TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/10/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5245/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5245 del R.G.A.C. dell'anno 2017 ed avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Frigento (AV), alla località Taverna di Annibale, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Angelo Barrasso (C.F.
) e dall'Avv. ID Barrasso (C.F. ), CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Grottaminarda (AV), alla via
Tratturo n. 5;
ATTRICE
E
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI), alla Piazza Gae Aulenti, n. 3 -
Tower A, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefano D'Ercole (C.F. ), CodiceFiscale_3 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via In Arcione n. 71;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del giorno 1° luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento.
La causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
R.G. n. 5245/2017
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino onde sentir “1) accertare e dichiarare, per tutte Controparte_1 le causali espresse nel presente atto, che la convenuta ha proceduto sul conto corrente e sul conto anticipi per cui è causa ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate dall'origine (per assenza di contratto ex artt. 1284, 1325 e 1842
c.c.), e/o non pattuite, con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate. 2) conseguentemente, 2a) In via assolutamente preliminare, accertare l'avvenuta violazione delle normative previste in materia di interessi (di cui al codice civile ed alla legge n. 108 del 7 marzo 1996 e successive modificazioni) e pertanto dichiarare la nullità di ogni eventuale clausola sulla scorta delle quali l'istituto convenuto ha percepito indebitamente delle somme in danno della soc. sui seguenti conti: - conto corrente ordinario n. 30077333, conto Parte_1 anticipi fatture e finanziamenti esteri e conto anticipi n. 500071626; 2b) accertare
l'avvenuta violazione, per il periodo compreso tra il I Trim. 2009 al III Trim. 2016 del tasso-soglia disciplinato dalla legge n. 108/96 all'art. 2, con il conseguente verificarsi del reato di usura e pertanto dichiarare non dovuto alcun interesse passivo;
3)
Conseguentemente e per l'effetto, accertare il reale saldo fra le parti, con eventuale condanna della convenuta società al riaccredito ed alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nella cui determinazione si dovrà tener tenuto conto dello storno degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto calcolati
Trimestralmente dalla Banca, procedendo al ricalcolo degli interessi semplici per i saldi a credito del correntista con l'applicazione del tasso legale vigente tempo per tempo ed esclusione degli interessi e commissioni per i saldi a credito correntista e di nessun interesse per i saldi a credito della , oltre alla rivalutazione ed agli CP_2 interessi al soddisfo (o, comunque, la minore o maggiore somma, sempre oltre la rivalutazione ed interessi, per la cui determinazione ben potrà in Tribunale avvalersi di consulenza tecnico-contabile); 4) In via subordinata e salvo gravame, qualora
l'On.le Tribunale adito non dovesse accogliere la domanda sub 3), accerti il reale saldo fra le parti, con eventuale condanna della convenuta società al riaccredito ed alla restituzione delle somme indebitamente percepite, in caso di mancata pattuizione per iscritto degli interessi applicati, dello storno degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto calcolati trimestralmente dalla Banca, procedendo al ricalcolo degli interessi e delle commissioni con l'applicazione del tasso legale vigente tempo per tempo sia per i tassi attivi che quelli passivi e senza capitalizzazione alcuna, oltre, ovviamente, alla rivalutazione ed agli interessi sin al soddisfo, e sempre senza R.G. n. 5245/2017
l'applicazione della commissione di massimo scoperto in quanto non dovuta né pattuita (o, comunque la minore o maggiore somma, sempre oltre a rivalutazione ed interessi, per la cui determinazione ben potrà il Tribunale avvalersi di consulenza tecnico- contabile ); 5) In via ancora più gradata, qualora codesto Tribunale non dovesse accogliere la domanda sub 3) e sub 4), accertare che la ha applicato CP_2 la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché all'applicazione della commissione di massimo scoperto ed al calcolo dei giorni di valuta, ed accerti il reale saldo fra le parti, con eventuale condanna della convenuta società al riaccredito ed alla restituzione delle somme indebitamente percepite in favore della soc. Pt_1
oltre alla rivalutazione ed i relativi interessi sino al soddisfo, determinata al fine
[...] di eliminare gli effetti della capitalizzazione trimestrale, mediante storno degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto comunque denominate, calcolati trimestralmente dalla nonché con ricalcolo degli interessi con applicazione del CP_2 tasso previsto dalla sempre senza applicazione della commissione di massimo CP_2 scoperto in quanto non dovuta né pattuita, oltre alla rivalutazione ed agli interessi fino al soddisfo ( o, comunque la minore o maggiore somma, sempre oltre a rivalutazione ed interessi, per la cui determinazione ben potrà il Tribunale avvalersi di consulenza tecnico- contabile); 6) Per l'effetto quindi voglia l'On.le G.I. adito pronunciarsi: a) sulla nullità delle clausole contrattuali;
b) sulla inesistenza dei contratti di apertura di credito sin dall'origine ed a valere sui contratti di corrispondenza;
c) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi ( perché usurai in contratto ex art. 1815, secondo comma, c.c.; d) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;
e) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
f) sulla illegittimità dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate e comunicate;
g) sulla nullità della antergazione e postergazione delle valute in conto corrente ( gioco delle valute ); h) accertare e dichiarare che la ha pattuito ed CP_2 applicato tassi usurai per cui a tale titolo nulla è dovuto per i trimestri in cui si è appurata l'esistenza di usura oggettiva e/o soggettiva;
i) conseguentemente, a mezzo C.T.U. che sin d'ora si richiede, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere dei rapporti ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, onde rideterminare il reale saldo dei singoli conti correnti oggetto di causa. 7) Per l'effetto, procedere alla rettifica dei saldi tra le somme corrisposte alla ed illecitamente trattenute dalla stessa, con quelle CP_2 R.G. n. 5245/2017
effettivamente dovute. 8) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura che l'adito On.le Giudice, in Sua Giustizia riterrà equo determinare”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari.
2. L'attrice ha dedotto in fatto:
a) di aver intrattenuto, a far data dal 30 gennaio 2007, con filiale di Controparte_1
Avellino (AV), il rapporto di conto corrente ordinario contraddistinto con il n.
30077333, il rapporto di conto corrente anticipo su fatture n. 500071626 ed il rapporto di conti finanziamenti esteri;
b) che i tre conti erano funzionalmente collegati al fine di consentire le operazioni di anticipo sconto e di anticipo finanziamenti esteri;
c) che sul conto anticipi periodicamente sono stati addebitati gli importi anticipati dalle singole fatture e/o titoli e, contestualmente, lo stesso importo è stato accreditato sul conto corrente ordinario per il periodo dell'anticipo;
d) che il medesimo meccanismo ha riguardato anche il conto finanziamenti esteri laddove l'istituto bancario ha finanziato i singoli pagamenti effettuati dalla società correntista nei confronti dei fornitori esteri, anticipandone i costi per la durata di n.
