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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2818 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
nata il [...], nella città di Campinas - São Paulo (Brasile); Parte_1 [...]
, nata il [...], nella città di Campinas - São Paulo (Brasile); Persona_1 Parte_2
nata il [...], nella città di Campinas - São Paulo (Brasile);
[...]
nata il [...], nella città di Campinas - São Paulo (Brasile); Parte_3 [...]
, nata il [...], nella città di Campinas - São Paulo (Brasile); Parte_4 Parte_5
nato il [...], nella città di Campinas - São Paulo (Brasile) a nome suo e congiuntamente con
[...]
nata il [...], nella città di Campinas - São Paulo (Brasile) nel nome e Controparte_1 per conto di suo figlio minorenne nato il [...], nella città di Campinas - Persona_2
São Paulo (Brasile), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Macor, presso il cui studio domiciliano.
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del in carica legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c.
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-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato
Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto Controparte_2 discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
1 I ricorrenti deducevano di essere discendenti di o o nato nel Persona_3 Parte_5 Persona_2 comune di San Marco Argentano, in Provincia di Cosenza (CS), il 19 ottobre 1872, figlio di
[...]
e (all. 1). emigrò in Brasile, dove si sposò con il Parte_6 CP_4 Per_3 Persona_4
15 marzo 1902 (all. 2) e non adottò mai la cittadinanza brasiliana, né venne iscritto alle liste elettorali, come da certificato negativo di naturalizzazione e di iscrizione (all. 3 a-c).
Dall'unione nacque, il 24 gennaio 1903, (all. 4), che si sposò con il 10 Persona_5 Controparte_5 novembre 1929 (all. 5). Dalla loro unione nacque nato il [...] (all. 6), Persona_6 sposatosi con il 10 aprile 1967 (all. 7), da cui nacquero i figli: Controparte_6 Parte_7
nata il [...] (all. 7.1), sposatasi con l'11 dicembre
[...] Persona_7
2000 (all. 7.2); nata l'[...] (all. 7.3), sposatasi con Controparte_7 CP_8
l'8 marzo 1993 (all. 7.4), con figlia nata il [...] (all.
[...] Parte_3
7.5); nata il [...] (all. 7.6), sposatasi con il 13 Persona_8 Persona_9 ottobre 2005 (all. 7.7).
Il 2 settembre 1937 nacque (all. 8), sposatosi con il 13 Persona_10 Persona_11 maggio 1962 (all. 9), da cui nacquero i figli: nato il [...] (all. 9.1), Parte_8 sposatosi in primo matrimonio con il 22 gennaio 1986 (all. 9.2), e in secondo Parte_9 matrimonio con il 5 luglio 2008 (all. 9.3), con figlio nato Controparte_1 Persona_2 il 5 marzo 2010 (all. 9.4).
Il 7 ottobre 1939 nacque (all. 10), sposatosi con Persona_12 Persona_13
l'8 settembre 1973 (all. 11), da cui nacquero i figli: nata il [...] (all. Parte_1
11.1), sposatasi in primo matrimonio con l'8 giugno 2016 (all. 11.2), e in Persona_14 seconde nozze con , con figlia , nata il [...] Controparte_9 Persona_15
(all. 11.3).
Conseguentemente, i ricorrenti hanno inteso far valere il proprio diritto trasmesso dal loro avo, anche in considerazione del fatto che non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, come Persona_3 risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento stranieri del Ministero della
Giustizia della Repubblica Brasiliana.
I ricorrenti rappresentavano di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di San
Paolo in Brasile, seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Consolato, al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, senza ricevere alcun riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_2 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 06 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2 Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del
1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma1, c.c. del
1865).
La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo Persona_3 prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
In merito al riconoscimento dello status richiesto la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009 precisa che “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del
24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale
3 fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana
è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che
l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Pt_10 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del “riconoscimento iure sanguinis” qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il Consolato in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso
4 sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_2 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 14.04.2025
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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