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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2850/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2850/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), tutti rappresentati C.F._5 Parte_6 C.F._6
e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CUTIETTA STEFANIA
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ROMEO C.F._8
GIANFRANCO;
(C.F. CP_3 C.F._9
CONVENUTI
Avente ad oggetto: contratto di compravendita
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 11 Con atto di citazione del settembre 2010, gli odierni attori premesso il contratto di compravendita del
21.2.2008 rogato dal Notaio dott. ( e da questa registrato il 25.2.2018), con cui Persona_1 CP_4
e avevano venduto a i 4/6 di una bottega sita in Acireale alla
[...] CP_5 Controparte_1
Via Vittorio Emanuele 217, riferivano che nessuno degli intervenuti aveva fatto emergere le condizioni di salute della sig.ra affetta da tempo da schizofrenia paranoide con deficit cognitivo ed CP_5
alterazioni comportamentali, tanto da essere stata riconosciuta invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento sin dal 17.9.2017; riferivano che la signora aveva CP_5
inconsapevolmente trasferito la proprietà alla convivente del figlio, evidenziando che la sig.ra CP_1
aveva acquistato i 4/6 dell'immobile per la somma complessiva di € 20.000,00 versando un assegno circolare intestato al solo , evidenziando l'irrisorietà del prezzo, trattandosi di bottega Controparte_4
sita nel centro storico di Acireale, di fronte la Chiesa di San Sebastiano ed a pochi metri da Piazza
Duomo, adibita a ricevitoria del lotto ed edicola;
riferivano che la sig.ra non aveva ricevuto CP_5
alcuna somma, né se ne era lamentata, forse nell'erroneo convincimento di aver trasferito il bene al figlio;
riferendo che il bene era stato sottratto all'asse ereditario per un prezzo inadeguato, peraltro totalmente devoluto a favore del solo comproprietario allegavano l'annullabilità Controparte_4
della vendita ai sensi degli artt. 428, 1425, 1427 e 1429 cc;
deducevano che la compravendita dissimulava una donazione pretesa dal figlio, con l'accordo del padre e con la consapevole volontà
della convenuta;
gli odierni attori, avevano dunque richiesto annullarsi l'atto di compravendita perché
compiuto da persona incapace di intendere e volere a causa della malattia da cui era affetta, conosciuta dall'acquirente convivente di ( figlio della venditrice); avevano Controparte_1 Controparte_2
chiesto inoltre condannarsi la convenuta alla restituzione della quota del bene immobile acquistata con l'atto di compravendita, unitamente ai frutti maturati e maturandi. Riferivano che nel giudizio, iscritto a pagina 2 di 11 ruolo Rg 1067/2010 del Tribunale di Acireale, si era costituita la sig.ra , eccependo CP_1
l'infondatezza delle pretese attoree, rilevando che ove il Notaio avesse notato la riferita alterazione della volontà di trasferire in capo alla sig,ra non avrebbe consentito la stipulazione ed CP_5
evidenziando che la pretesa incapacità di intendere e volere non era stata rilevata dagli attori,
allorquando la stessa sig.ra aveva redatto testamento olografo in data 15.6.2009, disponendo CP_5
in loro favore su altro bene immobile;
deducevano che la sig.ra aveva anche contestato CP_1
l'irrisorietà del prezzo e richiesto la cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 cpc, riferendo di ottimi ed affettuosi rapporti con la sig.ra CP_5
Riferivano, ancora, che la controversia era stata decisa con sentenza ( n. 3244/2015) di accoglimento da parte del Tribunale di Catania ( subentrato a seguito della soppressione delle sezioni distaccate) e, in seguito al gravame proposto da , la Corte di Appello di Catania con sentenza Controparte_1
2611/2019 aveva dichiarato la nullità del provvedimento di primo grado per non integrità del contraddittorio, non avendo partecipato al , quale erede di Controparte_2 CP_5
disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Catania.
