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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5446/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
6.8.2025, assunto in decisione in data 6.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 gli avvocati Alessandra Boncimino e Benedetta Guidicini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 31;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Samanta Russo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Marche n. 91;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Nell'ambito degli accordi patrimoniali cui i coniugi sono addivenuti, tutti funzionali alla separazione, dovendo definire le questioni patrimoniali, i signori e convengono tutto quanto segue. Parte_1 Parte_2
3. L'immobile coniugale sito in Sovico (MB), via Molino Bassi n. 3 (già n. 1) con box pertinenziale, in comproprietà tra i coniugi, nella misura del 84,37% la moglie e del 15,63% il marito, di seguito meglio individuato, diverrà di proprietà piena ed esclusiva della moglie. Il signor infatti, entro Parte_2 trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, si impegna a cedere e a trasferire alla Signora nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e completo degli arredi (salvo quelli già Parte_1 individuati e che verranno da lui asportati entro il 23/08/2025), la propria quota di proprietà, pari all'effettivo valore del 15,63%, della casa familiare sita a Sovico (MB) in via Molino Bassi n. 3, appartamento ad uso abitazione e box, il tutto distinto nel Catasto dei fabbricati del Comune di Sovico come segue: Foglio 2, mappale 253, subalterno 6, via Molino Bassi 1, piano 2-1, categoria A/2, classe 1, vani 8, superficie catastale totale mq 162, superficie catastale escluse aree scoperte mq 152, rendita euro 1.136,21; foglio 2, mappale 253, subalterno 7, via molino Bassi 1, piano S1, categora A/6, classe 2, mq 24, superficie catastale totale mq 29, rendita euro 79,09. La Signora , che accetta quanto sopra, si impegna a corrispondere al Parte_1
Signor contestualmente all'atto di trasferimento da effettuarsi nel termine anzidetto, il Parte_2 prezzo concordato di € 50.000,00, pari ell'effettivo valore della quota in misura del 15,63%, mediante assegno circolare a lui intestato, nonché a farsi carico delle relative spese notarili.
4. I coniugi concordano che a far data dal 24 agosto 2025, la Signora resterà ad abitare Parte_1 nella casa familiare di Sovico e se ne farà carico, da tale data, in via esclusiva quanto a spese di gestione, utenze, imposte e tasse (compresa Tari), spese condominiali, manutenzione e cura anche di tutte le parti esterne (compreso il bosco circostante). Il Signor provvederà quindi a reperire altra Parte_2 soluzione abitativa per sé a propria cura e spese.
5. I coniugi hanno convenuto la suddivisione al 50% ciascuno del saldo del c/c 7759 cointestato intrattenuto presso BPM., entro il mese di settembre 2025. Hanno altresì già convenuto la suddivisione di arredi e beni presenti nella casa familiare.
6. Quanto al mutuo, contratto per esigenze inerenti alla casa familiare ed alla famiglia, i coniugi concordano sull'esclusivo accollo dello stesso in capo alla signora entro il mese di settembre 2025, Parte_1 senza alcun obbligo di ripetizione delle somme versate dal signor trattandosi di capitale Parte_2 goduto durante l'unione coniugale e per le predette finalità.
pagina 2 di 5 7. Le Parti dichiarano ex art. 473bis .51, comma 2, c.p.c. che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, confermando a tale scopo la loro già espressa volontà di non volersi riconciliare.
8. Le Parti, infine, dichiarano altresì di rinunciare alla impugnazione della sentenza che sarà emessa e che tale loro volontà verrà confermata, anche mediante trattazione scritta, in sede di udienza camerale.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che :
- hanno contratto matrimonio in data 13.9.2024 Parte_1 Parte_2
a Gaggiano;
- Dall'unione non sono nati figli.
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 6.10.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 6.8.2025 da
[...]
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Parte_1 Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in data 13.9.2024 in Gaggiano, prendendo atto Parte_2 delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Gaggiano, per le annotazioni di legge (atto n.