90 giorni ed, allo scadere del novantesimo giorno, ha addebitato gli importi finanziati oltre agli interessi maturati ed ai costi accessori sul conto corrente n. 30077333;
e) che in tal modo i conti anticipi hanno sempre presentato un saldo debitorio, mentre il conto ordinario è stato aumentato delle somme anticipate e trimestralmente l'istituto bancario ha calcolato gli interessi debitori sui conti anticipi ed ha provveduto ad addebitarli sul conto ordinario e, calcolando contestualmente, sul conto corrente ordinario ulteriori interessi passivi trimestrali sugli interessi “girocontati” dal conto anticipi e dai singoli finanziamenti esteri;
f) che, dunque, il tutto ha generato un effetto anatocistico sugli interessi passivi calcolati sulle somme anticipate;
g) che, con nota del 3 novembre 2016, l'attrice ha provveduto ad inoltrare formale messa in mora contestando oltre all'anatocismo così determinatosi, anche la mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. ed il superamento del tasso soglia usurario ex L. 108/96, con riferimento al TAEG effettivamente applicato al rapporto;
h) che, con comunicazione del 22 novembre 2016, l'attrice ha provveduto ad avviare, senza sortire alcun esito, la procedura di mediazione obbligatoria, cui non ha inteso prender parte l'istituto bancario;
R.G. n. 5245/2017
i) che, in virtù della documentazione contabile in possesso, è stato conferito incarico al
CTP, Dr. , il quale ha verificato che sul conto corrente oggetto di causa Persona_1 sono stati applicati dalla Banca interessi, commissioni, competenze, remunerazioni e costi non concordati, oltre alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi si da generare interessi usurari sia soggettivi che aggettivi ed ha determinato un credito complessivo in favore della correntista pari ad €. 450.269,01, di cui viene richiesta nella presente sede la restituzione;
j) che, nel corso del rapporto n. 30077333 e dei conti anticipi collegati, l'Istituto bancario, oltre alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ha illegittimamente applicato e mai pattuito per iscritto la CMS, affetta da nullità, in quanto indeterminata e/o indeterminabile ex art. 1346 c.c., essendo stata indicata solo in misura percentuale, la illegittima contabilizzazione delle operazioni, la illegittima applicazione dei costi di spese di tenuta conto, in quanto mai pattuiti per iscritto, la mancata pattuizione per iscritto dei tassi di interessi applicati e l'illegittima applicazione di interessi usurari, stante il superamento del tasso effettivo globale concretamente applicato del tasso soglia usura fissato trimestralmente ex lege 7 marzo 1996 n. 108,
k) che, pertanto, sussiste l'esigenza di richiedere giudizialmente l'accertamento del reale saldo intercorrente tra le parti, con onere a carico dell' di Controparte_3 restituire in compensazione o in liquidazione gli importi che non dovevano essere versati all' e dallo stesso trattenuti illegittimamente. Controparte_3
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio
2018, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione Controparte_1 per genericità ed indeterminatezza assoluta del petitum e della causa petendi ex artt.
164, 4° comma e 163, nn. 3 e 4 c.p.c. e l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito dal momento che il conto corrente n. 30077333 acceso in data 31 gennaio 2007 è ancora in essere.
Nel merito, l'istituto di credito ha contestato la fondatezza delle doglianze attoree, in quanto il contratto di conto corrente n. 30077333, il contratto di conto anticipi n.500071626, i contratti di affidamento ed i contratti di finanziamenti estero sono stati stipulati per iscritto e sottoscritti dall'odierna attrice, che ha, altresì, sottoscritto tutte le condizioni contrattuali ed, in particolare, il tasso di interesse, la commissione massimo scoperto e le spese applicate al rapporto di conto corrente sono state oggetto di espressa pattuizione.
Quanto alla commissione massimo scoperto, la convenuta ha fatto rilevare che, quand'anche non fosse stata pattuita per iscritto, troverebbe applicazione il comma R.G. n. 5245/2017
7 dell'art. 117 D.Lgs. 385/93 che rinvia alle condizioni pubblicizzate dalla Banca per analoghe operazioni, non rinvenendosi nella norma nessuna sanzione che porterebbe alla totale esclusione.
Quanto all'illegittima capitalizzazione degli interessi, l' bancario ha fatto CP_3 rilevare di aver provveduto, con l'entrata in vigore della nota delibera CICR del
9/2/2000, alla pubblicazione in G.U. delle modalità di applicazione della predetta nota ed inserire nei contratti stipulati a far data dal 1 luglio 2000, come quello oggetto del caso di specie, la relativa clausola di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, adeguandosi alla modalità prevista dalla legge, in conformità alle disposizioni transitorie della citata delibera CICR (art. 7).
Quanto alla dedotta applicabilità degli interessi usurari, la convenuta ha rappresentato di non aver mai chiesto ed applicato, nei rapporti contestati, tassi d'interesse usurari ovvero superiori a quelli fissati dai D.M. emessi ex L. n. 108/1996
e, che, in ogni caso, parte attrice non ha adempiuto all'onere a suo carico di allegazione dei decreti ministeriali di rilevazione dell'usura e, pertanto, le misure di tasso soglia indicate, peraltro esclusivamente nella perizia tecnica di parte, non sono dimostrate.
Inoltre, ha fatto rilevare che il consulente di parte non fornito spiegazione su come i dati di rilevazione dell'usura siano stati estrapolati, con la conseguenza gli stessi non rivestono alcuna rilevanza poiché dati meramente assertivi e che il consulente ha, inoltre, incluso nel calcolo del TEG la commissione di massimo scoperto che non può essere in alcun modo inserita nel calcolo.
La convenuta ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminabilità del petitum e della causa petendi, nonché di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, formulata dalla in relazione al rapporto di conto Parte_1 corrente n.3007733 e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 06 novembre 2018, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c. e, istruita documentalmente la causa ed espletata C.T.U. contabile, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1° luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ove la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. R.G. n. 5245/2017
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del
Tribunale di Avellino reso in pari data.
6. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta per genericità ed incertezza della causa Controparte_1 petendi e del petitum, in quanto l'atto introduttivo consente di individuare le ragioni di fatto e di diritto della domanda avanzata, nel rispetto degli artt. 163 e 164 c.p.c..
Invero, parte attrice ha inteso agire nella presente sede contestando le risultanze del saldo del rapporto di conto corrente intrattenuto con , al fine di Controparte_1 ottenere l'accertamento negativo del credito e la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dall'Istituto Bancario.
La società attrice ha esposto le ragioni di fatto delle domande di accertamento e di ripetizione formulate ed ha posto a fondamento della stesse il fatto storico e gli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione giuridica.
A tanto aggiungasi che parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche nel merito delle avverse doglianze, prendendo, dunque, posizione anche nel merito della vicenda sottoposta all'odierno vaglio.