Tutto ciò premesso, gli attori in epigrafe hanno dunque riassunto il processo, formulando le domande originarie nei confronti di , e , questi ultimi nq. di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
eredi legittimi e litisconsorti necessari e dunque hanno chiesto : ritenere e dichiarare ex artt. 428, 1425,
1427,1429 c.c. l'annullamento dell'atto di compravendita immobiliare tra e CP_5 CP_1
del 21.02.2008, in Notar (Rep.n.9267 e raccolta n.5264), registrato il
[...] Persona_1
25.02.2008 al n.699 serie 1T, quale atto compiuto da persona incapace di intendere e volere per la malattia da cui parte venditrice era affetta;
hanno chiesto condannarsi la convenuta alla Controparte_1
pagina 3 di 11 restituzione della quota di immobile oggetto di compravendita e liquidarsi in via equitativa i frutti civili con interessi dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano e , eccependo l'infondatezza della domanda, in Controparte_1 Controparte_2
considerazione dell'efficacia privilegiata dell'atto pubblico con cui si era perfezionata la compravendita, redatta da Notaio che aveva dato atto, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti verificatisi in sua presenza;
riferivano che gli attori erano consapevoli del fatto che la dante causa fosse in grado di stipulare un atto, tanto è vero che essi stessi avevano pubblicato un testamento olografo redatto dalla stessa due mesi prima della morte;
riferivano, ancora, che gli attori avevano considerato lucida la sig.ra allorquando aveva scritto una lettera in data 13.6.2019 CP_5
ovvero un mese prima della morte in cui si lamentava dei rapporti – invero sempre stati ottimi – con il figlio , deducendo piuttosto che la malattia da cui essa era affetta aveva reso difficile l'attività CP_2
fisica più che quella mentale;
evidenziando che gli attori avevano atteso il decesso della sig.ra CP_5
per impugnare la vendita, laddove quest'ultima non aveva assunto alcuna iniziativa in tal senso e che non risultava né interdetta, né inabilitata, allegavano la natura offensiva delle espressioni utilizzate,
rilevando che gli attori ignoravano il bel rapporto esistente con la sig.ra con il sig. ; CP_5 CP_2
deducevano, infine, che il prezzo pagato per l'acquisto era del tutto congruo e che la sig.ra CP_5
non aveva avuto alcun pregiudizio, posto che la sua quota ( pari ad 1/6 di un vano di 15 mq) era stata ceduta per €.5.000,00 ( pari a € 2000,00 per mq), rilevando in ogni caso che per nell'eventuale non temuto accoglimento della domanda, essi avrebbero dovuto restituire quanto corrisposto;
chiedevano,
pertanto, ai sensi dell'art. 89 cpc emettersi ordinanza di cancellazione di tutte le espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di essa convenuta con condanna degli attori al pagamento di una somma a titolo risarcitorio;
chiedevano il rigetto di ogni domanda e, in subordine chiedevano pagina 4 di 11 assegnarsi agli attori solo la quota di spettanza previo rimborso degli importi pagati, con vittoria di spese e compensi.
ritualmente citato non si costituiva e va dichiarato contumace. CP_3
La causa istruita documentalmente, all'udienza del 12.12.2024, sulle conclusioni come in atti precisate veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è infondata.
Appare utile in via preliminare, richiamare i principi affermati in materia dalla Corte di Legittimità “ Al
riguardo, occorre innanzitutto osservare come lo stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto che abbia stipulato un contratto, del quale si chieda l'annullamento ai sensi dell'art. 428 cod. civ., sia una condizione personale dell'individuo, che solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provata in modo diretto, consistendo in un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà, che può essere causato anche da grave malattia e tale comunque da impedire la capacità di cosciente e libera autodeterminazione del soggetto (Cass., Sez. 2, 07/04/2000, n.
4344; Cass., Sez. 2, 10/02/1995, n. 1484). Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale,
non è, dunque, necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, né è
sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato, come può accadere in caso di grave malattia, ma è necessario che le facoltà
intellettive e volitive del soggetto siano, a causa della malattia, perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e da sopprimere, dunque, l'attitudine a pagina 5 di 11 determinarsi coscientemente e liberamente e il formarsi di una volontà cosciente (per tutte, Cass., Sez.
2 - , 30/05/2017, n. 13659; Cass., Sez. 2, 08/06/2011, n. 12532; Cass., Sez. L, 12/03/2004, n.