52 parte II serie C);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.10.2025
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
DI BO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
6.8.2025, assunto in decisione in data 6.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 gli avvocati Alessandra Boncimino e Benedetta Guidicini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 31;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Samanta Russo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Marche n. 91;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Nell'ambito degli accordi patrimoniali cui i coniugi sono addivenuti, tutti funzionali alla separazione, dovendo definire le questioni patrimoniali, i signori e convengono tutto quanto segue. Parte_1 Parte_2
3. L'immobile coniugale sito in Sovico (MB), via Molino Bassi n. 3 (già n. 1) con box pertinenziale, in comproprietà tra i coniugi, nella misura del 84,37% la moglie e del 15,63% il marito, di seguito meglio individuato, diverrà di proprietà piena ed esclusiva della moglie. Il signor infatti, entro Parte_2 trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, si impegna a cedere e a trasferire alla Signora nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e completo degli arredi (salvo quelli già Parte_1 individuati e che verranno da lui asportati entro il 23/08/2025), la propria quota di proprietà, pari all'effettivo valore del 15,63%, della casa familiare sita a Sovico (MB) in via Molino Bassi n. 3, appartamento ad uso abitazione e box, il tutto distinto nel Catasto dei fabbricati del Comune di Sovico come segue: Foglio 2, mappale 253, subalterno 6, via Molino Bassi 1, piano 2-1, categoria A/2, classe 1, vani 8, superficie catastale totale mq 162, superficie catastale escluse aree scoperte mq 152, rendita euro 1.136,21; foglio 2, mappale 253, subalterno 7, via molino Bassi 1, piano S1, categora A/6, classe 2, mq 24, superficie catastale totale mq 29, rendita euro 79,09. La Signora , che accetta quanto sopra, si impegna a corrispondere al Parte_1
Signor contestualmente all'atto di trasferimento da effettuarsi nel termine anzidetto, il Parte_2 prezzo concordato di € 50.000,00, pari ell'effettivo valore della quota in misura del 15,63%, mediante assegno circolare a lui intestato, nonché a farsi carico delle relative spese notarili.
4. I coniugi concordano che a far data dal 24 agosto 2025, la Signora resterà ad abitare Parte_1 nella casa familiare di Sovico e se ne farà carico, da tale data, in via esclusiva quanto a spese di gestione, utenze, imposte e tasse (compresa Tari), spese condominiali, manutenzione e cura anche di tutte le parti esterne (compreso il bosco circostante). Il Signor provvederà quindi a reperire altra Parte_2 soluzione abitativa per sé a propria cura e spese.
5. I coniugi hanno convenuto la suddivisione al 50% ciascuno del saldo del c/c 7759 cointestato intrattenuto presso BPM., entro il mese di settembre 2025. Hanno altresì già convenuto la suddivisione di arredi e beni presenti nella casa familiare.
6. Quanto al mutuo, contratto per esigenze inerenti alla casa familiare ed alla famiglia, i coniugi concordano sull'esclusivo accollo dello stesso in capo alla signora entro il mese di settembre 2025, Parte_1 senza alcun obbligo di ripetizione delle somme versate dal signor trattandosi di capitale Parte_2 goduto durante l'unione coniugale e per le predette finalità.
pagina 2 di 5 7. Le Parti dichiarano ex art. 473bis .51, comma 2, c.p.c. che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, confermando a tale scopo la loro già espressa volontà di non volersi riconciliare.
8. Le Parti, infine, dichiarano altresì di rinunciare alla impugnazione della sentenza che sarà emessa e che tale loro volontà verrà confermata, anche mediante trattazione scritta, in sede di udienza camerale.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che :
- hanno contratto matrimonio in data 13.9.2024 Parte_1 Parte_2
a Gaggiano;
- Dall'unione non sono nati figli.
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 6.10.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 6.8.2025 da
[...]
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Parte_1 Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in data 13.9.2024 in Gaggiano, prendendo atto Parte_2 delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Gaggiano, per le annotazioni di legge (atto n.
52 parte II serie C);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.10.2025
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
DI BO
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