7. Passando al merito della res controversa, l'attrice ha formulato domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito a norma degli artt. 2033 e ss.
c.c., avendo dedotto la mancata pattuizione scritta degli interessi applicati,
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, l'illegittima applicazione di interessi usurari, l'illegittima applicazione della commissione massimo scoperto e di altre spese non concordate nonché l'illegittima contabilizzazione delle operazioni.
Sul punto, va osservato che il conto corrente ordinario n. 30377333, così come accertato dal C.T.U., alla data di introduzione del giudizio era ancora in corso, mentre il conto anticipi su fatture n. 500071626, acceso il 16.01.2009, risulta estinto (pag.
16 della relazione di C.T.U.).
Orbene, come è noto, “qualora il conto corrente dedotto in giudizio sia ancora aperto, la relativa azione va qualificata come di accertamento, poiché nessuna azione di ripetizione può essere proposta, atteso che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi;
pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi R.G. n. 5245/2017
illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibili ripetizioni” (Trib. Catania 6 febbraio 2019; Trib. Foggia 23 gennaio 2019, ivi;
Trib. Teramo 5 dicembre 2018, ivi;
Trib. Bari 5 luglio 2018, ivi;
Trib. Torre Annunziata 26 febbraio 2018, in Foro it.,
2018, I, 1431; Trib. Roma 14 febbraio 2018).
Peraltro, costituendo la chiusura del rapporto una condizione di ammissibilità e non già di procedibilità della domanda, essa deve sussistere al momento della proposizione della domanda, essendo irrilevante che tale circostanza si verifichi nel corso del giudizio.
Ne consegue che alcun rilievo assume la circostanza che il contratto di conto corrente sia stato estinto in pendenza di giudizio (segnatamente il 21 giugno 2021), atteso che, sulla scorta del principio di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, “uno spostamento patrimoniale suscettibile di ripetizione si verifica soltanto a seguito della cessazione del rapporto, in caso di estinzione del debito corrispondente al saldo di chiusura, nel cui calcolo siano stati computati gli interessi non dovuti, oppure quando, in pendenza del rapporto, il correntista abbia effettuato rimesse solutorie, per tali dovendosi intendere quei versamenti che, in quanto avvenuti in presenza di un saldo passivo eccedente la misura dell'affidamento concesso dalla banca, non abbiano una funzione meramente ripristinatoria della provvista esistente sul conto” (cfr. Cass. n. 19750/2025), con ciò confermandosi l'indirizzo già intrapreso dalla Suprema Corte negli ultimi anni (tra le ultime Cass.,
Sez. I, 24/04/2024, n.11056 e 15/02/2024, n. 4214).
8. Ne consegue l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito formulata dall'attrice con riguardo al conto corrente ordinario e non anche con Parte_1 riferimento al conto anticipi, trattandosi di un conto autonomo rispetto al conto corrente ordinario (cfr. verbale di udienza del 12 luglio 2022).
9. Differente discorso va effettuato con riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito, la quale è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può esser sempre proposta
(App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. Civ. n. 21646/2018; App. Milano 1.3.2018).
Ne consegue l'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità delle clausole R.G. n. 5245/2017
e delle somme indebitamente annotate ovvero di nullità e di accertamento negativo del credito, formulata dall'attrice con riguardo al conto corrente ordinario.
Quanto alla domanda ammissibile di accertamento negativo del credito relativamente al conto corrente ordinario, occorre dare atto che nei giudizi promossi dal correntista- attore per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Come è noto, “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”
(art. 2697 c.c.).
Da ciò discende che il correntista è tenuto a produrre non solo il contratto – che rappresenta il titolo del rapporto dedotto in lite – ma anche tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, per verificare sia il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle, sia l'effettiva applicazione delle poste indicate come indebite, non rappresentando una circostanza ostativa il fatto che si tratti di un'azione di accertamento negativo in quanto “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo ha carattere costitutivo”( Cass.
n. 9201/2015).
L'attore deve assolvere, dunque, in primo luogo, gli oneri di puntuale allegazione e, poi, deve provvedere a supportare la domanda giudiziale con prove documentali sufficienti. Operativamente, la disposizione significa che la mancanza di elementi idonei all'accertamento dei fatti costitutivi dell'azione determina la soccombenza della parte onerata della relativa dimostrazione (ex multis Cass. nn. 27704 e 27705/2018;
Cass. n. 30822/2018; Cass. n. 33009/2019; Cass. n. 10140/2022). Il correntista deve, dunque, produrre in giudizio il contratto di conto corrente, di cui sono contestate le pattuizioni (l'obbligo di forma scritta dei contratti bancari è stato introdotto dall'art. 3, comma 1, della L. n. 154/1992) e la sequenza completa degli estratti conto, idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore.
Diversamente, se è dedotto dal correntista-attore che non sia stato stipulato alcun contratto scritto, l'onere di produzione del contratto di finanziamento e/o di conto R.G. n. 5245/2017
corrente grava sulla banca, che ha percepito interessi ultralegali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 9.8.2014; Trib. Roma 6.2.2018; Trib. Pavia 21.4.2018; Trib.
Sulmona 28.11.2018; Trib. Pavia 18.4.2019; Trib. Sulmona 26.6.2019; Trib. Roma
28.5.2019; Trib. Pescara 23.10.2019; Trib. Avellino 1.10.2019; Trib. Forlì 15.1.2021;
Trib. Pistoia 30.3.2021 n. 298).
10. Ciò posto, quanto al conto corrente ordinario n. 000030077333, l'attrice – che ha assolto al proprio onere probatorio, producendo all'uopo il contratto di conto stipulato in data 31 gennaio 2017 e gli estratti conto a far data dal 31 ottobre 2007 sino al III trimestre 2016 - ha articolato, quali doglianze, l'illegittima applicazione di interessi passivi superiori al tasso legale e l'illegittimo esercizio dello ius variandi in senso sfavorevole al correntista;
il difetto di pattuizione e comunque l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità della commissione di massimo scoperto nonché la nullità della stessa per difetto di causa ed, a decorrere dal 1° luglio 2009, l'illegittimità della commissione disponibilità fondi;
l'illegittima corresponsione di spese non pattuite;
la nullità della clausola di capitalizzazione dei soli interessi passivi, l'illegittima contabilizzazione delle operazioni e l'applicazione di interessi usurari.
Al fine di vagliare la fondatezza di tali doglianze è stata disposta C.T.U. di natura contabile, laddove l'Ausiliario del Giudice ha accertato che il contratto di conto corrente, stipulato in data 31 gennaio 2007, prevede, quale tasso creditore nominale annuo (TN) lo 0,030%; quale tasso creditore effettivo annuo (TE) lo 0,030%; quale tasso debitore nominale annuo per utilizzi oltre il limite di fido il 14,000% e quale tasso debitore effettivo annuo per utilizzi oltre il limite di fido il 14,752%; quale commissione massimo scoperto l'1,10% oltrechè le spese, commissioni e valute (cfr. pag. n. 13 della relazione peritale).