5159; Cass., Sez. 2, 28/03/2002, n. 4539; Cass., Sez. 2, 26/05/2000, n. 6999; Cass., Sez. 2, 22/03/1985,
n. 2074). Allo stesso modo, questa Corte, con riguardo all'annullamento per incapacità del testamento,
ha affermato che non è sufficiente una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, ma occorre la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente,
ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi
(Cass., Sez. 6-2, 19/2/2018, n. 3934; Cass., Sez. 2, 23/12/2014, n. 27351). La prova dell'incapacità
naturale, che deve essere rigorosa e specifica, essendo la capacità di agire del soggetto la regola e l'incapacità l'eccezione ad essa, può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass., Sez. 2,
30/5/2017, n. 13659; Cass., Sez. 2, 28/3/2002, n. 4539; Cass., Sez. 2, 7/4/2000, n. 4344; Cass., Sez. 2,
26/05/2000, n. 6999; Cass., Sez. 2, 22/03/1985, n. 2074). Non rileva, invece, ai fini dell'annullamento del contratto, il grave pregiudizio per l'incapace, non essendo inequivocabilmente e indistintamente induttivo del turbamento e della menomazione della sfera volitiva o intellettiva dell'una e dell'intento dell'altra di giovarsene, stante la possibilità della sussistenza di molteplici ragioni che inducono un soggetto a disporre del suo patrimonio in modo svantaggioso (Cass., Sez. 2, 08/06/2011, n.
12532; Cass., Sez. 2, 02/06/1998, n. 5402), sebbene possa costituire sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente, costituente requisito essenziale per annullarlo (Cass., Sez. 2, 09/08/2007, n.
17583). La rigorosa prova dell'incapacità di intendere e volere è richiesta anche quando il possesso della capacità sia attestato in un atto pubblico, giacché la sua efficacia fidefacente attiene alla sola pagina 6 di 11 provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, ma non si estende anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi (Cass., Sez. 2, 28/10/2019, n. 27489; Cass., Sez. 2, 09/03/2012, n. 3787; Cass., Sez. 2,
27/04/2006 , n. 9649). La prova della sussistenza della incapacità naturale al momento della conclusione del contratto incombe su chi ne chieda lo annullamento (Cass., Sez. 2, 4/11/1983, n. 6506),
così come spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità del testatore, salvo che questi non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass., Sez. 6-2,
19/2/2018, n. 3934; Cass., Sez. 2, 23/12/2014, n. 27351). L'indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che abbia stipulato il contratto e alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere, nonché l'apprezzamento della prova offerta, che può anche risolversi nelle prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove congruamente e logicamente motivato (Cass., Sez. 2, 28/10/2019, n. 27489; Cass., Sez. 2, 8/6/2011, n.
12532; Cass., Sez. 1, 02/11/2004, n. 21050; Cass., Sez. 2, 05/02/2004, n. 2210; Cass., Sez. 2,
28/03/2002, n. 4539).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 8312/2025).
Orbene, nel caso che occupa, unico elemento indiziario dello stato di incapacità della sig.ra CP_5
prodotta dagli attori è un verbale di visita medica della commissione medica collegiale istituita presso l'Usl finalizzato all'ottenimento di benefici assistenziali del 17.9.2007 da cui risulta che la sig.ra già invalida civile al 100% con indennità di accompagnamento, era affetta da “schizofrenia CP_5
paranoide con deficit cognitivo medio e con alterazioni comportamentali” ( cfr allegato n. 5 dell'atto di citazione); dal documento allegato n. 6 risulta che la sig.ra ra titolare di benefici assistenziali CP_5
pagina 7 di 11 sin dal 1988 e che l'indennità di accompagnamento riconosciutale già nel 2005 era oggetto di revisione al biennio.
Non vi è altro indizio o allegazione o fatto significativo da cui dovrebbe emergere la prova che quando la sig.ra stipulò la compravendita la sua capacità di intendere e volere fosse gravemente CP_5
scemata al punto da non rendersi conto del significato dell'atto giuridico.
