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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/02/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3022/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere rel. dr. ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato il 7.10.2023 a seguito dell'ordinanza pubblicata il
18.7.2023 dalla Corte di Cassazione n. 20888/2023
da
(C.F. ), anche nella qualità di erede Parte_1 C.F._1
di , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Persona_1
Alessandra Tononi Correale (C.F. ) ed Eugenio Antonio Correale (C.F. C.F._2
), presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in AN (MI), Viale C.F._3
Campania n. 26, giusta procura in atti;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro pagina 1 di 11 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to ANDREA
PAOLETTI (C.F. ), presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in C.F._4
AN (MI), Via Pogdora n. 11, giusta procura in atti;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
(C.F. ), anche nella qualità di erede di Controparte_2 C.F._5
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. to Massimo Baio (C.F. Persona_1
), con studio in AN (MI), Corso Vercelli n. 9, giusta procura in atti;
C.F._6
LITISCONSORTE CONTUMACE
OGGETTO: appello a seguito di riassunzione ex art. 392 c.p.c. con oggetto “Comunione e
Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”
CONCLUSIONI:
Per parte appellante in riassunzione:
“Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello, dato atto che la deducente contesta ogni avversaria indicazione, respinta ogni avversaria istanza, deduzione e domanda. attese le statuizioni e gli insegnamenti offerti dalla ordinanza n. 20888/2023 della Corte Suprema, dato atto delle ragioni esposte nelle precedenti difese del convenuto e nella comparsa di risposta depositata avanti alla terza sezione della Corte d'Appello di AN (occorrendo anche in via di appello incidentale) confermate in ogni successiva difesa del , dato atto del CP_1 rigetto dell'impugnazione incidentale spiegata da avanti alla Corte Suprema, CP_1 rigettare l'appello avversario e rigettare ogni avversaria domanda e mandare assolto il deducente dalle avversarie pretese, anche perché improcedibili ed inammissibili. Confermare quindi per quanto di ragione la sentenza resa inter partes dal Tribunale di AN e le statuizioni rese in prime cure:
- ponendo nel nulla la delibera impugnata;
- disponendo che il , giusta la statuizione della Corte Suprema, in sede di CP_1
predisposizione dei rendiconti per gli esercizi successivi tenga conto delle ragioni di detta invalidità ed inoltre corregga i bilanci successivi a quello annullato, sottoponendo quelli rettificati nuovamente all'approvazione dell'assemblea”
Per parte appellata in riassunzione: pagina 2 di 11 “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis contrariis e previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in riforma della sentenza n. 5332/2015 resa in data 27 aprile 2015 dal Tribunale Ordinario di AN, Sezione Civile XIII, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Lorenza Zuffada in funzione di Giudice Unico, nella causa civile rubricata al n. 81425/2013 di R.G., così giudicare: accogliere per quanto di ragione il gravame proposto dal e, per Parte_2
l'effetto:
A) in via principale, rigettare l'opposizione avversaria proposta avverso il decreto ingiuntivo
n. 34264/2013 reso in data 26 settembre 2013 dal Tribunale Ordinario di AN e per l'effetto confermarlo integralmente;
B) in subordine, accertare e dichiarare la legittimità e validità delle delibere assunte nell'adunanza tenutasi in data 7 novembre 2012 dall'assemblea dei condomini del condominio di - AN e, per l'effetto, condannare le Sig.re Parte_3 Persona_1
, e in solido tra loro, a versare in favore del
[...] Controparte_2 Parte_1
, la somma di euro 21.827,00.= ovvero CP_1 Parte_2
di quella diversa maggior o minor somma che dovesse risultare come dovuta, effettuando, se del caso, la compensazione degli eventuali rispettivi crediti accertati in corso di causa, il tutto, in ogni caso, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
C) in ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi tanto del presente giudizio di riassunzione quanto dei precedenti gradi di giudizio, ivi compreso del giudizio celebratosi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, il tutto oltre al rimborso forfetario delle spese generali ex art. 2, secondo comma, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014. Salvis juribus.”