L'Ausiliario del Giudice ha accertato che “la clausola contrattuale per entrambi i c/c è conforme alle prescrizioni della delibera Cicr del 9.2.2000, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22.2.2000 non c'è anatocismo da eliminare;
la CMS è stata specificamente determinata nel contratto solo in ordine al tasso applicato ma non alle modalità di calcolo viene esclusa per tutto il corso del rapporto;
la CDF è stata regolarmente comunicata dalla che informa di adeguarsi alla legge 102/2009 CP_2 applicando la stessa nei limiti previsti dalla legge ovvero nella misura dello 0,5% trimestrale sull'importo dell'affidamento e quindi non viene esclusa” (cfr. pag. n. 22 della relazione peritale).
L'Ausiliario del Giudice ha accertato, altresì, che “si è in presenza di pattuizione di un interesse superiore alla soglia-usura”, così provvedendo ad espungere tutte le somme addebitata a titolo di interessi (sia convenzionali che legali) per tutto il corso del R.G. n. 5245/2017
rapporto (cfr. pag. n. 22 della relazione peritale).
Tuttavia, il Tribunale ritiene di non poter condividere il risultato cui è pervenuto l'Ausiliario del Giudice circa la rilevazione dell'usura ab origine del contratto di conto corrente ordinario, non essendo condivisa da questo Tribunale la categoria presa come riferimento dall'Ausiliario del Giudice “APERTURE DI CREDITO IN CONTO
CORRENTE (fino al 31 dicembre 2009) oltre 5.000 euro”, così come, peraltro, fatto rilevare, in sede di osservazioni, dall'istituto di credito convenuto.
Invero, ritiene il Tribunale che il conto corrente per cui è causa non possa ritenersi affidato al momento della sua sottoscrizione, non potendosi trarre tale affidamento dalle sole condizioni generali del contratto di conto corrente acceso in data 31 gennaio
2007, in assenza della allegazione di un contratto di affidamento collegato al rapporto di conto corrente e delle relative pattuizioni convenute tra le parti ed in assenza degli estratti conto relativi al trimestre (I trimestre 2007) di stipula del contratto di conto corrente, essendo, peraltro, il primo affidamento documentato in data 4.12.2008 per
€. 50.000,00.
A tanto aggiungasi che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta (cfr. Cass. S.U. n.
24675/17).
Il momento al quale occorre far riferimento per la verifica del superamento del tasso usurario, ossia il momento cronologico in cui va verificata la violazione del divieto di cui all'art. 644 c.p. e di cui all'art. 2 legge 108/1996 è pacificamente quello in cui gli interessi sono stati pattuiti ed è sempre a tale momento che va riferita la classificazione della operazione in relazione alla quale valutare l'usurarietà.
Pertanto, seguendo le istruzioni della Banca di Italia, secondo cui “nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre, perdendo in considerazione il saldo liquido massimo di segno negativo”, non avendo l'attrice assolto al proprio onere di produrre gli estratti conto relativi al primo trimestre di riferimento – I trimestre 2007, il tasso soglia di riferimento non può che essere quello delle aperture di credito in conto corrente per importi inferiori ad € 5.000,00, che nel gennaio 2007 risultava essere pari al 19,74 (TEGM pari a 13,16 aumentato della metà).
Essendo il TEG ricalcolato dal C.T.U. pari ad 14,92%, alcuna usurarietà sussiste con riguardo al conto corrente ordinario n. 30377333. R.G. n. 5245/2017
11. Ne consegue che la domanda di accertamento negativo del credito formulata dall'attrice con riguardo al conto corrente ordinario va accolta limitatamente all'importo versato dall'attrice a titolo di CMS e non dovuto per € 85.405,88.
12. Passando a questo punto ad esaminare la domanda attorea di ripetizione formulata con riguardo al conto anticipi n. 500071626 acceso il 16.01.2009, il C.T.U., in sede di chiarimenti (cfr. verbale di udienza del …), ha chiarito il conto anticipi non integra una ipotesi di conto di servizio, trattandosi di conto autonomo rispetto al conto corrente ordinario.
Il C.T.U. ha accertato che il conto è estinto e, dunque, ammissibile è la domanda di ripetizione.
Ciò posto, l'Ausiliario del Giudice ha accertato che per la CMS non è stata determinata la modalità di calcolo, con conseguente diritto dell'attrice alla ripetizione delle somme versate a tale titolo e che “per il c/c anticipi n. 500071626 acceso il 16.01.2009 il
TAEG risulta pari al 13,67%- vedi prospetto di calcolo di seguito- ovvero superiore al tasso soglia previsto dai DM che era pari al 9,33% - previsto per la categoria in esame
“ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
EFFETTUATI DALLE BANCHE (fino al 31 dicembre 2009) oltre 5.000 euro” (pag. 19 relazione peritale).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene corretto il ricalcolo effettuato dall'Ausiliario circa le somme da ripetere a titolo di interessi passivi (per € 64.241,60) e di CMS (per €
9.235,12), con la conseguenza che la convenuta va condannata alla Controparte_1 ripetizione della somma complessiva di € 73.476,72, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettiva corresponsione.
13. Ne consegue che, entro i limiti suindicati, possono trovare accoglimento le domanda di accertamento e di ripetizione proposte dall'attrice.
14. Quanto alle spese di lite, esse, in ragione della declaratoria di inammissibilità della domanda attorea di ripetizione dell'indebito con riguardo al conto corrente ordinario, vanno compensate per la metà, mentre la restante metà segue la soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c.. Controparte_1
Le spese de quibus si liquidano facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al decisum, alle fasi espletate, valori medi.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori della società attrice, dichiaratisi antistatari.
In ultimo, le spese di C.T.U., già liquidate con decreto emesso in data 5 ottobre 2021, R.G. n. 5245/2017
vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, trattandosi di consulenza espletata in funzione di un interesse comune delle parti (cfr.
Cassazione civile sez. II, 13/10/2023, n.28572).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 5245/2017, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda attorea di ripetizione dell'indebito formulata dall'attrice con riferimento al conto corrente ordinario n. 30377333;
- accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea di accertamento negativo del credito formulata con riguardo al conto corrente ordinario n. 30377333 limitatamente all'importo di € 85.405,88;
- accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea di ripetizione formulata con riferimento al conto corrente anticipi n. 500071626 e, per l'effetto, condanna parte convenuta, alla ripetizione in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 73.476,72, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione;
- compensa per la metà le spese di lite tra le parti e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice della Controparte_1 Parte_1 restante metà, che liquida in € 272,50 per esborsi € 7.051,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv. Angelo Barrasso e ID Barrasso, dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di C.T.U, già liquidate con decreto del 05 ottobre 2021, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in data 21 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani R.G. n. 5245/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5245 del R.G.A.C. dell'anno 2017 ed avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Frigento (AV), alla località Taverna di Annibale, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Angelo Barrasso (C.F.