Coglie anzitutto nel segno l'obiezione di parte convenuta, laddove evidenzia la contraddittorietà
dell'agire degli attori che, da un lato affermano che la de cuius non fosse capace di intendere e di volere allorquando vendette – unitamente al marito – la propria quota di 1/6 della bottega sita in Acireale in data 21.2.2008 e, dall'altro, evidenziano la consapevolezza della sig.ra in data 15.6.2009, CP_5
ovvero quando scrisse il testamento olografo da essi pubblicato in data 4.9.2009, ovvero quando scrisse la lettera del 13.6.2009, in cui affermava che il figlio pretendesse l'intestazione di una casa sita in Via
Marzulli, nonostante avesse avuto l'intestazione della bottega da pochi mesi;
sul punto occorre osservare come, in effetti, tenuto conto del decorso del tempo e del carattere generalmente ingravescente di determinate patologie, appare presumibile ritenere che se la sig.ra fosse CP_5
lucida allorquando – dichiarandosi nel pieno delle facoltà mentali – stese di suo pugno il testamento, lo fosse a maggior ragione l'anno precedente, quando vendette la propria quota della bottega – pari ad 1/6
- unitamente al marito alla sig.ra . Controparte_1
La domanda è poi carente di spunti e di allegazioni in punto di fatto da cui desumere perché al momento in cui vendette la quota di 1/6 di una bottega, la sig.ra non si rendesse conto del CP_5
significato dell'atto giuridico;
nulla viene riferito circa le abitudini di vita del soggetto, del motivo per il quale non sia mai stata richiesta la nomina di amministratore di sostegno che potesse eventualmente coadiuvarla, dei rapporti con il marito, con il quale peraltro essa ha venduto le quote della bottega di pagina 8 di 11 che trattasi;
nulla viene riferito circa ulteriori fatti e/o avvenimenti della vita della sig.ra CP_5
quantomeno coevi al periodo di che trattasi, che dimostrino che la stessa non era in grado di comprendere il valore e l'effetto degli atti compiuti;
non viene prodotta una consulenza tecnica di parte circa il valore del bene immobile, sì che le allegazioni in ordine all'esiguità del prezzo corrisposto sono rimaste del tutto labiali, mentre a fronte di un conteggio meramente matematico, emerge che le quote di
4/6 sono state vendute ad una media di € 2000,00 al metro quadro;
ed infatti posto che la bottega ha una consistenza di mq 15 e che sono stati venduti i 4/6 ( ovvero quote indivise pari a circa mq 10) per il prezzo di € 20.000,00, ne deriva che la vendita è avvenuta approssimativamente per il prezzo di €
2000,00 a mq, importo che per un immobile di cui non viene allegato alcunchè circa l'eventuale carattere di pregio e/o circa le condizioni di manutenzione, può essere ritenuto senz'altro congruo;
ed ancora, senza necessariamente procedere all'interpretazione della volontà della sig.ra uando CP_5
scrisse la lettera del giugno 2009, emerge in ogni caso che essa fosse pienamente consapevole del significato della vendita effettuata, posto che afferma di voler destinare i restanti beni immobili a tutti i figli, senza che per ciò solo possa dedursi che il prezzo non venne pagato o che la vendita dissimulò
una donazione;
d'altronde, il tenore della lettera e del testamento, nonché il tenore della lettera del
22.11.2004 scritta dalla sig.ra alla sig.ra ( e da questa prodotta unitamente alla CP_5 CP_1
comparsa di costituzione, cfr allegato 1), consentono di ritenere che la stessa adoperasse una terminologia sostanzialmente atecnica, ma priva di dietrologie, tanto che nel testamento olografo ella incluse tutti i figli, anche il sig. che nella prospettazione attorea era colui cui erano Controparte_2
stati donati – dissimulando una compravendita – i 4/6 della bottega.
Ulteriore elemento da considerare è che la vendita avvenne unitamente al marito della sig.ra CP_5
perché quest'ultima vendette solo la propria quota ovvero 1/6 della bottega, donde occorrerebbe altresì
pagina 9 di 11 comprendere il ruolo del sig. se abbia voluto dissimulare una donazione inducendo in errore la CP_2
comproprietaria, ma su ciò non vi sono allegazioni di sorta.
Non vi è prova alcuna del fatto che l'assegno circolare sia stato intascato soltanto dal sig. CP_4
né ciò è in qualche modo in ogni caso rilevante ai fini di causa, posto che semmai ciò
[...]
dimostrerebbe – sempre nella prospettazione attorea - che la sig.ra pensava di donare la CP_5
propria quota al figlio ma che, invece, avrebbe stipulato un atto più conveniente, ovvero la vendita della quota 1/6 della bottega alla sig.ra per il prezzo di € 2000,00. CP_1
Concludendo, non vi sono elementi né in fatto, né in diritto per ritenere che la sig.ra fosse CP_5
incapace di intendere e di volere quando procedette alla vendita della sua quota di 1/6 dell'immobile sito in Acireale.
Le domande attoree pertanto vanno respinte.
