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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 49/2024 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da sè medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,
- ricorrente -
contro
, cod. fisc. con Sede centrale Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola per procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma Persona_1
del 22 marzo 2024, Rep. n.37875/ 7313, ed elettivamente domiciliato in Oristano, nella Via D. Petri,
Torre A, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' , CP_1
- resistente –
Oggetto: ripetizione di indebito (prestazioni assistenziali).
All'udienza del 28 marzo 2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a continuare a percepire la prestazione assegno di invalidità per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2021 e, per l'effetto, dichiarare illegittimo l'indebito avanzato dall' con provvedimento datato 26.05.2021 e/o CP_1 comunque irripetibile l'importo complessivo di euro 8.016,29 oggetto del medesimo provvedimento;
- condannare l' al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 594,84 spettante CP_1
a titolo di assegno mensile di assistenza per invalidità civile relativo ai mesi di marzo e aprile 2021,
1 trattenuto dal convenuto per “recupero indebito”, come da cedolino del mese di maggio 2021 in atti (e come altresì confermato dalle avverse produzioni, cfr. dettaglio pensione anno 2021, in cui risultano mancanti i ratei 03/2021 e 04/2021);
- con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art.
86 c.p.c.;
- nella denegata ipotesi di soccombenza, disporre ex art. 152 disp. att. cpc.”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda avversaria volta alla declaratoria di irripetibilità dell'indebito oggetto di causa, rigettando la ulteriore domanda di condanna dell' al pagamento dell'importo pari ad €. 4.921,85; con compensazione delle spese CP_1 di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.01.2024, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , sede territoriale di Oristano, esponendo in fatto: CP_1
- di essere titolare di assegno mensile di assistenza cat. INVCIV n. 07017375 con decorrenza dal
17.03.2005;
- che, con provvedimento datato 24.01.2021, notificato a mezzo di lettera raccomandata n.
66549559158-1 in data 25.02.2021, l' di Oristano le aveva comunicato la “rideterminazione della CP_1 prestazione Cat. INVCIV n. 07017375”, ovvero che “la sua pensione numero 07017375 è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018” e che, CP_ pertanto, “da gennaio 2019 a febbraio 2021 sulla pensione numero 07017375 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
8.016,29”;
- che, per l'anno d'imposta 2018, la ricorrente aveva percepito un reddito netto pari ad € 4.778,00
(limite di reddito pari ad € 4.853,29), mentre per l'anno d'imposta 2019 il reddito netto percepito era stato pari ad € 3.722,00, a fronte di un limite di reddito pari ad € 4.906,72;
- che, in data 03.03.2021, la ricorrente aveva presentato tramite Patronato domanda di ricostituzione reddituale per gli anni 2019, 2020 e 2021, evidenziando il mancato superamento dei limiti reddituali, ma tale richiesta era stata accolta solo parzialmente, in quanto la prestazione era stata ripristinata solo con decorrenza dal mese di gennaio 2020 e nel mese di maggio 2021 l' aveva CP_1
proceduto al conguaglio degli arretrati spettanti nel periodo dal 01.01.2020 – 30.04.2021 per l'importo pari ad euro 4.921,85, trattenendoli dall'importo erogato, a fronte dell'indebito qui contestato;
- che, avverso il provvedimento datato 24.01.2021, l'esponente in data 24.04.2021 aveva proposto
2 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale , il quale, con Delibera n. 211106 del 21.06.2021, CP_1
ne aveva disposto la reiezione, sostenendo che “ai fini della determinazione del limite reddituale previsto per le prestazioni di invalidità civile la normativa a tutt'oggi in vigore stabilisce che debbano essere valutati i redditi al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Ciò premesso, nell'anno
2018 i redditi rilevanti non erano pari a euro 4.750 (netto) bensì a euro 5.571 (lordo), determinando il superamento del limite previsto per l'assegno mensile di assistenza (euro 4.853,29) e il conseguente indebito per l'intero anno 2019. A seguito della domanda di ricostituzione del 03/03/21 la prestazione
è stata ripristinata da Gennaio 2020. Il credito scaturito (pari a euro 4.921,85) è stato trattenuto dalla sede a fronte dell'indebito iniziale pari a euro 8.016,29”.
La ricorrente ha lamentato l'erroneità della determinazione da parte dell' , in quanto, per la CP_1
valutazione dei redditi personali ai fini della permanenza del requisito reddituale per poter continuare a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza avrebbe dovuto essere considerato il reddito imponibile ai fini IRPEF, al netto delle eventuali detrazioni previste dalla legge, e non al lordo, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso.