) e dall'Avv. ID Barrasso (C.F. ), CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Grottaminarda (AV), alla via
Tratturo n. 5;
ATTRICE
E
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI), alla Piazza Gae Aulenti, n. 3 -
Tower A, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefano D'Ercole (C.F. ), CodiceFiscale_3 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via In Arcione n. 71;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del giorno 1° luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento.
La causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
R.G. n. 5245/2017
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino onde sentir “1) accertare e dichiarare, per tutte Controparte_1 le causali espresse nel presente atto, che la convenuta ha proceduto sul conto corrente e sul conto anticipi per cui è causa ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate dall'origine (per assenza di contratto ex artt. 1284, 1325 e 1842
c.c.), e/o non pattuite, con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate. 2) conseguentemente, 2a) In via assolutamente preliminare, accertare l'avvenuta violazione delle normative previste in materia di interessi (di cui al codice civile ed alla legge n. 108 del 7 marzo 1996 e successive modificazioni) e pertanto dichiarare la nullità di ogni eventuale clausola sulla scorta delle quali l'istituto convenuto ha percepito indebitamente delle somme in danno della soc. sui seguenti conti: - conto corrente ordinario n. 30077333, conto Parte_1 anticipi fatture e finanziamenti esteri e conto anticipi n. 500071626; 2b) accertare
l'avvenuta violazione, per il periodo compreso tra il I Trim. 2009 al III Trim. 2016 del tasso-soglia disciplinato dalla legge n. 108/96 all'art. 2, con il conseguente verificarsi del reato di usura e pertanto dichiarare non dovuto alcun interesse passivo;
3)
Conseguentemente e per l'effetto, accertare il reale saldo fra le parti, con eventuale condanna della convenuta società al riaccredito ed alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nella cui determinazione si dovrà tener tenuto conto dello storno degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto calcolati
Trimestralmente dalla Banca, procedendo al ricalcolo degli interessi semplici per i saldi a credito del correntista con l'applicazione del tasso legale vigente tempo per tempo ed esclusione degli interessi e commissioni per i saldi a credito correntista e di nessun interesse per i saldi a credito della , oltre alla rivalutazione ed agli CP_2 interessi al soddisfo (o, comunque, la minore o maggiore somma, sempre oltre la rivalutazione ed interessi, per la cui determinazione ben potrà in Tribunale avvalersi di consulenza tecnico-contabile); 4) In via subordinata e salvo gravame, qualora
l'On.le Tribunale adito non dovesse accogliere la domanda sub 3), accerti il reale saldo fra le parti, con eventuale condanna della convenuta società al riaccredito ed alla restituzione delle somme indebitamente percepite, in caso di mancata pattuizione per iscritto degli interessi applicati, dello storno degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto calcolati trimestralmente dalla Banca, procedendo al ricalcolo degli interessi e delle commissioni con l'applicazione del tasso legale vigente tempo per tempo sia per i tassi attivi che quelli passivi e senza capitalizzazione alcuna, oltre, ovviamente, alla rivalutazione ed agli interessi sin al soddisfo, e sempre senza R.G. n. 5245/2017
l'applicazione della commissione di massimo scoperto in quanto non dovuta né pattuita (o, comunque la minore o maggiore somma, sempre oltre a rivalutazione ed interessi, per la cui determinazione ben potrà il Tribunale avvalersi di consulenza tecnico- contabile ); 5) In via ancora più gradata, qualora codesto Tribunale non dovesse accogliere la domanda sub 3) e sub 4), accertare che la ha applicato CP_2 la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché all'applicazione della commissione di massimo scoperto ed al calcolo dei giorni di valuta, ed accerti il reale saldo fra le parti, con eventuale condanna della convenuta società al riaccredito ed alla restituzione delle somme indebitamente percepite in favore della soc. Pt_1
oltre alla rivalutazione ed i relativi interessi sino al soddisfo, determinata al fine
[...] di eliminare gli effetti della capitalizzazione trimestrale, mediante storno degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto comunque denominate, calcolati trimestralmente dalla nonché con ricalcolo degli interessi con applicazione del CP_2 tasso previsto dalla sempre senza applicazione della commissione di massimo CP_2 scoperto in quanto non dovuta né pattuita, oltre alla rivalutazione ed agli interessi fino al soddisfo ( o, comunque la minore o maggiore somma, sempre oltre a rivalutazione ed interessi, per la cui determinazione ben potrà il Tribunale avvalersi di consulenza tecnico- contabile); 6) Per l'effetto quindi voglia l'On.le G.I. adito pronunciarsi: a) sulla nullità delle clausole contrattuali;
b) sulla inesistenza dei contratti di apertura di credito sin dall'origine ed a valere sui contratti di corrispondenza;
c) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi ( perché usurai in contratto ex art. 1815, secondo comma, c.c.; d) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;
e) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
f) sulla illegittimità dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate e comunicate;
g) sulla nullità della antergazione e postergazione delle valute in conto corrente ( gioco delle valute ); h) accertare e dichiarare che la ha pattuito ed CP_2 applicato tassi usurai per cui a tale titolo nulla è dovuto per i trimestri in cui si è appurata l'esistenza di usura oggettiva e/o soggettiva;
i) conseguentemente, a mezzo C.T.U. che sin d'ora si richiede, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere dei rapporti ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, onde rideterminare il reale saldo dei singoli conti correnti oggetto di causa. 7) Per l'effetto, procedere alla rettifica dei saldi tra le somme corrisposte alla ed illecitamente trattenute dalla stessa, con quelle CP_2 R.G. n. 5245/2017
effettivamente dovute. 8) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura che l'adito On.le Giudice, in Sua Giustizia riterrà equo determinare”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari.
2. L'attrice ha dedotto in fatto:
a) di aver intrattenuto, a far data dal 30 gennaio 2007, con filiale di Controparte_1
Avellino (AV), il rapporto di conto corrente ordinario contraddistinto con il n.
30077333, il rapporto di conto corrente anticipo su fatture n. 500071626 ed il rapporto di conti finanziamenti esteri;
b) che i tre conti erano funzionalmente collegati al fine di consentire le operazioni di anticipo sconto e di anticipo finanziamenti esteri;
c) che sul conto anticipi periodicamente sono stati addebitati gli importi anticipati dalle singole fatture e/o titoli e, contestualmente, lo stesso importo è stato accreditato sul conto corrente ordinario per il periodo dell'anticipo;
d) che il medesimo meccanismo ha riguardato anche il conto finanziamenti esteri laddove l'istituto bancario ha finanziato i singoli pagamenti effettuati dalla società correntista nei confronti dei fornitori esteri, anticipandone i costi per la durata di n.
