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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a R.G. n. 2673/2024 VG promossa congiuntamente da:
, (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/04/1978, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell''avv. (C.F Parte_2
), che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti C.F._2
E
, (C.F. , nato a [...], CP_1 C.F._3 il 12/06/1976, residente a [...]3, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. (C.F Parte_2
), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti C.F._2
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione con contestuale domanda di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate con le precisazioni di cui alle note del 13.05.2025, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CARASCO il 13/03/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 467/2024 emessa dal
Tribunale di Genova il 21/11/2024 nel presente giudizio e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M. del 25/11/2024
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di CARASCO il 13/03/2004, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Carasco (GE), Anno 2004 al n. 1 parte II Serie A Ufficio 1, dai Signori
, (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/04/1978,
e
, (C.F. , nato a [...], CP_1 C.F._3 il 12/06/1976,
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) il Sig. si obbliga a trasferire alla Signora CP_1 Parte_1 entro e non oltre l'anno 2025 l'attività agricola e agrituristica denominata “Quelli della locanda Barbin” di avente sede in Né in via Risorgimento CP_1
30/3 p.i. , libera e franca di ogni debito, peso e vincolo e senza nulla P.IVA_1 pretendere dalla stessa Parte_1
2) i Signori e si danno reciprocamente atto che CP_1 Parte_1 con detto trasferimento la Signora subentrerà quindi di diritto Parte_1
nelle agevolazioni contributive Regionali supra richiamate già ottenute dal Sig.
CP_1
3) il Signor si dichiara autosufficiente e dichiara di nulla avere a CP_1 che pretendere dalla Signora Parte_1
3) la Signora a condizione che venga preventivamente Parte_1
perfezionato dal Sig. a suo favore il trasferimento immobiliare e CP_1 il trasferimento della trattrice agricola snodata targata BM 3550 intestata a azienda agricola nei termini e nei modi di cui alle condizioni di CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 separazione dichiara di rinunciare espressamente ad ogni assegno divorzile in suo favore. le parti riconoscono quindi reciprocamente che tali attribuzioni immobiliari e mobiliari tutte come già previste nonché il trasferimento d'azienda e il trasferimento della trattrice che il effettuerà entro l'anno 2025 a CP_1
favore di di cui supra costituiscono contributo in un'unica Parte_1 soluzione vita natural durante, e sono state effettuate a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, aventi causa o comunque connesse alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 1, Parte II, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4