Va respinta la richiesta di cancellazione di espressioni offensive ex art. 89 cpc, genericamente riferita agli atti di causa, in cui invero non si ravvisa in ogni caso il travalicamento dei limiti di pertinenza e continenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai valori minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta le domande degli attori;
- Rigetta la domanda dei convenuti;
pagina 10 di 11 - Condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti,
liquidate in complessivi € 2540,00 ciascuno per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 29.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2850/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), tutti rappresentati C.F._5 Parte_6 C.F._6
e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CUTIETTA STEFANIA
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ROMEO C.F._8
GIANFRANCO;
(C.F. CP_3 C.F._9
CONVENUTI
Avente ad oggetto: contratto di compravendita
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 11 Con atto di citazione del settembre 2010, gli odierni attori premesso il contratto di compravendita del
21.2.2008 rogato dal Notaio dott. ( e da questa registrato il 25.2.2018), con cui Persona_1 CP_4
e avevano venduto a i 4/6 di una bottega sita in Acireale alla
[...] CP_5 Controparte_1
Via Vittorio Emanuele 217, riferivano che nessuno degli intervenuti aveva fatto emergere le condizioni di salute della sig.ra affetta da tempo da schizofrenia paranoide con deficit cognitivo ed CP_5
alterazioni comportamentali, tanto da essere stata riconosciuta invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento sin dal 17.9.2017; riferivano che la signora aveva CP_5
inconsapevolmente trasferito la proprietà alla convivente del figlio, evidenziando che la sig.ra CP_1
aveva acquistato i 4/6 dell'immobile per la somma complessiva di € 20.000,00 versando un assegno circolare intestato al solo , evidenziando l'irrisorietà del prezzo, trattandosi di bottega Controparte_4
sita nel centro storico di Acireale, di fronte la Chiesa di San Sebastiano ed a pochi metri da Piazza
Duomo, adibita a ricevitoria del lotto ed edicola;
riferivano che la sig.ra non aveva ricevuto CP_5
alcuna somma, né se ne era lamentata, forse nell'erroneo convincimento di aver trasferito il bene al figlio;
riferendo che il bene era stato sottratto all'asse ereditario per un prezzo inadeguato, peraltro totalmente devoluto a favore del solo comproprietario allegavano l'annullabilità Controparte_4
della vendita ai sensi degli artt. 428, 1425, 1427 e 1429 cc;
deducevano che la compravendita dissimulava una donazione pretesa dal figlio, con l'accordo del padre e con la consapevole volontà
della convenuta;
gli odierni attori, avevano dunque richiesto annullarsi l'atto di compravendita perché
compiuto da persona incapace di intendere e volere a causa della malattia da cui era affetta, conosciuta dall'acquirente convivente di ( figlio della venditrice); avevano Controparte_1 Controparte_2
chiesto inoltre condannarsi la convenuta alla restituzione della quota del bene immobile acquistata con l'atto di compravendita, unitamente ai frutti maturati e maturandi. Riferivano che nel giudizio, iscritto a pagina 2 di 11 ruolo Rg 1067/2010 del Tribunale di Acireale, si era costituita la sig.ra , eccependo CP_1
l'infondatezza delle pretese attoree, rilevando che ove il Notaio avesse notato la riferita alterazione della volontà di trasferire in capo alla sig,ra non avrebbe consentito la stipulazione ed CP_5
evidenziando che la pretesa incapacità di intendere e volere non era stata rilevata dagli attori,
allorquando la stessa sig.ra aveva redatto testamento olografo in data 15.6.2009, disponendo CP_5
in loro favore su altro bene immobile;
deducevano che la sig.ra aveva anche contestato CP_1
l'irrisorietà del prezzo e richiesto la cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 cpc, riferendo di ottimi ed affettuosi rapporti con la sig.ra CP_5
Riferivano, ancora, che la controversia era stata decisa con sentenza ( n. 3244/2015) di accoglimento da parte del Tribunale di Catania ( subentrato a seguito della soppressione delle sezioni distaccate) e, in seguito al gravame proposto da , la Corte di Appello di Catania con sentenza Controparte_1
2611/2019 aveva dichiarato la nullità del provvedimento di primo grado per non integrità del contraddittorio, non avendo partecipato al , quale erede di Controparte_2 CP_5
disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Catania.