90 giorni ed, allo scadere del novantesimo giorno, ha addebitato gli importi finanziati oltre agli interessi maturati ed ai costi accessori sul conto corrente n. 30077333;
e) che in tal modo i conti anticipi hanno sempre presentato un saldo debitorio, mentre il conto ordinario è stato aumentato delle somme anticipate e trimestralmente l'istituto bancario ha calcolato gli interessi debitori sui conti anticipi ed ha provveduto ad addebitarli sul conto ordinario e, calcolando contestualmente, sul conto corrente ordinario ulteriori interessi passivi trimestrali sugli interessi “girocontati” dal conto anticipi e dai singoli finanziamenti esteri;
f) che, dunque, il tutto ha generato un effetto anatocistico sugli interessi passivi calcolati sulle somme anticipate;
g) che, con nota del 3 novembre 2016, l'attrice ha provveduto ad inoltrare formale messa in mora contestando oltre all'anatocismo così determinatosi, anche la mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. ed il superamento del tasso soglia usurario ex L. 108/96, con riferimento al TAEG effettivamente applicato al rapporto;
h) che, con comunicazione del 22 novembre 2016, l'attrice ha provveduto ad avviare, senza sortire alcun esito, la procedura di mediazione obbligatoria, cui non ha inteso prender parte l'istituto bancario;
R.G. n. 5245/2017
i) che, in virtù della documentazione contabile in possesso, è stato conferito incarico al
CTP, Dr. , il quale ha verificato che sul conto corrente oggetto di causa Persona_1 sono stati applicati dalla Banca interessi, commissioni, competenze, remunerazioni e costi non concordati, oltre alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi si da generare interessi usurari sia soggettivi che aggettivi ed ha determinato un credito complessivo in favore della correntista pari ad €. 450.269,01, di cui viene richiesta nella presente sede la restituzione;
j) che, nel corso del rapporto n. 30077333 e dei conti anticipi collegati, l'Istituto bancario, oltre alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ha illegittimamente applicato e mai pattuito per iscritto la CMS, affetta da nullità, in quanto indeterminata e/o indeterminabile ex art. 1346 c.c., essendo stata indicata solo in misura percentuale, la illegittima contabilizzazione delle operazioni, la illegittima applicazione dei costi di spese di tenuta conto, in quanto mai pattuiti per iscritto, la mancata pattuizione per iscritto dei tassi di interessi applicati e l'illegittima applicazione di interessi usurari, stante il superamento del tasso effettivo globale concretamente applicato del tasso soglia usura fissato trimestralmente ex lege 7 marzo 1996 n. 108,
k) che, pertanto, sussiste l'esigenza di richiedere giudizialmente l'accertamento del reale saldo intercorrente tra le parti, con onere a carico dell' di Controparte_3 restituire in compensazione o in liquidazione gli importi che non dovevano essere versati all' e dallo stesso trattenuti illegittimamente. Controparte_3
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio
2018, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione Controparte_1 per genericità ed indeterminatezza assoluta del petitum e della causa petendi ex artt.
164, 4° comma e 163, nn. 3 e 4 c.p.c. e l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito dal momento che il conto corrente n. 30077333 acceso in data 31 gennaio 2007 è ancora in essere.
Nel merito, l'istituto di credito ha contestato la fondatezza delle doglianze attoree, in quanto il contratto di conto corrente n. 30077333, il contratto di conto anticipi n.500071626, i contratti di affidamento ed i contratti di finanziamenti estero sono stati stipulati per iscritto e sottoscritti dall'odierna attrice, che ha, altresì, sottoscritto tutte le condizioni contrattuali ed, in particolare, il tasso di interesse, la commissione massimo scoperto e le spese applicate al rapporto di conto corrente sono state oggetto di espressa pattuizione.
Quanto alla commissione massimo scoperto, la convenuta ha fatto rilevare che, quand'anche non fosse stata pattuita per iscritto, troverebbe applicazione il comma R.G. n. 5245/2017
7 dell'art. 117 D.Lgs. 385/93 che rinvia alle condizioni pubblicizzate dalla Banca per analoghe operazioni, non rinvenendosi nella norma nessuna sanzione che porterebbe alla totale esclusione.
Quanto all'illegittima capitalizzazione degli interessi, l' bancario ha fatto CP_3 rilevare di aver provveduto, con l'entrata in vigore della nota delibera CICR del
9/2/2000, alla pubblicazione in G.U. delle modalità di applicazione della predetta nota ed inserire nei contratti stipulati a far data dal 1 luglio 2000, come quello oggetto del caso di specie, la relativa clausola di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, adeguandosi alla modalità prevista dalla legge, in conformità alle disposizioni transitorie della citata delibera CICR (art. 7).
Quanto alla dedotta applicabilità degli interessi usurari, la convenuta ha rappresentato di non aver mai chiesto ed applicato, nei rapporti contestati, tassi d'interesse usurari ovvero superiori a quelli fissati dai D.M. emessi ex L. n. 108/1996
e, che, in ogni caso, parte attrice non ha adempiuto all'onere a suo carico di allegazione dei decreti ministeriali di rilevazione dell'usura e, pertanto, le misure di tasso soglia indicate, peraltro esclusivamente nella perizia tecnica di parte, non sono dimostrate.
Inoltre, ha fatto rilevare che il consulente di parte non fornito spiegazione su come i dati di rilevazione dell'usura siano stati estrapolati, con la conseguenza gli stessi non rivestono alcuna rilevanza poiché dati meramente assertivi e che il consulente ha, inoltre, incluso nel calcolo del TEG la commissione di massimo scoperto che non può essere in alcun modo inserita nel calcolo.
La convenuta ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminabilità del petitum e della causa petendi, nonché di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, formulata dalla in relazione al rapporto di conto Parte_1 corrente n.3007733 e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 06 novembre 2018, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c. e, istruita documentalmente la causa ed espletata C.T.U. contabile, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1° luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ove la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. R.G. n. 5245/2017
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del
Tribunale di Avellino reso in pari data.
6. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta per genericità ed incertezza della causa Controparte_1 petendi e del petitum, in quanto l'atto introduttivo consente di individuare le ragioni di fatto e di diritto della domanda avanzata, nel rispetto degli artt. 163 e 164 c.p.c..
Invero, parte attrice ha inteso agire nella presente sede contestando le risultanze del saldo del rapporto di conto corrente intrattenuto con , al fine di Controparte_1 ottenere l'accertamento negativo del credito e la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dall'Istituto Bancario.
La società attrice ha esposto le ragioni di fatto delle domande di accertamento e di ripetizione formulate ed ha posto a fondamento della stesse il fatto storico e gli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione giuridica.
A tanto aggiungasi che parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche nel merito delle avverse doglianze, prendendo, dunque, posizione anche nel merito della vicenda sottoposta all'odierno vaglio.