Fatto e motivi della decisione
1. Il presente giudizio di rinvio è stato tempestivamente riassunto da Parte_1 anche nella qualità di erede di , al fine di ottenere, a seguito dell'ord. n. Persona_1
20888/23 della Corte di Cassazione, la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di AN il 27.4.2015, in particolare” -ponendo nel nulla la delibera impugnata;
- disponendo che il
, giusta la statuizione della Corte Suprema, in sede di predisposizione dei CP_1
rendiconti per gli esercizi successivi tenga conto delle ragioni di detta invalidità ed inoltre corregga i bilanci successivi a quello annullato, sottoponendo quelli rettificati nuovamente all'approvazione dell'assemblea.”
pagina 3 di 11 2. La vicenda processuale che ha portato alla pronuncia della sentenza n. 4409/2017 della Corte
d'Appello di AN e all'ordinanza n. 20888/ 2023 della Suprema Corte trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 34624/2013 R.G.
63918/2013 con il quale era intimato a e Controparte_2 Persona_1 Parte_1
comproprietarie di due unità immobiliari all'interno del
[...] Controparte_1
, AN (di seguito, per brevità, il , di pagare a quest'ultimo la
[...] CP_1
somma di Euro 21.827,00 per spese condominiali arretrate, oltre interessi e spese della procedura d'ingiunzione.
In via principale, le opponenti chiedevano al primo giudice la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo che esso fosse fondato sul punto 3) della delibera assembleare del 5.11.2008, che aveva previsto che a partire dall'esercizio 2008/2009 si ponesse a carico delle unità immobiliari in comproprietà tra e adibite ad uso Parte_1 Persona_1 Controparte_2 ufficio, una maggiorazione della contribuzione alle spese di portierato e per l'ascensore. Tale delibera, in quanto modificativa del precedente criterio di ripartizione delle spese, doveva essere adottata all'unanimità e non a maggioranza, e per questo - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità - era affetta da nullità.
In via riconvenzionale, le attrici (convenute in senso sostanziale) chiedevano di accertare e dichiarare la nullità del punto 3) della delibera assembleare del e, per l'effetto, di CP_1 condannare il a restituire alle opponenti l'importo di 26.359,66 Euro, oltre interessi CP_1 dalla domanda al saldo o l'eventualmente maggiore o minore importo che risultasse dovuto all'esito dell'istruttoria.
Tale giudizio si concludeva con sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c. che, in accoglimento delle domande delle opponenti, dichiarava la nullità della delibera assunta dall'assemblea del in data 5.11.2008 limitatamente al punto 3) dell'ordine del giorno e revocava il CP_1
decreto ingiuntivo n. 34264/2013 R.G. 63918/2013. Il Tribunale, con riferimento alla ripartizione delle spese condominiali, sottolineava che sono affette da nullità le delibere condominiali attraverso le quali a maggioranza siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini.
Nella motivazione della sentenza si specificava la necessità di un nuovo intervento dell'assemblea del “la nullità (…) esplicherà i suoi effetti per tutte le quote CP_1
illegittimamente ripartite a carico della unità immobiliare destinata a ufficio, che andranno ricalcolate a cura delle parti, non potendo allo stato degli atti questo Giudice sostituirsi alla volontà dell'assemblea, posto che parrebbero risultare come ancora dovute somme per spese
pagina 4 di 11 condominiali non oggetto di impugnazione. Per quanto sopra il decreto va revocato in quanto contenente parte delle somme ripartite in funzione di delibera dichiarata nulla, ogni ulteriore domanda assorbita e rigettata.” (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado).
3. Avverso tale sentenza ha interposto gravame il censurandola perché l'azione CP_1
monitoria non sarebbe fondata sul punto 3) dalla delibera del 5.11.2008, ma sulla successiva deliberazione approvata dall'assemblea il 7 novembre 2012, questa non impugnata da
[...]
, ed Inoltre, la modifica del criterio di Persona_1 Controparte_2 Parte_1
riparto delle spese comuni introdotta dalla delibera del 5 novembre 2008 sarebbe stata accettata da esse per fatti concludenti.