Tutto ciò premesso, gli attori in epigrafe hanno dunque riassunto il processo, formulando le domande originarie nei confronti di , e , questi ultimi nq. di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
eredi legittimi e litisconsorti necessari e dunque hanno chiesto : ritenere e dichiarare ex artt. 428, 1425,
1427,1429 c.c. l'annullamento dell'atto di compravendita immobiliare tra e CP_5 CP_1
del 21.02.2008, in Notar (Rep.n.9267 e raccolta n.5264), registrato il
[...] Persona_1
25.02.2008 al n.699 serie 1T, quale atto compiuto da persona incapace di intendere e volere per la malattia da cui parte venditrice era affetta;
hanno chiesto condannarsi la convenuta alla Controparte_1
pagina 3 di 11 restituzione della quota di immobile oggetto di compravendita e liquidarsi in via equitativa i frutti civili con interessi dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano e , eccependo l'infondatezza della domanda, in Controparte_1 Controparte_2
considerazione dell'efficacia privilegiata dell'atto pubblico con cui si era perfezionata la compravendita, redatta da Notaio che aveva dato atto, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti verificatisi in sua presenza;
riferivano che gli attori erano consapevoli del fatto che la dante causa fosse in grado di stipulare un atto, tanto è vero che essi stessi avevano pubblicato un testamento olografo redatto dalla stessa due mesi prima della morte;
riferivano, ancora, che gli attori avevano considerato lucida la sig.ra allorquando aveva scritto una lettera in data 13.6.2019 CP_5
ovvero un mese prima della morte in cui si lamentava dei rapporti – invero sempre stati ottimi – con il figlio , deducendo piuttosto che la malattia da cui essa era affetta aveva reso difficile l'attività CP_2
fisica più che quella mentale;
evidenziando che gli attori avevano atteso il decesso della sig.ra CP_5
per impugnare la vendita, laddove quest'ultima non aveva assunto alcuna iniziativa in tal senso e che non risultava né interdetta, né inabilitata, allegavano la natura offensiva delle espressioni utilizzate,
rilevando che gli attori ignoravano il bel rapporto esistente con la sig.ra con il sig. ; CP_5 CP_2
deducevano, infine, che il prezzo pagato per l'acquisto era del tutto congruo e che la sig.ra CP_5
non aveva avuto alcun pregiudizio, posto che la sua quota ( pari ad 1/6 di un vano di 15 mq) era stata ceduta per €.5.000,00 ( pari a € 2000,00 per mq), rilevando in ogni caso che per nell'eventuale non temuto accoglimento della domanda, essi avrebbero dovuto restituire quanto corrisposto;
chiedevano,
pertanto, ai sensi dell'art. 89 cpc emettersi ordinanza di cancellazione di tutte le espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di essa convenuta con condanna degli attori al pagamento di una somma a titolo risarcitorio;
chiedevano il rigetto di ogni domanda e, in subordine chiedevano pagina 4 di 11 assegnarsi agli attori solo la quota di spettanza previo rimborso degli importi pagati, con vittoria di spese e compensi.
ritualmente citato non si costituiva e va dichiarato contumace. CP_3
La causa istruita documentalmente, all'udienza del 12.12.2024, sulle conclusioni come in atti precisate veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è infondata.
Appare utile in via preliminare, richiamare i principi affermati in materia dalla Corte di Legittimità “ Al
riguardo, occorre innanzitutto osservare come lo stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto che abbia stipulato un contratto, del quale si chieda l'annullamento ai sensi dell'art. 428 cod. civ., sia una condizione personale dell'individuo, che solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provata in modo diretto, consistendo in un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà, che può essere causato anche da grave malattia e tale comunque da impedire la capacità di cosciente e libera autodeterminazione del soggetto (Cass., Sez. 2, 07/04/2000, n.
4344; Cass., Sez. 2, 10/02/1995, n. 1484). Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale,
non è, dunque, necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, né è
sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato, come può accadere in caso di grave malattia, ma è necessario che le facoltà
intellettive e volitive del soggetto siano, a causa della malattia, perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e da sopprimere, dunque, l'attitudine a pagina 5 di 11 determinarsi coscientemente e liberamente e il formarsi di una volontà cosciente (per tutte, Cass., Sez.
2 - , 30/05/2017, n. 13659; Cass., Sez. 2, 08/06/2011, n. 12532; Cass., Sez. L, 12/03/2004, n.
