Art. 80. (Giudizio direttissimo)
Per i delitti di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76 e 77 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.
Per i delitti di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76 e 77 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.