Il Condominio chiedeva, in via principale: a) il rigetto dell'opposizione proposta da controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di , Persona_1 [...]
ed in solido tra di loro, a versare in favore del la CP_2 Parte_1 CP_1
somma di Euro 24.947,36, restituita alle opponenti in esecuzione della sentenza appellata;
b) il rigetto della domanda riconvenzionale di declaratoria di nullità della delibera del 5 novembre
2008. In subordine, il domandava l'accertamento della validità ed efficacia delle CP_1
delibere del 7 novembre 2012 e la condanna di e Parte_1 Persona_1
in solido tra di loro, al pagamento in favore del della somma di Controparte_2 CP_1
Euro 21.827,00.
Si costituivano innanzi alla Corte d'Appello , ed Persona_1 Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta dal Parte_1 CP_1
Con sentenza n. 4409/2017 resa in data 19 ottobre 2017 la Corte Appello di AN accoglieva il gravame spiegato dal Condominio, rigettando l'opposizione proposta da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo intimato dal
[...] Persona_1 Controparte_2
che veniva confermato integralmente. La Corte evidenziava i seguenti profili: CP_1
l'ingiunzione di pagamento opposta riguardava il saldo consuntivo gestione straordinaria 2011, la seconda e terza rata del riparto preventivo esercizio ordinario 2012/2013 e la prima rata relativa ai lavori straordinari ascensore, il tutto approvato all'assemblea ordinaria del 7 novembre 2012; le delibere assunte in tale assemblea non avevano formato oggetto di alcuna impugnativa;
anche a voler prescindere da queste considerazioni, la delibera del 5 novembre
2008 era da considerare annullabile e non nulla, sicché – non essendo stata impugnata nei termini di legge – il relativo vizio doveva ritenersi sanato ed essa era divenuta valida ed efficace nei confronti di tutti i condomini: “detta delibera non può considerarsi, oggi, invalida”, in quanto “annullabile e non impugnata” perché “venne assunta all'assemblea all'unanimità dei
pagina 5 di 11 presenti che rappresentavano soltanto 412.67 millesimi dei partecipanti al condominio”, e dunque non “dalla maggioranza degli intervenuti rappresentante almeno la metà del valore dell'edificio, come richiesto dal vigente art. 1136, comma 2, c.c.” (cfr. pag. 9 sentenza Corte
d'Appello)
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione articolato in Parte_1
quattro motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente lamentava l'assenza nel dispositivo della sentenza resa dalla
Corte d'Appello di un esplicito riferimento alla domanda di impugnazione della delibera assembleare del 5 novembre 2008: “la motivazione offerta dal giudice del gravame si è occupata del tema, che però non ha trovato riflesso nel dispositivo la cui incongruità deve essere denunciata ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.” (cfr. pag. 15 ricorso).
Il secondo motivo del ricorso di denunciava la violazione degli artt. 167 Parte_1
c.p.c. e 1137 c.c., avendo la Corte d'Appello ritenuto di poter esaminare la validità della delibera del 5 novembre 2008, sotto la specie dell'annullabilità, in difetto di eccezione di parte.
Con il terzo motivo la ricorrente rilevava la violazione degli artt. 1123 c.c., 69 disp. att. c.c. e
112 c.p.c.: l'art. 69 disp. att. c.c. sarebbe stato impropriamente assunto come referente normativo al fine della decisione della controversia, mentre tale norma di legge non sarebbe applicabile. La Corte d'Appello avrebbe confuso tre fattispecie diverse tra loro: la convenzione ex art. 1123 c.c. in virtù della quale tutti i partecipanti al condominio convengono sul riparto delle spese;
l'approvazione della tabella dei millesimi di proprietà (art. 1138 c.c.); la revisione della tabella millesimale affetta da errore o divenuta non attuale per effetto di innovazione di vasta portata, ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. Nel caso di specie, non si tratterebbe né di approvazione ex novo di una tabella millesimale né di revisione della tabella dei millesimi di proprietà ritenuta incongrua per effetto di errore o di innovazione di vasta portata, ma di una variazione dei criteri di riparto delle spese già adottati dal Condominio. Tali criteri non potrebbero essere modificati a maggioranza, essendo necessaria la convenzione di cui all'art. 1132 c.c., con conseguente nullità della delibera attraverso cui, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni ex art. 1123 c.c. o sulla base del regolamento contrattuale.