5159; Cass., Sez. 2, 28/03/2002, n. 4539; Cass., Sez. 2, 26/05/2000, n. 6999; Cass., Sez. 2, 22/03/1985,
n. 2074). Allo stesso modo, questa Corte, con riguardo all'annullamento per incapacità del testamento,
ha affermato che non è sufficiente una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, ma occorre la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente,
ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi
(Cass., Sez. 6-2, 19/2/2018, n. 3934; Cass., Sez. 2, 23/12/2014, n. 27351). La prova dell'incapacità
naturale, che deve essere rigorosa e specifica, essendo la capacità di agire del soggetto la regola e l'incapacità l'eccezione ad essa, può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass., Sez. 2,
30/5/2017, n. 13659; Cass., Sez. 2, 28/3/2002, n. 4539; Cass., Sez. 2, 7/4/2000, n. 4344; Cass., Sez. 2,
26/05/2000, n. 6999; Cass., Sez. 2, 22/03/1985, n. 2074). Non rileva, invece, ai fini dell'annullamento del contratto, il grave pregiudizio per l'incapace, non essendo inequivocabilmente e indistintamente induttivo del turbamento e della menomazione della sfera volitiva o intellettiva dell'una e dell'intento dell'altra di giovarsene, stante la possibilità della sussistenza di molteplici ragioni che inducono un soggetto a disporre del suo patrimonio in modo svantaggioso (Cass., Sez. 2, 08/06/2011, n.
12532; Cass., Sez. 2, 02/06/1998, n. 5402), sebbene possa costituire sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente, costituente requisito essenziale per annullarlo (Cass., Sez. 2, 09/08/2007, n.
17583). La rigorosa prova dell'incapacità di intendere e volere è richiesta anche quando il possesso della capacità sia attestato in un atto pubblico, giacché la sua efficacia fidefacente attiene alla sola pagina 6 di 11 provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, ma non si estende anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi (Cass., Sez. 2, 28/10/2019, n. 27489; Cass., Sez. 2, 09/03/2012, n. 3787; Cass., Sez. 2,
27/04/2006 , n. 9649). La prova della sussistenza della incapacità naturale al momento della conclusione del contratto incombe su chi ne chieda lo annullamento (Cass., Sez. 2, 4/11/1983, n. 6506),
così come spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità del testatore, salvo che questi non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass., Sez. 6-2,
19/2/2018, n. 3934; Cass., Sez. 2, 23/12/2014, n. 27351). L'indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che abbia stipulato il contratto e alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere, nonché l'apprezzamento della prova offerta, che può anche risolversi nelle prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove congruamente e logicamente motivato (Cass., Sez. 2, 28/10/2019, n. 27489; Cass., Sez. 2, 8/6/2011, n.
12532; Cass., Sez. 1, 02/11/2004, n. 21050; Cass., Sez. 2, 05/02/2004, n. 2210; Cass., Sez. 2,
28/03/2002, n. 4539).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 8312/2025).
Orbene, nel caso che occupa, unico elemento indiziario dello stato di incapacità della sig.ra CP_5
prodotta dagli attori è un verbale di visita medica della commissione medica collegiale istituita presso l'Usl finalizzato all'ottenimento di benefici assistenziali del 17.9.2007 da cui risulta che la sig.ra già invalida civile al 100% con indennità di accompagnamento, era affetta da “schizofrenia CP_5
paranoide con deficit cognitivo medio e con alterazioni comportamentali” ( cfr allegato n. 5 dell'atto di citazione); dal documento allegato n. 6 risulta che la sig.ra ra titolare di benefici assistenziali CP_5
pagina 7 di 11 sin dal 1988 e che l'indennità di accompagnamento riconosciutale già nel 2005 era oggetto di revisione al biennio.
Non vi è altro indizio o allegazione o fatto significativo da cui dovrebbe emergere la prova che quando la sig.ra stipulò la compravendita la sua capacità di intendere e volere fosse gravemente CP_5
scemata al punto da non rendersi conto del significato dell'atto giuridico.
