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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA AN, ha pronunciato, in esito all'udienza del 24 novembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4055/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fortunato Famà, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Fazio
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 23 luglio 2024, , premettendo di essere già invalida Parte_1 al 100%, esponeva:
- di aver presentato, nel dicembre 2022, domanda di aggravamento per ottenere il riconoscimento dello status di invalidità assoluta con diritto alla indennità di accompagnamento;
- sottoposta a visita medica collegiale, in data 2 febbraio 2023, era stata riconosciuta invalida nella misura pari al 100%;
- aveva proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 3911/2023 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e, disposta ed espletata la ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, deducendo l'erronea valutazione del requisito sanitario, osservando che il presupposto per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento non è solo la mancanza di capacità alla deambulazione autonoma, ma anche la incapacità del soggetto di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Evidenziava che il proprio quadro patologico appariva alquanto variegato, rilevando che ogni singola patologia, che riguardava distretti differenti, incideva negativamente sulla sua autonomia personale complessiva.
Osservava che le patologie più rilevanti erano una psichica ed una fisica.
Rilevava, inoltre, la mancata valutazione di alcune patologie documentate.
Affermava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, rappresentando che il quadro si era notevolmente aggravato.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella era invalida civile al 100% con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ed a percepire le relative provvidenza economiche dal primo giorno del mese successivo alla data di proposizione della domanda amministrativa o da altra data anche successiva e che, conseguentemente, parte resistente venisse condannata alla liquidazione ed al pagamento in suo favore delle provvidenze spettanti nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1 pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu, che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu, anche tenuto dei rilievi e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente,
4.- L'udienza del 24 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al RG n. 3911/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto dei rilievi e della documentazione prodotta da parte ricorrente, venivano disposti dapprima il richiamo del ctu, che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu.
Il ctu successivamente nominato nel presente procedimento ha ritenuto che la ricorrente è affetta da
“grave psicosi maniaco depressiva, tipo depressivo in trattamento farmacologico continuo con neurolettici e stabilizzanti dell'umore in soggetto con funzionamento cognitivo ai limiti inferiori della norma e pregressi ricoveri in regime di TSO – OO grave corioretinosi miopica e visus in OD corretto
2/10 circa e OS residuo visivo corretto: motu manu - ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico – obesità in soggetto con artrosi cervicale e fibromialgia (cod. 2210 – 5031 – 6441 –
7214 - 7105”.
In particolare, il ctu ha rilevato che “in considerazione al molteplice quadro patologico descritto ed in particolare il quadro psichico ed il grave deficit visivo (paziente vigile, orientato nei parametri temporo-spaziali, parzialmente collaborante. Poco curata nell'aspetto. Eloquio logorroico espresso
a voce alta con mimica e gestualità iperespressi ed incongrui al contesto. Ideazione delirante ed a sfondo persecutorio. Attenzione e concentrazione altelenante. Non evidenti deficit della memoria -
OO grave corioretinosi miopica e visus in OD corretto 2/10 circa e OS residuo visivo corretto: motu manu) ed alla relativa consensuale incidenza funzionale, non si vede come la ricorrente possa fare a meno della necessaria presenza di un accompagnatore, che in maniera continuativa la supporti nella deambulazione, nella gestione dei problemi quotidiani. Invero, si tratta di persona assolutamente indifesa rispetto ai vari pericoli insiti nelle più svariate attività, soprattutto quelle domestiche e/o connesse all'autoaccudimento come fare il bagno, cucinare, vestirsi, utilizzare la toilette, scendere le scale e anche a svolgere attività extradomiciliari.”.
Il ctu ha dunque concluso riconoscendo la ricorrente “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa 100 %” con decorrenza dal 19 dicembre 2022 ed affermando “la necessità dell'ausilio permanente di un accompagnatore”, con decorrenza dal maggio 2024.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie utili all'indennità di accompagnamento dal maggio 2024, come previsto dal ctu.