Il quarto motivo del ricorso di denunciava la violazione degli artt. 1135 e 1137 c.c., Pt_1 per avere la Corte d'appello ritenuto che la nullità della delibera “posta alla base del nuovo ed illecito criterio di addebito delle spese non si riverberi sulle successive e consequenziali” (cfr. pag. 23 ricorso).
pagina 6 di 11 In conclusione, la ricorrente chiedeva che, decidendo senza rinvio ovvero mediante rinvio ad altra Corte d'Appello o ad altra Sezione per la corretta decisione secondo i principi di diritto posti in rilievo nei motivi articolati dal deducente, fossero accolte le conclusioni rassegnate dai deducenti avanti alle Corti di merito.
Il Condominio, da parte sua, presentava controricorso con un unico motivo di ricorso incidentale. Nella sua prospettazione, la decisione della Corte d'Appello era da censurare nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo alla declaratoria di nullità della delibera del 5 novembre 2008 ad opera del primo giudice, che non potrebbe considerarsi nulla perché la ricorrente avrebbe accettato per fatti concludenti la modifica di riparto delle spese comuni.
La Corte di Cassazione con ord. n. 20888/2023 ha accolto il terzo motivo di ricorso rinviando la causa alla Corte d'Appello di AN perché, in diversa composizione, riesaminasse la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi all'enunciato principio, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, a fronte della espressa domanda di Parte_1 [...]
e volta a dichiarare la nullità del punto 3) della delibera Persona_1 Controparte_2
assembleare del 5 novembre 2008, la Corte d'appello di AN ha erroneamente proceduto ad una diversa qualificazione giuridica della stessa in termini di annullabilità.
Non si è infatti dinanzi ad un atto di approvazione delle tabelle millesimali, per il quale è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., perché l'approvazione di tali tabelle non è avvenuta con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge. La delibera di cui al punto 3 della riunione del 5 novembre 2008 oggetto di causa, con cui l'assemblea (nella specie, “preso atto dei disagi provocati dall'ufficio” sito in una delle unità immobiliari di proprietà esclusiva) ha stabilito un onere maggiorato di contribuzione alle spese di gestione dell'impianto di ascensore, sul presupposto della più intensa utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune, deve ritenersi nulla: la modifica dei criteri legali (nella specie, ex art. 1124 c.c., anche nella vigenza del testo precedente alla riforma del 2012) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese richiede il consenso di tutti i condomini ed è nulla ove sia adottata a maggioranza degli aventi diritto. Il criterio di riparto in base all'uso differenziato, derivante dalla diversità strutturale della cosa, previsto dal co. 2 dell'art. 1123
c.c., non è applicabile alle spese generali, né in particolare alle spese di funzionamento dell'ascensore, con riguardo alle quali l'applicazione dell'art. 1124 c.c. già consente di tener conto del più intenso uso in proporzione all'altezza dei piani.
pagina 7 di 11 Ferma restando la nullità della delibera del 5 novembre 2008, la Suprema Corte ha sottolineato come il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel presente giudizio concernesse “il saldo consuntivo gestione straordinaria 2011, la seconda e terza rata del riparto preventivo esercizio ordinario 2012/2013 e la prima rata relativa ai lavori straordinari ascensore”, credito comprovato dalla deliberazione approvata dall'assemblea del 7 novembre 2012.
Tale delibera è annullabile, non nulla, in quanto avente ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione doveva essere proposta nel termine previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. Sul punto, ha osservato la Suprema Corte, non vi è stata domanda riconvenzionale ex art. 1137 c.c. da parte delle opponenti, per cui la deliberazione del 7 novembre 2012 deve ritenersi valida.