Coglie anzitutto nel segno l'obiezione di parte convenuta, laddove evidenzia la contraddittorietà
dell'agire degli attori che, da un lato affermano che la de cuius non fosse capace di intendere e di volere allorquando vendette – unitamente al marito – la propria quota di 1/6 della bottega sita in Acireale in data 21.2.2008 e, dall'altro, evidenziano la consapevolezza della sig.ra in data 15.6.2009, CP_5
ovvero quando scrisse il testamento olografo da essi pubblicato in data 4.9.2009, ovvero quando scrisse la lettera del 13.6.2009, in cui affermava che il figlio pretendesse l'intestazione di una casa sita in Via
Marzulli, nonostante avesse avuto l'intestazione della bottega da pochi mesi;
sul punto occorre osservare come, in effetti, tenuto conto del decorso del tempo e del carattere generalmente ingravescente di determinate patologie, appare presumibile ritenere che se la sig.ra fosse CP_5
lucida allorquando – dichiarandosi nel pieno delle facoltà mentali – stese di suo pugno il testamento, lo fosse a maggior ragione l'anno precedente, quando vendette la propria quota della bottega – pari ad 1/6
- unitamente al marito alla sig.ra . Controparte_1
La domanda è poi carente di spunti e di allegazioni in punto di fatto da cui desumere perché al momento in cui vendette la quota di 1/6 di una bottega, la sig.ra non si rendesse conto del CP_5
significato dell'atto giuridico;
nulla viene riferito circa le abitudini di vita del soggetto, del motivo per il quale non sia mai stata richiesta la nomina di amministratore di sostegno che potesse eventualmente coadiuvarla, dei rapporti con il marito, con il quale peraltro essa ha venduto le quote della bottega di pagina 8 di 11 che trattasi;
nulla viene riferito circa ulteriori fatti e/o avvenimenti della vita della sig.ra CP_5
quantomeno coevi al periodo di che trattasi, che dimostrino che la stessa non era in grado di comprendere il valore e l'effetto degli atti compiuti;
non viene prodotta una consulenza tecnica di parte circa il valore del bene immobile, sì che le allegazioni in ordine all'esiguità del prezzo corrisposto sono rimaste del tutto labiali, mentre a fronte di un conteggio meramente matematico, emerge che le quote di
4/6 sono state vendute ad una media di € 2000,00 al metro quadro;
ed infatti posto che la bottega ha una consistenza di mq 15 e che sono stati venduti i 4/6 ( ovvero quote indivise pari a circa mq 10) per il prezzo di € 20.000,00, ne deriva che la vendita è avvenuta approssimativamente per il prezzo di €
2000,00 a mq, importo che per un immobile di cui non viene allegato alcunchè circa l'eventuale carattere di pregio e/o circa le condizioni di manutenzione, può essere ritenuto senz'altro congruo;
ed ancora, senza necessariamente procedere all'interpretazione della volontà della sig.ra uando CP_5
scrisse la lettera del giugno 2009, emerge in ogni caso che essa fosse pienamente consapevole del significato della vendita effettuata, posto che afferma di voler destinare i restanti beni immobili a tutti i figli, senza che per ciò solo possa dedursi che il prezzo non venne pagato o che la vendita dissimulò
una donazione;
d'altronde, il tenore della lettera e del testamento, nonché il tenore della lettera del
22.11.2004 scritta dalla sig.ra alla sig.ra ( e da questa prodotta unitamente alla CP_5 CP_1
comparsa di costituzione, cfr allegato 1), consentono di ritenere che la stessa adoperasse una terminologia sostanzialmente atecnica, ma priva di dietrologie, tanto che nel testamento olografo ella incluse tutti i figli, anche il sig. che nella prospettazione attorea era colui cui erano Controparte_2
stati donati – dissimulando una compravendita – i 4/6 della bottega.
Ulteriore elemento da considerare è che la vendita avvenne unitamente al marito della sig.ra CP_5
perché quest'ultima vendette solo la propria quota ovvero 1/6 della bottega, donde occorrerebbe altresì
pagina 9 di 11 comprendere il ruolo del sig. se abbia voluto dissimulare una donazione inducendo in errore la CP_2
comproprietaria, ma su ciò non vi sono allegazioni di sorta.
Non vi è prova alcuna del fatto che l'assegno circolare sia stato intascato soltanto dal sig. CP_4
né ciò è in qualche modo in ogni caso rilevante ai fini di causa, posto che semmai ciò
[...]
dimostrerebbe – sempre nella prospettazione attorea - che la sig.ra pensava di donare la CP_5
propria quota al figlio ma che, invece, avrebbe stipulato un atto più conveniente, ovvero la vendita della quota 1/6 della bottega alla sig.ra per il prezzo di € 2000,00. CP_1
Concludendo, non vi sono elementi né in fatto, né in diritto per ritenere che la sig.ra fosse CP_5
incapace di intendere e di volere quando procedette alla vendita della sua quota di 1/6 dell'immobile sito in Acireale.
Le domande attoree pertanto vanno respinte.
Va respinta la richiesta di cancellazione di espressioni offensive ex art. 89 cpc, genericamente riferita agli atti di causa, in cui invero non si ravvisa in ogni caso il travalicamento dei limiti di pertinenza e continenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai valori minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta le domande degli attori;
- Rigetta la domanda dei convenuti;
pagina 10 di 11 - Condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti,
liquidate in complessivi € 2540,00 ciascuno per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 29.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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