La ricorrente, pertanto, ha sostenuto di avere diritto all'erogazione dell'importo trattenuto sine titulo dall'Istituto previdenziale, stante il mancato superamento dei limiti di reddito per gli anni 2018 e
2019, come risultante dal certificato dell'Agenzia delle Entrate prodotto in giudizio, concludendo affinché venisse accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a continuare a percepire la prestazione
(assegno di invalidità) per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2021 e, quindi, per l'effetto, venisse dichiarato illegittimo l'indebito avanzato dall' con provvedimento datato 26.05.2021 e/o CP_1
comunque irripetibile l'importo di euro 8.016,29 oggetto del medesimo provvedimento, con la condanna dell'ente previdenziale al pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari ad euro
4.921,85 a titolo di ratei di assegno mensile di assistenza e trattenuto per “recupero indebito”, come da cedolino del mese di maggio 2021.
2. L' si è costituito in giudizio, rilevando che, con provvedimento del 24.1.2021, l' CP_1 CP_1
aveva richiesto la restituzione dei ratei percepiti nel periodo dal 01.01.2019 al 28.02.2021, pari ad €.
8.016,29, procedendo poi, in sede di ricontrollo della prestazione, da cui era emerso che quest'ultima spettava per gli anni 2020 e 2021, a emettere un provvedimento di ricostituzione datato 6.04.2021, con il quale era riconosciuto un credito in misura pari all'indebito precedentemente richiesto per gli anni
2020 e 2021, pari ad €. 4.921,85, all'esclusivo fine di annullare mediante compensazione contabile l'indebito medesimo, atteso che la ricorrente aveva già percepito tali somme a titolo di assegno mensile di assistenza per tali periodi.
Per effetto di siffatta operazione contabile, permaneva l'indebito relativo all'anno 2019, che veniva
3 tuttavia annullato in via di autotutela, avendo l' ritenuto corretto valorizzare il reddito imponibile CP_1
IRPEF al netto delle deduzioni fiscali, emergendo in tal modo un reddito per l'anno 2018 (incidente sulla prestazione erogata nel 2019) pari ad €. 4.796, ossia inferiore al limite di legge, operando sempre mediante il medesimo meccanismo prevedente la creazione di un credito di pari importo dell'indebito, al fine di operare la compensazione.
All'esito di siffatta operazione e del conseguente venir meno dell'indebito, avrebbe dunque dovuto dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda avversaria volta alla declaratoria di irripetibilità dell'indebito di cui trattasi.
Doveva invece essere rigettata la pretesa di condanna dell' al pagamento dell'importo pari ad CP_1
€.4.921,85 quale credito maturato dal 01.01.2020 al 30.04.2021 a titolo di ratei di assegno mensile di assistenza, atteso che il riconoscimento di tale credito costituiva un mero artificio contabile finalizzato all'annullamento mediante compensazione dell'indebito per gli anni 2020 e 2021 con un credito fittizio di pari importo, mentre nessuna somma era realmente dovuta alla atteso che la ricorrente (come Pt_1 incontestato e comprovato) aveva già percepito tali somme a titolo di ratei dell'assegno mensile di assistenza per i detti anni 2020 e 2021.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
Occorre rilevare in linea generale che, secondo l'orientamento oramai invalso nella giurisprudenza di legittimità, che ha superato definitivamente la contraria soluzione risalente a Cass. n. 4223 del 2012, per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R..
A sostegno di tale conclusione è stato osservato che, nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che, nelle diverse fattispecie, individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione e proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità, assumendo rilievo, in relazione ai suddetti benefici, il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38
Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost.; non induce a
4 diverso avviso la considerazione che il d.m. 31 ottobre 1992, n. 553, emanato in virtù della delega contenuta nella L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 3, comma 2, (avente ad oggetto “Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993”) abbia stabilito all'art. 2 che “nella, dichiarazione di cui all'art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta”, trattandosi di disposizione regolamentare che individua gli oneri formali che il richiedente la prestazione deve assolvere, e non può rivestire alcun carattere interpretativo in ordine alla portata del requisito reddituale, né il riferimento ai redditi assoggettabili all'Irpef, piuttosto che ai redditi assoggettati, può assumere il significato di includere la parte che afferisce agli oneri deducibili, considerato che il primo inciso ha riguardo alla natura qualitativa, assoggettabile o meno ad imposta, del cespite patrimoniale, non al suo ammontare, al netto o al lordo degli oneri deducibili (cfr. in questi termini Cass. n. 16599 del 2020, con numerosi richiami ai precedenti conformi).
A tale interpretazione ha aderito invero anche l'ente previdenziale nella propria memoria difensiva, dando atto di avere proceduto a una rivalutazione delle proprie precedenti determinazioni valorizzando il reddito imponibile IRPEF al netto delle deduzioni fiscali, per cui era risultato un reddito per l'anno
2018 (incidente sulla prestazione erogata nel 2019) pari ad €. 4.796, ossia inferiore al limite di legge.