Solo “una volta conseguita la dichiarazione di invalidità di un rendiconto che abbia suddiviso le spese facendo applicazione di un criterio convenzionale illegittimo, sorge in sede di predisposizione dei rendiconti per gli esercizi successivi l'onere per l'amministratore di tener conto delle ragioni di detta invalidità, ovvero di correggere i bilanci successivi a quello annullato, sottoponendo quelli rettificati nuovamente all'approvazione dell'assemblea (come può argomentarsi dall'art. 2434-bis c.c., dettato in tema di società)” (cfr. pag. 11 ord. n.
20888/2023 Cass.).
5. A seguito di tale ordinanza, ha tempestivamente introdotto l'odierno Parte_1 giudizio avanti la Corte d'Appello. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il chiedendo il rigetto delle avverse domande, nonché di accertare e dichiarare CP_1
inapplicabile e/o inconferente alla fattispecie per cui è processo il principio di diritto enunciato nell'ordinanza resa dalla Suprema Corte di Cassazione.
All'udienza di prima comparizione, dato atto della regolarità della notificazione a
[...]
ne era dichiarata la contumacia. Si fissava per la precisazione delle conclusioni CP_2
l'udienza del 22.10.2024, quando la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6. Va preliminarmente rilevato che oggetto del giudizio di rinvio è la decisione della causa nei capi cassati della sentenza di merito e in quelli eventualmente dipendenti. Il principio di diritto enunciato dalla Corte non ha soltanto forza persuasiva o di autorevole orientamento, dal quale pagina 8 di 11 il giudice potrebbe, motivatamente, dissentire, ma anche forza vincolante, con effetto preclusivo sia nell'ambito del processo in corso, sia in un eventuale futuro processo.
Questi, per esteso, i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con ord. n. 20888/2023:
“E' nulla la deliberazione dell'assemblea di condominio approvata a maggioranza con cui si stabilisca, per una unità immobiliare adibita ad uso ufficio ed in ragione dei disagi da essa provocati, un incremento forfetizzato della quota di contribuzione alle spese di gestione dell'impianto di ascensore, sul presupposto della più consistente utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune, in quanto la modifica del criterio legale dettato dall'art. 1124 c.c. (il quale già consente di tener conto del più intenso uso in proporzione all'altezza dei piani) richiede il consenso di tutti i condomini, e perciò una convenzione, non essendo comunque applicabile alle spese per il funzionamento dell'ascensore il criterio di riparto in base all'uso differenziato previsto dal secondo comma dell'art. 1123 c.c.
Le successive deliberazioni, che ripartiscano le spese dando esecuzione a tale criterio illegittimamente dettato dall'assemblea, sono, peraltro, annullabili, e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall'art.
1137 c.c.
Ove sia dichiarata l'invalidità di un rendiconto che abbia suddiviso le spese facendo applicazione di un criterio convenzionale illegittimo, sorge in sede di predisposizione dei rendiconti per gli esercizi successivi l'onere per l'amministratore di tener conto delle ragioni di detta invalidità, ovvero di correggere i bilanci successivi a quello annullato, sottoponendo quelli rettificati nuovamente all'approvazione dell'assemblea.”
In applicazione dei principi espressi dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio, condivisi nell'odierno giudizio anche da parte appellata (“alla luce della regula juris innanzi richiamata non vi è chi non veda come sia da considerare incontestabilmente nulla la DELIBERA DEL 5
NOVEMBRE 2008, nella parte in cui l'assemblea dei condomini del ha stabilito CP_1
di porre a carico di controparte una maggiorazione del contributo condominiale dovuto per le spese di gestione dell'impianto di ascensore sul presupposto della più intensa utilizzazione avversaria del cennato impianto, senza il consenso unanime di tutti i condomini” cfr. pag. 16 comparsa), questo Collegio non può che ritenere nullo - e non annullabile - il punto 3) della delibera del 2008, perché, nonostante stabilisca un onere maggiorato di contribuzione alle spese pagina 9 di 11 di gestione dell'impianto di ascensore, sul presupposto della più intensa utilizzazione rispetto agli altri del bene comune, non vi è stata approvazione di esso all'unanimità dei condomini, prevista ove l'assemblea decida nel senso della modifica dei criteri legali (nella specie, ex art. 1124 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese.
