Art. 13. (Controllo di legittimita')
Per gli atti inerenti alla esecuzione degli interventi di cui alla presente legge, il controllo di legittimita' e' esercitato in via successiva.
Per gli atti inerenti alla esecuzione degli interventi di cui alla presente legge, il controllo di legittimita' e' esercitato in via successiva.