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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 04/02/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 16603 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. FEMIA VALERIO, giusta delega a Parte_1
margine del ricorso
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1
delegati
CONVENUTO
OGGETTO: qualificazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ATTORE
Piaccia all'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis,
- In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere
l'adeguamento stipendiale pari alla classe 9-14 con decorrenza dal 1 gennaio 2021 e il conseguenziale pagamento degli emolumenti a carattere stipendiale a titolo di arretrati calcolati sulla fascia stipendiale spettante pari a 9-14 sulla base della sentenza Tribunale di
Tivoli Sezione Lavoro n. 200/2019 del 25.3.2019
- E per l'effetto condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma così specificata: euro 11.198,72 a titolo di differenze retributive, oltre
1 rivalutazione pari ad euro 962,31 per un importo complessivo pari ad euro 12.161,03 il tutto oltre ulteriori interessi dalla domanda fino all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e anticipatario.
CONVENUTO:
1) Dichiarare la inammissibilità del ricorso;
2) Dichiarare nel merito la infondatezza del ricorso stesso;
3) Condannare la ricorrente a rimborsare all'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolabili, in via forfetaria, in € 1500,00 ex art, 152 bis disp att. cpc..
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 29/04/2024, premesso di aver Parte_1
intrattenuto, in qualità di docente di scuola Secondaria di II grado, numerosi incarichi di docenza a tempo determinato, come meglio specificati in ricorso, a partire dall'a.s.2006/2007, ha esposto che, a seguito di ricorso giudiziale, il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 200 del 25.03.2019 ha riconosciuto il suo diritto alle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturata durante il servizio effettivamente svolto alle dipendenze del con supplenze annuali o ad esse equiparabili (almeno pari a 180 CP_1
gg.), con conseguente condanna del al pagamento delle differenze a tale titolo CP_1
maturate, ma che, pur avendo notificato al la detta sentenza, il datore di lavoro CP_1
non ha provveduto al riconoscimento della corretta anzianità di servizio né tanto meno dell'incremento stipendiale.
Ha quindi convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il
[...]
, affinché sia condannato al pagamento della complessiva Controparte_2
somma di €11.198,72 a titolo di differenze retributive maturate in ragione del riconoscimento della fascia stipendiale 9-14 a decorrere dal 1.1.2021, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo e con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità del Controparte_2
ricorso, per violazione del bis in idem, avendo il ricorrente già ottenuto sentenza di riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale e che, a fronte della condanna generica emessa dal detto Tribunale, il ricorrente avrebbe dovuto alternativamente
2 interporre gravame per omessa pronuncia, non avendo il giudice quantificato il dovuto siccome richiesto in ricorso, ovvero agire per l'esecuzione della detta sentenza.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Depositate note autorizzate dalla sola parte ricorrente, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
2. Con sentenza n.200 del 25.3.2019, passata in giudicato per omessa impugnazione – per quanto dedotto dal e non contestato – il Tribunale di CP_1
Tivoli, a fronte della domanda di accertamento del diritto alla conversione del rapporto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato e di condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento degli scatti biennali ex art. 53 l. n. 312/1980 (in quella sede quantificati in €926,89) nonché alla ricostruzione della carriera anche a fini di anzianità e retributivi, con conseguente adeguamento del trattamento stipendiale, ha anzitutto disatteso sia la domanda di conversione che quella di riconoscimento del diritto agli scatti biennali, ritenendo non applicabile la normativa invocata al personale della scuola assunto con contratto a tempo determinato.
E tuttavia, assumendo che la domanda spiegata in ricorso volta alla ricostruzione della carriera anche a fini di anzianità e retributivi con adeguamento del trattamento stipendiale potesse ritenersi comprensiva anche della domanda di riconoscimento della progressione stipendiale con applicazione dei corretti gradoni retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, ha dichiarato il diritto del ricorrente “ad una progressione economica parametrata al periodo di servizio effettivo per supplenze annuali o ad esse parificabili ( di almeno 180 gg annui) sin dal primo anno scolastico utile, in virtù dell'anzianità spettante secondo i pertinenti scaglioni del CCNL di settore” e per l'effetto ha condannato in via generica il a corrispondere le differenze spettanti a CP_3
tale titolo, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
3 3. Se tanto è, deve allora ritenersi anzitutto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per bis in idem, atteso che, contrariamente a quanto opinato, il presente giudizio ha ad oggetto la quantificazione delle differenze retributive maturate a titolo di riconoscimento dei corretti gradoni stipendiali spettanti per l'anzianità di servizio effettiva, domanda del tutto assente nel precedente deciso con la sentenza resa dalle parti, nella quale in relazione alla progressione stipendiale non era stata richiesta alcuna condanna specifica, quanto piuttosto il mero riconoscimento del diritto all'anzianità a fini retributivi mentre l'unica domanda di condanna ad una somma determinata era stata avanzata per un titolo diverso, vale a dire l'applicazione degli scatti stipendiali ex art. 53 l. n. 312/1980, domanda tuttavia rigettata dal giudice.
Pertanto, contrariamente a quanto opinato dalla difesa del , era semmai CP_1
onere del datore di lavoro interporre gravame avverso la sentenza che, pur in difetto di domanda di condanna al pagamento delle differenze stipendiali discendenti dall'applicazione dei gradoni, non si è limitata ad accertare la corretta anzianità a fini giuridici e retributivi ma ha altresì condannato in via generica il al CP_1 pagamento delle differenze derivanti dall'applicazione dei gradoni corrispondenti all'anzianità effettiva di servizio.
Deve dunque escludersi che la domanda spiegata in questa sede, volta a quantificare la condanna generica emessa dal Tribunale di Tivoli, violi il principio di bis in idem, dacché diversa ed ulteriore rispetto alle domande azionate in quella sede.
E non v'è dubbio che in forza del giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica, l'amministrazione sia tenuta a corrispondere le differenze retributive maturate in ragione della ricostruzione della carriera chiesta ed ottenuta giudizialmente dal ricorrente.
4. Nel merito, il ricorrente ha dedotto, senza incontrare alcuna specifica contestazione, di aver intrattenuto i plurimi contratti di lavoro a tempo determinato indicati in ricorso, maturando il diritto al riconoscimento della fascia stipendiale da 9 a
14 anni a decorrere dall'1.1.2021.
Nessuna contestazione è stata sollevata dal neppure in relazione al CP_1
conteggio delle differenze, che risulta comunque correttamente elaborato sulla base
4 dell'anzianità spettante in relazione ai contratti allegati, con quantificazione in complessivi €11.198,72 delle differenze retributive maturate sino al 30.4.2024.
In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento della fascia stipendiale 9/14 anni a decorrere dal 1.1.2021, il
[...]
va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della Controparte_2
complessiva somma lorda di €11.198,72 a titolo di differenze retributive maturate sino al 30.4.2024, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 29/04/2024, così provvede: Pt_1
1. - Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della fascia stipendiale 9/14 anni a decorrere dal 1.1.2021;
2. - Condanna, per l'effetto, il al pagamento, in Controparte_2
favore del ricorrente, della complessiva somma lorda di €11.198,72 a titolo di differenze retributive maturate sino al 30.4.2024, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
3. - condanna il alla rifusione, in favore Controparte_2
dell'avv. VALERIO FEMIA, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi €2800,00, a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 04/02/2025
Il Giudice
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