La Cassazione è stata chiara nel sottolineare come l'azione monitoria non si basi sulla delibera del 5 novembre 2008, ma su quella del 12 novembre 2012, di cui non può essere dichiarata la nullità derivata per aver dato attuazione all'illegittimo criterio di riparto stabilito dal punto 3) della delibera del 5 novembre 2008 in quanto istanza “nuova”, inammissibile in sede di legittimità, che implicherebbe lo svolgimento di accertamenti di fatto incompatibili con il procedimento di Cassazione.
Inoltre, come specificato dalla Suprema Corte, la dichiarazione di nullità della delibera dell'assemblea condominiale con cui si approva a maggioranza un criterio derogatorio al regime legale di ripartizione delle spese non genera una nullità per propagazione dei rendiconti successivi ad essa che abbiano fatto applicazione di tale criterio. Deve piuttosto ritenersi viziata da annullabilità la delibera in questione, che non attua una modificazione dei criteri legali di suddivisione dei contributi da valere per il futuro, quanto un'erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri. Tale vizio non poteva essere sindacato dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, in mancanza di apposita domanda riconvenzionale di annullamento ex art. 1137 c.c. (che non vi sia stata è affermato dalla Corte d'appello a pagina
7 della sentenza e dalla stessa nel proprio ricorso in Cassazione, ove riporta Pt_1 integralmente il testo dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado privo di domanda riconvenzionale in tal senso).
Essendo meramente annullabile e non essendo stata impugnata, la delibera è dunque valida, il che non comporta nessun obbligo di correzione da parte dell'amministratore di condominio dei bilanci successivi a quello del 2012, con sottoposizione di quelli rettificati all'approvazione dell'assemblea.
L'onere dell'amministratore condominiale di rettificare i rendiconti successivi, come rilevato dalla Suprema Corte sorge solo “ove sia dichiarata l'invalidità di un rendiconto che abbia suddiviso le spese facendo applicazione di un criterio convenzionale illegittimo”, ma nella vicenda oggetto dell'odierno del presente giudizio nessun rendiconto approvato dall'assemblea del Condominio è stato dichiarato nullo o comunque annullato, dunque non si è realizzato il presupposto necessario indicato dal Supremo Collegio per attivare la procedura di regolarizzazione contabile dei rendiconti successivi. Diversamente – come rilevato a pag. 10 della propria memoria conclusionale di replica dal - si finirebbe con il riconoscere CP_1
pagina 10 di 11 surrettiziamente gli effetti della caducazione delle delibere del 7 novembre 2012 e delle ulteriori delibere assembleari recanti l'approvazione dei rendiconti in epoca successiva a quella del 5 novembre 2008, in assenza di domanda dell'odierna appellante in riassunzione in tal senso.
7. In conclusione, va dichiarata la nullità della delibera 5.11.2008, ma Parte_1
e in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Controparte_2 Persona_1
, devono essere condannate, in solido, a pagare al condominio la somma di € 21.827,00,
[...]
oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza delle singole rate al saldo, portata da decreto ingiuntivo caducato a seguito della revoca disposta dal giudice di primo grado (Cass. n.
20868/2017).
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene la Corte che sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio tenuto conto dei profili di soccombenza reciproca;
mentre, infatti, è stata accolta la domanda delle attrici di nullità del punto 3 della delibera del 5.11.2008 è stata rigettata quella relativa alla c.d. “nullità per propagazione” della delibera del 7.11.2012 ed è stata conseguentemente accertata la sussistenza del credito azionato dal . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione promosso ex art. 392 c.p.c. da a seguito di ordinanza della Corte di Parte_1
Cassazione n. 20888/2023 del 18.7.2023, così provvede:
1. Dichiara la nullità del punto 3) della delibera del 5.11.2008;
2. Condanna in proprio e nella Parte_1 Controparte_2
qualità di eredi di al pagamento, in favore del Persona_1 [...]
, della somma di € 21.827,00, oltre Parte_2
accessori come da motivazione;
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso, in AN il 27.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Dott. Roberto Aponte
pagina 11 di 11