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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/09/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 3748/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/09/2025 nella causa n. 3748/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. MARIA LUISA Parte_1 C.F._1
TURLIONE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Assegno - pensione
1. la ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere Parte_1 la condanna dell' al pagamento della pensione di inabilità civile con CP_1 decorrenza 01/11/2023, non avendo l' provveduto nel termine di CP_2
120 giorni dalla notifica del decreto di omologa del requisito sanitario ex art. 445 bis c.p.c.;
2. l' si è costituito affermando di aver provveduto ad erogare la CP_1 prestazione solo a seguito della trasmissione all'Istituto, da parte della difesa della ricorrente in data 27/05/2025, della sentenza di divorzio, non essendo sufficiente la sola presentazione del modello AP70 nel quale la ricorrente dichiarava il proprio stato civile di divorziata;
1 RGL n. 3748/2025
3. deve ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che la fondatezza della domanda è palese avendo l'Istituto erogato la prestazione, sia pure con ritardo che l' afferma essere conseguito alla incompletezza della CP_1 documentazione fornita dalla assistita;
ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo con riferimento ai parametri minimi per lo scaglione di valore stante la linearità delle questioni, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
non si ritiene infatti utile a determinare la compensazione delle spese di lite l'affermazione dell' CP_1 in merito alla necessarietà dell'allegazione della sentenza di divorzio: alla notifica del decreto di omologa e all'invio del modello AP70 (contenente lo stato civile del richiedente, senza indicazione di necessaria allegazione di ulteriore documentazione) è conseguita la liquidazione dell'indennità di accompagnamento, mentre la pensione non è stata liquidata né è intervenuta – prima del radicamento del giudizio – alcuna richiesta da parte dell' di integrazione della documentazione;
CP_2
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
2 RGL n. 3748/2025
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.865,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv.
Maria Luisa Turlione.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/09/2025 nella causa n. 3748/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. MARIA LUISA Parte_1 C.F._1
TURLIONE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Assegno - pensione
1. la ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere Parte_1 la condanna dell' al pagamento della pensione di inabilità civile con CP_1 decorrenza 01/11/2023, non avendo l' provveduto nel termine di CP_2
120 giorni dalla notifica del decreto di omologa del requisito sanitario ex art. 445 bis c.p.c.;
2. l' si è costituito affermando di aver provveduto ad erogare la CP_1 prestazione solo a seguito della trasmissione all'Istituto, da parte della difesa della ricorrente in data 27/05/2025, della sentenza di divorzio, non essendo sufficiente la sola presentazione del modello AP70 nel quale la ricorrente dichiarava il proprio stato civile di divorziata;
1 RGL n. 3748/2025
3. deve ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che la fondatezza della domanda è palese avendo l'Istituto erogato la prestazione, sia pure con ritardo che l' afferma essere conseguito alla incompletezza della CP_1 documentazione fornita dalla assistita;
ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo con riferimento ai parametri minimi per lo scaglione di valore stante la linearità delle questioni, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
non si ritiene infatti utile a determinare la compensazione delle spese di lite l'affermazione dell' CP_1 in merito alla necessarietà dell'allegazione della sentenza di divorzio: alla notifica del decreto di omologa e all'invio del modello AP70 (contenente lo stato civile del richiedente, senza indicazione di necessaria allegazione di ulteriore documentazione) è conseguita la liquidazione dell'indennità di accompagnamento, mentre la pensione non è stata liquidata né è intervenuta – prima del radicamento del giudizio – alcuna richiesta da parte dell' di integrazione della documentazione;
CP_2
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
2 RGL n. 3748/2025
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.865,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv.
Maria Luisa Turlione.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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