Per quanto riguarda invece le prestazioni dovute per il periodo dal 1°.01.2020 al 30.04.2021, è pacifico e documentato che l' , con provvedimento datato 6.04.2021, aveva riconosciuto un credito CP_1 in capo alla ricorrente in misura pari all'indebito precedentemente richiesto per gli anni 2020 e 2021
(doc. 09 all. ricorso), pari ad €. 4.921,85, sicché, dall'iniziale importo complessivo dell'indebito di €.
8.016,29, oggetto del provvedimento datato 24.01.2021, l'indebito si era ridotto a €. 3.094,44.
Ciò posto, deve escludersi che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, con riferimento alla domanda di accertamento dell'insussistenza dell'indebito, è stato prodotto un sollecito dell' inviato all'odierna ricorrente in data 8.03.2024 (v. doc. dep. 26.07.2024), quindi CP_1
quando era già stato incardinato il presente giudizio, con cui è stata richiesta la restituzione di €.
3.094,44 “per il periodo dal 01/01/2019 al 28/02/2021”, per essere “state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” su pensione cat. INVCIV n. 07017375.
Inoltre, non risulta depositato alcun provvedimento adottato in autotutela dall'Istituto previdenziale di annullamento dell'indebito relativo alle prestazioni per l'anno 2019.
Deve pertanto essere accertata e dichiarata l'insussistenza di alcun obbligo di restituzione da parte dell'attrice della somma di €. 3.094,44, relativo alla prestazione percepita nel 2019, in quanto è documentato che, per l'anno d'imposta 2018, la ricorrente aveva percepito un reddito netto pari ad €
4.750,00, inferiore al limite di reddito pari ad € 4.853,29, mentre la domanda deve essere rigettata con
5 riguardo al residuo importo di €. 4.921,85, già considerato a credito con il provvedimento di ricostituzione del 6.04.2021, avendo l' , rispetto a tale somma, rinunciato alla pretesa di CP_1
restituzione già prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Di ciò si trae conferma anche dall'esame del documento prodotto dall' in allegato alla propria CP_1 memoria denominato “archivio recupero indebito RI”, nel quale si dà atto dell'abbandono della pretesa restitutoria rispetto alla somma di € 4.921,85, con indicazione di un importo residuo contabile da recuperare di € 3.094,44.
Anche nella delibera del 21.06.2021 del Comitato Provinciale, si era dato atto che l' aveva CP_1
provveduto al ripristino della prestazione di € 4.921,85, relativamente al periodo da gennaio 2020, cosicché il relativo importo era stato considerato a credito e trattenuto dall' , a valere CP_1 sull'originario indebito di € 8.016,29 (doc. 04 all. ricorso).
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di somme da parte dell' , dal dettaglio della CP_1 pensione erogata nell'anno 2021 prodotto in giudizio dallo stesso ente convenuto, emerge come nel
2021 siano state omesse le rate di marzo e aprile 2021; si veda il prospetto qui di seguito riportato per immagine:
6 Sicché l' convenuto deve essere condannato a corrispondere in favore della ricorrente i ratei CP_1
della prestazione in riferimento alle mensilità di marzo e aprile 2021, per un importo di complessivi €
594,84.
5. Le spese devono essere poste a carico dell' quantomeno nella misura della metà e sono CP_1
liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata (previdenza e assistenza), al valore della causa (scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00), e all'attività difensiva effettivamente occorsa, per cui si giustifica l'applicazione dei minimi per tutte le fasi, stante la minima complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate e dell'attività di trattazione/istruttoria e decisoria espletata. Nella restante misura si giustifica una compensazione delle spese, stante l'infondatezza della domanda di accertamento negativo e di condanna rispetto alla somma di €. 4.921,85, stante la rinuncia da parte dell' alla pretesa di restituzione, come da CP_1 provvedimento di ricostituzione del 6.04.2021, precedente all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo in capo alla ricorrente di Parte_1
restituzione della somma di €. 3.094,44, oggetto del provvedimento datato 24.01.2021;
2) rigetta la domanda di accertamento negativo proposta dall'attrice relativamente al residuo importo di €. 4.921,85, stante la rinuncia da parte dell' alla pretesa di restituzione, come da CP_1
provvedimento di ricostituzione del 6.04.2021;
3) condanna l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dell'importo di €. 594,84 dovuto a titolo di assegno di Parte_1
invalidità per i mesi di marzo e aprile 2021;
4) compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l' resistente, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione in in favore della ricorrente delle spese Parte_1
processuali nella restante misura della metà, che liquida nell'importo di Euro 1.348,50 (già al netto della dimidiazione), interamente a titolo di compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Oristano, il 28.03.2025
La Giudice del lavoro
(dott.ssa Consuelo Mighela)
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