Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/05/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 19.5.2025, nella causa civile iscritta al n.2682/22 R.G.
Trib.
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Sergio Caporotundo, in virtù di procura alle liti conferita in calce all'atto di citazione, procuratore domiciliatario
-attrice -
CONTRO
, “ , Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Dell'Anna Misurale in virtù di procura generale per
Notar del 22.10.2024 Rep. n.34134, procuratore domiciliatario Persona_1
-convenuta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato dall'attrice
[...]
, comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente dalla Parte_1 [...]
[...]
istruttorie e da ultimo le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze e le note di trattazione scritta in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa a seguito di udienza cartolare del
18.7.2022 venivano concessi i termini istruttori ex art.183 comma 6 c.p.c., e con successiva ordinanza emessa a seguito di udienza cartolare del 22.11.2022, veniva disposta c.t.u. contabile con il dott. . La causa, quindi, veniva rinviata all'udienza del 20.2.2023 per il giuramento e Per_2
la formulazione dei quesiti. Dopo il conferimento dell'incarico, la causa veniva rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.7.2023, udienza rinviata per la proroga concessa al consulente, all'udienza del 12.10.2023. Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.3.2024 nella quale, con ordinanza emessa a fine udienza, il giudice, ritenuto opportuno richiamare il c.t.u. sull'eccezione di prescrizione
Per formulata da parte convenuta, rimetteva la causa sul ruolo e disponeva il richiamo del c.t.u. dott.
Accoto per l'udienza del 15.4.2024. Dopo il conferimento dell'incarico la causa veniva rinviata all'udienza del 25.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata d'ufficio al 3.12.2024.
Dopo la precisazione delle conclusioni la causa vaniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c all'udienza del 19.5.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Preliminarmente, sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per infondatezza ed incertezza dell'oggetto di causa sollevata dalla convenuta che avrebbe compresso il suo diritto di CP_1
difesa, osserva il giudice che non vi è alcuna genericità nel petitum o nella causa petendi in quanto l'atto di citazione contiene i requisiti necessari stabiliti dalla norma per la sua validità e la CP_5
[...] convenuta ha esercitato appieno il suo diritto di difesa come risulta dai suoi scritti difensivi. Ciò comporta il rigetto dell'eccezione.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo in vigenza del conto, in quanto, come ribadito da copiosa giurisprudenza il cliente ha titolo ed interesse a proporre azione di accertamento negativo per far dichiarare l'eventuale nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle somme addebitate dalla banca sulla base di una clausola poi dichiarata nulla, e, quindi, lo storno di quanto indebitamente annotato, con conseguente ricalcolo dei rapporti dare – avere. Pertanto il giudice potrà accertare quale sia il saldo effettivo del conto ad una certa data, pur non potendo condannare la al pagamento essendo il conto ancore CP_1
aperto.
Anche questa eccezione deve essere respinta.
Nel merito, questo giudice ritiene di condividere le conclusioni alle quali è giunto il c.t.u. dott.
nella consulenza e nell'integrazione della consulenza, atteso che le stesse Persona_3
appaiono immuni da vizi logici e frutto di una attenta elaborazione dei dati raccolti. Ed invero, nell'elaborato peritale non si riscontrano né errori logici né significativi e grossolani errori giuridici, in cui sia incorso il consulente, il quale, invece, ha esaurientemente risposto ai quesiti formulati dal giudice attraverso un iter logico che, partendo dall'accertamento dei fatti, ha consentito di giungere alle esposte conclusioni.
In particolare il c.t.u. nel suo elaborato finale espone :“i risultati cui è pervenuto il C.T.U. possono essere meglio precisati come segue: Modalità di calcolo (Tab. A corretto) cc 1122833, primo saldo disponibile € - 12.831,69; tassi di interessi pattuiti ovvero in concreto applicati dalla banca;
cms calcolate annualmente (non capitalizzate); spese applicate non capitalizzate;
calcolo effettuato per data valuta;
capitalizzazione trimestrale reciproca interessi;
saldo da estratto conto della banca su cc 1122833 è pari ad €.+ 40.258,18; saldo ricalcolato è pari ad €.+ 66.407,24, con una variazione totale di € + 26.149,06. E' da evidenziare come, dai calcoli effettuati in base ai criteri indicati nel quesito, la Controparte_6 risulti essere creditrice nei confronti di della somma di € 66.407,24
[...] Controparte_1
(variazione rispetto al saldo Banca al 31/12/2021 in favore del correntista € + 26.149,06).
Pertanto, dall'analisi dell'elaborato peritale risulta, che tra i conteggi elaborati dalla Controparte_1
e quelli rielaborati dal consulente vi sia una variazione più favorevole a
[...] [...]
di €.25.985.08. Parte_1
Di talchè alla data del 31.12.2021 risulta creditrice della Parte_1 Controparte_1
della somma di €.66.243,26, con una variazione rispetto al saldo calcolato dalla di
[...] CP_1
€.25.985,08.
3 Alla luce di tali considerazioni, la domanda formulata dall'attrice può essere accolta limitatamente al ricalcolo delle somme a favore del correntista che alla data del 31.12.2021 ammontavano ad
€.66.243,08, in luogo della somma calcolata dalla e pari ad €.40.258,18. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, nei confronti della “capogruppo Controparte_1 [...]
, Soc. in persona del suo legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Rigetta le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di inammissibilità della domanda sollevate dalla per le ragioni di cui in premessa. Controparte_1
2. Nel merito, accoglie la domanda di limitatamente al ricalcolo delle Parte_1
somme ed accerta che alla data del 31.12.2021 ammontavano ad €.66.243,08, in luogo della somma calcolata dalla e pari ad €.40.258,18, per i motivi di cui in premessa. CP_1
3. In ragione dell'esito positivo della consulenza nei confronti dell'attrice, condanna la
[...]
al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in €.4.000,00, oltre Controparte_1 ad €.250,00 per spese vive, ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. Le spese della consulenza e dell'integrazione sono poste definitivamente a carico della
. Controparte_1
Lecce, 19.5.2025 ore 17.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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