7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
8- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso per atp ma antecedente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per due terzi e la restante quota viene posta a carico dell' , CP_1
e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia, in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili all'indennità di Parte_1 accompagnamento dal maggio 2024;
b) condanna l' al pagamento un terzo delle spese giudiziali del presente procedimento che si CP_1 liquidano nella somma già ridotta di € 898,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali in favore dell'Erario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA AN, ha pronunciato, in esito all'udienza del 24 novembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4055/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fortunato Famà, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Fazio
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 23 luglio 2024, , premettendo di essere già invalida Parte_1 al 100%, esponeva:
- di aver presentato, nel dicembre 2022, domanda di aggravamento per ottenere il riconoscimento dello status di invalidità assoluta con diritto alla indennità di accompagnamento;
- sottoposta a visita medica collegiale, in data 2 febbraio 2023, era stata riconosciuta invalida nella misura pari al 100%;
- aveva proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale, iscritto al n. 3911/2023 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e, disposta ed espletata la ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, deducendo l'erronea valutazione del requisito sanitario, osservando che il presupposto per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento non è solo la mancanza di capacità alla deambulazione autonoma, ma anche la incapacità del soggetto di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Evidenziava che il proprio quadro patologico appariva alquanto variegato, rilevando che ogni singola patologia, che riguardava distretti differenti, incideva negativamente sulla sua autonomia personale complessiva.
Osservava che le patologie più rilevanti erano una psichica ed una fisica.
Rilevava, inoltre, la mancata valutazione di alcune patologie documentate.
Affermava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, rappresentando che il quadro si era notevolmente aggravato.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella era invalida civile al 100% con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ed a percepire le relative provvidenza economiche dal primo giorno del mese successivo alla data di proposizione della domanda amministrativa o da altra data anche successiva e che, conseguentemente, parte resistente venisse condannata alla liquidazione ed al pagamento in suo favore delle provvidenze spettanti nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1 pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu, che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu, anche tenuto dei rilievi e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente,
4.- L'udienza del 24 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al RG n. 3911/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto dei rilievi e della documentazione prodotta da parte ricorrente, venivano disposti dapprima il richiamo del ctu, che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu.
Il ctu successivamente nominato nel presente procedimento ha ritenuto che la ricorrente è affetta da
“grave psicosi maniaco depressiva, tipo depressivo in trattamento farmacologico continuo con neurolettici e stabilizzanti dell'umore in soggetto con funzionamento cognitivo ai limiti inferiori della norma e pregressi ricoveri in regime di TSO – OO grave corioretinosi miopica e visus in OD corretto
2/10 circa e OS residuo visivo corretto: motu manu - ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico – obesità in soggetto con artrosi cervicale e fibromialgia (cod. 2210 – 5031 – 6441 –
7214 - 7105”.
In particolare, il ctu ha rilevato che “in considerazione al molteplice quadro patologico descritto ed in particolare il quadro psichico ed il grave deficit visivo (paziente vigile, orientato nei parametri temporo-spaziali, parzialmente collaborante. Poco curata nell'aspetto. Eloquio logorroico espresso
a voce alta con mimica e gestualità iperespressi ed incongrui al contesto. Ideazione delirante ed a sfondo persecutorio. Attenzione e concentrazione altelenante. Non evidenti deficit della memoria -
OO grave corioretinosi miopica e visus in OD corretto 2/10 circa e OS residuo visivo corretto: motu manu) ed alla relativa consensuale incidenza funzionale, non si vede come la ricorrente possa fare a meno della necessaria presenza di un accompagnatore, che in maniera continuativa la supporti nella deambulazione, nella gestione dei problemi quotidiani. Invero, si tratta di persona assolutamente indifesa rispetto ai vari pericoli insiti nelle più svariate attività, soprattutto quelle domestiche e/o connesse all'autoaccudimento come fare il bagno, cucinare, vestirsi, utilizzare la toilette, scendere le scale e anche a svolgere attività extradomiciliari.”.
Il ctu ha dunque concluso riconoscendo la ricorrente “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa 100 %” con decorrenza dal 19 dicembre 2022 ed affermando “la necessità dell'ausilio permanente di un accompagnatore”, con decorrenza dal maggio 2024.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie utili all'indennità di accompagnamento dal maggio 2024, come previsto dal ctu.
7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
8- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso per atp ma antecedente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per due terzi e la restante quota viene posta a carico dell' , CP_1
e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia, in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili all'indennità di Parte_1 accompagnamento dal maggio 2024;
b) condanna l' al pagamento un terzo delle spese giudiziali del presente procedimento che si CP_1 liquidano nella somma già ridotta di € 898,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali in favore dell'Erario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA AN