7. Passando al merito della res controversa, l'attrice ha formulato domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito a norma degli artt. 2033 e ss.
c.c., avendo dedotto la mancata pattuizione scritta degli interessi applicati,
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, l'illegittima applicazione di interessi usurari, l'illegittima applicazione della commissione massimo scoperto e di altre spese non concordate nonché l'illegittima contabilizzazione delle operazioni.
Sul punto, va osservato che il conto corrente ordinario n. 30377333, così come accertato dal C.T.U., alla data di introduzione del giudizio era ancora in corso, mentre il conto anticipi su fatture n. 500071626, acceso il 16.01.2009, risulta estinto (pag.
16 della relazione di C.T.U.).
Orbene, come è noto, “qualora il conto corrente dedotto in giudizio sia ancora aperto, la relativa azione va qualificata come di accertamento, poiché nessuna azione di ripetizione può essere proposta, atteso che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi;
pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi R.G. n. 5245/2017
illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibili ripetizioni” (Trib. Catania 6 febbraio 2019; Trib. Foggia 23 gennaio 2019, ivi;
Trib. Teramo 5 dicembre 2018, ivi;
Trib. Bari 5 luglio 2018, ivi;
Trib. Torre Annunziata 26 febbraio 2018, in Foro it.,
2018, I, 1431; Trib. Roma 14 febbraio 2018).
Peraltro, costituendo la chiusura del rapporto una condizione di ammissibilità e non già di procedibilità della domanda, essa deve sussistere al momento della proposizione della domanda, essendo irrilevante che tale circostanza si verifichi nel corso del giudizio.
Ne consegue che alcun rilievo assume la circostanza che il contratto di conto corrente sia stato estinto in pendenza di giudizio (segnatamente il 21 giugno 2021), atteso che, sulla scorta del principio di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, “uno spostamento patrimoniale suscettibile di ripetizione si verifica soltanto a seguito della cessazione del rapporto, in caso di estinzione del debito corrispondente al saldo di chiusura, nel cui calcolo siano stati computati gli interessi non dovuti, oppure quando, in pendenza del rapporto, il correntista abbia effettuato rimesse solutorie, per tali dovendosi intendere quei versamenti che, in quanto avvenuti in presenza di un saldo passivo eccedente la misura dell'affidamento concesso dalla banca, non abbiano una funzione meramente ripristinatoria della provvista esistente sul conto” (cfr. Cass. n. 19750/2025), con ciò confermandosi l'indirizzo già intrapreso dalla Suprema Corte negli ultimi anni (tra le ultime Cass.,
Sez. I, 24/04/2024, n.11056 e 15/02/2024, n. 4214).
8. Ne consegue l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito formulata dall'attrice con riguardo al conto corrente ordinario e non anche con Parte_1 riferimento al conto anticipi, trattandosi di un conto autonomo rispetto al conto corrente ordinario (cfr. verbale di udienza del 12 luglio 2022).
9. Differente discorso va effettuato con riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito, la quale è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può esser sempre proposta
(App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. Civ. n. 21646/2018; App. Milano 1.3.2018).
Ne consegue l'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità delle clausole R.G. n. 5245/2017
e delle somme indebitamente annotate ovvero di nullità e di accertamento negativo del credito, formulata dall'attrice con riguardo al conto corrente ordinario.
Quanto alla domanda ammissibile di accertamento negativo del credito relativamente al conto corrente ordinario, occorre dare atto che nei giudizi promossi dal correntista- attore per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Come è noto, “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”
(art. 2697 c.c.).
Da ciò discende che il correntista è tenuto a produrre non solo il contratto – che rappresenta il titolo del rapporto dedotto in lite – ma anche tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, per verificare sia il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle, sia l'effettiva applicazione delle poste indicate come indebite, non rappresentando una circostanza ostativa il fatto che si tratti di un'azione di accertamento negativo in quanto “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo ha carattere costitutivo”( Cass.
n. 9201/2015).
L'attore deve assolvere, dunque, in primo luogo, gli oneri di puntuale allegazione e, poi, deve provvedere a supportare la domanda giudiziale con prove documentali sufficienti. Operativamente, la disposizione significa che la mancanza di elementi idonei all'accertamento dei fatti costitutivi dell'azione determina la soccombenza della parte onerata della relativa dimostrazione (ex multis Cass. nn. 27704 e 27705/2018;
Cass. n. 30822/2018; Cass. n. 33009/2019; Cass. n. 10140/2022). Il correntista deve, dunque, produrre in giudizio il contratto di conto corrente, di cui sono contestate le pattuizioni (l'obbligo di forma scritta dei contratti bancari è stato introdotto dall'art. 3, comma 1, della L. n. 154/1992) e la sequenza completa degli estratti conto, idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore.
Diversamente, se è dedotto dal correntista-attore che non sia stato stipulato alcun contratto scritto, l'onere di produzione del contratto di finanziamento e/o di conto R.G. n. 5245/2017
corrente grava sulla banca, che ha percepito interessi ultralegali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 9.8.2014; Trib. Roma 6.2.2018; Trib. Pavia 21.4.2018; Trib.
Sulmona 28.11.2018; Trib. Pavia 18.4.2019; Trib. Sulmona 26.6.2019; Trib. Roma
28.5.2019; Trib. Pescara 23.10.2019; Trib. Avellino 1.10.2019; Trib. Forlì 15.1.2021;
Trib. Pistoia 30.3.2021 n. 298).
10. Ciò posto, quanto al conto corrente ordinario n. 000030077333, l'attrice – che ha assolto al proprio onere probatorio, producendo all'uopo il contratto di conto stipulato in data 31 gennaio 2017 e gli estratti conto a far data dal 31 ottobre 2007 sino al III trimestre 2016 - ha articolato, quali doglianze, l'illegittima applicazione di interessi passivi superiori al tasso legale e l'illegittimo esercizio dello ius variandi in senso sfavorevole al correntista;
il difetto di pattuizione e comunque l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità della commissione di massimo scoperto nonché la nullità della stessa per difetto di causa ed, a decorrere dal 1° luglio 2009, l'illegittimità della commissione disponibilità fondi;
l'illegittima corresponsione di spese non pattuite;
la nullità della clausola di capitalizzazione dei soli interessi passivi, l'illegittima contabilizzazione delle operazioni e l'applicazione di interessi usurari.
Al fine di vagliare la fondatezza di tali doglianze è stata disposta C.T.U. di natura contabile, laddove l'Ausiliario del Giudice ha accertato che il contratto di conto corrente, stipulato in data 31 gennaio 2007, prevede, quale tasso creditore nominale annuo (TN) lo 0,030%; quale tasso creditore effettivo annuo (TE) lo 0,030%; quale tasso debitore nominale annuo per utilizzi oltre il limite di fido il 14,000% e quale tasso debitore effettivo annuo per utilizzi oltre il limite di fido il 14,752%; quale commissione massimo scoperto l'1,10% oltrechè le spese, commissioni e valute (cfr. pag. n. 13 della relazione peritale).
