronte della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il ricorrente non ha fornito alcun elemento fattuale e/o circostanziale “ nuovo ” tale da giustificare una diversa decisione dell’autorità procedente (cfr., in questo senso, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 8 giugno 2022, n. 7437).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, rimanendo ferma la facoltà per il ricorrente di reiterare l’istanza di cittadinanza.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della costituzione di mera forma dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
AN BU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN BU | RI IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.