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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Nei fascicoli riuniti al N. 2171/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maccarone (PEC Parte_1
, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1 vv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di avviso di addebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in cancelleria, rispettivamente, il 30/10/2023 e l'8/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di avere ricevuto (rispettivamente il 1°.10.2023 e il 31.10.2023) dall' l'avviso di addebito n. CP_1
43920190000095508000220, di importo pari a € 2335,87 equenziale all'accertamento CP_ ispettivo di cui al provvedimento prot. n. 2202.22/12/2017.0154850 (inerente al periodo intercorrente fra gennaio 2013 e o 2013), nonché l'avviso di addebito n. 43920190000095710000, di importo pari a € 2404,98, derivante dall'accertamento ispettivo di CP_ cui al provvedimento n. prot. 2202.22/12/2017. 0154850 (inerente al periodo intercorrente fra gennaio 2014 e gi 2014); II) di aver prestato, durante il periodo oggetto di contestazione, regolare attività lavorativa agricola e subordinata – a cui è asseritamente
1 seguito il versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali – e di avere quindi diritto al pagamento di quanto percepito a titolo di indennità di malattia, successivamente revocato e preteso con gli avvisi di addebito in contestazione;
III) di voler contestare gli atti impugnati per carenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990, per la decadenza prevista dall'art. 13 L. 412/1991 e, in ogni caso, in quanto il credito sarebbe da considerarsi estinto per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) accertare e dichiarare che il ricorrente, per le causali di cui in narrativa, non è tenuto a restituire le somme contenente nei provvedimenti impugnati.; 2) Dichiarare la nullità del provvedimento di revoca per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e quindi la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) CP_ pretese dall 3) in via ulteriormente subordinata dichiarare ed accertare l'avvenuta CP_ prescrizione e/ o decadenza delle pretese creditorie dell di Vibo Valentia, contenute nei provvedimenti impugnati;
4) Comunque in via subordinat pensare le somme corrisposte ai fini contribuitivi con quelli eventualmente da corrispondere;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito impugnati in via principale, in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa agricola contestata, a cui consegue il diritto a conservare l'indennità di malattia revocata dall' . Controparte_2
3. L'Ente di previdenza ha dimostrato che la pretesa in discussione sia conseguita ad un accertamento ispettivo eseguito presso l'azienda agricola datrice di lavoro della ricorrente, da cui è derivato il disconoscimento delle giornate agricole dichiarate per la ricorrente e la successiva revoca dell'indennità di malattia in precedenza goduta.
4. Occorre segnalare che parte ricorrente nel chiedere di provare di avere diritto alla prestazione controversa, ha dimostrato di essere disinteressata all'accertamento di cui si tratta.
5. Ed infatti, alle udienze fissate per l'11 e per il 17 dicembre c.a. non presenziava, manifestando la carenza di interesse ad agire e a provare la sussistenza del suo diritto.
6. Pertanto, stante il difetto di prova da parte della ricorrente, in precedenza beneficiaria della prestazione previdenziale, le doglianze ricorrenti non possono trovare valorizzazione.
7. In tal senso, la Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4.8.2010 ha stabilito che: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
8. Non vi è alcun elemento, infatti, da cui desumere l'illegittimità degli avvisi di addebito impugnati.
9. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in 500,00€, oltre Parte_2 accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maccarone (PEC Parte_1
, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1 vv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di avviso di addebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in cancelleria, rispettivamente, il 30/10/2023 e l'8/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di avere ricevuto (rispettivamente il 1°.10.2023 e il 31.10.2023) dall' l'avviso di addebito n. CP_1
43920190000095508000220, di importo pari a € 2335,87 equenziale all'accertamento CP_ ispettivo di cui al provvedimento prot. n. 2202.22/12/2017.0154850 (inerente al periodo intercorrente fra gennaio 2013 e o 2013), nonché l'avviso di addebito n. 43920190000095710000, di importo pari a € 2404,98, derivante dall'accertamento ispettivo di CP_ cui al provvedimento n. prot. 2202.22/12/2017. 0154850 (inerente al periodo intercorrente fra gennaio 2014 e gi 2014); II) di aver prestato, durante il periodo oggetto di contestazione, regolare attività lavorativa agricola e subordinata – a cui è asseritamente
1 seguito il versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali – e di avere quindi diritto al pagamento di quanto percepito a titolo di indennità di malattia, successivamente revocato e preteso con gli avvisi di addebito in contestazione;
III) di voler contestare gli atti impugnati per carenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990, per la decadenza prevista dall'art. 13 L. 412/1991 e, in ogni caso, in quanto il credito sarebbe da considerarsi estinto per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) accertare e dichiarare che il ricorrente, per le causali di cui in narrativa, non è tenuto a restituire le somme contenente nei provvedimenti impugnati.; 2) Dichiarare la nullità del provvedimento di revoca per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e quindi la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) CP_ pretese dall 3) in via ulteriormente subordinata dichiarare ed accertare l'avvenuta CP_ prescrizione e/ o decadenza delle pretese creditorie dell di Vibo Valentia, contenute nei provvedimenti impugnati;
4) Comunque in via subordinat pensare le somme corrisposte ai fini contribuitivi con quelli eventualmente da corrispondere;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito impugnati in via principale, in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa agricola contestata, a cui consegue il diritto a conservare l'indennità di malattia revocata dall' . Controparte_2
3. L'Ente di previdenza ha dimostrato che la pretesa in discussione sia conseguita ad un accertamento ispettivo eseguito presso l'azienda agricola datrice di lavoro della ricorrente, da cui è derivato il disconoscimento delle giornate agricole dichiarate per la ricorrente e la successiva revoca dell'indennità di malattia in precedenza goduta.
4. Occorre segnalare che parte ricorrente nel chiedere di provare di avere diritto alla prestazione controversa, ha dimostrato di essere disinteressata all'accertamento di cui si tratta.
5. Ed infatti, alle udienze fissate per l'11 e per il 17 dicembre c.a. non presenziava, manifestando la carenza di interesse ad agire e a provare la sussistenza del suo diritto.
6. Pertanto, stante il difetto di prova da parte della ricorrente, in precedenza beneficiaria della prestazione previdenziale, le doglianze ricorrenti non possono trovare valorizzazione.
7. In tal senso, la Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4.8.2010 ha stabilito che: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
8. Non vi è alcun elemento, infatti, da cui desumere l'illegittimità degli avvisi di addebito impugnati.
9. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in 500,00€, oltre Parte_2 accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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