L'Ausiliario del Giudice ha accertato che “la clausola contrattuale per entrambi i c/c è conforme alle prescrizioni della delibera Cicr del 9.2.2000, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22.2.2000 non c'è anatocismo da eliminare;
la CMS è stata specificamente determinata nel contratto solo in ordine al tasso applicato ma non alle modalità di calcolo viene esclusa per tutto il corso del rapporto;
la CDF è stata regolarmente comunicata dalla che informa di adeguarsi alla legge 102/2009 CP_2 applicando la stessa nei limiti previsti dalla legge ovvero nella misura dello 0,5% trimestrale sull'importo dell'affidamento e quindi non viene esclusa” (cfr. pag. n. 22 della relazione peritale).
L'Ausiliario del Giudice ha accertato, altresì, che “si è in presenza di pattuizione di un interesse superiore alla soglia-usura”, così provvedendo ad espungere tutte le somme addebitata a titolo di interessi (sia convenzionali che legali) per tutto il corso del R.G. n. 5245/2017
rapporto (cfr. pag. n. 22 della relazione peritale).
Tuttavia, il Tribunale ritiene di non poter condividere il risultato cui è pervenuto l'Ausiliario del Giudice circa la rilevazione dell'usura ab origine del contratto di conto corrente ordinario, non essendo condivisa da questo Tribunale la categoria presa come riferimento dall'Ausiliario del Giudice “APERTURE DI CREDITO IN CONTO
CORRENTE (fino al 31 dicembre 2009) oltre 5.000 euro”, così come, peraltro, fatto rilevare, in sede di osservazioni, dall'istituto di credito convenuto.
Invero, ritiene il Tribunale che il conto corrente per cui è causa non possa ritenersi affidato al momento della sua sottoscrizione, non potendosi trarre tale affidamento dalle sole condizioni generali del contratto di conto corrente acceso in data 31 gennaio
2007, in assenza della allegazione di un contratto di affidamento collegato al rapporto di conto corrente e delle relative pattuizioni convenute tra le parti ed in assenza degli estratti conto relativi al trimestre (I trimestre 2007) di stipula del contratto di conto corrente, essendo, peraltro, il primo affidamento documentato in data 4.12.2008 per
€. 50.000,00.
A tanto aggiungasi che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta (cfr. Cass. S.U. n.
24675/17).
Il momento al quale occorre far riferimento per la verifica del superamento del tasso usurario, ossia il momento cronologico in cui va verificata la violazione del divieto di cui all'art. 644 c.p. e di cui all'art. 2 legge 108/1996 è pacificamente quello in cui gli interessi sono stati pattuiti ed è sempre a tale momento che va riferita la classificazione della operazione in relazione alla quale valutare l'usurarietà.
Pertanto, seguendo le istruzioni della Banca di Italia, secondo cui “nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre, perdendo in considerazione il saldo liquido massimo di segno negativo”, non avendo l'attrice assolto al proprio onere di produrre gli estratti conto relativi al primo trimestre di riferimento – I trimestre 2007, il tasso soglia di riferimento non può che essere quello delle aperture di credito in conto corrente per importi inferiori ad € 5.000,00, che nel gennaio 2007 risultava essere pari al 19,74 (TEGM pari a 13,16 aumentato della metà).
Essendo il TEG ricalcolato dal C.T.U. pari ad 14,92%, alcuna usurarietà sussiste con riguardo al conto corrente ordinario n. 30377333. R.G. n. 5245/2017
11. Ne consegue che la domanda di accertamento negativo del credito formulata dall'attrice con riguardo al conto corrente ordinario va accolta limitatamente all'importo versato dall'attrice a titolo di CMS e non dovuto per € 85.405,88.
12. Passando a questo punto ad esaminare la domanda attorea di ripetizione formulata con riguardo al conto anticipi n. 500071626 acceso il 16.01.2009, il C.T.U., in sede di chiarimenti (cfr. verbale di udienza del …), ha chiarito il conto anticipi non integra una ipotesi di conto di servizio, trattandosi di conto autonomo rispetto al conto corrente ordinario.
Il C.T.U. ha accertato che il conto è estinto e, dunque, ammissibile è la domanda di ripetizione.
Ciò posto, l'Ausiliario del Giudice ha accertato che per la CMS non è stata determinata la modalità di calcolo, con conseguente diritto dell'attrice alla ripetizione delle somme versate a tale titolo e che “per il c/c anticipi n. 500071626 acceso il 16.01.2009 il
TAEG risulta pari al 13,67%- vedi prospetto di calcolo di seguito- ovvero superiore al tasso soglia previsto dai DM che era pari al 9,33% - previsto per la categoria in esame
“ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
EFFETTUATI DALLE BANCHE (fino al 31 dicembre 2009) oltre 5.000 euro” (pag. 19 relazione peritale).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene corretto il ricalcolo effettuato dall'Ausiliario circa le somme da ripetere a titolo di interessi passivi (per € 64.241,60) e di CMS (per €
9.235,12), con la conseguenza che la convenuta va condannata alla Controparte_1 ripetizione della somma complessiva di € 73.476,72, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettiva corresponsione.
13. Ne consegue che, entro i limiti suindicati, possono trovare accoglimento le domanda di accertamento e di ripetizione proposte dall'attrice.
14. Quanto alle spese di lite, esse, in ragione della declaratoria di inammissibilità della domanda attorea di ripetizione dell'indebito con riguardo al conto corrente ordinario, vanno compensate per la metà, mentre la restante metà segue la soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c.. Controparte_1
Le spese de quibus si liquidano facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al decisum, alle fasi espletate, valori medi.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori della società attrice, dichiaratisi antistatari.
In ultimo, le spese di C.T.U., già liquidate con decreto emesso in data 5 ottobre 2021, R.G. n. 5245/2017
vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, trattandosi di consulenza espletata in funzione di un interesse comune delle parti (cfr.
Cassazione civile sez. II, 13/10/2023, n.28572).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 5245/2017, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda attorea di ripetizione dell'indebito formulata dall'attrice con riferimento al conto corrente ordinario n. 30377333;
- accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea di accertamento negativo del credito formulata con riguardo al conto corrente ordinario n. 30377333 limitatamente all'importo di € 85.405,88;
- accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea di ripetizione formulata con riferimento al conto corrente anticipi n. 500071626 e, per l'effetto, condanna parte convenuta, alla ripetizione in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 73.476,72, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione;
- compensa per la metà le spese di lite tra le parti e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice della Controparte_1 Parte_1 restante metà, che liquida in € 272,50 per esborsi € 7.051,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv. Angelo Barrasso e ID Barrasso, dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di C.T.U, già liquidate con decreto del 05 ottobre 2021, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in data 21 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani R.G. n. 5245/2017